Autore: Andrea Marton

  • Articolo 360 Codice Civile: Funzioni del protutore

    Articolo 360 Codice Civile: Funzioni del protutore

    Art. 360 c.c. Funzioni del protutore

    In vigore

    Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore. Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale. Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

  • Art. 6 Accertamento – Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accoma…

    Art. 6 Accertamento – Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accoma…

    Art. 6 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell’imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati. 2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell’articolo 1 e nel primo comma dell’articolo 4. 3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell’articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d’imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell’imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio. 4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nonché alle società semplici e alle società ed associazioni ad esse equiparate. 5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall’articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all’articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ufficio competente. Note: (1) Ai sensi dell’art. 9, comma 3, DPR 22.7.1998 n. 322, le disposizioni di cui all’art. 1, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dall’1.1.1998. In precedenza la decorrenza era disciplinata dall’art. 12 del medesimo decreto legislativo.

  • Art. 31 quater Accertamento – Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese ass…

    Art. 31 quater Accertamento – Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese ass…

    Art. 31 quater D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività

    In vigore dal 1/1/1974

    internazionale (1) 1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui all’articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere riconosciuta: a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, nonchè delle procedure di risoluzione delle controversie in materia fiscale disciplinate dalla direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017 (2); b) a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti; c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento (3) del Direttore dell’Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l’attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 59, comma 2, DL 24.4.2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.6.2017 n. 96. (2) Periodo inserito dall’art. 22, comma 4, DLgs. 10.6.2020 n. 49, pubblicato in G.U. 10.6.2020 n. 146. (3) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 30.5.2018 n. 108954.

  • Art. 18 Accertamento – Contabilità semplificata per le imprese minori

    Art. 18 Accertamento – Contabilità semplificata per le imprese minori

    Art. 18 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Contabilità semplificata per le imprese minori (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell’articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l’ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (2), sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle pre- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 18 15 stazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l’individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi. 2. I soggetti che fruiscono dell’esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo. 3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 4. I registri tenuti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d’imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. 6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1. 8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi. 9. I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo. 10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori. 11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d’imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 22, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Ai sensi del successivo comma 23, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Testo precedente: “Art. 18 – (Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori) – 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell’articolo 13, qualora i ricavi di cui all’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 18 bis-19 16 per oggetto altre attività, sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi. 2. I soggetti che fruiscono dell’esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze. 3. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto sono separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione annotano in un apposito registro l’ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l’annotazione di cui al comma 2. 4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3. 5. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati. 6. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi. 7. I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo. 8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. 9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del comma 3.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 1, DPR 12.4.2001 n. 222, pubblicato in G.U. 13.6.2001 n. 135; – l’art. 7, comma 2, lett. m), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. Si veda l’art. 13, DPR 7.12.2001 n. 435, pubblicato in G.U.17.12.2001 n. 292, circa la facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili, concessa ai soggetti di cui al presente comma, a condizione che, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano gli stessi dati previsti dall’art. 16 di questo decreto ordinati in forma sistematica. Si vedano: – il DM 2.5.1989 “Modalità per le annotazioni sui registri contabili da parte dei soggetti che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario”; – l’art. 2, comma 2, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30, secondo cui le operazioni attive non soggette ad Iva possono essere annotate, ai fini delle imposte sui redditi, nel bollettario tenuto a norma dell’art. 32, DPR 26.10.1972 n. 633, pubblicato in G.U. 11.11.1972 n. 292, S.O.; – l’art. 4, del citato DPR 9.12.1996 n. 695, secondo cui le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere annotate, nelle scritture contabili previste dagli artt. 18 e 19 del presente decreto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro. (2) Le parole “non abbiano superato l’ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività” sono state sostituite alle precedenti “non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività” dall’art. 1, comma 276, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. I criteri per l’individuazione delle attività consistenti nella prestazioni di servizi sono stati fissati dall’articolo unico del DM 17.1.1992, pubblicato in G.U. 20.1.1992 n. 15.

