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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 55 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Tasse sulle concessioni delle regioni a statuto ordinario

In vigore dal 01/01/1998

1. Le regioni a statuto ordinario hanno la facoltà di non applicare, anche limitatamente ad alcune, le tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

In sintesi

  • Le regioni a statuto ordinario possono scegliere di non applicare alcune o tutte le tasse sulle concessioni regionali ex D.Lgs. 230/1991.
  • La facoltà è discrezionale: la regione decide se e in quale misura esercitarla.
  • Norma di flessibilità nel rapporto tra gettito regionale e oneri amministrativi sulle concessioni.
Le tasse sulle concessioni regionali: inquadramento

L’articolo 55 del D.Lgs. 446/1997 attribuisce alle regioni a statuto ordinario una facoltà di esenzione parziale o totale dalle tasse sulle concessioni regionali disciplinate dal D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230. Per comprendere il senso di questa disposizione, occorre prima inquadrare cosa siano queste tasse e quale sia il loro rapporto con il sistema IRAP.

Le tasse sulle concessioni regionali sono un tributo istituito nel 1991 per dotare le regioni ordinarie di una fonte di entrata propria legata all’esercizio di attività amministrative di loro competenza: concessioni per l’esercizio di determinate attività (cave, miniere, acque pubbliche, ecc.), autorizzazioni sanitarie, licenze commerciali di competenza regionale e altri provvedimenti ampliativi. La tassa è dovuta dal beneficiario della concessione o dell’autorizzazione regionale in relazione al valore economico dell’atto o alla natura dell’attività autorizzata.

Con l’introduzione dell’IRAP nel 1997, il sistema tributario regionale è stato profondamente ridisegnato. L’IRAP è diventata la principale imposta regionale, con un gettito molto superiore a quello delle tasse sulle concessioni. In questo contesto, le tasse sulle concessioni regionali hanno perso parte della loro rilevanza relativa, e il legislatore ha ritenuto opportuno attribuire alle regioni la facoltà di ridurle o eliminarle, alleggerendo gli oneri amministrativi sulle imprese e sui cittadini che richiedono provvedimenti ampliativi regionali.

La facoltà di non applicazione: portata e limiti

Il comma unico dell’art. 55 attribuisce la facoltà di non applicazione in modo discrezionale e selettivo: la regione può decidere di non applicare le tasse sulle concessioni "anche limitatamente ad alcune", il che significa che può scegliere di eliminare solo alcune delle tasse previste dal D.Lgs. 230/1991, mantenendone in vigore altre. Non è quindi un aut-aut tra applicazione integrale o eliminazione totale, ma una facoltà modulabile.

La facoltà è attribuita alle sole regioni a statuto ordinario. Le regioni a statuto speciale e le province autonome hanno un regime di autonomia finanziaria più ampio che consente loro di intervenire sui propri tributi in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, senza necessità di una specifica norma di coordinamento come l’art. 55.

L’esercizio della facoltà richiede un atto formale della regione, tipicamente una legge regionale o, in base al grado di dettaglio della modifica, un regolamento regionale. In assenza di un atto regionale di esenzione, le tasse continuano ad applicarsi nei termini del D.Lgs. 230/1991.

Rapporto con l’IRAP e logica del sistema

L’introduzione dell’art. 55 risponde a una logica di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario regionale. Con l’IRAP che assicura alle regioni un gettito stabile e consistente, il mantenimento di tasse sulle concessioni di importo modesto, ma costose da amministrare sia per le regioni sia per i contribuenti, appariva inefficiente. La facoltà di esenzione consente alle regioni di valutare il rapporto costi-benefici (gettito incassato rispetto al costo amministrativo di gestione della riscossione e del contenzioso) e di agire di conseguenza.

In pratica, alcune regioni hanno esercitato questa facoltà eliminando alcune categorie di tasse sulle concessioni, soprattutto quelle di importo più ridotto o legate ad attività per le quali si è preferito semplificare il regime autorizzativo. Altre regioni hanno invece mantenuto in vigore l’intero sistema di tassazione sulle concessioni, sia per ragioni di gettito sia per ragioni di coerenza amministrativa.

