Art. 61 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali
In vigore dal 01/01/1998
1. A decorrere dall’anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province è ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell’anno 1999 per l’imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell’articolo 60, ridotto dell’importo corrispondente all’incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell’anno 1999, rispetto all’anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo è, per l’anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell’interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell’interno provvede, con la seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l’importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999. 2. A decorrere dall’anno 1999 il fondo ordinario spettante alle province è altresì ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del predetto fondo è operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 1999 ed è effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell’interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le singole province in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo è altresì operata sulla base dei dati definitivi dell’anno 1998 relativi all’imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell’interno entro il 30 settembre 1999. 3. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al singolo ente locale dal Ministero dell’interno. La riduzione è effettuata con priorità sui contributi di parte corrente. 4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con riferimento alle province [e ai comuni] delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applica solo dopo il recepimento delle disposizioni dell’articolo 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti.
In sintesi
Contesto: il riordino della finanza provinciale del 1997-1999
L’articolo 61 del D.Lgs. 446/1997 si inserisce in un quadro di riforma della finanza locale avviato contestualmente all’introduzione dell’IRAP. Il decreto ha non solo istituito la nuova imposta regionale ma ha anche ridisegnato il sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, riducendo i fondi ordinari per compensare il trasferimento di nuove fonti di gettito fiscale direttamente agli enti locali stessi. L’art. 61 disciplina specificamente le riduzioni del fondo ordinario spettante alle province in relazione a due tributi trasferiti: l’imposta sulle assicurazioni (art. 60) e l’imposta erariale di trascrizione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (IET).
La logica sottostante è quella del federalismo fiscale in senso procedurale: anziché ricevere un trasferimento statale generico, le province acquisiscono il gettito diretto di tributi specifici che insistono sul loro territorio, mentre il fondo ordinario statale viene corrispondentemente ridotto per evitare una doppia attribuzione delle stesse risorse. Il meccanismo presuppone che il gettito dei tributi trasferiti sia almeno pari al fondo ridotto, garantendo la neutralità finanziaria per le province.
La riduzione per l’imposta sulle assicurazioni (comma 1)
Il comma 1 disciplina la riduzione del fondo ordinario provinciale in relazione all’imposta sulle assicurazioni di cui all’art. 60, c. 1 del decreto. L’imposta sulle assicurazioni è stata trasferita alle province a partire dal 1999: ogni provincia riceve il gettito dell’imposta riscossa nel proprio territorio, ovvero i premi assicurativi pagati da assicurati aventi domicilio in quella provincia.
La riduzione del fondo non è semplice pari al gettito riscosso nel 1999, ma viene depurata dell’incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nel 1999 rispetto al 1998. Questa clausola di indicizzazione serve a neutralizzare l’effetto puramente inflattivo dell’aumento dei premi: se i premi crescono per ragioni di mercato, il gettito dell’imposta cresce automaticamente senza che ciò rappresenti un’entrata aggiuntiva reale per le province, e quindi non è corretto ridurre il fondo ordinario dell’intero incremento del gettito.
Il meccanismo di determinazione della riduzione definitiva è articolato: nel 1999, il Ministero delle finanze stimava il gettito annuo della provincia e comunicava una riduzione provvisoria del fondo. Sulla base dei dati definitivi, venivano poi determinate le riduzioni definitive e introdotte le eventuali variazioni di bilancio. I conguagli definitivi venivano operati con la seconda e la terza rata dei contributi ordinari 2000, con determinazione definitiva dell’importo annuo ridotto spettante a ciascuna provincia a decorrere dal 1999.
La riduzione per l’imposta erariale di trascrizione (comma 2)
Il comma 2 disciplina la riduzione del fondo ordinario provinciale in relazione all’imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), istituita dalla L. 23 dicembre 1977, n. 952. Questa imposta, dovuta da chiunque faccia trascrivere un veicolo al PRA (acquirenti di auto usate, concessionari di flotte, soggetti che modificano le caratteristiche tecniche del veicolo) è stata trasferita alle province a partire dal 1999.
La riduzione del fondo per l’IET è operata con la legge di approvazione del bilancio statale per il 1999 ed è determinata, per ciascuna provincia, in base ai dati del gettito 1997 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998. Il criterio di riparto è proporzionale: il gettito previsto per il 1999 viene distribuito tra le province in misura percentuale corrispondente al gettito riscosso nel 1997 imputabile a ciascuna. Si tratta di un criterio storico-proporzionale che approssima la capacità fiscale di ciascuna provincia in materia di trascrizioni.
La riduzione definitiva viene poi ricalcolata sulla base dei dati definitivi dell’anno 1998, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell’interno entro il 30 settembre 1999, assicurando così un aggiustamento che tiene conto dell’evoluzione effettiva del gettito IET nell’anno precedente a quello di entrata a regime del trasferimento.
