Autore: Andrea Marton

  • Articolo 278 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 278 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 278 CCII – Oggetto e ambito di applicazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l’esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale. .

    2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

    3. Possono accedere all’esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all’articolo 1, comma 1.

    4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell’articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.

    5. L’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

    6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonchè degli obbligati in via di regresso.

    7. Restano esclusi dall’esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonchè le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

  • Articolo 240 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 240 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 240 CCII – Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purchè sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. La proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purchè non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore, di società cui egli partecipi o di società sottoposte a comune controllo è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.

    2. La proposta inoltre può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonchè a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

    3. Se la società in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe.

    4. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente,purchè in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, […] e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. 4 bis. Quando il tribunale dispone l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale unitaria ai sensi dell’articolo 287 la proposta di cui al comma 1 può essere presentata con unica domanda, con più domande tra loro coordinate o con domanda autonoma. Resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. La domanda unica o le domande coordinate devono contenere l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, rispetto alla scelta di presentare una domanda autonoma. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 286, commi 5, 6 e 8.

    5. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purchè autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo […] e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione.

  • Articolo 380 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 380 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 380 CCII – Cause di scioglimento delle societa’ di capitali

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. All’articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: “7bis) per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis.“.

    2. All’articolo 2487-bis, terzo comma, del codice civile, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.“

  • Articolo 348 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 348 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 348 CCII – Adeguamento delle soglie dell’impresa minore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Ogni tre anni il Ministro della giustizia può procedere all’aggiornamento dei valori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), con decreto adottato sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

  • Articolo 286 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 286 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 286 CCII – Procedimento di concordato di gruppo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato.

    2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.

    3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

    4. Il commissario giudiziale, con l’autorizzazione del giudice, può richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

    5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dall’impresa loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando ciascuna proposta è approvata dalla maggioranza prevista dall’articolo 109.

    6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell’impresa ammessa alla procedura. 6 bis. Per l’omologazione del concordato di gruppo devono sussistere, per ciascuna impresa, i requisiti previsti agli articoli 48 e 112.

    7. Il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, ove occorre, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese.

    8. Il concordato di gruppo omologato non può essere revocato, risolto o annullato quando i presupposti per la revoca, risoluzione o l’annullamento si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l’attuazione del piano anche da parte delle altre imprese.

  • Articolo 239 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 239 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 239 CCII – Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.

    2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all’articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.

  • Art. 53 Antiriciclaggio – Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conserva…

    Art. 53 Antiriciclaggio – Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conserva…

