Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 1671 c.c. riconosce al committente il diritto di recedere dal contratto di appalto in qualsiasi momento, anche se l’esecuzione è iniziata.
- È un recesso libero, che non richiede giusta causa né inadempimento dell’appaltatore.
- Il committente deve però tenere indenne l’appaltatore: spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno.
- È uno strumento diverso dalla risoluzione per inadempimento, che presuppone invece una violazione.
La norma (art. 1671 c.c.)
«Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.»
| Elemento | Contenuto |
|---|---|
| Chi può recedere | Il committente |
| Quando | In qualsiasi momento, anche a lavori iniziati |
| Presupposti | Nessun inadempimento richiesto |
| Indennizzo | Spese + lavori eseguiti + mancato guadagno |
Tre casi pratici
Committente che ferma i lavori
Un committente decide di interrompere una ristrutturazione già avviata.
Cosa fare: Può recedere liberamente, ma deve indennizzare l’impresa per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno sulla parte non realizzata.
Calcolo del mancato guadagno
Sorge contestazione sull’importo del mancato guadagno dovuto all’appaltatore.
Cosa fare: Documentare il margine di utile sull’opera residua: il mancato guadagno è il profitto che l’appaltatore avrebbe ricavato completando l’appalto.
Recesso o risoluzione
Il committente vorrebbe interrompere perché insoddisfatto dell’andamento.
Cosa fare: Se non c’è inadempimento, lo strumento è il recesso (con indennizzo); se c’è inadempimento grave si può agire per la risoluzione, che non comporta l’indennizzo del mancato guadagno.
Spunti pratici
- Il recesso ex art. 1671 è unilaterale e non necessita di motivazione.
- L’indennizzo del mancato guadagno distingue questo recesso dalla risoluzione per inadempimento.
- Conviene formalizzare il recesso per iscritto e fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori.
Norme collegate
Fonti affidabili
- Codice civile, art. 1671
- Codice civile, artt. 1655 e seguenti (appalto)
- Corte di Cassazione, giurisprudenza sul recesso dall’appalto
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Domande frequenti
Il committente può recedere dall'appalto?
Sì, in qualsiasi momento anche a lavori iniziati, senza bisogno di giusta causa.
Cosa deve all'appaltatore?
Deve tenerlo indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Che differenza c'è con la risoluzione?
La risoluzione presuppone un inadempimento e non comporta l'indennizzo del mancato guadagno; il recesso è libero ma indennizzato.