  • Art. 74 Antiriciclaggio – Clausola di invarianza

    Art. 74 Antiriciclaggio – Clausola di invarianza

    Art. 74 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Clausola di invarianza(1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 3, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. ALLEGATO (1) [Art. 1. Articolo 1, comma 2, lettera o) Persone politicamente esposte 1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto li- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Allegato 100 vello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 2. Per familiari diretti s’intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. 3. Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1. 4. Senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta Art. 2. Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo 1. Per titolare effettivo s’intende: a) in caso di società: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica; 2) se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica; 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica. Art. 3. Articolo 19, comma 1, lettera a). Documenti validi per l’identificazione 1. Sono considerati validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Per l’identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d’età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nascituri e concepiti, l’identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L’identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest’ultimo caso sono acquisiti e riportati nell’archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell’atto di nascita dell’interessato. Art. 4. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Allegato Articolo 26. Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 26, per soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, s’intendono: a) autorità o organismi pubblici che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 1) il cliente sia stato incaricato di funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o alla legislazione secondaria della Comunità europea; 2) l’identità del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa; 3) le attività del cliente, così come le sue pratiche contabili, siano trasparenti; 4) il cliente renda conto del proprio operato a un’istituzione europea o alle autorità di uno Stato comunitario, ovvero esistano procedure di controlli e contrappesi che assicurino la verifica dell’attività del cliente; b) entità giuridiche diverse dalle autorità o organismi pubblici di cui alla precedente lettera a), che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 1) il cliente sia un’entità che eserciti attività finanziarie che esulino dall’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva 2005/60/CE ma alle quali sia stata estesa la legislazione nazionale conformemente all’articolo 4 di tale direttiva; 2) l’identità del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa; 3) in base al diritto nazionale, il cliente abbia ottenuto un’autorizzazione per esercitare le attività finanziarie e l’autorizzazione possa essere rifiutata se le autorità competenti non ottengano soddisfacente convinzione circa la competenza e l’onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l’attività di tale entità o del suo titolare effettivo; 4) il cliente sia soggetto a controllo, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorità competenti per quanto riguarda l’osservanza della legislazione nazionale adottata conformemente a tale direttiva e, laddove applicabile, degli obblighi aggiuntivi previsti dalla legislazione nazionale; 5) la mancata osservanza degli obblighi di cui al numero 1) da parte del cliente sia soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilità di adeguate misure amministrative o l’imposizione di sanzioni amministrative; c) prodotti o operazioni collegate a tali prodotti che soddisfino tutti i seguenti requisiti: 1) il prodotto abbia una base contrattuale scritta; 2) le operazioni in questione siano eseguite tramite un conto del cliente presso un ente creditizio soggetto alla direttiva 2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva; 3) il prodotto o l’operazione in questione non siano anonimi e la loro natura sia tale da consentire la tempestiva applicazione dell’articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE; 4) vi sia un limite predeterminato di valore massimo per il prodotto; 5) i vantaggi del prodotto o dell’operazione in questione non possano andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, invalidità, sopravvivenza a una predeterminata età avanzata o eventi analoghi; 6) nel caso di prodotti o operazioni che prevedono l’investimento di fondi in attività finanziarie o crediti, compresa l’assicurazione o altro tipo di crediti potenziali, i vantaggi del prodotto o dell’operazione siano realizzabili soltanto nel lungo termine, il prodotto o l’operazione non possano essere utilizzati come garanzia, non vengano fatti pagamenti anticipati, non vengano utilizzate clausole di riscatto e non vi sia recesso anticipato durante la relazione contrattuale. 2. Il criterio di cui al punto 1, lettera a), numero 1, si applica soltanto al cliente, non alle sue controllate, a meno che anch’esse non soddisfino i criteri per proprio conto. 3. Ai fini dell’applicazione del punto 1, lettera a), numero 3, l’attività esercitata dal cliente è soggetta a vigilanza da parte delle autorità competenti. In questo contesto per vigilanza si intende quella basata sui poteri di controllo più intensi, compresa la possibilità di effettua- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Allegato 102 re ispezioni sul posto. Tali ispezioni possono includere la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e comprendere verifiche a campione. 4. Ai fini dell’applicazione del punto 1, lettera c), numero 4, le soglie stabilite all’articolo 25, comma 6, lettera a), del presente decreto si applicano in caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di natura analoga. Senza pregiudizio del seguente comma, negli altri casi la soglia massima è 15.000 euro. È possibile derogare a questa soglia nel caso di prodotti che siano collegati al finanziamento di attività materiali e quando la titolarità legale ed effettiva delle attività non venga trasferita al cliente fino alla conclusione della relazione contrattuale, purché la soglia stabilita per le operazioni collegate a questo tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate, non superi 25.000 euro all’anno. 5. Si può derogare ai criteri di cui al punto 1, lettera c), numeri 5) e 6), nel caso di prodotti le cui caratteristiche siano determinate dal Ministro dell’economia e delle finanze per finalità di interesse generale, che beneficino di speciali vantaggi dallo Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e il cui utilizzo sia sottoposto a controllo da parte delle autorità pubbliche, purché i vantaggi dei prodotti siano realizzabili solo nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini dell’applicazione della lettera c), numero 4), sia sufficientemente bassa. Se del caso, questa soglia può essere stabilita nella forma di un ammontare massimo su base annuale. 6. Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui alle lettere a), b) e c), presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Ministro dell’economia delle finanze presta particolare attenzione a qualsiasi attività di tali clienti o a qualsiasi tipo di prodotti o operazioni che possono essere considerati come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. I clienti o i prodotti e le operazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), non possono essere considerati a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo se le informazioni a disposizione indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo può non essere basso.] Note: (1) Allegato abrogato dall’art. 9, comma 7, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28.

