Art. 53 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione(1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Gli operatori di gioco on line procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente in occasione degli adempimenti necessari all’apertura e alla modifica del conto di gioco previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. 2. Gli operatori di gioco on line consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, ai soggetti titolari del conto esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco. 3. Gli operatori di gioco on line acquisiscono e conservano, per un periodo di dieci anni dalla relativa acquisizione, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative: a) ai dati identificativi conferiti dal cliente all’atto dell’apertura dei conti di gioco; b) alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonchè al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento per esse impiegati; c) all’indirizzo IP, alla data, all’ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi dell’operatore di gioco on line, pone in essere le suddette operazioni. 4. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l’autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l’apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, di cui al Titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 come integrato dal decreto legislativo n. 64 del 2011. 5. Ferma la responsabilità del concessionario, in ordine all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione di cui al Titolo II, le attività di identificazione del cliente sono effettuate dai distributori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, per il tramite dei quali il concessionario offre servizi di gioco pubblico su rete fisica, a diretto contatto con la clientela ovvero attraverso apparecchi videoterminali. A tal fine, i predetti distributori ed esercenti acquisiscono e conservano, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative: a) ai dati identificativi del cliente, all’atto della richiesta o dell’effettuazione dell’operazione di gioco; b) alla data delle operazioni di gioco, al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati. 6. I distributori ed esercenti di gioco su rete fisica procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 54 Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi operatori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l’importo dell’operazione effettuata. 7. Con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni di cui al presente articolo nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro. I concessionari assicurano, in ogni caso, che i distributori e gli esercenti di apparecchi VLT siano dotati di funzionalità tali da consentire la verifica di: a) ticket, di importo nominale pari o superiore ai 500 euro; b) ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso. 8. I distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti, relativi al cliente e all’operazione, al concessionario di riferimento, entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. I medesimi soggetti assicurano la conservazione dei dati di cui alla presente lettera per un periodo di due anni dalla data di relativa acquisizione, fermi, a carico del concessionario, gli obblighi di cui al Titolo II, Capo II, del presente decreto. 9. Fermo quanto stabilito dal comma 7, i gestori di case da gioco applicano le misure di identificazione e verifica dell’identità del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l’acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l’incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi gestori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l’importo dell’operazione effettuata. 10. I gestori di case da gioco assicurano la conservazione, per un periodo di dieci anni, dei dati e delle informazioni relativi alla data e alla tipologia delle transazioni di gioco di cui al comma 9, ai mezzi di pagamento utilizzati per l’acquisto o il cambio dei gettoni di gioco, alle transazioni di gioco effettuate dal cliente e al valore delle medesime. 11. I gestori di case da gioco soggette a controllo pubblico che, indipendentemente dall’ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità del cliente fin dal momento del suo ingresso nei relativi locali sono tenuti ad adottare procedure idonee a ricollegare i dati identificativi del cliente alle operazioni di cui al comma 9, svolte dal cliente all’interno della casa da gioco. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Controlli). – 1. Le autorità di vigilanza di settore nell’ambito delle rispettive competenze verificano l’adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell’articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell’articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati all’articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e delle società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, comma 1, lettere cbis), m) ed m-bis), e di cui al combinato disposto delle lettere c-bis) ed n) del medesimo comma, nonchè nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), possono essere eseguiti, previa intesa con l’Autorità di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti elencati nell’articolo 10, comma 2, lettere e) e g), degli intermediari di cui all’articolo 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettere c) e d), dei professionisti di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) e d), dei revisori contabili di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) e degli altri soggetti di cui all’articolo 14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 3. Gli ordini professionali di cui all’articolo 8, comma 1, svolgono l’attività ivi prevista sui professionisti indicati nell’articolo 12, comma 1, lettere a) e c), fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 4. La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine può chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 5. Le autorità di vigilanza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza possono effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra informazione utile. A fini di economia dell’azione amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli intermediari vigilati, le autorità di vigilanza e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza programmano le rispettive attività di controllo e concordano le modalità per l’effettuazione degli accertamenti.“. Per le precedenti modifiche si vedano: l’art. 31, comma 1, lett. a) e b), DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. – l’art. 27, comma 1, lett. q), DLgs. 13.8.2010 n. 141, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, in vigore dal 17.10.2012. – l’art. 36, comma 2, lett. b), DLgs. 27.1.2010 n. 11, pubblicato in G.U. 13.2.2010 n. 36, S.O. n. 29.