Autore: Andrea Marton

  • Articolo 334 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 334 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 334 CCII – Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale.

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.

    2. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

  • Articolo 206 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 206 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 206 CCII – Impugnazioni

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

    2. Con l’opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. L’opposizione è proposta nei confron- ti del curatore.

    3. Con l’impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L’impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.

    4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l’impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all’articolo 207, comma 1.

    5. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all’istante. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.

    6. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.

  • Art. 60 Antiriciclaggio – Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell’Unità di…

    Art. 60 Antiriciclaggio – Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell’Unità di…

    Art. 60 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell’Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell’economia e delle finanze(1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell’UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all’articolo 5, comma 3, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Procedure). – 1. LA UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57 e 58 e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. All’irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, udito il parere della commissione prevista dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell’articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell’articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede. 2-bis. Avverso il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, emesso per l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 57, può essere proposta opposizione, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. È competente in via esclusiva il Tribunale di Roma. 3. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 2, con le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di attuazione dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 5. Le informazioni e i dati relativi ai soggetti nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo sono conservati nel sistema informativo della UIF per un periodo di dieci anni. 6. I provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità di vigilanza, alla UIF e agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza. 7. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 5 e 6 avvengono per via telematica.“. In precedenza il comma 2-bis era stato inserito dall’art. 27, comma 1, lett. ee), DLgs. 13.8.2010 n. 141, pubblicato in G.U. 4.9.2010 n. 207, S.O. n. 212, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, pubblicato in G.U. 2.10.2012 n. 230, in vigore dal 17.10.2012.

  • Art. 12 bis Accertamento – Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e d…

    Art. 12 bis Accertamento – Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e d…

    Art. 12 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. I sostituti d’imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell’articolo 12 di trasmettere la dichiarazione all’Amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto articolo 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui al comma 11 dell’articolo 12 sono individuate, alresì, le modalità per inserire nei modelli di dichiarazione l’informativa all’interessato e l’espressione del consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni. 2. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, s’intende resa attraverso i modelli di dichiarazione ed il consenso di cui al comma 1 è validamente espresso con la sottoscrizione delle dichiarazioni. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 8.5.1998 n. 135, pubblicato in G.U. 9.5.1998 n. 106. TITOLO II – Scritture contabili

  • Articolo 373 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 373 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 373 CCII – Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. All’articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.»; b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonchè agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».

  • Fusione societaria: esempi pratici sull’art. 172 TUIR

    Fusione societaria: esempi pratici sull’art. 172 TUIR

    In sintesi

    • La fusione unisce patrimoni, debiti, contratti e posizioni fiscali.
    • Le perdite fiscali richiedono controlli specifici.
    • Due diligence e progetto di fusione devono dialogare.
    • Debiti nascosti e contenziosi possono trasferirsi nel gruppo.
    • Prima di fondere serve una mappa fiscale e contabile completa.

    Prima degli esempi: una fusione porta dentro anche i problemi

    L’art. 172 TUIR disciplina aspetti fiscali delle fusioni. L’operazione può essere neutrale in molti casi, ma non significa che sia priva di controlli o rischi.

    Nella pratica, la fusione è scelta per semplificare gruppi, incorporare società operative, chiudere doppioni o preparare vendite. Il punto critico è sapere cosa entra nella società risultante o incorporante.

    La due diligence deve coprire bilanci, perdite fiscali, debiti tributari, contenziosi, contratti, dipendenti, finanziamenti soci e riserve.

    Fascicolo fusione

    • bilanci;
    • perdite fiscali;
    • debiti tributari;
    • contenziosi;
    • rapporti infragruppo.

    Caso 1: incorporazione di società con perdite fiscali

    Scenario. Una holding vuole incorporare una controllata con perdite riportabili.

    Come si legge in pratica. Le perdite non sono un bonus automatico. Servono test, documenti e coerenza economica dell’operazione.

    Perdite

    • dichiarazioni;
    • bilanci;
    • ricavi;
    • personale;
    • patrimonio netto.

    Caso 2: fusione per semplificare gruppo familiare

    Scenario. Tre SRL familiari hanno costi duplicati e rapporti reciproci.

    Come si legge in pratica. La fusione può semplificare, ma prima vanno riconciliati debiti, crediti infragruppo e contratti.

    Gruppo

    • organigramma;
    • crediti/debiti;
    • contratti;
    • banche;
    • soci.

