Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 60 bis T.U.IVA: Solidarietà nel pagamento dell’imposta

    Art. 60 bis T.U.IVA: Solidarietà nel pagamento dell’imposta

    Art. 60 bis T.U.IVA – Solidarietà nel pagamento dell’imposta.

    In vigore dal 01/01/2008

    Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    “1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su
    fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le
    disposizioni dei commi 2 e 3.
    2. In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente
    relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il
    cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è
    obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
    3. L’obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente
    dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione
    di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di
    specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il
    mancato pagamento dell’imposta.
    3-bis. Qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione
    avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello
    effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese,
    arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il
    pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo
    effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario
    che non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni può
    regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro
    sessanta giorni dalla stipula dell’atto. Entro lo stesso termine, il
    cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all’ufficio
    territorialmente competente nei suoi confronti copia dell’attestazione del
    pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.”

  • Art. 61 T.U.IVA: Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse

    Art. 61 T.U.IVA: Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse

    Art. 61 T.U.IVA – Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse.

    In vigore dal 01/04/1998 al 09/06/2001 con effetto dal 01/04/1979

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    Soppresso dal 09/06/2001 da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 37

    “Le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate dagli uffici dell’imposta sul
    valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma
    dell’art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di
    rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate.
    In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al
    saggio indicato nell’art. 38 bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno
    successivo alla notificazione dell’avviso o della sentenza o decisione
    definitiva.”

  • Art. 63 T.U.IVA: Collaborazione della Guardia di Finanza

    Art. 63 T.U.IVA: Collaborazione della Guardia di Finanza

    Art. 63 T.U.IVA – Collaborazione della Guardia di Finanza.

    In vigore dal 15/04/2000

    Modificato da: Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74 Articolo 23

    “La Guardia di Finanza coopera con gli uffici dell’I.V.A. per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento della imposta e
    per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di
    propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le
    facoltà di cui agli artt. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e
    trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre,
    previa autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria, che può essere concessa
    anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e
    trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
    riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri
    di polizia giudiziaria.
    Ai fini del necessario coordinamento dell’azione della guardia di finanza
    con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e
    nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la
    Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il
    Comando generale della guardia di finanza e, nell’ambito delle singole
    circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi
    territoriali.
    Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la
    reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi
    reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche
    intraprese. L’ufficio o il comando che riceve la comunicazione può
    richiedere all’organo che sta eseguendo l’ispezione o la verifica
    l’esecuzione di determinati controlli e l’acquisizione di determinati
    elementi utili ai fini dell’accertamento.”

  • Art. 62 T.U.IVA: Riscossione coattiva e privilegi

    Art. 62 T.U.IVA: Riscossione coattiva e privilegi

    Art. 62 T.U.IVA – Riscossione coattiva e privilegi.

    In vigore dal 01/01/2008 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Se il contribuente non esegue il pagamento dell’imposta, delle pene
    pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l’ufficio dell’imposta
    sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l’ordine di
    pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L’ingiunzione
    è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede
    l’ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata a norma del primo
    comma dell’art. 56.
    Se entro trenta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione il contribuente
    non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le
    disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con
    regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
    I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse
    dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni
    mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al numero 15
    dell’art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui
    mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli
    immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i
    crediti indicati al primo e secondo comma dell’art. 66 della legge 30 aprile
    1969, n. 153.
    Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il
    contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente
    rimborsategli.
    Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal
    committente lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e
    2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto
    della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado
    rispettivamente indicato al n. 5 dell’art. 2778 e al n. 4 dell’art. 2780 del
    codice civile.
    (comma abrogato)
    (comma abrogato)”

  • Art. 64 T.U.IVA: Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione

    Art. 64 T.U.IVA: Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione

    Art. 64 T.U.IVA – Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

    In vigore dal 31/12/1980

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1980 n. 897 Articolo 22

    “Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l’accertamento delle
    violazioni di cui al quinto comma dell’art. 46 e ne riferiscono ai
    competenti uffici dell’I.V.A. Per le controversie relative alla qualità e
    quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale.
    Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici
    dell’imposta sul valore aggiunto per l’accertamento dell’imposta dovuta
    dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza
    degli uffici stessi.”

  • Art. 65 T.U.IVA: Obblighi dell’amministrazione finanziaria

    Art. 65 T.U.IVA: Obblighi dell’amministrazione finanziaria

    Art. 65 T.U.IVA – Obblighi dell’amministrazione finanziaria.

    In vigore dal 07/08/1982

    “L’amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità
    competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle
    informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell’I.V.A.
    Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di
    funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
    L’amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da
    fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti
    per l’accertamento dell’I.V.A..”

  • Art. 66 T.U.IVA: Segreto d’ufficio

    Art. 66 T.U.IVA: Segreto d’ufficio

    Art. 66 T.U.IVA – Segreto d’ufficio.

    In vigore dal 08/11/2005

    Modificato da: Decreto legislativo del 19/09/2005 n. 215 Articolo 1

    “Gli impiegati dell’Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto ciò che
    riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell’adempimento
    dei compiti e nell’esercizio dei poteri previsti dal presente decreto.
    Non è considerata violazione del segreto d’ufficio la comunicazione da
    parte dell’Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati
    membri della Comunità economica europea delle informazioni atte a
    permettere il corretto accertamento dell’I.V.A., in attuazione della
    direttiva 2003/93/CE e del regolamento (CE) n. 1798/2003.”

