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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 56 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Imposta provinciale di trascrizione

In vigore dal 01/01/1998

1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, istituire l’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 1 bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall’ordinamento e con destinazione del gettito dell’imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo. (1) 2. L’imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all’articolo 54, fino ad un massimo del trenta (2) per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 56 41 eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province. 3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell’imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all’ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L’aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa. (3) 4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell’imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l’applicazione delle sanzioni per l’omesso o il ritardato pagamento dell’imposta stessa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell’articolo 52, sono affidate, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis (4) le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l’esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L’imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita. 5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonchè le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria (5), non sono soggette al pagamento dell’imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l’imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull’imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell’atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione (6). 7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2688 del c.c. si applica un’imposta pari al doppio della relativa tariffa. 8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti. 9. Le controversie concernenti l’imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell’anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all’imposta provinciale. L’imposta erariale di trascrizione e l’addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall’amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati. 11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell’imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell’imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.

DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 57-58 Note: (1) Comma inserito dall’art. 9, comma 2, lett. a), DL 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012 n. 213. (2) La parola “trenta” è stata sostituita alla precedente “venti” dall’art. 1, comma 154, L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. (3) Periodo inserito dall’art. 54, comma 1, lett. b), L. 23.12.2000 n. 388, pubblicata in G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219. (4) Le parole “della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis” sono state sostituite alle precedenti “di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità” dall’art. 9, comma 2, lett. b), DL 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012 n. 213. (5) Le parole “, nonchè le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria” sono state inserite dall’art. 1, comma 165, L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. (6) Periodo inserito dall’art. 33, comma 11, L. 23.12.2000 n. 388, pubblicata in G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219.

In sintesi

  • L’art. 56 consente alle province di istituire con regolamento l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) sui veicoli al PRA.
  • La tariffa IPT è stabilita con decreto del Ministro delle finanze e le province possono aumentarla fino al 30%.
  • Dal 2012 il gettito va alla provincia sede legale o residenza del soggetto passivo, indipendentemente da dove viene eseguita la formalità.
  • Le cessioni di veicoli usati a commercianti e i riscatti di leasing sono esenti dall’IPT.
  • Controversie sull’IPT rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie (ora corti di giustizia tributaria).
Contesto istitutivo: l’IPT come tributo provinciale nel D.Lgs. 446/1997

L’articolo 56 del D.Lgs. 446/1997 si colloca nel Titolo III del decreto, dedicato al riordino della disciplina dei tributi locali. La norma istituisce l’imposta provinciale di trascrizione (IPT), che sostituisce la precedente imposta erariale di trascrizione e la relativa addizionale provinciale. Si tratta di un tributo dovuto per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), il registro tenuto dall’ACI che attesta la proprietà e i diritti reali sui veicoli a motore.

L’IPT rappresenta uno degli esempi più significativi del modello regolamentare di autonomia tributaria previsto dal D.Lgs. 446/1997: le province non istituiscono il tributo per legge propria, ma possono farlo con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del medesimo decreto, che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia tributaria. L’istituzione è facoltativa, non obbligatoria, e il tributo può avere misure variabili entro i limiti stabiliti dalla norma statale.

Le formalità soggette all’IPT

L’IPT colpisce le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA. Si tratta delle operazioni che producono effetti giuridici di opponibilità ai terzi per i trasferimenti di proprietà dei veicoli (compravendite, donazioni, successioni), per le iscrizioni di ipoteche e privilegi (a garanzia di finanziamenti e leasing), per le annotazioni di variazioni (cambio di indirizzo del proprietario, fusioni societarie, sequestri e pignoramenti) e per le formalità di radiazione dei veicoli.

Il comma 7 prevede un’imposta doppia per le formalità richieste ai sensi dell’articolo 2688 del Codice civile, che riguarda le iscrizioni di ipoteche su veicoli. Si tratta di un caso specifico in cui il legislatore ha ritenuto opportuno applicare un prelievo maggiorato in ragione della rilevanza giuridico-economica dell’operazione di costituzione di garanzia reale.

La tariffazione e i margini di manovra provinciale

La tariffa base dell’IPT è stabilita con decreto del Ministro delle finanze per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell’imposta erariale di trascrizione e della relativa addizionale provinciale preesistenti. Le province possono aumentare le misure tariffarie fino a un massimo del 30% (innalzato dall’originario 20% dalla legge 296/2006), anche con delibera successiva a quella istitutiva, purché approvata entro il termine previsto dall’articolo 54. Il maggiore gettito derivante dagli aumenti tariffari non entra nel calcolo dei parametri di perequazione della capacità fiscale tra province previsti dal D.Lgs. 244/1997.

