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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 312 CCII – Ripartizione dell’attivo

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono distribuite secondo l’ordine stabilito nell’articolo 221.

2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

3. Le domande tardive per l’ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell’articolo 225.

4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell’articolo 227.

In sintesi

In sintesi

  • Le somme ricavate dalla liquidazione sono distribuite secondo l’ordine dell’art. 221 CCII.
  • Il commissario può distribuire acconti parziali con autorizzazione dell’autorità di vigilanza e parere del comitato di sorveglianza.
  • Gli acconti possono riguardare tutti i creditori o singole categorie, anche prima del completo realizzo.
  • Le domande tardive non pregiudicano le ripartizioni già eseguite ma incidono sulle somme non ancora distribuite.
  • Per le ripartizioni parziali si applica la disciplina dell’art. 227 CCII.
  • Resta ferma la tutela dei diritti reali ai sensi dell’art. 225 CCII.
Ordine di distribuzione e rinvio all’art. 221 CCII

L’art. 312 CCII disciplina la ripartizione dell’attivo nella liquidazione coatta amministrativa, rinviando integralmente all’ordine di distribuzione stabilito dall’art. 221 CCII per la liquidazione giudiziale. Il rinvio assicura uniformità del trattamento dei creditori a prescindere dal modello procedurale adottato e si fonda sulla considerazione che le ragioni di tutela del credito sono identiche, anche se la procedura è amministrativa. L’ordine prevede in successione: prededuzioni (art. 221, comma 1, lett. a, CCII), crediti assistiti da privilegio speciale sui beni venduti, crediti assistiti da privilegio generale, crediti chirografari e, infine, crediti postergati. La graduazione segue le previsioni degli artt. 2741 e seguenti del codice civile e dei regimi speciali (Fondo di garanzia INPS, IVA, ritenute, contributi previdenziali).

Acconti e ripartizioni parziali

Il comma 2 abilita il commissario a distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie, anche prima che l’attivo sia stato integralmente realizzato e il passivo completamente accertato. La facoltà richiede il parere del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza, in coerenza con il sistema di controlli previsto dall’art. 311 CCII. La possibilità di ripartizioni parziali risponde a esigenze di efficienza e di tutela dei creditori, evitando che gli stessi debbano attendere la chiusura della procedura per percepire somme già disponibili. Il commissario, nel proporre la distribuzione, deve garantire che restino accantonate riserve sufficienti per i crediti contestati, condizionali, tardivi e per le spese di procedura, in analogia con l’art. 227 CCII espressamente richiamato dal comma 4. Tizio, creditore privilegiato per crediti di lavoro, può ricevere un acconto del 50% prima della chiusura, fermo restando l’accantonamento prudenziale a tutela dei crediti potenzialmente concorrenti.

Disciplina delle domande tardive

Il comma 3 affronta il delicato problema del coordinamento tra ripartizioni già eseguite e domande tardive ammesse successivamente. Il principio generale è che le ripartizioni effettuate non possono essere caducate: il creditore tardivo può fare valere le proprie pretese soltanto sulle somme non ancora distribuite. La regola tutela la stabilità dei pagamenti e la certezza dei rapporti, imponendo al creditore tardivo l’onere di accettare la riduzione delle proprie aspettative. La norma fa salva l’applicazione dell’art. 225 CCII, che disciplina il diritto del creditore tardivo, per la parte di credito non soddisfatta nelle ripartizioni precedenti, di prelevare quote di riparto in via di prededuzione fino a concorrenza con quanto già distribuito ai creditori di pari grado. Si pensi a Caio, creditore privilegiato che insinua tardivamente il proprio credito quando sono state già distribuite tre ripartizioni: nella ripartizione successiva ha diritto a ricevere, prima dei creditori di pari grado, l’importo necessario a parificarne il trattamento, prima di partecipare in concorso paritario alle distribuzioni residue.

Procedura di formazione del piano di riparto

Pur in assenza di richiamo espresso, è prassi consolidata che il commissario rediga un piano di riparto motivato, che indichi i creditori beneficiari, gli importi distribuiti, le riserve costituite e i criteri di calcolo. Il piano è sottoposto all’autorità di vigilanza e al comitato di sorveglianza per le rispettive determinazioni. La comunicazione ai creditori avviene secondo le modalità dell’art. 308, comma 4, CCII, ossia tramite PEC. Eventuali contestazioni seguono il regime impugnatorio della procedura, in analogia con l’art. 230 CCII per la liquidazione giudiziale. Sempronio, creditore che intenda contestare il piano, dovrà agire entro i termini perentori di legge, allegando puntualmente il vizio (errore di graduazione, mancato accantonamento, omessa considerazione di privilegi) ed evitando contestazioni generiche destinate al rigetto.

Profili pratici per il professionista

Il commercialista che assiste un creditore in LCA deve monitorare la pubblicazione delle ripartizioni parziali, la cui notizia è solitamente data nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall’autorità di vigilanza. La verifica del piano di riparto richiede il controllo della corretta graduazione, dell’imputazione delle prededuzioni, dell’osservanza dei privilegi e dell’adeguatezza degli accantonamenti. Per i crediti tardivi è essenziale insinuarsi prima possibile e richiedere espressamente l’applicazione dell’art. 225 CCII per il prelievo prededuttivo. La giurisprudenza di legittimità formatasi sulla disciplina previgente ha affermato che il creditore tardivo non può vantare diritti sulle ripartizioni già definitivamente eseguite, anche se viziate, salvi i rimedi impugnatori esperiti tempestivamente.

Domande frequenti

Secondo quale ordine vengono distribuite le somme nella liquidazione coatta amministrativa?

Secondo l’ordine stabilito dall’art. 221 CCII: prededuzioni, privilegi speciali, privilegi generali, chirografari e postergati, in conformità agli artt. 2741 ss. c.c. e ai regimi privilegiari speciali.

Il commissario può distribuire acconti ai creditori prima della chiusura della LCA?

Sì. L’art. 312, comma 2, CCII consente acconti parziali a tutti i creditori o a singole categorie, previo parere del comitato di sorveglianza e autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.

Cosa accade se un creditore presenta domanda tardiva dopo che sono state già eseguite ripartizioni?

Le ripartizioni già eseguite non vengono caducate. Il creditore tardivo può soddisfarsi solo sulle somme non ancora distribuite, con il diritto al prelievo prededuttivo previsto dall’art. 225 CCII per parificare il trattamento.

Quali cautele deve adottare il commissario nelle ripartizioni parziali?

Deve costituire accantonamenti adeguati per crediti contestati, condizionali, tardivi e spese di procedura, in applicazione dell’art. 227 CCII richiamato dal comma 4 dell’art. 312 CCII.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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