    Art. 53 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione(1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Gli operatori di gioco on line procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente in occasione degli adempimenti necessari all’apertura e alla modifica del conto di gioco previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. 2. Gli operatori di gioco on line consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, ai soggetti titolari del conto esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco. 3. Gli operatori di gioco on line acquisiscono e conservano, per un periodo di dieci anni dalla relativa acquisizione, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative: a) ai dati identificativi conferiti dal cliente all’atto dell’apertura dei conti di gioco; b) alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonchè al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento per esse impiegati; c) all’indirizzo IP, alla data, all’ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi dell’operatore di gioco on line, pone in essere le suddette operazioni. 4. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l’autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l’apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, di cui al Titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 come integrato dal decreto legislativo n. 64 del 2011. 5. Ferma la responsabilità del concessionario, in ordine all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione di cui al Titolo II, le attività di identificazione del cliente sono effettuate dai distributori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, per il tramite dei quali il concessionario offre servizi di gioco pubblico su rete fisica, a diretto contatto con la clientela ovvero attraverso apparecchi videoterminali. A tal fine, i predetti distributori ed esercenti acquisiscono e conservano, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative: a) ai dati identificativi del cliente, all’atto della richiesta o dell’effettuazione dell’operazione di gioco; b) alla data delle operazioni di gioco, al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati. 6. I distributori ed esercenti di gioco su rete fisica procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 54 Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi operatori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l’importo dell’operazione effettuata. 7. Con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni di cui al presente articolo nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro. I concessionari assicurano, in ogni caso, che i distributori e gli esercenti di apparecchi VLT siano dotati di funzionalità tali da consentire la verifica di: a) ticket, di importo nominale pari o superiore ai 500 euro; b) ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso. 8. I distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti, relativi al cliente e all’operazione, al concessionario di riferimento, entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. I medesimi soggetti assicurano la conservazione dei dati di cui alla presente lettera per un periodo di due anni dalla data di relativa acquisizione, fermi, a carico del concessionario, gli obblighi di cui al Titolo II, Capo II, del presente decreto. 9. Fermo quanto stabilito dal comma 7, i gestori di case da gioco applicano le misure di identificazione e verifica dell’identità del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l’acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l’incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi gestori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l’importo dell’operazione effettuata. 10. I gestori di case da gioco assicurano la conservazione, per un periodo di dieci anni, dei dati e delle informazioni relativi alla data e alla tipologia delle transazioni di gioco di cui al comma 9, ai mezzi di pagamento utilizzati per l’acquisto o il cambio dei gettoni di gioco, alle transazioni di gioco effettuate dal cliente e al valore delle medesime. 11. I gestori di case da gioco soggette a controllo pubblico che, indipendentemente dall’ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità del cliente fin dal momento del suo ingresso nei relativi locali sono tenuti ad adottare procedure idonee a ricollegare i dati identificativi del cliente alle operazioni di cui al comma 9, svolte dal cliente all’interno della casa da gioco. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Controlli). – 1. Le autorità di vigilanza di settore nell’ambito delle rispettive competenze verificano l’adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell’articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell’articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati all’articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e delle società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, comma 1, lettere cbis), m) ed m-bis), e di cui al combinato disposto delle lettere c-bis) ed n) del medesimo comma, nonchè nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), possono essere eseguiti, previa intesa con l’Autorità di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti elencati nell’articolo 10, comma 2, lettere e) e g), degli intermediari di cui all’articolo 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettere c) e d), dei professionisti di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) e d), dei revisori contabili di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) e degli altri soggetti di cui all’articolo 14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 3. Gli ordini professionali di cui all’articolo 8, comma 1, svolgono l’attività ivi prevista sui professionisti indicati nell’articolo 12, comma 1, lettere a) e c), fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 4. La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine può chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 5. Le autorità di vigilanza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza possono effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra informazione utile. A fini di economia dell’azione amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli intermediari vigilati, le autorità di vigilanza e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza programmano le rispettive attività di controllo e concordano le modalità per l’effettuazione degli accertamenti.“. Per le precedenti modifiche si vedano: l’art. 31, comma 1, lett. a) e b), DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. – l’art. 27, comma 1, lett. q), DLgs. 13.8.2010 n. 141, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, in vigore dal 17.10.2012. – l’art. 36, comma 2, lett. b), DLgs. 27.1.2010 n. 11, pubblicato in G.U. 13.2.2010 n. 36, S.O. n. 29.

  • Articolo 308 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 308 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 308 CCII – Comunicazione ai creditori e ai terzi

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, con le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario, con l’avvertimento sulle conseguenze di cui all’articolo 10, comma 3. La comunicazione s’intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.

    2. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti dall’impresa.

    3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma 2 possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.

    4. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario ai sensi dell’articolo 10. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l’articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile.

  • Art. 47 IRAP – Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia

    Art. 47 IRAP – Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia

    Art. 47 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia

    In vigore dal 01/01/1998

    1. L’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: “Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia) – 1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) lire 1.057.552 [n.d.r. euro 546,18], se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000 [n.d.r. euro 15.493,71]; 2) lire 961.552 [n.d.r. euro 496,60], se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 [n.d.r. euro 15.493,71] ma non a lire 60.000.000 [n.d.r. euro 30.987,41]; 3) lire 889.552 [n.d.r. euro 459,42], se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000 [n.d.r. euro 30.987,41] ma non a lire 100.000.000 [n.d.r. euro 51.645,69]; 4) lire 817.552 [n.d.r. euro 422,23], se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000 [n.d.r. euro 51.645,69]; b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, complessivamente lire 336.000 [n.d.r. euro 173,53] da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno. 2. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b). 3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 48 35 condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000 [n.d.r. euro 2.840,51], al lordo degli oneri deducibili. 4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.“.

