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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 59 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili

In vigore dal 01/01/1998

1. Con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, i comuni possono: a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell’applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 58 e del proprio nucleo familiare; b) disporre l’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; c) stabilire che l’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore; d) […] (1) e) […] (2) f) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso; h) […] (3) i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; l) […] (4) m) introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; n) […] (5) o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell’articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto. 2. […] (6) 3. […] (7).

DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 60 Note: (1) Lettera abrogata dall’art. 13, comma 14, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Testo precedente: “d) considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;“. (2) Lettera abrogata dall’art. 13, comma 14, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Testo precedente: “e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;“. (3) Lettera abrogata dall’art. 13, comma 14, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Testo precedente: “h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà dell’imposta prevista nell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;“. (4) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 175, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Testo precedente: “l) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi: 1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell’obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata; 2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo; 3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi; 4) previsione di una sanzione, comunque non inferiore a lire 200.000 [n.d.r. euro 103,29] né superiore a lire 1.000.000 per ciascuna unità immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1); 5) potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione;“. (5) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 175, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Testo precedente: “n) razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario;“. (6) Comma abrogato dall’art. 1, comma 175, L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Testo precedente: “Se sono adottate norme regolamentari nella materia di cui alla lettera l) del comma 1, nel territorio del comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.“. (7) Comma abrogato dall’art. 1, comma 175, L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Testo precedente: “Nelle disposizioni regolamentari di cui alla lettera l) del comma 1 può essere stabilita per anni pregressi la eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione secondo criteri selettivi.“.

In sintesi

  • L’art. 59 attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare per integrare la disciplina dell’ICI (D.Lgs. 504/1992) su specifici aspetti.
  • I Comuni possono stabilire condizioni sui terreni agricoli, esenzioni per enti pubblici, regole sul contitolare e accertamento con adesione.
  • Diverse lettere sono state abrogate nel tempo, soprattutto dal D.L. 201/2011 (introduzione IMU) e dalla L. 296/2006.
  • La norma conserva applicazione residua per i profili non assorbiti dall’IMU e dal successivo regime.
Il contesto: la potestà regolamentare dei Comuni in materia di ICI

L’art. 59 del D.Lgs. 446/97 si inserisce nel quadro della potestà regolamentare tributaria dei Comuni riconosciuta dall’art. 52 del medesimo decreto. Mentre l’art. 52 disciplina in termini generali il potere dei Comuni di adottare regolamenti in materia di proprie entrate, l’art. 59 scende nel dettaglio e individua specifiche materie in cui i Comuni possono integrare o modificare la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) stabilita dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

L’ICI è stata poi sostituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU) dal 2012 (D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, con regime sperimentale nel 2012 e definitivo dal 2014 con la L. 147/2013). L’art. 59 riferisce pertanto alla disciplina ICI, che però è rimasta applicabile sino al 2011 (ultimo anno di vigenza). Alcune disposizioni dell’art. 59 sono state abrogate in concomitanza con l’introduzione dell’IMU, altre si riferiscono a materie che nella disciplina IMU trovano analoga regolamentazione.

Le materie di potestà regolamentare: comma 1

Il comma 1 elenca le materie specifiche su cui il Comune può legiferare tramite regolamento adottato ai sensi dell’art. 52. Si tratta di un elenco tassativo (non meramente esemplificativo), nel senso che i Comuni possono esercitare la potestà regolamentare solo nelle materie espressamente indicate.

Lettera a), Terreni non fabbricabili: condizioni aggiuntive

I Comuni possono stabilire ulteriori condizioni ai fini dell’applicazione delle disposizioni che riguardano i terreni considerati non fabbricabili ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 504/1992 (terreni su cui opera il cd. "privilegio colturale"). In particolare, il Comune può richiedere che il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale (IAP) dedichi alla coltivazione una quantità e qualità di lavoro effettivo, anche riferito al nucleo familiare. Questa previsione permette ai Comuni di contrastare abusi nella fruizione del regime agevolato dei terreni agricoli.

Lettera b), Esenzione per immobili di enti pubblici non destinati a compiti istituzionali

I Comuni possono disporre l’esenzione per gli immobili posseduti da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, comunità montane, consorzi tra enti pubblici e AUSL, a condizione che non siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La norma ha una logica antiabuso: gli immobili pubblici adibiti ad attività commerciali o non istituzionali non godono automaticamente dell’esenzione ICI, e il Comune può deliberarne l’esenzione facoltativamente.

Lettera c), Esenzione degli enti non commerciali

L’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992 prevedeva l’esenzione ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per attività di interesse generale (assistenza, cultura, istruzione, sport, ecc.). Il Comune può restringere questa esenzione prevedendo che si applichi solo ai fabbricati (non terreni) e solo a condizione che gli stessi siano posseduti dall’ente non commerciale che li utilizza: quindi non basta l’utilizzo a titolo di locazione o comodato, ma occorre anche la proprietà. Questa restrizione intende evitare che enti non commerciali strumentali o enti di comodo beneficino dell’esenzione ICI su immobili di terzi.

Lettera f), Rimborso per aree divenute inedificabili

Il Comune può prevedere il rimborso dell’ICI pagata per le aree fabbricabili che siano successivamente divenute inedificabili a seguito di variante al piano urbanistico, stabilendo termini, limiti temporali e condizioni per il rimborso. La norma tiene conto del fatto che il valore venale di un’area fabbricabile (base imponibile ICI) decade quando l’area perde la destinazione edificatoria, e il contribuente potrebbe aver pagato un’imposta calcolata su un valore che non rispecchia più la realtà.