La riforma del 2012: destinazione del gettito al domicilio del soggetto passivo

Il decreto-legge 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, ha introdotto il comma 1-bis e modificato il comma 4, introducendo un importante cambiamento: le formalità possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale, ma il gettito dell’IPT è attribuito alla provincia di sede legale o di residenza del soggetto passivo (inteso come avente causa o intestatario del veicolo). Prima di questa modifica, il gettito era attribuito alla provincia nel cui territorio la formalità era materialmente eseguita, il che creava possibili pianificazioni opportunistiche attraverso la scelta del PRA competente. La riforma ha ancorato il gettito alla realtà economica del contribuente, indipendentemente dal luogo fisico di esecuzione della formalità.

Le esenzioni per i veicoli usati e i riscatti di leasing

Il comma 6 prevede due esenzioni specifiche. La prima riguarda le cessioni di mezzi di trasporto usati effettuate nei confronti di commercianti di veicoli: si tratta delle compravendite di veicoli usati tra privati (o imprese) e i concessionari o rivenditori, che costituiscono un passaggio intermedio non definitivo nella catena del possesso e non giustificano un pieno prelievo IPT. La seconda esenzione, introdotta dalla legge 147/2013, riguarda le cessioni a seguito di riscatto del locatario a titolo di leasing finanziario: anche in questo caso si tratta di una formalità che sposta formalmente la proprietà senza un’operazione economica nuova, essendo il veicolo già nella disponibilità materiale del locatario.

Per gli autoveicoli con carta di circolazione per uso speciale e i rimorchi destinati a servire tali veicoli non idonei al trasporto di cose, l’imposta è ridotta a un quarto. Analoga riduzione si applica ai rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.

La riscossione e il contenzioso

Il comma 4 attribuisce alle province la competenza a disciplinare con regolamento la liquidazione, la riscossione e i controlli dell’IPT, nonché le sanzioni per omesso o ritardato pagamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997. Le attività di riscossione, se non gestite direttamente o attraverso le forme di cui al comma 5 dell’articolo 52, possono essere affidate al concessionario del PRA (l’ACI), il quale riversa le somme alla tesoreria della provincia. Il comma 9 attribuisce le controversie sull’IPT alla giurisdizione delle commissioni tributarie (ora corti di giustizia tributaria) ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

Profili pratici: fusioni societarie e trascrizioni multiple

L’articolo 56 prevede alcune regole specifiche per situazioni non ordinarie. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente (autonoleggio), le iscrizioni e trascrizioni già esistenti al PRA relative ai veicoli compresi nell’atto di fusione conservano validità e grado a favore del cessionario senza necessità di nuove formalità o annotazioni: si evita così un onere tributario aggiuntivo per operazioni di riorganizzazione societaria che non implicano un genuino trasferimento economico di singoli veicoli. Ulteriore regola di semplificazione è prevista dal comma 2: è dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria, evitando duplicazioni del prelievo per operazioni unitarie.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 168 del 26 giugno 1998 - Min. Finanze - Dip. Entrate

Prime istruzioni applicative sull'imposta provinciale di trascrizione (IPT) introdotta dall'art. 56 del D.Lgs. 446/1997. Chiarimenti su presupposto, soggetti passivi, base imponibile, modalita' di versamento e rapporti con l'imposta erariale di registro per le formalita' al Pubblico Registro Automobilistico.

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Domande frequenti

L’imposta provinciale di trascrizione è obbligatoria per tutte le province?

No. L’art. 56 prevede che le province possano istituire l’IPT con regolamento, ma non le obbliga a farlo. L’istituzione è una scelta discrezionale di ciascuna provincia nell’esercizio della propria autonomia tributaria ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97.

A quale provincia va il gettito dell’IPT se la formalità al PRA viene eseguita in una provincia diversa da quella di residenza del contribuente?

Dal 2012, grazie alla modifica introdotta dal DL 174/2012, il gettito va sempre alla provincia di sede legale o di residenza del soggetto passivo (avente causa o intestatario del veicolo), indipendentemente dal luogo fisico in cui viene eseguita la formalità al PRA.

L’acquisto di un veicolo usato da un concessionario è soggetto all’IPT?

No. Il comma 6 esonera dall’IPT le cessioni di mezzi di trasporto usati effettuate nei confronti di contribuenti che ne fanno commercio. Questa esenzione vale per il passaggio dal privato o dall’impresa al rivenditore, trattandosi di un trasferimento intermedio nella catena del possesso.

Quale sanzione si applica per l’omesso pagamento dell’IPT?

Le province disciplinano le sanzioni con regolamento, applicando l’art. 13 del D.Lgs. 471/97, che prevede la sanzione per omesso o ritardato versamento pari al 30% dell’importo non versato (ridotta al 15% per i ritardi entro 90 giorni e all'1% giornaliero per i brevissimi ritardi fino a 15 giorni).

Chi è competente a giudicare le controversie sull’imposta provinciale di trascrizione?

Le corti di giustizia tributaria, secondo le disposizioni del D.Lgs. 546/1992, come previsto espressamente dal comma 9 dell’art. 56. Non sono competenti il giudice ordinario né il giudice amministrativo.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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