    Caso 3: società incorporata con causa fiscale

    Scenario. La società da incorporare ha un accertamento pendente.

    Come si legge in pratica. Il contenzioso va valutato nel progetto. Ignorarlo significa trasferire rischio senza prezzo o fondo adeguato.

    Rischi

    • atto fiscale;
    • parere;
    • fondo rischi;
    • probabilità;
    • impatto.

    Quando chiedere una verifica

    Per fusioni, incorporazioni e gruppi familiari: prepara due diligence fiscale prima del progetto.

    Norme e fonti collegate

    TUIR su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    La fusione è sempre neutrale?

    Va verificato il caso.

    Le perdite fiscali si usano sempre?

    No, ci sono limiti e controlli.

    Serve due diligence?

    Sì.

    I debiti passano?

    Vanno ricostruiti prima.

  • Art. 20 IRAP – Obblighi contabili

    Art. 20 IRAP – Obblighi contabili

    Art. 20 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Obblighi contabili

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Ai fini dell’imposta di cui al presente titolo i soggetti passivi devono osservare gli obblighi documentali e contabili ai quali sono tenuti ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto.

  • Art. 24 Accertamento – Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [n.d….

    Art. 24 Accertamento – Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [n.d….

    Art. 24 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [n.d.r. dal 2027 art. 34 del

    In vigore dal 1/1/1974

    DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) (2) 1. I soggetti indicati nel comma 1, dell’articolo 23, che corrispondono redditi di cui all’articolo 47 [50], comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all’atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell’articolo 48-bis [52] del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell’articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 16 [17], comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. (3) 1 bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all’articolo 48-bis [52], comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti. (4) 1 ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’ar- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 25 22 ticolo 47 [50], comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento. (5) 1 quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l’aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. (6) 2. […] (7) Note: (1) Si veda l’art. 1, comma 3, DL 1.6.2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31.7.2023 n. 100. (2) Si veda l’art. 11, comma 4, DL 7.5.2025 n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.7.2025 n. 101. (3) Periodo inserito dall’art. 34, comma 2, lett. a), L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276. (4) Comma inserito dall’art. 14, comma 1, DLgs. 23.12.1999 n. 505, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. (5) Periodo inserito dall’art. 34, comma 2, lett. b), L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276. (6) Comma inserito dall’art. 21, comma 5, DLgs. 5.12.2005 n. 252, pubblicato in G.U. 13.12.2005 n. 289, S.O. n. 200. (7) Comma abrogato dall’art. 14, comma 1, lett. b), n. 2, DLgs. 23.12.1999 n. 505, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. Testo precedente: “Ai fini del conguaglio di cui al comma 3 dell’articolo 23, i soggetti che corrispondono le indennità e i compensi di cui all’articolo 47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono comunicare, entro il 12 di gennaio del periodo d’imposta successivo, al datore di lavoro del percipiente, l’ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute effettuate e dei relativi contributi.“.

  • Ipoteca dell’Agenzia Riscossione sull’immobile: esempi pratici sull’art. 77 DPR 602/1973

    Ipoteca dell’Agenzia Riscossione sull’immobile: esempi pratici sull’art. 77 DPR 602/1973

    In sintesi

    • L’ipoteca esattoriale si iscrive sugli immobili del debitore (art. 77 DPR 602/1973).
    • Solo se il credito complessivo non è inferiore a 20.000 euro (comma 1-bis).
    • Per un importo pari al doppio del credito (comma 1).
    • Va preceduta da un preavviso con 30 giorni per pagare/osservare.
    • Non è un pignoramento, ma può essere il presupposto dell’espropriazione (art. 76).

    Cosa dice l’art. 77 DPR 602/1973

    Comma 1: «il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.»
    Comma 1-bis: «L’agente della riscossione […] può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.»

    Soglia, importo e preavviso

    Elemento Regola
    Soglia minima del debito 20.000 € (importo complessivo)
    Importo dell’ipoteca Doppio del credito per cui si procede
    Preavviso 30 giorni per pagare o presentare osservazioni
    Natura Garanzia, non atto di espropriazione

    L’ipoteca tutela il credito e, decorsi sei mesi dall’iscrizione senza pagamento, può aprire la strada all’espropriazione immobiliare nei limiti dell’art. 76.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Debito di 15.000 euro

    Scenario. L’Agente minaccia ipoteca per 15.000 euro.

    Inquadramento. Sotto la soglia di 20.000 euro l’ipoteca non può essere iscritta (art. 77, comma 1-bis): è un vizio opponibile.

