Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 74 bis T.U.IVA: Disposizioni per il fallimento e la liquida

    Art. 74 bis T.U.IVA: Disposizioni per il fallimento e la liquida

    Art. 74 bis T.U.IVA – Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatte amministrative.

    In vigore dal 01/01/2001 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 31

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento
    o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e
    registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono
    essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi
    dalla nomina.
    Per le operazioni effettuate successivamente all’apertura del fallimento
    o all’inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti
    dal presente decreto, anche se è stato disposto l’esercizio provvisorio,
    devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture
    devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle
    operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 devono
    essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni
    imponibili.
    In deroga a quanto disposto dal primo comma dell’articolo 38-bis, i rimborsi
    previsti nell’articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione
    di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi,
    sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare
    non superiore a lire cinquecento milioni.”

  • Art. 74 quater T.U.IVA: Disposizioni per le attività spettacoli

    Art. 74 quater T.U.IVA: Disposizioni per le attività spettacoli

    Art. 74 quater T.U.IVA – Disposizioni per le attività spettacolistiche

    In vigore dal 04/07/2006 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 35

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente
    decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al
    comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione
    delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento
    per le quali l’imposta è dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo.
    2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi
    di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso
    emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
    automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983,
    n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
    3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo
    in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione
    spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell’attivita’
    spettacolistica, la data e l’ora dell’evento, la tipologia, il prezzo ed ogni
    altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad
    esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi
    elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze
    con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le
    modalità per l’emissione dei titoli di accesso.
    4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario
    od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni
    programmate al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione
    al luogo in cui si svolge la manifestazione.
    5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che
    svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto
    che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non
    superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella
    misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi,
    con totale indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti, con esclusione
    delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le
    associazioni senza scopo di lucro che optano per l’applicazione delle
    disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
    contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento
    da emanare ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
    n. 662. È data facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi
    ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
    10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata
    ed è comunque vincolante per un quinquennio.
    6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività
    svolte dai soggetti che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui
    alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il
    concessionario di cui all’articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi
    dell’articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo
    contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa
    l’emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d’ingresso, nonché delle
    prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi
    utili all’accertamento dell’imposta ed alla repressione delle violazioni
    procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici
    dell’amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e
    verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all’articolo 52,
    trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione.
    Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all’articolo 63, commi
    secondo e terzo. Le facoltà di cui all’articolo 52 sono esercitate dal
    personale del concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale
    esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata
    qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle
    finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le
    modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni
    spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il
    concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e
    l’anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli
    articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.
    6-bis. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA, le consumazioni
    obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle
    attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.”

  • Art. 74 quinquies T.U.IVA: Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE

    Art. 74 quinquies T.U.IVA: Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE

    Art. 74 quinquies T.U.IVA – Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE (1)

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta. A tal fine presentano apposita richiesta all’Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.

    2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti.

    3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni:

    a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;

    b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

    c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto;

    d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto all’interno dell’Unione europea.

    4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano un’analoga comunicazione se non intendono più fornire servizi di cui al comma 1 o non soddisfano più i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo.

    5. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se:

    a) comunicano di non fornire più servizi di cui al comma 1;

    b) si può altrimenti presumere che le loro attività di fornitura di servizi di cui al comma 1 siano cessate;

    c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;

    d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

    6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell’anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

    a) il numero di identificazione;

    b) l’ammontare delle prestazioni di servizi di servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

    c) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti in cui la prestazione di servizi si considera effettuata;

    d) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti in cui la prestazione di servizi si considera effettuata.

    6-bis. La dichiarazione può essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi d’imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l’importo dell’imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche.

    7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall’euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione di cui al comma 6, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.

    8. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate in conformità con quanto previsto dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate all’Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento.

    9. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, effettuano il versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione medesima.

    10. I soggetti di cui al comma 1 conservano un’idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione è fornita, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

    11. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall’imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 19 e seguenti, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.”

