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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 53 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

In vigore dal 01/01/1998

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4). (1) (2) 2. L’esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall’albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell’ANCI e dell’UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione nell’albo, al fine di assicurare il possesso di ade- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 54-56 40 guati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l’assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell’albo, alle modalità per l’iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall’albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l’adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l’iscrizione nell’albo suddetto. 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità. Note: (1) Periodo inserito dall’art. 1, comma 788, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45, come da ultimo modificato dall’art. 111, comma 1, DL 14.8.2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13.10.2020 n. 126. (2) Ai sensi dell’art. 3, comma 14-septies, DL 27.12.2024 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.2.2025 n. 15, “le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell’Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all’articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell’aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l’adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società.“

In sintesi

  • L’art. 53 ha istituito l’albo dei soggetti privati abilitati a svolgere attività di accertamento e riscossione dei tributi di Comuni e Province.
  • L’albo è tenuto presso il Ministero delle finanze e la gestione è affidata a una commissione con rappresentanza di ANCI e UPI.
  • Le condizioni di iscrizione (requisiti tecnici, finanziari e morali) sono definite con decreti ministeriali.
  • L’interpretazione autentica del 2025 chiarisce che le società di scopo legate all’iscritto non devono iscriversi autonomamente all’albo.
La funzione dell’albo: aprire il mercato della riscossione locale ai privati

Con l’art. 53 del D.Lgs. 446/97, il legislatore ha creato uno strumento giuridico-organizzativo per regolare l’accesso di operatori privati al mercato dell’accertamento e della riscossione delle entrate degli enti locali. Prima della riforma del 1997, la riscossione dei tributi comunali e provinciali era affidata in larga misura ai concessionari statali della riscossione (poi confluiti in Equitalia e oggi nell’Agente della riscossione nazionale). L’art. 52 del medesimo decreto aveva già riconosciuto ai Comuni e alle Province la potestà regolamentare in materia di entrate locali, consentendo loro di affidare la riscossione anche a soggetti privati diversi dai concessionari statali.

L’art. 53 completa questo disegno prevedendo un albo degli operatori privati abilitati, con requisiti di accesso controllati e verificati dallo Stato, a garanzia dei contribuenti e degli enti locali stessi.

L’albo: struttura e contenuto

Il comma 1 istituisce l’albo "presso il Ministero delle finanze" (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze). L’albo comprende i soggetti privati abilitati a svolgere tre tipologie di attività:

  • Liquidazione: calcolo dell’imposta o della tariffa dovuta dal contribuente sulla base degli elementi dichiarati o accertati d'ufficio;
  • Accertamento: attività istruttoria volta a determinare la base imponibile o l’ammontare del tributo in caso di omessa o infedele dichiarazione del contribuente;
  • Riscossione: incasso delle somme dovute, sia in via ordinaria (autoliquidazione con versamento spontaneo) sia coattiva (in caso di mancato pagamento).

Sono escluse dall’albo le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), nn. 1), 2) e 4): si tratta delle banche, delle Poste Italiane e degli altri istituti di credito, che gestiscono i flussi di cassa senza dover essere iscritti all’albo degli operatori tributari locali.

La commissione di gestione dell’albo (comma 2)

Il comma 2 affida la gestione dell’albo a una commissione ad hoc, composta in modo da garantire una "adeguata rappresentanza" dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dell’UPI (Unione Province d'Italia). La commissione ha i seguenti compiti:

  • Esame delle domande di iscrizione presentate dai soggetti privati;
  • Revisione periodica dell’albo, per verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione;
  • Cancellazione e sospensione dall’albo in caso di perdita dei requisiti o di violazioni;
  • Revoca e accertamento della decadenza della gestione, con conseguente cessazione anticipata del rapporto con l’ente locale affidante.

La presenza di ANCI e UPI nella commissione garantisce che gli enti locali abbiano voce in capitolo sulla qualità degli operatori ammessi al mercato della riscossione locale, pur rimanendo la competenza formale in capo al Ministero dell’Economia.

I requisiti di iscrizione (comma 3)

Il comma 3 delega al Ministro delle finanze (oggi MEF) l’emanazione di decreti ministeriali che stabiliscano i requisiti per l’iscrizione all’albo, con il duplice obiettivo di assicurare la capacità tecnico-finanziaria degli operatori e la loro affidabilità morale:

  • Requisiti tecnici: sistemi informativi adeguati, procedure di controllo interno, capacità organizzativa per gestire le attività di liquidazione, accertamento e riscossione su larga scala;
  • Requisiti finanziari: solidità patrimoniale, garanzie fideiussorie, capitale minimo. Questi requisiti sono cruciali perché l’operatore iscritto maneggia denaro pubblico e deve essere in grado di rispondere in caso di ammanchi o irregolarità;
  • Requisiti morali: assenza di condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la fede pubblica, la fiducia nella cooperazione. L’assenza di cause di incompatibilità tutela l’integrità del sistema.

