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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 50 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Istituzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche

In vigore dal 01/01/1998

1. È istituita l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. 2. L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L’addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta. 3. L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento (1) (2). Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre (3) dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce, può maggiorare l’aliquota suddetta fino all’1,4 per cento (4). (5) Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l’addizionale. (6) Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d’imposta e dei centri di assistenza fiscale nonchè degli altri intermedia- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 50 37 ri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell’anno a cui l’addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (7) (8) Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’addizionale comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi. (7) 4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l’importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L’importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all’articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973. 5. L’addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa (9). 6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell’addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisito gli elementi necessari presso l’amministrazione finanziaria. 7. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis) all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche”. 8. Per gli anni 1998 e 1999 l’aliquota dell’addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale. Note: (1) L’originaria aliquota dello 0,50 per cento è stata elevata allo 0,9 per cento, a decorrere dall’anno 2000, dall’art. 3, comma 1, DLgs. 18.2.2000 n. 56, pubblicato in G.U. 15.3.2000 n. 62. Si vedano anche gli articoli 2 e 6 del DLgs. 6.5.2011 n. 68, pubblicato in G.U. 12.5.2011 n. 109. (2) Si veda L. Reg. Liguria 21.12.2012 n. 51, pubblicata in G.U. 31.12.2012 n. 303. (3) Le parole “31 dicembre” sono state sostituite alle precedenti “30 novembre” dall’art. 2, comma 70, DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286. (4) L’originaria aliquota dell’1 per cento è stata elevata all’1,4 per cento, a decorrere dall’anno 2000, dall’art. 3, comma 1, DLgs. 18.2.2000 n. 56, pubblicato in G.U. 15.3.2000 n. 62. Si vedano anche gli articoli 2 e 6 del DLgs. 6.5.2011 n. 68, pubblicato in G.U. 12.5.2011 n. 109. (5) Per il differimento dei termini di cui al presente periodo si vedano: – l’art. 1, comma 726, L. 30.12.2024 n. 207, pubblicata in G.U. 31.12.2024 n. 305, S.O. n. 43; – l’art. 3, comma 1, DLgs. 30.12.2023 n. 216, pubblicato in G.U. 30.12.2023 n. 303; – l’art. 1, comma 5, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (6) Periodo inserito dall’art. 40, comma 8, DL 1.10.2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007, n. 222. (7) Periodo inserito dall’art. 8, comma 1, lett. a), DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. (8) Per il differimento dei termini di cui al presente periodo si vedano: – l’art. 1, comma 729, L. 30.12.2024 n. 207, pubblicata in G.U. 31.12.2024 n. 305, S.O. n. 43; – l’art. 3, comma 2, DLgs. 30.12.2023 n. 216, pubblicato in G.U. 30.12.2023 n. 303; – l’art. 3, comma 10-sexies, DL 29.12.2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2023 n. 14; – l’art. 1, comma 6, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (9) Le parole “1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa” sono state sostituite alle precedenti “31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all’atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi” dall’art. 8, comma 1, lett. b), DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 51-52 DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. TITOLO III – Riordino della disciplina dei tributi locali

In sintesi

  • L’art. 50 istituisce l’addizionale regionale all’IRPEF, tributo proprio delle regioni a finanziamento della sanità.
  • Aliquota di compartecipazione statale: 0,9% (elevata dallo 0,5% originario dal 2000).
  • Ogni regione può maggiorare l’aliquota fino all'1,4% con provvedimento pubblicato entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
  • Per lavoratori dipendenti e assimilati l’addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta in rate mensili.
  • L’addizionale non è deducibile da nessun'altra imposta, tassa o contributo.
L’istituzione dell’addizionale regionale IRPEF: contesto e ratio

L’articolo 50 del D.Lgs. 446/1997 istituisce l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, uno dei due pilastri fiscali del federalismo regionale introdotto dalla riforma del 1997 insieme all’IRAP. Mentre l’IRAP è un tributo a carico dei soggetti che esercitano attività produttive, l’addizionale regionale colpisce i redditi delle persone fisiche e si sovrappone all’IRPEF statale come prelievo aggiuntivo destinato a finanziare la spesa sanitaria e i servizi regionali.