  • Art. 66 bis T.U.IVA: Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

    Art. 66 bis T.U.IVA: Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

    Art. 66 bis T.U.IVA – Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

    In vigore dal 22/08/2008

    Modificato da: Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112 Articolo 42

    “Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi
    di contribuenti nei cui confronti l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto
    ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli artt. 54 e 55.
    Sono ricompresi nell’elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato
    la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un’imposta
    inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile
    o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli
    elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in
    contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume
    di affari dichiarato dai contribuenti.
    Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto formano annualmente per
    ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco
    nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai
    fini dell’imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno,
    del volume di affari. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno
    sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati.
    Nel predetto periodo, è ammessa la visione e l’estrazione di copia degli
    elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di
    accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella
    legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa
    normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per
    l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. Per la consultazione
    non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
    (Comma soppresso)
    Gli stessi uffici formano, per le finalità di cui al secondo comma
    inoltre un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che
    hanno richiesto rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto e di quelli che li
    hanno ottenuti.
    Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o
    diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati
    personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con
    la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a
    trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando
    risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.”

  • Art. 67 T.U.IVA: Importazioni

    Art. 67 T.U.IVA: Importazioni

    Art. 67 T.U.IVA – Importazioni.

    In vigore dal 04/10/2024 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 26/09/2024 n. 141 Articolo 6

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo come modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217 vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

    “1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell’articolo 7, primo comma, lettera b):

    a) le operazioni di immissione in libera pratica;

    b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985; c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;

    d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie, dai Dipartimenti francesi d’oltremare, dal comune di Campione d’Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano;

    e)(soppressa)

    2. Sono altresì soggette all’imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.

    2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell’imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, eventualmente dopo l’esecuzione di manipolazioni di cui all’allegato 71–03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015 , previamente autorizzate dall’autorita’ doganale.

    2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l’importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonché, a richiesta dell’autorita’ doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione.

    2-quater. Nell’ambito dell’analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabili dal Codice doganale dell’Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, qualora venga richiesta la documentazione indicata al comma 2-ter, l’autorita’ doganale può esigere la costituzione di una cauzione pari all’importo dell’imposta sospesa. L’autorita’ doganale procede all’incameramento della cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci, non pervenga la predetta documentazione. L’autorita’ doganale provvede, altresì, all’incameramento della cauzione, qualora tale documentazione non sia ritenuta comprovante l’effettivo trasferimento dei beni oggetto dell’importazione in un altro Stato membro dell’Unione europea. La cauzione non è richiesta ai soggetti in possesso dell’autorizzazione prevista dall’articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 e a quelli esonerati ai sensi dell’articolo 51 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.”

  • Art. 68 T.U.IVA: Importazioni non soggette all’imposta

    Art. 68 T.U.IVA: Importazioni non soggette all’imposta

    Art. 68 T.U.IVA – Importazioni non soggette all’imposta.

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolocome modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

    “Non sono soggette all’imposta:

    a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c), dell’art. 8, nell’art. 8 bis, nonché nel secondo comma dell’art. 9 limitatamente all’ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9) dello stesso articolo, sempreché ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;

    b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;

    c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall’imposta o non vi è soggetta a norma dell’articolo 72. Per le operazioni concernenti l’oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), l’esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l’operazione;

    c-bis) (lettera abrogata);

    d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;

    e) (lettera abrogata);

    f) l’importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n.996;

    g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell’art. 2;

    g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento;

    g-ter) le importazioni di beni per le quali l’imposta è dichiarata nell’ambito del regime speciale di cui all’articolo 74-sexies.1, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l’applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto.”

  • Art. 69 T.U.IVA: Determinazione dell’imposta

    Art. 69 T.U.IVA: Determinazione dell’imposta

    Art. 69 T.U.IVA – Determinazione dell’imposta.

    In vigore dal 14/03/1997 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 18/02/1997 n. 28 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “L’imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell’art. 16, al valore dei
    beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale,
    aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione
    dell’I.V.A., nonché dell’ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di
    destinazione all’interno del territorio della Comunità che figura sul
    documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel
    territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per
    elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche
    quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima
    dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni,
    la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell’ultima cessione.
    Fatti salvi i casi di applicazione dell’art. 68, lettera c), per i beni
    nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione
    prevista negli artt. 207 e 208 del T.U. approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973,
    n. 43, e l’esenzione prevista nell’art. 209 dello stesso T.U. si applicano, ai
    fini dell’I.V.A., soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li
    aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della
    temporanea esportazione avviene per identità.”

  • Art. 70 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta

    Art. 70 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta

    Art. 70 T.U.IVA – Applicazione dell’imposta.

    In vigore dal 17/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 10/12/2024 n. 211 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Vedi artt. 2 e 3 D.L. 29/12/83 n. 746 e art. 3, c. 10, L. 7/2000.

    “(1 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 93 del 3 luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), in relazione agli artt. 282 e 301 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione dell’art. 301 del DPR n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria.)

    L’imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.(1)

    Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera c) dell’art. 8, all’importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell’art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale .

    L’imposta dovuta per l’introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

    L’imposta assolta per l’importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea . Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l’acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all’imposta nello Stato membro di destinazione .

    Per l’importazione di materiale d’oro, nonché dei prodotti semilavorati, come definiti nell’ articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 , di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l’imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all’articolo 25.

    Alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell’ottavo comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.”

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