Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 41 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di fatturazione

    Art. 41 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di fatturazione

    Art. 41 T.U.IVA – Violazioni dell’obbligo di fatturazione.

    In vigore dal 11/08/1994 al 01/04/1998 con effetto dal 01/04/1979

    Modificato da: Decreto-legge del 10/06/1994 n. 357 Articolo 7

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, è punito con la pena pecuniaria da due a quattro
    volte l’imposta relativa all’operazione, calcolata secondo le disposizioni
    del Titolo primo. Alla stessa sanzione è soggetto chi emette la fattura
    senza l’indicazione dell’imposta o indicando un’imposta inferiore, nel quale
    ultimo caso la pena pecuniaria è commisurata all’imposta indicata in meno.
    Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza emettere la fattura,
    essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi
    inferiori a quelli reali, è punito con la pena pecuniaria da trecentomila
    a un milione duecentomila lire.
    Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall’art. 21, n.
    1), o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la
    identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da seicentomila a
    tre milioni di lire, salvo che le irregolarità siano imputabili
    esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio. Per la
    violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli artt. 17, terzo
    comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi
    precedenti, fermo rimanendo l’obbligo del pagamento dell’imposta. Tuttavia,
    qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti
    variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di
    dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste
    all’articolo 47, primo comma, n. 3) e non è dovuto pagamento d’imposta.
    Il cessionario o committente che nell’esercizio di imprese, arti o
    professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o
    con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad
    emetterla, è tenuto a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:
    a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di
    effettuazione dell’operazione deve presentare all’ufficio competente nei
    suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in
    duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall’art. 21 e
    deve contemporaneamente versare la relativa imposta;
    b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all’ufficio
    competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a
    quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in
    duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte
    dall’art. 21 e deve contemporaneamente versare la maggior imposta
    eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l’attestazione
    dell’avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, è
    restituito dall’ufficio all’interessato che deve annotarlo a norma
    dell’art. 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al
    cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre
    commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti
    emessa.
    Le presunzioni di cui all’art. 53 valgono anche agli effetti del presente
    articolo.”

  • Art. 44 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di versamento

    Art. 44 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di versamento

    Art. 44 T.U.IVA – Violazioni dell’obbligo di versamento.

    In vigore dal 20/06/1996 al 01/04/1998 con effetto dal 01/04/1979

    Modificato da: Decreto-legge del 20/06/1996 n. 323 Articolo 10

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Chi non versa in tutto o in parte l’imposta risultante dalla dichiarazione
    annuale presentata nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli
    articoli 27, 33 e 74, quarto comma e’soggetto ad una soprattassa pari alla
    somma non versata o versata in meno.”

  • Art. 43 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di dichiarazione (abrogato)

    Art. 43 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di dichiarazione (abrogato)

    Art. 43 T.U.IVA – Violazioni dell’obbligo di dichiarazione.

    In vigore dal 30/09/1989 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Chi non presenta la dichiarazione annuale, è punito con la pena pecuniaria
    da due a quattro volte l’imposta dovuta per l’anno solare o per il più
    breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere
    presentata.
    Se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore di oltre un
    decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile
    superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena
    pecuniaria da una a due volte la differenza.
    L’omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni
    inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti
    commi, con la pena pecuniaria da seicentomila a tre milioni di lire.
    Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo
    comma dell’art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali
    da non consentire l’identificazione del contribuente è punito con la pena
    pecuniaria da lire un milione duecentomila a sei milioni. La stessa pena si
    applica a chi presenta la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4)
    dello stesso articolo o con indicazioni incomplete o inesatte tali da non
    consentire l’individuazione del luogo o dei luoghi in cui è esercitata
    l’attivita’ o in cui sono tenuti e conservati i libri, registri, scritture e
    documenti.
    Chi non esegue con le modalità e nei termini prescritti la liquidazione di
    cui agli articoli 27 e 33 è punito con la pena pecuniaria da lire
    duecentomila a due milioni di lire.
    Per l’omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle
    dichiarazioni e negli altri documenti di cui all’art. 35 si applica la pena
    pecuniaria da lire duecentomila a lire quattro milioni.”

  • Art. 45 T.U.IVA: Violazione degli obblighi relativi alla contabi

    Art. 45 T.U.IVA: Violazione degli obblighi relativi alla contabi

    Art. 45 T.U.IVA – Violazione degli obblighi relativi alla contabilità e alla compilazione degli elenchi.

    In vigore dal 30/09/1989 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere i libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e
    verifiche previste nell’art. 52, o comunque li sottrae all’ispezione o alla
    verifica, è punito con la pena pecuniaria da lire un milione duecentomila a
    lire sei milioni, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e
    scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o
    di cui risulta l’esistenza.
    Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto è
    punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all’accertamento, con la pena
    pecuniaria da lire un miolione duecentomila a lire trenta milioni; la pena non
    può essere inferiore ad quattro milioni per il registro di cui al quarto
    comma dell’art. 24.
    Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in
    conformità alle disposizioni del primo e del secondo comma dell’art. 39 e
    coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e
    le bollette doganali, ma la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un
    quinto del minimo se le irregolarità dei registri o i documenti mancanti
    sono di scarsa rilevanza.
    Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di
    ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell’art. 29, si
    applica la pena pecuniaria da lire due milioni a ventii milioni. La stessa
    sanzione si applica per l’omessa allegazione degli elenchi o per l’omessa
    produzione dei supporti, di cui all’ultimo comma dell’art. 29. Le sanzioni
    possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o
    inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di
    rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o
    rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione.”