    _______________________

    (1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a) decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2015.

  • Art. 74 septies T.U.IVA: Disposizioni per i soggetti identificat

    Art. 74 septies T.U.IVA: Disposizioni per i soggetti identificat

    Art. 74 septies T.U.IVA – Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. In relazione all’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi effettuate nel territorio dello Stato, sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente nello Stato, nonché sulle cessioni effettuate tramite l’uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell’Unione europea l’applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell’Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l’applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, osservano gli obblighi previsti nell’ambito di tali regimi nonché le disposizioni del presente articolo.

    2. I soggetti passivi di cui al comma 1, che hanno chiesto nell’altro Stato membro dell’Unione europea l’applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato esercitando il diritto alla detrazione della medesima, qualora spettante ai sensi dell’articolo 19 e seguenti, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell’imposta ai sensi dell’articolo 38-bis2 anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo, se domiciliati o residenti in altro Stato membro, e ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis, se domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea.

    3. I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono all’Amministrazione finanziaria idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate.

    4. In relazione alle operazioni di cui al comma 1 effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi di cui al medesimo comma sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.”

  • Articolo 74 sexies.1 del T.U.IVA

    Articolo 74 sexies.1 del T.U.IVA

    Art. 74 sexies.1 T.U.IVA – Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui all’articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo. I soggetti passivi stabiliti in paesi terzi, che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato, esercitano l’opzione tramite un unico rappresentante fiscale appositamente nominato ai fini del presente regime speciale, nella forma prevista dall’articolo 17, terzo comma, tranne che siano stabiliti in un paese terzo con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 ed effettuino vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo. I soggetti diversi da quelli di cui al periodo precedente possono esercitare l’opzione direttamente o mediante un unico rappresentante fiscale appositamente nominato nella forma prevista dall’articolo 17, terzo comma.

    2. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del presente regime speciale, la cessione si considera effettuata e l’imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è accettato.

    3. I soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II;

    qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti.” 4. L’opzione è esercitata mediante richiesta all’Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito per l’applicazione del presente regime speciale. Nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’opzione di cui al comma 1 non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.

    5. La richiesta di cui al comma 4 è presentata prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale e contiene almeno le seguenti indicazioni:

    a) per le persone fisiche, il cognome e il nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;

    b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

    c) numero di identificazione IVA o di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto.

    6. Il rappresentante fiscale comunica le informazioni di cui al comma 5 per se stesso e per ogni soggetto rappresentato; per il soggetto rappresentato, comunica, inoltre, il numero individuale di identificazione allo stesso attribuito per l’applicazione del presente regime speciale.

    7. Le variazioni dei dati di cui ai commi 5 e 6 sono comunicate all’Agenzia delle entrate.

    8. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:

    a) comunicano, direttamente o tramite rappresentante fiscale, di non effettuare più vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;

    b) si può altrimenti presumere che la loro l’attivita’ di vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi sia cessata;

    c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;

    d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale;

    e) il rappresentante fiscale comunica di non agire più in loro nome e per loro conto.

    9. Il rappresentante fiscale è escluso dal presente regime speciale se:

    a) per due trimestri civili consecutivi non ha agito come rappresentante fiscale di un soggetto che si avvale del presente regime speciale;

    b) non soddisfa più le condizioni necessarie per agire in qualità di rappresentante fiscale ai fini del presente regime speciale;

    c) persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

    10. I soggetti che hanno esercitato l’opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

    a) il numero di identificazione IVA attribuito per l’applicazione del presente regime;

    b) l’ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l’imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

    c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente;

    d) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.

    11. La dichiarazione può essere modificata con una successiva dichiarazione presentata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale, che indichi il pertinente Stato membro in cui l’imposta è dovuta, il periodo di imposta e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto in relazione ai quali sono richieste le modifiche.

    12. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall’euro, in sede di redazione della dichiarazione è utilizzato il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l’ultimo giorno del periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.

    13. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente articolo sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, in conformità a quanto previsto dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni, e inviate all’Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento.

