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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 46 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito

In vigore dal 01/01/1998

1. Il comma 1 dell’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a lire 15.000.000 [n.d.r. euro 7.746,85] 18,5% b) oltre lire 15.000.000 [n.d.r. euro 7.746,85] e fino a lire 30.000.000 [n.d.r. euro 15.493,71] 26,5% c) oltre lire 30.000.000 [n.d.r. euro 15.493,71] e fino a lire 60.000.000 [n.d.r. euro 30.987,41] 33,5% d) oltre lire 60.000.000 [n.d.r. euro 30.987,41] e fino a lire 135.000.000 [n.d.r. euro 69.721,68] 39,5% e) oltre lire 135.000.000 [n.d.r. euro 69.721,68] 45,5%».

In sintesi

  • L’art. 46 sostituisce il comma 1 dell’art. 11 TUIR con nuove aliquote IRPEF a scaglioni, contestualmente all’istituzione dell’IRAP nel 1997.
  • Le nuove aliquote erano: 18,5% fino a 7.746 euro; 26,5% fino a 15.493 euro; 33,5% fino a 30.987 euro; 39,5% fino a 69.721 euro; 45,5% oltre tale soglia.
  • La modifica è inscindibile dall’introduzione dell’IRAP: l’IRPEF scende perché l’IRAP assorbe parte del carico fiscale sul lavoro e sulle imprese.
  • Si tratta di una norma di coordinamento storico, oggi superata dalle successive modifiche al TUIR e alle aliquote IRPEF.
Il contesto storico: un pacchetto fiscale unitario

L’articolo 46 del D.Lgs. 446/97 contiene una modifica all’art. 11 del TUIR (DPR 917/86), che disciplina le aliquote e gli scaglioni IRPEF. Apparentemente anomala in un decreto sull’IRAP, questa disposizione ha una logica precisa: l’introduzione dell’IRAP nel 1997 non era pensata come un aggravio fiscale netto, ma come una riforma strutturale del sistema tributario che ridistribuiva il prelievo. L’IRAP assorbiva tributi preesistenti e, sul fronte delle imposte sui redditi, la riduzione delle aliquote IRPEF doveva compensare in parte il nuovo carico sul valore aggiunto delle imprese e dei professionisti.

Le nuove aliquote IRPEF introdotte (comma 1)

Il comma 1 sostituisce integralmente il previgente comma 1 dell’art. 11 TUIR con le seguenti aliquote per scaglioni (espresse in lire, con corrispondente in euro indicato dallo stesso decreto al momento della conversione valutaria): fino a lire 15.000.000 (circa 7.747 euro) aliquota 18,5%; da lire 15.000.001 a 30.000.000 (fino a circa 15.494 euro) aliquota 26,5%; da lire 30.000.001 a 60.000.000 (fino a circa 30.987 euro) aliquota 33,5%; da lire 60.000.001 a 135.000.000 (fino a circa 69.722 euro) aliquota 39,5%; oltre lire 135.000.000 (oltre 69.722 euro) aliquota 45,5%. Si tratta di aliquote marginali ridotte rispetto alla scala vigente prima del 1998, in coerenza con la logica di alleggerimento dell’IRPEF in parallelo all’introduzione dell’IRAP.

Perché questa norma è nel decreto IRAP

La presenza dell’art. 46 nel D.Lgs. 446/97 riflette la natura di riforma organica del prelievo fiscale su imprese e redditi. Il Governo Prodi del 1996-1997 aveva disegnato un pacchetto unitario: da un lato l’IRAP colpiva il valore aggiunto prodotto dalle imprese (inclusa la componente lavoro, con profonde implicazioni sui contributi previdenziali che originariamente l’IRAP avrebbe dovuto in parte sostituire); dall’altro l’IRPEF veniva alleggerita, sia nelle aliquote (art. 46) sia attraverso la revisione degli scaglioni. Il risultato doveva essere un sistema più neutro rispetto all’impiego dei fattori produttivi.

La norma oggi: valore puramente storico

Le aliquote IRPEF sono state modificate più volte negli anni successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. 446/97. La L. 289/2002, la L. 296/2006 e soprattutto la L. 234/2021 (con decorrenza 2022) hanno ridefinito completamente il numero degli scaglioni e le relative aliquote. Le aliquote vigenti dal 2022 sono tre (23%, 35%, 43%) a seguito della riforma fiscale attuata con il D.Lgs. 216/2023 che ha ulteriormente ridotto gli scaglioni. Le disposizioni dell’art. 46 D.Lgs. 446/97 sono pertanto prive di effetti pratici attuali, essendo state più volte superate da successivi interventi normativi sul TUIR. Conservano tuttavia interesse storico-sistematico come documento del disegno originario della riforma fiscale del 1997.

Il dibattito sull’effetto reale della riduzione IRPEF

La riduzione delle aliquote IRPEF contestuale all’istituzione dell’IRAP fu oggetto di intenso dibattito dottrinale e politico. I critici osservavano che la riduzione IRPEF non neutralizzava il nuovo onere IRAP per le imprese e i professionisti, in quanto quest'ultima colpisce il valore aggiunto lordo (inclusi i costi del lavoro) mentre l’IRPEF incide sul reddito netto. Il confronto tra le due imposte è dunque asimmetrico: per le imprese labour intensive, l’IRAP poteva risultare più onerosa dell’IRPEF ridotta, mentre per le imprese capital intensive l’effetto poteva essere diverso. Questo dibattito ha accompagnato l’IRAP per tutti i suoi anni di vita, contribuendo alle riforme della base imponibile (deduzione del costo del lavoro per i soggetti con contratti stabili) che si sono succedute nei decenni successivi.

Domande frequenti

Perché l’art. 46 D.Lgs. 446/97 modifica l’IRPEF invece di riguardare solo l’IRAP?

L’introduzione dell’IRAP nel 1997 faceva parte di una riforma fiscale organica: mentre l’IRAP colpiva il valore aggiunto delle imprese, le aliquote IRPEF venivano contestualmente ridotte per compensare il nuovo carico fiscale. Le due misure erano concepite come un pacchetto unitario di riequilibrio del prelievo.

Le aliquote IRPEF introdotte dall’art. 46 D.Lgs. 446/97 sono ancora vigenti?

No. Le aliquote del 1997 (18,5%, 26,5%, 33,5%, 39,5%, 45,5%) sono state superate da successive riforme: la L. 289/2002, la L. 296/2006 e le più recenti riforme fiscali 2022-2024 hanno ridefinito completamente scaglioni e aliquote IRPEF. L’art. 46 ha oggi valore solo storico.

Quali erano le aliquote IRPEF introdotte nel 1997 con il D.Lgs. 446/97?

Le cinque aliquote erano: 18,5% fino a circa 7.747 euro; 26,5% fino a circa 15.494 euro; 33,5% fino a circa 30.987 euro; 39,5% fino a circa 69.722 euro; 45,5% oltre tale soglia. Gli importi erano originariamente in lire, convertiti in euro al tasso fisso di cambio.

La riduzione IRPEF del 1997 ha davvero compensato il costo dell’IRAP per le imprese?

Non sempre. L’IRAP colpisce il valore aggiunto lordo inclusi i costi del lavoro, mentre l’IRPEF incide sul reddito netto. Per le imprese con molti dipendenti (labour intensive) il nuovo onere IRAP poteva superare il beneficio della riduzione IRPEF. Questo squilibrio ha alimentato le successive deduzioni del costo del lavoro dalla base IRAP.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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