La ratio del duplice binario IRAP-addizionale IRPEF è di tipo funzionale: l’IRAP sostituisce i contributi sanitari a carico delle imprese e dei datori di lavoro, mentre l’addizionale regionale IRPEF sostituisce (parzialmente) la quota di contributi sanitari che in precedenza gravava sui lavoratori dipendenti. Il trasferimento della responsabilità di finanziamento della sanità dallo Stato alle regioni passa dunque attraverso l’attribuzione di due fonti di gettito distinte, l’una di natura produttiva e l’altra di natura reddituale personale.

La base imponibile e le condizioni di applicabilità

Il comma 2 stabilisce che l’addizionale regionale è calcolata applicando l’aliquota al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. La base è dunque quella stessa su cui si applica l’IRPEF ordinaria, con le medesime deduzioni (ad esempio contributi previdenziali e assistenziali, rendita catastale abitazione principale).

È prevista una condizione essenziale per l’applicabilità dell’addizionale: essa è dovuta solo se per lo stesso anno l’IRPEF, al netto delle detrazioni riconosciute e dei crediti di imposta di cui agli articoli 14 e 15 del TUIR, risulta effettivamente dovuta. In altri termini, se il contribuente non paga IRPEF (perché le detrazioni annullano completamente l’imposta lorda), non è dovuta nemmeno l’addizionale regionale. Questo aggancio all’IRPEF netta garantisce che l’addizionale non colpisca soggetti che per il sistema IRPEF risultano a carico dell’erario.

L’aliquota di compartecipazione e la potestà regionale di maggiorazione

Il comma 3 fissa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale allo 0,9%, aliquota elevata dallo 0,5% originario dal D.Lgs. 56/2000 con effetto dal periodo d'imposta 2000. Per gli anni 1998 e 1999 il comma 8 prevede una disciplina transitoria con aliquota dello 0,5% uniforme su tutto il territorio nazionale.

Ciascuna regione ha poi la facoltà di maggiorare l’aliquota di compartecipazione fino all'1,4% (tetto elevato dall’originario 1% dal D.Lgs. 56/2000) con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce. Il termine del 31 dicembre è stato fissato in luogo del precedente 30 novembre dalla legge 262/2006, per dare maggior flessibilità alle regioni nella predisposizione dei bilanci. Le regioni e le province autonome devono inviare i dati delle variazioni al sito informatico del MEF entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, e il mancato inserimento comporta l’inapplicabilità di sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti.

Il meccanismo di trattenuta per i lavoratori dipendenti

Il comma 4 disciplina il meccanismo di applicazione dell’addizionale per i redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il sostituto d'imposta determina l’addizionale dovuta al momento delle operazioni di conguaglio di fine anno e la trattiene in un numero massimo di undici rate mensili, a partire dal mese successivo al conguaglio e non oltre quello il cui versamento avviene nel dicembre dell’anno successivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’intera addizionale viene trattenuta in unica soluzione nel mese del conguaglio.

L’importo trattenuto è indicato nella certificazione unica (ex CUD) che il sostituto rilascia al sostituito. Questo meccanismo consente di diluire il peso dell’addizionale nell’arco dell’anno successivo, analogamente a quanto avviene per il saldo IRPEF, evitando un unico esborso concentrato.

Il domicilio fiscale rilevante e il versamento

Il comma 5 stabilisce che l’addizionale è versata -- in unica soluzione con le modalità e nei termini previsti per le ritenute e il saldo IRPEF -- alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale. La norma del 1° gennaio (modificata dal D.Lgs. 175/2014 che ha sostituito il precedente riferimento al 31 dicembre) evita dubbi interpretativi in caso di trasferimento di residenza nel corso dell’anno: il tributo è dovuto alla regione di domicilio all’inizio dell’anno fiscale di riferimento, indipendentemente da successive variazioni.