  • Articolo 243 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 243 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 243 CCII – Voto nel concordato

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 204, compresi i creditori ammessi […] e con riserva. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.

    2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 3. La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.

    3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

    4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 240, comma 4, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.

    5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un’unione civile […], il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonchè i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi.

    6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell’articolo 2359 del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l’inserimento in apposita classe.

    7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.

  • Art. 48 Antiriciclaggio – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

    Art. 48 Antiriciclaggio – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

    Art. 48 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 2. Le procedure di cui al comma 1 garantiscono: a) la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni; b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato. 3. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sè, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato. 4. La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all’identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 48 (Flusso di ritorno delle informazioni). – 1. L’avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all’articolo 43, comma 2. 2. Gli organi investigativi di cui all’articolo 8, comma 3, informano la UIF delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo. 3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, nell’ambito della comunicazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b), al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell’anno solare precedente, nell’ambito dell’attività di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché sull’esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali. 4. Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto agli stessi divieti di comunicazione ai clienti o ai terzi di cui all’articolo 46, commi 1 e 3.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 28, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 49 76 3.11.2009 n. 256; – l’art. 3, comma 37, lett. b), L. 15.7.2009 n. 94, pubblicata in G.U. 24.7.2009 n. 170, S.O. n. 128. TITOLO III – MISURE ULTERIORI

  • Recesso del committente dall’appalto: esempi pratici sull’art. 1671 c.c.

    Recesso del committente dall’appalto: esempi pratici sull’art. 1671 c.c.

    In sintesi

    • L’art. 1671 c.c. riconosce al committente il diritto di recedere dal contratto di appalto in qualsiasi momento, anche se l’esecuzione è iniziata.
    • È un recesso libero, che non richiede giusta causa né inadempimento dell’appaltatore.
    • Il committente deve però tenere indenne l’appaltatore: spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno.
    • È uno strumento diverso dalla risoluzione per inadempimento, che presuppone invece una violazione.

    La norma (art. 1671 c.c.)

    «Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.»

    Elemento Contenuto
    Chi può recedere Il committente
    Quando In qualsiasi momento, anche a lavori iniziati
    Presupposti Nessun inadempimento richiesto
    Indennizzo Spese + lavori eseguiti + mancato guadagno

    Tre casi pratici

    Committente che ferma i lavori

    Un committente decide di interrompere una ristrutturazione già avviata.

    Cosa fare: Può recedere liberamente, ma deve indennizzare l’impresa per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno sulla parte non realizzata.

    Calcolo del mancato guadagno

    Sorge contestazione sull’importo del mancato guadagno dovuto all’appaltatore.

    Cosa fare: Documentare il margine di utile sull’opera residua: il mancato guadagno è il profitto che l’appaltatore avrebbe ricavato completando l’appalto.

    Recesso o risoluzione

    Il committente vorrebbe interrompere perché insoddisfatto dell’andamento.

    Cosa fare: Se non c’è inadempimento, lo strumento è il recesso (con indennizzo); se c’è inadempimento grave si può agire per la risoluzione, che non comporta l’indennizzo del mancato guadagno.

    Spunti pratici

    • Il recesso ex art. 1671 è unilaterale e non necessita di motivazione.
    • L’indennizzo del mancato guadagno distingue questo recesso dalla risoluzione per inadempimento.
    • Conviene formalizzare il recesso per iscritto e fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • Codice civile, art. 1671
    • Codice civile, artt. 1655 e seguenti (appalto)
    • Corte di Cassazione, giurisprudenza sul recesso dall’appalto

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