Art. 314 CCII – Concordato della liquidazione
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. L’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell’articolo 240, osservate le disposizioni dell’articolo 265, se si tratta di società.
2. La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 con il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all’articolo 308, comma 4, pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l’ufficio del registro delle imprese.
3. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al comma 2 per ogni altro interessato.
4. Il tribunale, sentito il parere dell’autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 245, 246 e 247.
5. Gli effetti del concordato sono regolati dall’articolo 248.
6. Il commissario liquidatore con l’assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l’esecuzione del concordato.
In sintesi
In sintesi
Funzione del concordato nella LCA
L’art. 314 CCII disciplina il concordato nella liquidazione coatta amministrativa, istituto che rappresenta una via alternativa al tradizionale percorso liquidatorio e si propone di chiudere la procedura mediante un accordo regolato e omologato che soddisfi i creditori in misura e con modalità diverse da quelle ordinarie. La disciplina riproduce con adattamenti l’art. 214 della legge fallimentare e si coordina con il concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240 e seguenti CCII). La ratio dell’istituto è duplice: consentire al debitore o ai terzi di chiudere la procedura in tempi più rapidi rispetto al riparto ordinario e offrire ai creditori un soddisfacimento certo e immediato, sia pure ridotto. Nella prassi, il concordato è spesso proposto da terzi assuntori interessati a rilevare il complesso aziendale residuo o a beneficiare di sinergie con l’attività liquidata.
Legittimazione e autorizzazione
La legittimazione a proporre il concordato è ampia: l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo. La proposta richiede tuttavia l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore e sentito il comitato di sorveglianza. Tale duplice filtro riflette la natura pubblicistica della LCA e impone una valutazione preliminare di ammissibilità e convenienza. Per le società si applicano le disposizioni dell’art. 265 CCII, che disciplinano i quorum interni necessari alla deliberazione del concordato, in raccordo con gli artt. 2479 e 2479-bis c.c. per le S.r.l. e con gli artt. 2363 ss. c.c. per le S.p.A. Tizio, terzo investitore interessato a proporre un concordato per assumere l’attivo residuo di una banca in LCA, dovrà ottenere il parere favorevole del commissario, sentito il comitato, e l’autorizzazione di Banca d'Italia.
Forma, pubblicità e contraddittorio
La proposta autorizzata è depositata nella cancelleria del tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII, accompagnata dal parere del commissario e del comitato di sorveglianza. La pubblicità è triplice: comunicazione individuale ai creditori ammessi al passivo via PEC ex art. 308, comma 4, CCII; inserzione nella Gazzetta Ufficiale; deposito presso l’ufficio del registro delle imprese. Il sistema garantisce massima conoscibilità dell’iniziativa e legittima il decorso del termine perentorio di trenta giorni per le opposizioni. Per i creditori il termine decorre dalla comunicazione PEC del commissario, per gli altri interessati dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie. Caio, creditore chirografario che ritenga la proposta sproporzionata rispetto al valore dell’attivo, dovrà depositare opposizione motivata entro il termine perentorio, allegando elementi probatori a sostegno della propria contestazione (perizie, valori di mercato, comparazione con il riparto ordinario).
Decisione del tribunale e applicazione degli artt. 245-247 CCII
Il tribunale decide sulla proposta e sulle opposizioni con sentenza in camera di consiglio, sentito il parere dell’autorità di vigilanza. Si applicano in quanto compatibili gli artt. 245 (giudizio di omologazione), 246 (effetti dell’omologazione) e 247 CCII (impugnazione della sentenza di omologazione), dettati per il concordato nella liquidazione giudiziale. Il giudizio omologatorio comprende la verifica dei requisiti di legittimità (regolarità formale della proposta, ottemperanza alle prescrizioni di pubblicità) e di merito (convenienza per i creditori, fattibilità giuridica ed economica). Secondo l’orientamento prevalente, il sindacato del tribunale non si estende al merito gestionale dell’iniziativa, ma è limitato alla verifica che la proposta non sia manifestamente irragionevole o lesiva di diritti tutelati. La sentenza è impugnabile nei termini e con le modalità dell’art. 247 CCII, con possibilità di reclamo davanti alla corte d'appello competente.
Effetti dell’omologazione e sorveglianza sull’esecuzione
Gli effetti del concordato omologato sono regolati dall’art. 248 CCII: il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data di apertura della LCA, salvi i diritti di garanzia reale verso terzi e i diritti di regresso. Il commissario liquidatore, con l’assistenza del comitato di sorveglianza, sorveglia l’esecuzione del concordato. La sorveglianza comporta il controllo del rispetto delle scadenze di pagamento, della corretta esecuzione delle prestazioni e dell’adempimento degli obblighi assunti dal proponente. In caso di inadempimento è esperibile la risoluzione, con riapertura della procedura ordinaria. Sempronio, commissario di una compagnia assicurativa in LCA, dovrà attivare un sistema di monitoraggio periodico dei flussi di pagamento previsti dal concordato e segnalare tempestivamente all’autorità di vigilanza eventuali criticità nell’esecuzione, in coordinamento con IVASS e con le strutture interne dell’impresa proponente.
Domande frequenti
Chi può proporre il concordato nella liquidazione coatta amministrativa?
L’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza, su parere del commissario liquidatore e sentito il comitato di sorveglianza.
Entro quanto tempo si può fare opposizione alla proposta di concordato nella LCA?
Entro il termine perentorio di trenta giorni: per i creditori dalla comunicazione PEC del commissario, per gli altri interessati dall’esecuzione delle formalità di pubblicità in Gazzetta Ufficiale e registro delle imprese.
Come decide il tribunale sulla proposta di concordato della LCA?
Con sentenza in camera di consiglio, sentito il parere dell’autorità di vigilanza, applicando in quanto compatibili gli artt. 245, 246 e 247 CCII relativi a omologazione, effetti e impugnazione del concordato.
Chi sorveglia l’esecuzione del concordato nella LCA?
Il commissario liquidatore con l’assistenza del comitato di sorveglianza. In caso di inadempimento è proponibile la risoluzione con riapertura della procedura liquidatoria ordinaria, secondo l’art. 248 CCII richiamato.