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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 317 CCII – Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall’articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.

2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall’articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 317 CCII regola il rapporto fra le misure cautelari reali penali e la procedura di liquidazione giudiziale.
  • Per i sequestri di prevenzione e antimafia si rinvia al Libro I, Titolo IV, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia).
  • Restano salve le deroghe specifiche dettate dagli artt. 318, 319 e 320 CCII per i sequestri preventivi e conservativi penali.
  • Per misure cautelari reali si intendono i sequestri delle cose suscettibili di confisca disposti ex art. 321, comma 2, c.p.p.
  • L’attuazione segue l’art. 104-bis disp. att. c.p.p., che disciplina la nomina e i poteri dell’amministratore giudiziario.
Funzione della norma e principio di prevalenza

L’art. 317 CCII apre il Titolo VIII dedicato al raccordo fra liquidazione giudiziale e misure cautelari penali, fissando il principio generale della prevalenza delle misure cautelari reali rispetto alla gestione concorsuale. La disposizione individua il quadro di riferimento normativo nella disciplina antimafia, segnando una scelta di sistema: i beni soggetti a confisca penale, anche solo potenziale, sono sottratti al concorso e gestiti secondo regole specialistiche. Tale impostazione risponde all’esigenza di evitare che la procedura concorsuale possa essere utilizzata per disperdere o occultare beni di provenienza illecita o comunque destinati alla confisca, nel rispetto dei principi di tutela dell’ordine pubblico economico.

Il rinvio al Codice antimafia

Il comma 1 effettua un rinvio dinamico al Libro I, Titolo IV, del d.lgs. 159/2011, che disciplina i rapporti fra misure di prevenzione patrimoniali e procedure concorsuali agli artt. 63 e ss. La scelta del legislatore è di evitare duplicazioni normative, mutuando integralmente la disciplina antimafia anche per i sequestri penali ordinari, salvo le deroghe degli artt. 318-320 CCII. Si applicano in particolare le regole sulla verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato del tribunale della prevenzione, sulla insinuazione tempestiva e tardiva, sulla tutela dei terzi di buona fede e sulla destinazione del ricavato della liquidazione. Tizio, creditore di una società sottoposta a sequestro preventivo i cui beni sono poi confiscati, dovrà attivare la procedura di accertamento del proprio credito secondo le forme del Codice antimafia, non secondo quelle ordinarie del CCII.

Nozione di misure cautelari reali

Il comma 2 fornisce una definizione tecnica delle misure cautelari reali rilevanti, individuandole nei sequestri delle cose suscettibili di confisca disposti ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p. Si tratta dei sequestri funzionali alla confisca obbligatoria o facoltativa prevista da specifiche disposizioni di legge: confisca per equivalente in materia tributaria (art. 12-bis d.lgs. 74/2000), confisca ex art. 240-bis c.p. (cd. confisca allargata), confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001 nei procedimenti contro enti, confisca obbligatoria del prezzo o profitto del reato ex art. 240 c.p. La nozione non comprende invece i sequestri probatori ex art. 253 c.p.p., che non hanno natura cautelare reale e seguono regole diverse.

Attuazione e art. 104-bis disp. att. c.p.p.

L’attuazione del sequestro è disciplinata dall’art. 104-bis disp. att. c.p.p., norma centrale che prevede la nomina di un amministratore giudiziario per la gestione dei beni in sequestro, applicando per quanto compatibili le disposizioni del Codice antimafia. La gestione mira a conservare e, ove possibile, valorizzare i beni in attesa della decisione definitiva sulla confisca. Caio, amministratore giudiziario nominato su un’azienda in esercizio sottoposta a sequestro, deve coordinarsi con il curatore della liquidazione giudiziale eventualmente aperta, secondo il principio di prevalenza che assegna alla gestione cautelare priorità sui beni vincolati. Il curatore conserva invece la gestione degli ulteriori beni del debitore non sottoposti a vincolo penale.

Coordinamento con gli artt. 318-320 CCII

Le deroghe al principio di prevalenza sono dettate dagli articoli successivi: l’art. 318 disciplina il sequestro preventivo, ponendo limiti alla sua adozione in pendenza di liquidazione giudiziale; l’art. 319 affronta il sequestro conservativo penale; l’art. 320 si occupa del coordinamento finale fra le procedure. Sempronio, terzo acquirente in buona fede di un bene poi sottoposto a sequestro, conserva la propria posizione secondo le regole generali di tutela previste dal Codice antimafia, applicabili in virtù del rinvio. La norma va letta in coordinamento con l’art. 142 CCII (oggetto della liquidazione giudiziale) e con l’art. 146 CCII (beni esclusi dalla liquidazione), che individuano il perimetro patrimoniale rispetto al quale opera il principio di prevalenza penale.

Domande frequenti

Cosa significa principio di prevalenza delle misure cautelari reali sulla liquidazione giudiziale?

Significa che i beni sottoposti a sequestro penale finalizzato alla confisca sono sottratti alla gestione del curatore e gestiti secondo le regole speciali del Codice antimafia, salvo le deroghe specifiche degli artt. 318-320 CCII.

Quali sequestri penali rientrano nelle misure cautelari reali ex art. 317 CCII?

Rientrano i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p.: confisca per equivalente, confisca allargata ex art. 240-bis c.p., confisca ex d.lgs. 231/2001, confisca obbligatoria del prezzo o profitto del reato.

Come può il creditore far valere il proprio credito sui beni sequestrati?

Deve attivare la procedura di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato del tribunale della prevenzione, secondo le regole del Codice antimafia richiamate dall’art. 317 CCII. Sono tutelati i creditori in buona fede e di data anteriore al sequestro.

Chi gestisce i beni sottoposti a sequestro penale durante la liquidazione giudiziale?

I beni sotto sequestro sono gestiti dall’amministratore giudiziario nominato ex art. 104-bis disp. att. c.p.p., il quale opera con poteri propri. Il curatore della liquidazione giudiziale conserva la gestione degli altri beni del debitore non vincolati penalmente.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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