  • Liquidazione ordinaria della società: esempi pratici sull’art. 1

    Liquidazione ordinaria della società: esempi pratici sull’art. 1

    In sintesi

    • La liquidazione non è solo chiusura della partita IVA.
    • Beni, crediti e debiti vanno gestiti prima del riparto ai soci.
    • La fiscalità della liquidazione richiede attenzione ai periodi d’imposta.
    • Liquidare con debiti fiscali aperti espone a rischi.
    • Serve piano di realizzo e chiusura documentale.

    Prima degli esempi: chiudere bene vale quanto aprire bene

    L’art. 182 TUIR disciplina profili fiscali della liquidazione ordinaria. Quando una società chiude, il problema non è solo cancellarla, ma liquidare correttamente patrimonio, debiti e rapporti fiscali.

    Nella pratica, molti soci vogliono chiudere velocemente una SRL inattiva. Ma crediti, magazzino, immobili, finanziamenti soci, contenziosi e debiti tributari non spariscono.

    Il liquidatore deve lavorare con cronologia, bilanci, dichiarazioni, vendite di beni, incassi, pagamenti e riparto finale.

    Prima della liquidazione

    • beni residui;
    • crediti;
    • debiti fiscali;
    • finanziamenti soci;
    • contenziosi.

    Caso 1: SRL inattiva con debiti fiscali

    Scenario. I soci vogliono chiudere una società che non opera ma ha cartelle aperte.

    Come si legge in pratica. Prima di liquidare bisogna capire importi, responsabilità, rateazioni e beni residui. La cancellazione non è una scorciatoia.

    Debiti

    • cartelle;
    • bilancio;
    • beni;
    • liquidatore;
    • piano pagamento.

    Caso 2: magazzino da vendere ai soci

    Scenario. La società in liquidazione vuole assegnare o vendere rimanenze ai soci.

    Come si legge in pratica. Serve valore, fatturazione, IVA e coerenza con bilancio. I beni non vanno fatti uscire informalmente.

    Beni

    • inventario;
    • valore;
    • fattura;
    • IVA;
    • delibera.

    Caso 3: credito verso cliente insolvente

    Scenario. Resta un credito importante ma difficile da incassare.

    Come si legge in pratica. Il liquidatore deve decidere se recuperare, transigere o svalutare con documenti. La scelta incide sul risultato finale.

    Credito

    • contratto;
    • solleciti;
    • accordo;
    • perdita;
    • bilancio finale.

    Quando chiedere una verifica

    Per chiusure societarie, liquidazioni e debiti fiscali residui: prepara piano di liquidazione e rischi soci.