Il decreto ministeriale disciplina anche la composizione e il funzionamento della commissione, la tenuta dell’albo, le modalità di iscrizione, i presupposti per la sospensione e la cancellazione. Per i soggetti che già svolgevano servizi di accertamento e riscossione almeno dal 1° gennaio 1997, era previsto un periodo transitorio non superiore a due anni per adeguarsi ai nuovi requisiti.

L’abrogazione della disciplina previgente sull’imposta comunale sulla pubblicità (comma 4)

Il comma 4 abroga gli articoli da 25 a 34 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplinavano la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità. Questa abrogazione si inserisce nel più ampio riassetto dei tributi locali operato dal D.Lgs. 446/97, che ha razionalizzato le norme precedentemente disperse in diversi decreti. Con la L. 160/2019, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni sono stati successivamente sostituiti dal canone unico patrimoniale, che ha semplificato il panorama dei tributi locali minori.

L’interpretazione autentica del 2025 (D.L. 202/2024 conv. L. 15/2025)

Il comma 14-septies dell’art. 3, D.L. 202/2024 (convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15) ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell’art. 53, comma 1. La norma chiarisce che le società di scopo (art. 194 D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti) o di progetto (art. 184 D.Lgs. 50/2016) costituite per svolgere attività di accertamento e riscossione non devono essere iscritte autonomamente all’albo, a condizione che la società aggiudicataria del bando di gara (socia della società di scopo) sia già iscritta all’albo.

La ratio della norma è evitare che la costituzione di una società veicolo (SPV) per la gestione operativa dell’appalto comporti l’obbligo di una doppia iscrizione all’albo, quando la capogruppo aggiudicataria è già iscritta e garantisce in solido le prestazioni erogate dalla società di scopo. Gli atti di accertamento e riscossione emessi dalla società di scopo sono considerati legittimi, in quanto emessi "in luogo" dell’aggiudicatario, che rimane comunque obbligato in solido.

Il mercato della riscossione locale oggi

A distanza di quasi trent'anni dall’istituzione dell’albo, il mercato della riscossione locale si è consolidato attorno a pochi grandi operatori nazionali (tra cui Agenzia delle Entrate-Riscossione e i principali concessionari privati) e numerosi operatori locali. La gestione dei tributi IMU, TARI, TASI (e ora canone unico) da parte di soggetti privati iscritti all’albo è diventata una prassi diffusa, specie nei Comuni di medie dimensioni che non dispongono di una propria struttura tributaria adeguata.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 44/2016

La Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 nella parte in cui radicava la competenza territoriale presso la commissione tributaria della sede del concessionario della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo dell'art. 53 D.Lgs. 446/1997, anziche' presso quella dell'ente locale concedente. Imporre al contribuente uno spostamento geografico significativo viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Provvedimento D.M. Min. Finanze 11 settembre 2000, n. 289 (regolamento albo)

Regolamento attuativo dell'art. 53 D.Lgs. 446/1997 che disciplina i requisiti per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali. Definisce soglie minime di capitale (da 150.000 euro a 5 milioni a seconda del bacino di utenza) e obblighi di onorabilita' e affidabilita' tecnica.

Leggi il documento su www.finanze.gov.it

Domande frequenti

Cos'è l’albo istituito dall’art. 53 D.Lgs. 446/97?

È l’elenco ufficiale, tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dei soggetti privati abilitati a svolgere attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate di Comuni e Province. L’iscrizione è obbligatoria per operare nel settore della riscossione locale.

Quali requisiti servono per iscriversi all’albo ex art. 53?

I requisiti (definiti con decreti ministeriali) comprendono adeguate capacità tecniche e informatiche, solidità finanziaria con garanzie patrimoniali, e l’assenza di condanne penali per reati contro la PA, il patrimonio e la fede pubblica. La commissione verifica periodicamente la permanenza dei requisiti.

Una società di scopo deve iscriversi all’albo per riscuotere tributi locali?

No, secondo l’interpretazione autentica introdotta dal D.L. 202/2024. Se la società aggiudicataria del bando di gara (socia della società di scopo) è già iscritta all’albo, la società di scopo non deve iscriversi autonomamente. Gli atti emessi dalla società di scopo sono comunque legittimi.

Le banche devono essere iscritte all’albo per raccogliere i pagamenti di tributi locali?

No. Il comma 1 esclude espressamente dall’obbligo di iscrizione le attività di incasso diretto da parte di banche, Poste Italiane e altri istituti di credito indicati nell’art. 52, comma 5, lett. b). Questi soggetti gestiscono i flussi di pagamento senza dover rientrare nell’albo degli operatori tributari locali.

Cosa succede se un Comune affida la riscossione a un soggetto non iscritto all’albo?

L’affidamento sarebbe irregolare e gli atti emessi dal soggetto non iscritto potrebbero essere contestati dai contribuenti. La commissione di gestione dell’albo può disporre la revoca o la decadenza della gestione, con conseguente necessità per l’ente locale di trovare un nuovo affidatario regolarmente iscritto.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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