    Cosa verificare

    • importo complessivo del credito;
    • soglia dei 20.000 euro;
    • preavviso ricevuto;
    • termini per le osservazioni.

    Caso 2 – Preavviso di ipoteca

    Scenario. Arriva il preavviso di iscrizione.

    Inquadramento. Ci sono 30 giorni per pagare, rateizzare o presentare osservazioni prima dell’iscrizione.

    Cosa fare

    • verificare il debito;
    • valutare la rateizzazione;
    • presentare osservazioni;
    • controllare la prescrizione.

    Caso 3 – Dall’ipoteca all’espropriazione

    Scenario. Dopo l’ipoteca si teme la vendita dell’immobile.

    Inquadramento. L’espropriazione richiede i presupposti dell’art. 76 (di norma debito oltre 120.000 euro, ipoteca iscritta e sei mesi trascorsi) e non è ammessa sull’unica abitazione principale non di lusso.

    Cosa valutare

    • importo del debito vs 120.000 €;
    • caratteristiche dell’immobile;
    • tempo trascorso dall’ipoteca;
    • strategia difensiva.

    Spunti pratici

    • Soglia 20.000 €: sotto non si iscrive ipoteca.
    • Importo doppio del credito: verifica la proporzione.
    • 30 giorni di preavviso: usali per pagare od osservare.
    • Ipoteca ≠ pignoramento: ma è il presupposto dell’espropriazione.
    • Prima casa: tutela rafforzata (art. 76).

    Per opporsi a un’ipoteca esattoriale puoi far verificare soglia, importo e preavviso.

    Norme collegate

    DPR 602/1973: art. 77 (iscrizione di ipoteca), art. 76 (espropriazione immobiliare), art. 50 (termine per l’esecuzione), art. 19 (rateizzazione).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Quando l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca?

    Quando l’importo complessivo del credito non è inferiore a 20.000 euro (art. 77, comma 1-bis); l’ipoteca è per un importo pari al doppio del credito (comma 1) e va preceduta da preavviso.

    L’ipoteca è già un pignoramento?

    No. L’iscrizione di ipoteca ex art. 77 non è un atto dell’espropriazione, ma una garanzia: può però essere il presupposto dell’espropriazione immobiliare (art. 76).

    C’è un preavviso prima dell’ipoteca?

    Sì. Prima di iscrivere ipoteca l’Agente comunica un preavviso che concede 30 giorni per pagare o presentare osservazioni.

    Per quale importo si iscrive l’ipoteca?

    Per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede (comma 1).

    L’ipoteca può portare alla vendita della casa?

    Solo nei limiti dell’art. 76: in genere debito oltre 120.000 euro, ipoteca iscritta e sei mesi trascorsi, e mai sull’unica abitazione principale non di lusso.

  • Articolo 371 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 371 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 371 CCII – Norme di coordinamento con l’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. All’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell’insolvenza».

    2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.

