Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

In sintesi

La norma (art. 1671 c.c.)

«Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.»

Elemento Contenuto
Chi può recedere Il committente
Quando In qualsiasi momento, anche a lavori iniziati
Presupposti Nessun inadempimento richiesto
Indennizzo Spese + lavori eseguiti + mancato guadagno

Tre casi pratici

Committente che ferma i lavori

Un committente decide di interrompere una ristrutturazione già avviata.

Cosa fare: Può recedere liberamente, ma deve indennizzare l’impresa per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno sulla parte non realizzata.

Calcolo del mancato guadagno

Sorge contestazione sull’importo del mancato guadagno dovuto all’appaltatore.

Cosa fare: Documentare il margine di utile sull’opera residua: il mancato guadagno è il profitto che l’appaltatore avrebbe ricavato completando l’appalto.

Recesso o risoluzione

Il committente vorrebbe interrompere perché insoddisfatto dell’andamento.

Cosa fare: Se non c’è inadempimento, lo strumento è il recesso (con indennizzo); se c’è inadempimento grave si può agire per la risoluzione, che non comporta l’indennizzo del mancato guadagno.

Spunti pratici

Norme collegate

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Domande frequenti

Il committente può recedere dall'appalto?

Sì, in qualsiasi momento anche a lavori iniziati, senza bisogno di giusta causa.

Cosa deve all'appaltatore?

Deve tenerlo indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Che differenza c'è con la risoluzione?

La risoluzione presuppone un inadempimento e non comporta l'indennizzo del mancato guadagno; il recesso è libero ma indennizzato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 14 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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