Il regime dichiarativo e la partecipazione delle regioni all’accertamento

Il comma 6 rinvia alle disposizioni IRPEF per tutto ciò che non è espressamente disciplinato: dichiarazione, liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento segnalando elementi e notizie utili e curano direttamente gli eventuali rimborsi richiesti dai contribuenti, previa acquisizione delle informazioni necessarie dall’amministrazione finanziaria. Questa partecipazione regionale all’accertamento dell’addizionale riflette il carattere di tributo proprio regionale dell’addizionale stessa.

L’indeducibilità dell’addizionale

Il comma 1 sancisce espressamente che l’addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Si tratta di una norma di chiusura che impedisce che il prelievo regionale si traduca in una riduzione della base imponibile IRPEF o di altri tributi. L’indeducibilità è coerente con la struttura del tributo: l’addizionale è calcolata sullo stesso reddito imponibile IRPEF, e consentirne la deduzione creerebbe un loop di riduzione automatica della base che altererebbe la simmetria del sistema.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 216/2008

La Corte ha confermato la legittimità del meccanismo di maggiorazione automatica dell'addizionale regionale IRPEF (e dell'aliquota IRAP) per le Regioni con disavanzo sanitario che non rispettano i piani di rientro, riconoscendo il bilanciamento tra autonomia regionale e necessità di equilibrio finanziario.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare Agenzia Entrate n. 50/E del 12 giugno 2002

Fornisce chiarimenti operativi sull'applicazione dell'addizionale regionale all'IRPEF: determinazione della base imponibile, criteri di residenza per individuare la Regione competente e modalità di versamento.

Leggi il documento su def.finanze.it

Provvedimento MEF - Disciplina addizionale regionale IRPEF

Pagina ufficiale del Dipartimento delle Finanze con l'elenco aggiornato delle aliquote regionali, le scadenze degli adempimenti per le Regioni (pubblicazione entro il 31 dicembre) e i limiti di maggiorazione consentiti.

Leggi il documento su www.finanze.gov.it

Domande frequenti

Qual è la differenza tra aliquota di compartecipazione e aliquota regionale dell’addizionale IRPEF?

L’aliquota di compartecipazione (0,9%) è quella fissata dalla legge statale e applicabile uniformemente in tutte le regioni se non interviene una delibera regionale. Ciascuna regione può maggiorarla fino all'1,4% con proprio provvedimento. L’aliquota effettiva applicata al contribuente è quindi quella stabilita dalla regione, mai inferiore allo 0,9%.

Se un contribuente non paga IRPEF grazie alle detrazioni, deve comunque versare l’addizionale regionale?

No. Il comma 2 prevede che l’addizionale sia dovuta solo se per lo stesso anno l’IRPEF, al netto delle detrazioni e dei crediti riconosciuti, risulta effettivamente dovuta. Se l’IRPEF netta è pari a zero, non è dovuta nemmeno l’addizionale regionale.

Entro quando deve essere pubblicato il provvedimento regionale che fissa la maggiorazione dell’aliquota?

Entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce (termine modificato dalla legge 262/2006, che ha sostituito il precedente 30 novembre). I dati devono poi essere trasmessi al sito informatico del MEF entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

Come funziona la trattenuta dell’addizionale per i lavoratori dipendenti?

Il sostituto d'imposta calcola l’addizionale dovuta in fase di conguaglio (di norma a dicembre) e la trattiene in massimo undici rate mensili a partire dal mese successivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la trattenuta avviene in un’unica soluzione nel mese del conguaglio. L’importo è indicato nella certificazione unica.

L’addizionale regionale IRPEF è deducibile dall’IRPEF o da altri tributi?

No. Il comma 1 dell’art. 50 stabilisce espressamente che l’addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Non riduce quindi la base imponibile IRPEF né quella di altri tributi.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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