  • Art. 32 Accertamento – Poteri degli uffici

    Art. 32 Accertamento – Poteri degli uffici

    Art. 32 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Poteri degli uffici

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 1) procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33; 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma di numero del numero 7), ovvero rilevati a norma dell’art. 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del de- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 32 49 creto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (2) . I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma, (1) o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (2), sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi […] (3) a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni (4) per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili (5). Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale; 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del Titolo III può essere richiesta anche l’esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L’ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti nonchè nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti (6), con invito a restituirli compilati e firmati; 5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, […] (7) la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all’Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), alle banche, alle società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie (8) agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organi di investimento collettivo del risparmio e alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie (9); 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l’attestazione di conformità all’originale, devono essere rilasciate gratuitamente; 6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il corpo della Guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o straniere, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. (10) Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Posta DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 32 50 italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, (11) agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimenti collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria (12). Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle inscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni strumenti finanziari e partecipazione in imprese, inequivocamente individuati. (13) La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero (14) al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente; (15) 7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con l’Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.(16) 8) richiedere ai soggetti indicati nell’articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d’imposta, rilevanti ai fini dell’accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo; (17) 8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi; 8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale; 8-quater) svolgere le opportune attività di analisi del rischio (18). 2. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell’art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall’ufficio per l’adempimento, che non può essere inferiore a 15 giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta (19) giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. (20) 3. Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento (21) del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7). (22) 4. Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. 5. Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. 6. Quando l’Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’articolo 129, DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 33 51 comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l’attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria. (23) Note: (1) Le parole “ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati … secondo e terzo comma,“ sono state sostituite alle precedenti dall’art. 1, comma 402, lett. a), n. 1, punto 1.1), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. Testo precedente: “alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del n. 7), o rilevate a norma dell’art. 33, secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti”. (2) Le parole “o acquisiti … 26 ottobre 1995, n. 504” sono state inserite dall’art. 2, comma 9, DL 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005, n. 248. (3) Le parole “o compensi” sono state soppresse dall’art. 7-quater, comma 1, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. In precedenza, la Corte Costituzionale, con sent. 6.10.2014 n. 228, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente periodo limitatamente alle parole “o compensi”. (4) Le parole “o compensi a base … rapporti od operazioni” sono state sostituite alle precedenti “a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili” dall’art. 1, comma 402, lett. a), n. 1, punto 1.2), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (5) Le parole “per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili” sono state inserite dall’art. 7-quater, comma 1, lett. b), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. (6) Le parole “nonchè nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti” sono state inserite dall’art. 37, comma 32, lett. a), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (7) Le parole “, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria” sono state soppresse dall’art. 1, comma 402, lett. a), n. 2, punto 2.1), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (8) Le parole “alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie” sono state inserite dall’art. 23, comma 24, lett. a), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. (9) Le parole “alle banche, … società fiduciarie” sono state sostituite alle precedenti dall’art. 1, comma 402, lett. a), n. 2, punto 2.2), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (10) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 402, lett. a), n. 3, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (11) Le parole “alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie,“ sono state inserite dall’art. 23, comma 24, lett. b), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. (12) Le parole “o dagli operatori finanziari sopra indicati … abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria” sono state inserite dall’art. 23, comma 24, lett. b), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. (13) I periodi da “richiedere, previa autorizzazione … in imprese, inequivocamente individuati” sono stati sostituiti al precedente dall’art. 1, comma 402, lett. a), n. 4, punto 4.1, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (14) Le parole “al responsabile della struttura accentrata, ovvero” sono state inserite dall’art. 1, comma 402, lett. a), n. 4, punto 4.2, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (15) Si veda l’art. 2, comma 14-ter, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248, circa l’utilizzazione, per i periodi d’imposta antecedenti all’1.1.2006, delle rilevazioni effettuate ai sensi dell’art. 2, DL 3.5.1991 n. 143, e dei relativi provvedimenti di attuazione. (16) Numero inserito dall’art. 15, comma 8-quinquies, DL 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2009 n. 102. (17) Le parole “, rilevanti ai fini dell’accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo” sono state sostituite alle precedenti “nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati” dall’art. 37, comma 32, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006, n. 248. (18) Numero inserito dall’art. 2, comma 5, lett. b), DLgs. 12.2.2024 n. 13, pubblicato in G.U. 21.2.2024 n. 43. (19) La parola “trenta” è stata sostituita alla precedente “sessanta” dall’art. 1, comma 402, lett. b), n. 1, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (20) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 402, lett. b), n. 2, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. Testo precedente: “Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell’azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale.“. (21) Si vedano: – il Provv. Agenzia Entrate 20.6.2012 n. 50136; – il Provv. Agenzia Entrate 6.12.2011 n. 175022; – il Provv. Agenzia Entrate 12.11.2007; – il Provv. Agenzia Entrate 28.4.2006; – il Provv. Agenzia Entrate 22.12.2005. (22) Comma inserito dall’art. 1, comma 402, lett. c), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. Ai sensi del successico comma 404, la presente disposizione ha effetto dal 1º luglio 2005. (23) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150.

  • Art. 20 Antiriciclaggio – Criteri per la determinazione della titolarità

    Art. 20 Antiriciclaggio – Criteri per la determinazione della titolarità

    Art. 20 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Criteri per la determinazione della titolarità

    In vigore dal 29/12/2007

    effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (1) 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. 2. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante. 4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. (2) 5. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. (3) 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nonchè, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo (4). Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 20 – (Approccio basato sul rischio) – 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all’articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all’articolo 8, che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all’articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali: DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 21 45 a) con riferimento al cliente: 1) natura giuridica; 2) prevalente attività svolta; 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b) con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1) tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) ammontare; 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente; 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo.“. (2) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.“ (3) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.“. (4) Le parole “nonchè, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo” sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. e), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.