    14. Il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al comma 10 è effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima.

    15. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e la forniscono in formato elettronico, su richiesta, all’amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

    16. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale non possono detrarre dall’imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 19 e seguenti, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.

    17. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell’importazione è determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d’ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.”

  • Art. 74 octies T.U.IVA: Disposizioni sulla riscossione e riparti

    Art. 74 octies T.U.IVA: Disposizioni sulla riscossione e riparti

    Art. 74 octies T.U.IVA – Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell’imposta

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Il versamento dell’imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 74-quinquies, comma 9, 74-sexies e 74-sexies.1, comma 14, è effettuato, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

    2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata l’apertura di una nuova contabilità speciale presso la Banca d’Italia, intestata all’Agenzia delle entrate. Le somme affluite sulla predetta contabilità speciale, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell’Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell’imposta incassata senza soluzione di continuità.

    3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità di ripartizione dell’imposta di cui al medesimo comma, di contabilizzazione dell’imposta versata agli Stati membri di identificazione dai soggetti di cui all’articolo 74-septies, comma 1, in relazione ai servizi prestati nel territorio dello Stato, nonché di rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilità speciale.”

  • Art. 75 T.U.IVA: Norme applicabili

    Art. 75 T.U.IVA: Norme applicabili

    Art. 75 T.U.IVA – Norme applicabili.

    In vigore dal 29/12/1974

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 23/12/1974 n. 687 Articolo 1

    “Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in
    materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice
    penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e
    del regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24
    maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni.
    Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai
    fondi costituiti presso l’Amministrazione o il corpo cui appartengono gli
    accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministro per le
    finanze. Si applica il quarto comma dell’art. 6 della L. 15 novembre 1973,
    n. 734.”

  • Art. 77 T.U.IVA: Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate all’imposta generale sull’entrata

    Art. 77 T.U.IVA: Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate all’imposta generale sull’entrata

    Art. 77 T.U.IVA – Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate all’imposta generale sull’entrata.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene
    o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal
    committente, deve applicare l’imposta sul valore aggiunto anche sulla parte
    dell’ammontare imponibile eventualmente già assoggettata all’imposta
    generale sull’entrata. In questo caso l’imposta generale sull’entrata è
    ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la
    determinazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal
    committente.
    Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in relazione
    alle quali l’imposta generale sull’entrata è stata assolta preventivamente
    dal cedente una volta tanto in conformità a disposizioni vigenti alla detta
    data, l’imposta stessa è ammessa in detrazione dall’imposta sul valore
    aggiunto dovuta dal cedente.”

  • Art. 76 T.U.IVA: Istituzione e decorrenza dell’imposta

    Art. 76 T.U.IVA: Istituzione e decorrenza dell’imposta

    Art. 76 T.U.IVA – Istituzione e decorrenza dell’imposta.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “L’imposta sul valore aggiunto è istituita con decorrenza dal 1 gennaio
    1973.
    L’imposta si applica, salvo quanto è disposto negli articoli da 77 a 80,
    sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31
    dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di
    importazione definitiva è accettata dalla dogana posteriormente alla data
    stessa.”

  • Art. 78 T.U.IVA: Applicazione graduale dell’imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili

    Art. 78 T.U.IVA: Applicazione graduale dell’imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili

    Art. 78 T.U.IVA – Applicazione graduale dell’imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili. (N.D.R.: 1) L’art. 1 della L. 889/80 dispone che le aliquote dell’I.V A stabilite nelle misure dell’1% e del 3% sono unificate nella misura del 2% e quelle stabilite nelle misure del 6% e del 9% sono unificate nella misura dell’8% e l’art. 13 dispone che le nuove aliquote si intendono definitive; 2) L’art. 1 del D.L. 495/82, non conv., e poi l’art. 1 del D.L. 697/82, conv. con modif. nella L. 887/82, dispone che l’aliquota dell’8% è elevata al 10%; 3) L’art. 1 del D.L. 853/84, conv. con modif. nella L. 17/85, unifica le aliquote stabilite nella misura dell’8% e del 10% nella misura del 9% con effetto dall’1/01/1985; 4) L’art. 34 del D.L. 69/89, conv. con modif. nella L. 154/89, dispone che l’aliquota stabilita nella misura del 2% è sostituita dall’aliquota del 4% con effetto dall’ 1/01/1989; 5) L’art. 10 del D.L. 41/95, conv. con modif. nella L. 85/95, dispone che le aliquote stabilite nella misura del 9% sono elevate al 10%).