Lettera g), Valori venali delle aree fabbricabili

I Comuni possono determinare periodicamente, per zone omogenee del territorio, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine di limitare il proprio potere di accertamento. Se il contribuente ha versato l’ICI su un valore non inferiore a quello predeterminato dal Comune, l’ufficio tributario comunale non può accertare un valore maggiore. Questa previsione riduce il contenzioso e offre certezza al contribuente.

Lettera i), Versamenti del contitolare

Il Comune può stabilire con regolamento che si considerino regolarmente eseguiti i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Questa norma semplifica la gestione degli adempimenti per gli immobili in comproprietà (ad esempio, un coniuge che paga l’ICI per entrambi): evita che il versamento unitario da parte di uno dei comproprietari comporti la decadenza degli altri o l’applicazione di sanzioni per omesso versamento.

Lettera m), Accertamento con adesione

I Comuni possono introdurre con regolamento l’istituto dell’accertamento con adesione (cd. "concordato fiscale locale"), applicando i criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire la propria posizione con l’ufficio tributario comunale prima che si instauri il contenzioso, ottenendo una riduzione delle sanzioni in cambio di una rinuncia al ricorso.

Lettera o), Differimento dei termini di versamento

Il Comune può prevedere differimenti dei termini per i versamenti ICI in situazioni particolari (calamità naturali, crisi economiche locali, emergenze sanitarie). Si tratta di una clausola di flessibilità che permette al Comune di modulare gli adempimenti dei contribuenti in relazione alle specificità del proprio territorio.

Lettera p), Compensi incentivanti al personale tributario

Ai fini del potenziamento degli uffici tributari comunali, il Comune può prevedere compensi incentivanti per il personale addetto alle attività di accertamento e controllo, a valere sulle maggiori entrate accertate. Questa previsione riprende una logica già presente nell’art. 3, comma 57, L. 662/1996.

Le lettere abrogate

Il D.L. 201/2011 (introduzione dell’IMU sperimentale) ha abrogato le lettere d), e) e h), relative rispettivamente a: pertinenze dell’abitazione principale, abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti e fatiscenza sopravvenuta del fabbricato. Queste materie, nella disciplina IMU, trovano una diversa regolamentazione. La L. 296/2006 aveva precedentemente abrogato le lettere l) e n) (semplificazione del procedimento di accertamento e razionalizzazione dei versamenti) e i commi 2 e 3 dell’articolo.

Rapporto con l’IMU e rilevanza attuale

Con la sostituzione dell’ICI con l’IMU a partire dal 2012, la gran parte delle disposizioni dell’art. 59 ha perso applicazione diretta. La disciplina IMU (oggi D.Lgs. 23/2011 e L. 160/2019) prevede autonomi spazi di manovra regolamentare per i Comuni, senza rinvio all’art. 59. Tuttavia, la norma mantiene rilevanza:

  • Per le controversie ICI relative agli anni fino al 2011, in cui si applicano ancora le regole del D.Lgs. 504/1992 e i regolamenti comunali adottati in base all’art. 59;
  • Come modello interpretativo per comprendere la potestà regolamentare dei Comuni in materia di tributi locali, applicabile per analogia ai nuovi tributi.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 75/2006

La Corte ha chiarito che l'ICI e tributo statale istituito con legge dello Stato e che la potesta regolamentare comunale - anche quella speciale prevista per l'ICI dall'art. 59 del D.Lgs. 446/1997 - si esercita solo entro i limiti fissati dalla legge istitutiva. Le esenzioni soggettive non previste dalla legge statale sono precluse al regolamento comunale e, a maggior ragione, alla legge regionale.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare Min. Economia e Finanze - Dip. Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012

Sebbene relativa all'IMU che ha sostituito l'ICI, la circolare ricostruisce il sistema della potesta regolamentare dei comuni in materia di imposte locali sugli immobili: viene espressamente richiamata la disciplina dell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997 e analizzato il rapporto fra norme statali e regolamenti comunali in tema di aliquote, agevolazioni e adempimenti.

Leggi il documento su def.finanze.it

Domande frequenti

A quale tributo si riferisce l’art. 59 del D.Lgs. 446/97?

L’art. 59 riguarda l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), disciplinata dal D.Lgs. 504/1992. L’ICI è stata sostituita dall’IMU a partire dal 2012. La norma ha quindi applicazione diretta solo per le controversie e i periodi d'imposta fino al 2011.

Può un Comune deliberare che i pagamenti ICI del contitolare liberino tutti i comproprietari?

Sì. La lettera i) dell’art. 59 consente ai Comuni di adottare un regolamento che consideri regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Questa semplificazione evita che i comproprietari debbano versare separatamente le proprie quote.

Un ente non commerciale che usa un immobile in affitto ha diritto all’esenzione ICI?

Non necessariamente. Il Comune può deliberare ai sensi della lettera c) che l’esenzione per gli enti non commerciali si applichi solo se l’immobile è sia utilizzato sia posseduto dall’ente. In questo caso, un ente che utilizza un immobile in locazione non avrebbe diritto all’esenzione.

Come può il Comune ridurre il contenzioso sui valori delle aree fabbricabili?

Tramite la lettera g), il Comune può pubblicare periodicamente i valori venali delle aree fabbricabili per zone omogenee. Se il contribuente ha pagato l’ICI su un valore non inferiore a quello determinato dal Comune, l’ufficio non può accertare un valore più alto. Questo crea una 'zona franca' dal contenzioso.

L’accertamento con adesione è applicabile anche ai tributi locali come l’ICI?

Sì. La lettera m) dell’art. 59 consente ai Comuni di introdurre con regolamento l’istituto dell’accertamento con adesione, seguendo i criteri del D.Lgs. 218/1997. Il contribuente può definire la propria posizione con il Comune prima di ricorrere alla Corte di giustizia tributaria, ottenendo una riduzione delle sanzioni.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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