Il D.Lgs. 230/1991 e il suo contenuto

Il D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, ha istituito le tasse sulle concessioni regionali come tributo proprio delle regioni ordinarie, prevedendo un elenco di atti e provvedimenti soggetti a tassazione con le relative misure. Il sistema replicava, a livello regionale, il meccanismo delle tasse sulle concessioni governative statali (D.P.R. 641/1972), ma adattato alle competenze amministrative regionali.

Le tasse colpiscono una varietà di atti: concessioni per l’uso di acque pubbliche, autorizzazioni per l’esercizio di determinate attività produttive di competenza regionale, concessioni di beni del demanio regionale, rilascio di autorizzazioni sanitarie di competenza regionale, e altre categorie definite caso per caso dalle leggi regionali nel quadro del D.Lgs. 230/1991. Il gettito complessivo è storicamente modesto rispetto all’IRAP, il che spiega perché la facoltà di esenzione dell’art. 55 non abbia avuto un impatto macroeconomico rilevante sul bilancio regionale.

Rilevanza pratica residua

Per il contribuente che ottiene una concessione o un’autorizzazione da una regione a statuto ordinario, la verifica dell’applicabilità delle tasse sulle concessioni regionali richiede una duplice indagine: in primo luogo, se la regione abbia esercitato la facoltà di esenzione ex art. 55 per la specifica categoria di atti; in secondo luogo, se siano previste esenzioni soggettive (ad esempio per enti del Terzo settore o per particolari categorie di imprese) nelle leggi regionali di settore. La risposta a queste domande non è uniforme sul territorio nazionale e richiede una verifica della normativa regionale vigente nella specifica regione.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 141/E del 4 giugno 1998

Il commentario ministeriale ha illustrato l'art. 55 D.Lgs. 446/1997 sulle tasse sulle concessioni regionali a statuto ordinario, attuativo dell'art. 3 c.143 lett. d) L. 662/1996, chiarendo che dal 1999 non si applicano agli atti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti delegati, mentre per le materie diverse la disciplina viene rimessa alla potestà legislativa regionale.

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Domande frequenti

La regione può eliminare solo alcune tasse sulle concessioni regionali e mantenerne altre?

Sì. L’art. 55 attribuisce la facoltà di non applicazione 'anche limitatamente ad alcuné tasse, consentendo una scelta selettiva. La regione può quindi graduare l’esenzione in base alla tipologia di concessione o di autorizzazione, senza dover necessariamente eliminare l’intero sistema.

L’art. 55 si applica anche alle regioni a statuto speciale?

No. La norma riguarda esclusivamente le regioni a statuto ordinario. Le regioni a statuto speciale e le province autonome hanno un regime di autonomia finanziaria più ampio, disciplinato dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione, che consente loro di intervenire sui propri tributi in modo autonomo.

Come fa un contribuente a sapere se nella propria regione le tasse sulle concessioni regionali sono state soppresse?

Deve verificare la normativa regionale vigente: la regione che ha esercitato la facoltà ex art. 55 lo fa con una legge regionale o un regolamento. In assenza di un atto regionale esplicito di esenzione, le tasse si applicano integralmente secondo il D.Lgs. 230/1991.

Qual è il rapporto tra l’art. 55 e l’introduzione dell’IRAP?

L’IRAP ha reso meno rilevante il gettito delle tasse sulle concessioni regionali, che era già modesto. Il legislatore ha quindi attribuito alle regioni la facoltà di eliminare queste tasse per semplificare il sistema e ridurre gli oneri amministrativi, confidando che l’IRAP garantisse entrate regionali sufficienti.

Le tasse sulle concessioni regionali sono le stesse delle tasse sulle concessioni governative statali?

No. Le tasse sulle concessioni governative statali (D.P.R. 641/1972) sono tributi erariali che spettano allo Stato. Le tasse sulle concessioni regionali (D.Lgs. 230/1991) sono tributi propri delle regioni ordinarie, istituite per dotare le regioni di entrate legate al proprio esercizio di funzioni amministrative.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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