Art. 32 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Poteri degli uffici
In vigore dal 1/1/1974
1. Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 1) procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33; 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma di numero del numero 7), ovvero rilevati a norma dell’art. 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del de- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 32 49 creto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (2) . I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma, (1) o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (2), sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi […] (3) a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni (4) per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili (5). Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale; 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del Titolo III può essere richiesta anche l’esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L’ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti nonchè nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti (6), con invito a restituirli compilati e firmati; 5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, […] (7) la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all’Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), alle banche, alle società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie (8) agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organi di investimento collettivo del risparmio e alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie (9); 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l’attestazione di conformità all’originale, devono essere rilasciate gratuitamente; 6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il corpo della Guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o straniere, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. (10) Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Posta DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 32 50 italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, (11) agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimenti collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria (12). Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle inscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni strumenti finanziari e partecipazione in imprese, inequivocamente individuati. (13) La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero (14) al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente; (15) 7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con l’Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.(16) 8) richiedere ai soggetti indicati nell’articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d’imposta, rilevanti ai fini dell’accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo; (17) 8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi; 8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale; 8-quater) svolgere le opportune attività di analisi del rischio (18). 2. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell’art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall’ufficio per l’adempimento, che non può essere inferiore a 15 giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta (19) giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. (20) 3. Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento (21) del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7). (22) 4. Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. 5. Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. 6. Quando l’Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’articolo 129, DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 33 51 comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l’attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria. (23) Note: (1) Le parole “ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati … secondo e terzo comma,“ sono state sostituite alle precedenti dall’art. 1, comma 402, lett. a), n. 1, punto 1.1), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. Testo precedente: “alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del n. 7), o rilevate a norma dell’art. 33, secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti”. (2) Le parole “o acquisiti … 26 ottobre 1995, n. 504” sono state inserite dall’art. 2, comma 9, DL 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005, n. 248. (3) Le parole “o compensi” sono state soppresse dall’art. 7-quater, comma 1, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. In precedenza, la Corte Costituzionale, con sent. 6.10.2014 n. 228, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente periodo limitatamente alle parole “o compensi”. (4) Le parole “o compensi a base … rapporti od operazioni” sono state sostituite alle precedenti “a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili” dall’art. 1, comma 402, lett. a), n. 1, punto 1.2), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (5) Le parole “per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili” sono state inserite dall’art. 7-quater, comma 1, lett. b), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. (6) Le parole “nonchè nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti” sono state inserite dall’art. 37, comma 32, lett. a), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (7) Le parole “, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria” sono state soppresse dall’art. 1, comma 402, lett. a), n. 2, punto 2.1), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (8) Le parole “alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie” sono state inserite dall’art. 23, comma 24, lett. a), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. (9) Le parole “alle banche, … società fiduciarie” sono state sostituite alle precedenti dall’art. 1, comma 402, lett. a), n. 2, punto 2.2), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (10) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 402, lett. a), n. 3, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (11) Le parole “alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie,“ sono state inserite dall’art. 23, comma 24, lett. b), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. (12) Le parole “o dagli operatori finanziari sopra indicati … abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria” sono state inserite dall’art. 23, comma 24, lett. b), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. (13) I periodi da “richiedere, previa autorizzazione … in imprese, inequivocamente individuati” sono stati sostituiti al precedente dall’art. 1, comma 402, lett. a), n. 4, punto 4.1, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (14) Le parole “al responsabile della struttura accentrata, ovvero” sono state inserite dall’art. 1, comma 402, lett. a), n. 4, punto 4.2, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (15) Si veda l’art. 2, comma 14-ter, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248, circa l’utilizzazione, per i periodi d’imposta antecedenti all’1.1.2006, delle rilevazioni effettuate ai sensi dell’art. 2, DL 3.5.1991 n. 143, e dei relativi provvedimenti di attuazione. (16) Numero inserito dall’art. 15, comma 8-quinquies, DL 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2009 n. 102. (17) Le parole “, rilevanti ai fini dell’accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo” sono state sostituite alle precedenti “nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati” dall’art. 37, comma 32, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006, n. 248. (18) Numero inserito dall’art. 2, comma 5, lett. b), DLgs. 12.2.2024 n. 13, pubblicato in G.U. 21.2.2024 n. 43. (19) La parola “trenta” è stata sostituita alla precedente “sessanta” dall’art. 1, comma 402, lett. b), n. 1, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (20) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 402, lett. b), n. 2, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. Testo precedente: “Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell’azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale.“. (21) Si vedano: – il Provv. Agenzia Entrate 20.6.2012 n. 50136; – il Provv. Agenzia Entrate 6.12.2011 n. 175022; – il Provv. Agenzia Entrate 12.11.2007; – il Provv. Agenzia Entrate 28.4.2006; – il Provv. Agenzia Entrate 22.12.2005. (22) Comma inserito dall’art. 1, comma 402, lett. c), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. Ai sensi del successico comma 404, la presente disposizione ha effetto dal 1º luglio 2005. (23) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150.