    In vigore dal 31/12/1980 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 22/12/1980 n. 889 Articolo 11

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per unificazione aliquote I.V.A. vedi artt. 1 e 2 del D.L. 288/80. Per unificazione aliquote I.V.A. vedi artt. 1 e 2 del D.L. 503/80. Per unificazione aliquote I.V.A. vedi artt. 1 e 13 della L. 889/80.”Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall’imposta
    generale sull’entrata e dall’imposta prevista nel primo comma dell’art. 17 del
    regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2. convertito, con modificazioni, nella
    legge 19 giugno 1940, n. 762, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto è
    ridotta all’uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli
    anni 1975 e 1976.
    Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali
    l’imposta generale sull’entrata e la parallela imposta sull’importazione si
    applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento,
    l’aliquota dell’I.V.A. si applica nella misura del tre per cento per gli anni
    1973 e 1974.
    Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12
    agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell’imposta sul
    valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al sei per cento per
    quelli soggetti all’aliquota del dodici per cento ed al nove per cento per
    quelli soggetti all’aliquota del diciotto per cento.
    (Comma soppresso).”

  • Art. 79 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta nel settore edilizio

    Art. 79 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta nel settore edilizio

    Art. 79 T.U.IVA – Applicazione dell’imposta nel settore edilizio.

    In vigore dal 09/07/1974 al 01/04/1979

    Modificato da: Decreto-legge del 06/07/1974 n. 254 Articolo 4

    Soppresso dal 01/04/1979 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1

    “Per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricazione di cui all’art.
    13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate
    dalla imprese costruttrici, e per le prestazioni di servizi effettuate in
    dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei
    fabbricati stessi, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto è ridotta al
    sei per cento fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da
    emanare ai sensi dell’art. 9, n. 6) o del sesto comma dell’art. 15 della
    legge 9 ottobre 1971, n. 825.”

  • Art. 81 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta nell’anno 1973

    Art. 81 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta nell’anno 1973

    Art. 81 T.U.IVA – Applicazione dell’imposta nell’anno 1973.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “I contribuenti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o
    professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio
    dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
    decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’art. 35 in
    allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e
    seguenti, sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dell’art. 43.
    Ai fini dell’applicazione, nell’anno 1973, degli articoli 31 e 32, terzo
    comma, 33 secondo comma e 34, quarto comma, il volume d’affari dell’anno 1972
    è costituito:
    a) per le attività già soggette all’imposta generale sull’entrata nei modi
    e termini normali, compresi i trasporti di cose, dall’ammontare
    risultante dalle fatture emesse;
    b) per le attività di commercio al minuto e artigianali e per l’attivita’
    di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad
    eccezione dei ristoranti, trattorie e simili, dall’ammontare degli
    acquisti e delle importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle
    bollette doganali, maggiorato del cinquanta per cento;
    c) per l’esercizio di arti e professioni, dall’ammontare dei proventi
    assoggettati alle ritenute d’acconto di cui al secondo comma e alla
    lettera b) del terzo comma dell’art. 128 del testo unico delle leggi
    sulle imposte dirette e successive modificazioni;
    d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito
    e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di
    entrate non tributarie, dall’ammontare risultante dalle denunce
    presentate a norma delle lettere l), p), q), r), e t) dell’art. 8 del
    regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19
    giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;
    e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e
    simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui
    alla lettera g) del primo comma dell’art. 5 e al primo comma dell’art. 6
    della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per ogni altra attività non
    contemplata espressamente nel presente articolo, dall’ammontare
    desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro elemento
    probatorio.”

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