    Norme e fonti collegate

    TUIR su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Liquidare elimina i debiti?

    No.

    I beni residui vanno valorizzati?

    Sì.

    I soci rischiano?

    Dipende da fatti e riparti.

    Serve piano fiscale?

    Sì, prima della chiusura.

  • Art. 21 Antiriciclaggio – Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effetti…

    Art. 21 Antiriciclaggio – Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effetti…

    Art. 21 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione […] (2). L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all’articolo 2630 del codice civile. 2. L’accesso alla sezione è consentito: a) al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione; b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) all’autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali; d) alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; f) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. (3) L’accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all’articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. In circostanze eccezionali, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, secondo un approccio caso per caso e DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 21 46 previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5; (4) f-bis) alle pubbliche amministrazioni nell’ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al comma 1 dell’articolo 10 (5). 3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 nonchè gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana (6), sono tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all’articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana (7) sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini (8), per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all’articolo 2630 del codice civile. 4. L’accesso alle informazioni di cui all’articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust è consentito: a) alle autorità di cui al comma 2, lettera a) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione; b) […] (9) all’autorità giudiziaria nell’esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall’ordinamento vigente; c) alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. In circostanze eccezionali, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5 (10). 5. Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, (11) sono stabiliti: a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana (12) da comunicare al Registro delle imprese nonchè le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione; b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana (13) sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a); c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento; d) i termini, la competenza e le modalità di svolgi- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 21 47 mento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell’accesso e a valutare la sussistenza dell’interesse all’accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera f), e (14) al comma 4, lettera d-bis), nonchè i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego opposto dall’amministrazione procedente; (15) e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonchè quelle (16) di cui è titolare l’Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l’applicazione di imposte dirette o indirette; e-bis) le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all’adeguata verifica della clientela; (17) e-ter) le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, al fine di garantire l’interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e trust (17). 6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le modalità di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. 7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio medesimo. 7 bis. I soggetti obbligati che consultino i registri di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell’iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione. (18) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 21 – (Obblighi del cliente) – 1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.“. (2) Le parole “ad accesso riservato” sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. f), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (3) I periodi da “dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18” a “non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.“ sono stati sostituiti al precedente primo periodo dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 31.12.2025 n. 210, pubblicato in G.U. 8.1.2026 n. 5. Testo precedente: “al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580”. (4) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. g), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “f) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale. L’interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d’età ovvero qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità.“. (5) Lettera inserita dall’art. 29, comma 1, L. 2.12.2025 n. 182, pubblicata in G.U. 3.12.2025 n. 281. (6) Le parole “22 dicembre 1986 n. 917 nonchè gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana” sono state sostituite alle precedenti “22 gennaio 1986 n. 917” dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Le parole “e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana” sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (8) Le parole “o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini” sono state sostituite alle precedenti “o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario” dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (9) Le parole “alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e” sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 3), DLgs. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 22 48 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (10) Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 4), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (11) Le parole “sentito il Garante per la protezione dei dati personali,“ sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 5), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (12) Le parole “e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana” sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 6), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (13) Le parole “e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana” sono state sostituite alle precedenti “delle persone giuridiche private e dei trust” dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 7), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (14) Le parole “al comma 2, lettera f), e” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 31.12.2025 n. 210, pubblicato in G.U. 8.1.2026 n. 5. (15) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 8), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza dell’interesse all’accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d), e a disporne l’eventuale diniego;“. (16) Le parole “, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonchè quelle” sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 9), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (17) Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 10), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (18) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. h), n. 11), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Art. 63 Antiriciclaggio – Inosservanza delle disposizioni di cui al

    Art. 63 Antiriciclaggio – Inosservanza delle disposizioni di cui al

    Art. 63 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Inosservanza delle disposizioni di cui al

