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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 316 CCII – Funzioni delle autorita’ amministrative di vigilanza

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a: a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell’ispezione la comunicazione dei segnali di cui all’articolo 3; b) […] c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 316 CCII delinea i compiti aggiuntivi delle autorità amministrative di vigilanza in materia di crisi e insolvenza dei soggetti vigilati.
  • Le autorità ricevono dagli organi interni di controllo e dai soggetti incaricati della revisione la comunicazione dei segnali di allerta indicati dall’art. 3 CCII.
  • Possono proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.
  • La norma rafforza il raccordo informativo tra organi interni, revisori e autorità pubbliche di vigilanza.
  • Le funzioni si aggiungono e non sostituiscono quelle previste dalle leggi speciali di settore (TUB, TUF, CAP, ecc.).
Quadro sistematico e finalità della norma

L’art. 316 CCII introduce un catalogo di funzioni che si aggiungono a quelle già previste dalle leggi speciali di settore in capo alle autorità amministrative di vigilanza. La norma si colloca nel Capo III del Titolo VII e mira a costruire un sistema integrato di prevenzione e gestione della crisi nei comparti regolati, dove la liquidazione coatta amministrativa sostituisce la liquidazione giudiziale ordinaria. La logica è quella di valorizzare il ruolo delle autorità (Banca d'Italia, IVASS, Consob, Ministero competente) come soggetti che intercettano precocemente i segnali di squilibrio e attivano le procedure necessarie. Si pensi al caso di una banca, di un intermediario assicurativo o di una SGR i cui organi di controllo rilevino segnali di crisi: l’art. 316 fornisce la cornice normativa entro cui tali informazioni risalgono all’autorità competente.

Comunicazione dei segnali di allerta ex art. 3 CCII

La lett. a) impone la trasmissione all’autorità di vigilanza dei segnali di cui all’art. 3 CCII, ossia degli indicatori sintomatici di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario. Tali segnali, individuati in via generale per tutte le imprese, assumono nei settori vigilati una valenza rafforzata: gli organi interni di controllo (collegio sindacale, organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001) e i revisori legali devono attivarsi quando rilevano debiti scaduti per importi significativi, esposizioni nei confronti di banche o intermediari classificate come deteriorate, ovvero ritardi nei pagamenti contributivi e tributari sopra soglia. Tizio, sindaco di una società di intermediazione mobiliare, che riscontri tali indicatori, ha il dovere di darne comunicazione tempestiva all’autorità di vigilanza, in aggiunta alla segnalazione interna agli amministratori prevista dall’art. 25-octies CCII.

Iniziativa per la liquidazione coatta amministrativa

La lett. c) attribuisce alle autorità amministrative la legittimazione a proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della LCA. Si tratta di una legittimazione concorrente con quella del debitore e dei creditori prevista dall’art. 297 CCII. L’iniziativa pubblica risponde all’esigenza di tutela del mercato e dei risparmiatori: nei settori bancari e assicurativi la sola apertura della procedura concorsuale incide su interessi diffusi, sulla stabilità sistemica e sulla fiducia del pubblico. L’orientamento prevalente ritiene che l’iniziativa dell’autorità abbia carattere discrezionale, fondata su una valutazione tecnica della situazione di squilibrio e dell’idoneità di misure alternative (amministrazione straordinaria, risanamento ex artt. 69 e ss. TUB).

Coordinamento con le leggi di settore

L’incipit del comma 1 («Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli») chiarisce che le funzioni elencate si aggiungono e non sostituiscono quelle delle leggi speciali. Per gli enti creditizi resta ferma la disciplina del Titolo IV TUB (artt. 80 e ss.) e, per le banche significative, il Regolamento BRRD e il Meccanismo Unico di Risoluzione. Per le imprese di assicurazione si applica il Codice delle Assicurazioni Private (artt. 245 e ss. CAP). Per gli intermediari del mercato mobiliare valgono gli artt. 56 e ss. TUF. Caio, amministratore di un intermediario sottoposto a vigilanza Consob, deve quindi considerare congiuntamente la disciplina settoriale e quella del CCII, secondo il principio di specialità.

Profili pratici e responsabilità

Sotto il profilo operativo, l’omessa comunicazione dei segnali di allerta da parte degli organi di controllo o dei revisori espone i soggetti inadempienti a responsabilità civile verso la società e i creditori, oltre alle sanzioni amministrative previste dalle leggi di settore. Sempronio, revisore di una società quotata, che ometta di trasmettere i segnali rilevanti, può incorrere nella responsabilità ex art. 15 d.lgs. 39/2010 e nelle sanzioni Consob. Il sistema delineato dall’art. 316 CCII si integra con gli adeguati assetti organizzativi imposti dall’art. 2086, comma 2, c.c., rafforzando la cultura della prevenzione della crisi nei settori a vigilanza pubblica. La norma va letta in combinato disposto con l’art. 297 CCII (apertura della LCA) e con l’art. 295 CCII (presupposti soggettivi della procedura).

Domande frequenti

Quali soggetti devono comunicare i segnali di allerta all’autorità di vigilanza ex art. 316 CCII?

Devono comunicare gli organi interni di controllo dei soggetti vigilati (collegio sindacale, organismo di vigilanza) e i soggetti incaricati della revisione legale o dell’ispezione, quando rilevano gli indicatori di crisi descritti dall’art. 3 CCII.

L’autorità amministrativa può chiedere direttamente l’apertura della liquidazione coatta?

Sì. L’art. 316, lett. c), CCII attribuisce all’autorità amministrativa di vigilanza la legittimazione a proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della LCA, in concorso con debitore e creditori ex art. 297 CCII.

Le funzioni dell’art. 316 CCII sostituiscono quelle previste dal TUB e dal CAP?

No. La norma è chiara nel disporre che le funzioni si aggiungono a quelle già previste dalle leggi speciali. Per banche, assicurazioni e intermediari resta ferma la disciplina settoriale, secondo il principio di specialità.

Cosa rischia il sindaco che ometta la comunicazione dei segnali di allerta?

Rischia responsabilità civile verso la società e i creditori per i danni derivanti dall’omessa segnalazione tempestiva, oltre alle sanzioni amministrative previste dalle leggi di settore (TUB, TUF, CAP) per la violazione degli obblighi informativi.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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