Il meccanismo di recupero delle somme non compensate (comma 3)
Il comma 3 affronta il caso in cui le riduzioni del fondo ordinario non possano essere interamente recuperate perché il fondo residuo dopo le riduzioni previste dai commi 1 e 2 è insufficiente. In questa ipotesi, le somme non recuperate vengono portate in riduzione di qualsiasi altro contributo statale dovuto alla provincia dal Ministero dell’interno. La riduzione è effettuata con priorità sui contributi di parte corrente, il che significa che si imputa prima ai trasferimenti correnti e solo eventualmente ai trasferimenti in conto capitale.
Questo meccanismo di recupero garantisce che le riduzioni siano effettivamente operate anche nei confronti delle province con fondi ordinari particolarmente ridotti, evitando che alcune di esse beneficino di un doppio trasferimento (il gettito dei tributi trasferiti e un fondo ordinario non ridotto per insufficienza).
Ambito di applicazione: regioni ordinarie e autonomie speciali (comma 4)
Il comma 4 limita l’applicazione del meccanismo alle province delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale, le operazioni di riequilibrio previste dal D.Lgs. 244/1997 si applicano solo dopo il recepimento delle disposizioni degli artt. 60 e 61 nei rispettivi statuti di autonomia.
Questa clausola di salvaguardia è coerente con il sistema delle autonomie speciali: le modifiche dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali richiedono, per consolidata giurisprudenza costituzionale, il consenso dell’ente autonomo o almeno una procedura legislativa rafforzata (spesso il parere del Consiglio regionale o l’accordo bilaterale). La riduzione unilaterale dei trasferimenti senza recepimento statutario sarebbe lesiva dell’autonomia finanziaria garantita agli enti a statuto speciale.
Il significato storico della norma nel processo di federalismo fiscale
L’art. 61 rappresenta un capitolo della più ampia vicenda del federalismo fiscale italiano degli anni Novanta, avviata con il D.Lgs. 504/1992 (ICI), proseguita con il D.Lgs. 446/1997 (IRAP e riordino delle entrate locali) e poi con la L. 42/2009 e il D.Lgs. 68/2011. Il meccanismo di sostituzione dei trasferimenti con entrate proprie, riduzione del fondo ordinario in parallelo con attribuzione del gettito di tributi locali, è una tecnica legislativa ricorrente in tutto questo percorso, replicata anche per gli altri tributi locali (addizionale IRPEF comunale, IRAP regionale, ICI/IMU, Tassa sui rifiuti). L’art. 61 ne costituisce uno dei primi esempi applicati specificamente alle province.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare Min. Finanze n. 141/E del 4 giugno 1998
Agenzia delle Entrate
Inquadra l'art. 61 nella riforma della finanza locale operata dal D.Lgs. 446/1997: a fronte dell'attribuzione a province e comuni di nuove entrate proprie (RC auto, IET, ICI, ecc.) viene corrispondentemente ridotto il volume dei trasferimenti erariali, in coerenza con il principio di invarianza complessiva delle risorse pubbliche.
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Perché il fondo ordinario provinciale è stato ridotto del gettito dell’imposta sulle assicurazioni?
Perché l’imposta sulle assicurazioni è stata trasferita direttamente alle province (art. 60). Per evitare una doppia attribuzione delle stesse risorse, il fondo ordinario statale è stato ridotto di un importo pari al gettito trasferito, in modo che le entrate complessive delle province rimangano sostanzialmente invariate.
Come si calcola la riduzione del fondo per l’imposta sulle assicurazioni?
Si parte dal gettito riscosso nel 1999 e si sottrae l’incremento medio nazionale dei premi assicurativi del 1999 rispetto al 1998. Questa depurazione evita di ridurre il fondo anche per la parte di aumento del gettito dovuta a dinamiche di mercato e non a reale espansione della base imponibile.
L’imposta erariale di trascrizione (IET) è ancora un tributo statale?
No. A partire dal 1999, il gettito dell’IET sulle trascrizioni al PRA è stato trasferito alle province delle regioni ordinarie, che ne sono divenute beneficiarie dirette. Il fondo ordinario provinciale è stato corrispondentemente ridotto ai sensi del comma 2.
Cosa succede se il fondo ordinario di una provincia è insufficiente a coprire le riduzioni previste?
Il comma 3 prevede che le somme non recuperate siano portate in riduzione di qualsiasi altro contributo statale dovuto alla provincia, con priorità sui contributi di parte corrente. Nessuna provincia può quindi sfuggire al meccanismo di compensazione, anche se il fondo ordinario residuo è molto ridotto.
Il meccanismo dell’art. 61 si applica anche alle province delle regioni a statuto speciale?
No, non automaticamente. Il comma 4 prevede che per le regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio si applichino solo dopo il recepimento delle disposizioni degli artt. 60 e 61 nei rispettivi statuti di autonomia, in ossequio al principio che le modifiche dei rapporti finanziari con le autonomie speciali richiedono procedura rafforzata.