    In vigore dal 29/12/2007

    Titolo III(1) 1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. 1 bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all’articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l’entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell’importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell’articolo 67. (2) 1 ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro. (3) 2. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro. 3. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 4. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo. 5. La violazione dell’obbligo di cui all’articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro. 6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. 7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: «(Modifiche a disposizioni normative vigenti). – 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all’articolo 7, sesto comma, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: “l’esistenza dei rapporti” sono inserite le seguenti: “e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo”; b) dopo le parole: “dati anagrafici dei titolari” sono inserite le seguenti: “e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi”. 2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all’articolo 7, undicesimo comma,, quarto periodo, le parole: “sia in fase di indagini preliminari” sono sostituite dalle seguenti “sia ai fini delle indagini preliminari e dell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale”. 3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l’articolo 25- septies è inserito il seguente: “Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). – 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.“. 4. Dopo l’articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente articolo: “Art. 648-quater (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articolo 648- bis e 648-ter, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda ne- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 64 92 cessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.“. 5. All’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: “al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “al sesto comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”. 6. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo le parole: “dalla Commissione nazionale per le società e la borsa” sono inserite le seguenti: “, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo”. 6-bis. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: “11 membri”, sono sostituite dalle seguenti: “12 membri”. 6-ter. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole: “e dall’Ufficio italiano dei cambi” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Unità di informazione finanziaria”, e dopo le parole: “Agenzia del Demanio” è inserito il seguente periodo: “Il Comitato è altresì integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall’Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa. 6-quater. Agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell’articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole: “Ufficio italiano dei cambi” sono sostituite dalle seguenti: “Unità di informazione finanziaria”.». In precedenza gli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater erano stati sostituiti dall’art. 27, comma 1, lett. ff), DLgs. 13.8.2010 n. 141, pubblicato in G.U. 4.9.2010 n. 207, S.O. n. 212, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, pubblicato in G.U. 2.10.2012 n. 230, in vigore dal 17.10.2012. (2) Comma inserito dall’art. 9-bis, comma 1, DL 23.10.2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2018 n. 136. Ai sensi del sucessivo comma 2, la disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. (3) Comma inserito dall’art. 18, comma 1, lett. b), DL 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19.12.2019 n. 157.

  • Art. 13 Antiriciclaggio – Cooperazione internazionale

    Art. 13 Antiriciclaggio – Cooperazione internazionale

    Art. 13 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Cooperazione internazionale (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, cooperano con le autorità competenti degli altri Stati […] (2), al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l’assistenza, necessari al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, non siano impediti dall’attinenza dell’informazione o dell’assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell’omologa autorità competente richiedente ovvero dall’esistenza di un accertamento investigativo, di un’indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l’assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo. 2. Per l’esercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano nell’ambito della cooperazione internazionale e scambiano le informazioni ottenute nell’ambito della predetta cooperazione. A tal fine, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli d’intesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle predette informazioni. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 13 bis 34 3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all’approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a condizioni di reciprocità ed in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri e internazionali. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 3, lett. b), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “Art. 13 (Cooperazione internazionale). – 1. In deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, la UIF può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati preposte all’esercizio delle medesime funzioni, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, può stipulare protocolli d’intesa. In particolare, la UIF può scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorità di altri Stati, utilizzando, a tal fine, anche le informazioni in possesso del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia, specificamente richieste, fatte salve le norme sul segreto di indagine. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalle autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane competenti, previo consenso dell’autorità dello Stato che ha fornito le informazioni. In nessun caso le differenti definizioni di reato fiscale, accolte dai diversi ordinamenti nazionali, possono ostacolare lo scambio di informazioni o la collaborazione tra la UIF e le omologhe autorità degli altri Stati membri. 2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all’approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d’intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28; – l’art. 27, comma 1, lett. g), DLgs. 13.8.2010 n. 141, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, pubblicato in G.U. 2.10.2012 n. 230, in vigore dal 17.10.2012. (2) La parola “membri” è stata soppressa dall’art. 11, comma 2, lett. g), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118.

  • Articolo 121 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 121 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 121 CCII – Presupposti della liquidazione giudiziale

    In vigore dal 15 luglio 2022 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.

  • Articolo 321 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 321 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 321 CCII – Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili alla liquidazione coatta amministrativa.

  • Articolo 294 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 294 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 294 CCII – Rinvio alle norme speciali

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

    2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell’insolvenza e secondo le norme di coordinamento.

    3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici.