Art. 311 CCII – Liquidazione dell’attivo
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione.
2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.
3. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
In sintesi
In sintesi
Poteri liquidatori del commissario e ruolo della vigilanza
L’art. 311 CCII delinea l’architettura dei poteri liquidatori del commissario nella LCA, riproducendo nella sostanza l’art. 210 l.fall. Il commissario è investito di tutti i poteri necessari alla liquidazione dell’attivo, ma opera all’interno di un sistema di controlli diversificato rispetto alla liquidazione giudiziale: la vigilanza non è del giudice delegato, bensì dell’autorità amministrativa che governa la procedura (Banca d'Italia, IVASS, Ministero, a seconda del settore). Tale impostazione riflette la natura pubblicistica della LCA, riservata a imprese sottoposte a regolazione settoriale, e mira a coniugare l’efficienza della liquidazione con le esigenze di tutela del mercato e di stabilità sistemica.
Atti soggetti ad autorizzazione
Il comma 2 individua due categorie di operazioni che richiedono sia l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza sia il parere del comitato di sorveglianza: la vendita degli immobili e la vendita in blocco dei beni mobili. La doppia cautela si giustifica per il rilievo economico delle operazioni e per il loro carattere irreversibile. La vendita in blocco, in particolare, può comportare la cessione dell’azienda o di rami d'azienda, con conseguenze sulla continuità produttiva e sui livelli occupazionali. Per le altre operazioni, vendita di singoli beni mobili, riscossione di crediti, transazioni di modesto valore, è sufficiente l’iniziativa del commissario, salvo le limitazioni che l’autorità di vigilanza può aver fissato in via generale o particolare. Sotto il profilo procedurale, secondo l’orientamento prevalente, l’autorizzazione costituisce requisito di validità dell’atto, sicché la vendita posta in essere senza autorizzazione è inefficace nei confronti della procedura. Nella prassi, le autorità di vigilanza adottano regolamenti o linee guida che disciplinano modalità competitive di vendita, ispirate ai principi di pubblicità, trasparenza e massimizzazione del realizzo, in linea con l’art. 216 CCII per la liquidazione giudiziale.
Versamenti residui dei soci a responsabilità limitata
Il comma 3 attribuisce al presidente del tribunale, su proposta del commissario, il potere di ingiungere ai soci di società a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o azioni l’esecuzione dei versamenti ancora dovuti, anche se non scaduti. La norma generalizza un meccanismo già noto nell’ambito fallimentare e si coordina con gli artt. 2466 e 2467 c.c. per le S.r.l. e con gli artt. 2344 e seguenti c.c. per le S.p.A. La ratio è duplice: accelerare la formazione dell’attivo e sterilizzare la limitazione di responsabilità laddove questa si traduca in un beneficio ingiustificato a danno dei creditori. La responsabilità per i versamenti residui si estende ai precedenti titolari secondo i principi della solidarietà tra socio cedente e cessionario per le quote non interamente liberate, in conformità all’art. 2356 c.c. per le S.p.A. e all’art. 2472 c.c. per le S.r.l. Si pensi a Tizio, socio uscito due anni prima dell’apertura della LCA, che abbia ceduto a Caio quote sottoscritte e non interamente liberate: il presidente del tribunale può ingiungere il versamento sia a Tizio sia a Caio, ferma la regolazione interna dei rapporti tra cedente e cessionario.
Profili processuali del decreto di ingiunzione
Il decreto di ingiunzione è emesso dal presidente del tribunale che ha accertato lo stato d'insolvenza, in camera di consiglio e senza necessità di previo contraddittorio, in analogia al procedimento monitorio degli artt. 633 e seguenti c.p.c. Costituisce titolo esecutivo e può essere impugnato dal socio destinatario nelle forme dell’opposizione, secondo l’orientamento prevalente che applica analogicamente l’art. 645 c.p.c. Il commissario, nel formulare la proposta, deve produrre la documentazione contabile e societaria attestante l’entità dei versamenti residui, l’identità dei soci attuali e dei precedenti, nonché la cronologia dei trasferimenti. Sempronio, professionista incaricato della verifica, dovrà esaminare il libro soci, gli atti di trasferimento e le delibere di aumento di capitale per ricostruire la posizione di ciascun socio.
Coordinamento con la disciplina della LCA bancaria
Per le banche e gli intermediari finanziari, la disciplina dell’art. 311 CCII si integra con le previsioni del TUB (artt. 80-95 D.Lgs. 385/1993) che regolano la LCA bancaria. Il D.Lgs. 180/2015, di attuazione della direttiva BRRD, ha introdotto strumenti di risoluzione che possono precedere o sostituire la LCA tradizionale. In tali contesti i poteri del commissario possono essere modulati e coordinati con quelli del commissario di risoluzione, e talune operazioni, come la cessione di attività e passività, sono soggette a regole speciali di tutela dei depositanti e dell’integrità del sistema dei pagamenti.
Domande frequenti
Quali atti del commissario nella LCA richiedono l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza?
Sempre la vendita di immobili e la vendita di mobili in blocco, che richiedono anche il parere del comitato di sorveglianza. L’autorità di vigilanza può imporre limitazioni anche su altre categorie di atti.
Cosa accade se il commissario vende un immobile senza l’autorizzazione richiesta?
Secondo l’orientamento prevalente l’autorizzazione è requisito di validità: la vendita non autorizzata è inefficace verso la procedura. Il commissario risponde anche personalmente per i danni eventualmente arrecati.
Il commissario può chiedere ai soci i versamenti non ancora scaduti?
Sì. Il presidente del tribunale, su proposta del commissario, può ingiungere ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari di quote o azioni di eseguire i versamenti residui anche prima della scadenza pattuita.
L’ingiunzione di versamento può colpire anche chi ha ceduto le quote prima della LCA?
Sì, l’art. 311, comma 3, CCII estende l’ingiunzione ai precedenti titolari, in coerenza con la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per le quote non interamente liberate prevista dagli artt. 2356 e 2472 c.c.