  • Art. 46 T.U.IVA: Violazioni relative alle esportazioni

    Art. 46 T.U.IVA: Violazioni relative alle esportazioni

    Art. 46 T.U.IVA – Violazioni relative alle esportazioni.

    In vigore dal 01/01/1984 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 29/12/1983 n. 746 Articolo 3

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell’imposta, di cui alla lettera b), dell’art. 8, il cedente è punito con la pena pecuniaria da
    2 a 4 volte l’imposta relativa alla cessione qualora l’esportazione non
    avvenga nel termine ivi stabilito. La stessa pena pecuniaria si applica nel
    caso di cessione senza pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 38-quater
    qualora non si proceda alla regolarizzazione nei termini ivi previsti.
    La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro
    dieci giorni successivi al termine ivi stabilito, previa regolarizzazione
    della fattura, venga eseguito il versamento dell’imposta con la
    maggiorazione del 10 per cento a titolo di soprattassa.
    Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza
    pagamento dell’imposta, di cui alla lettera c), dell’art. 8, il cessionario
    o committente che attesti falsamente all’altra parte di trovarsi nelle
    condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici
    oltre i limiti consentiti è punito con la pena pecuniaria da due a sei
    volte l’imposta relativa alle operazioni effettuate. Se il superamento del
    limite è dipeso dalla mancata esportazione da parte del cessionario o
    commissionario di cui al secondo comma dell’art. 8 dei beni acquistati per
    essere esportati nello stato originario nel termine ivi stabilito la pena
    non può superare il quadruplo dell’imposta e non si applica se questa viene
    versata, con la maggiorazione del 20 per cento a titolo di soprattassa,
    entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sei mesi, previa
    regolarizzazione della relativa fattura.
    Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a
    cessioni all’esportazione indica quantità, qualità o corrispettivi diversi
    da quelli reali è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte
    l’eventuale eccedenza dell’imposta che sarebbe dovuta, secondo le
    disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel
    territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all’art.
    14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri,
    per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La
    pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al 5 per
    cento.”

  • Art. 48 T.U.IVA: Circostanze attenuanti ed esimenti

    Art. 48 T.U.IVA: Circostanze attenuanti ed esimenti

    Art. 48 T.U.IVA – Circostanze attenuanti ed esimenti.

    In vigore dal 01/06/1994 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 31/05/1994 n. 330 Articolo 1

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Il contribuente può sanare, senza applicazione delle sanzioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, le omissioni e le irregolarità
    relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all’articolo 26,
    primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad
    effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a
    versare una soprattassa, proporzionale all’imposta relativa all’operazione
    omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la
    regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine
    relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale
    l’operazione doveva essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora
    la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
    la presentazione della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento,
    qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della
    dichiarazione per l’anno successivo; e nella misura del 60 per cento, qualora
    la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della
    dichiarazione per il secondo anno successivo. L’ammontare dei versamenti a
    titolo di soprattassa, eseguiti con le modalità di cui all’articolo 38,
    quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all’articolo 23 o
    all’articolo 24 ovvero in quello di cui all’articolo 39, secondo comma. Per le
    violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le
    sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli adempimenti omessi o
    irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni dal
    relativo termine di scadenza; alla metà, se gli adempimenti omessi o
    irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi
    a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale;
    ai due terzi, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino
    regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno
    successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti
    risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione
    per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono
    specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo
    all’applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la
    violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione, nonché in
    materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora
    anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata
    all’ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le
    disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreché la violazione
    non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e
    verifiche di cui all’articolo 52; nei limiti delle integrazioni e delle
    regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma è esclusa la
    punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle
    altre disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
    Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse più violazioni
    punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita
    per la più grave di esse, aumentata da un terzo alla metà.
    Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli
    obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al
    volume d’affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e
    seguenti, a meno che il volume d’affari non risulti superiore di oltre il
    cinquanta per cento al limite stabilito per l’applicazione delle disposizioni
    stesse.
    Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro i
    termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il
    versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel
    primo comma dell’art. 40.
    La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell’ art. 46 non si
    applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista
    nel secondo comma dell’art. 8 e quelli accertati non sia superiore al dieci
    per cento.
    Nei casi in cui l’imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale
    le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera
    di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente.
    Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene
    pecuniarie quando la violazione è giustificata da obbiettive condizioni di
    incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle
    quali si riferisce.”

  • Art. 47 T.U.IVA: Altre violazioni

    Art. 47 T.U.IVA: Altre violazioni

    Art. 47 T.U.IVA – Altre violazioni.

    In vigore dal 30/09/1989 al 01/04/1998

    Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Sono punite con la pena pecuniaria da trecentomila a un milione duecentomila lire:
    1) la mancata restituzione dei questionari di cui al n.3) dell’art. 51 e la
    restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;
    2) la inottemperanza all’invito di comparizione di cui al n.2) dell’art. 51
    ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell’esercizio dei
    poteri indicati nell’art. 51;
    3) ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non
    contemplata espressamente.”

  • Art. 50 T.U.IVA: Sanzioni penali

    Art. 50 T.U.IVA: Sanzioni penali

    Art. 50 T.U.IVA – Sanzioni penali.

    In vigore dal 01/01/1973 al 14/04/1982

    Soppresso dal 14/04/1982 da: Decreto-legge del 10/07/1982 n. 429 Articolo 13

    “Chi si sottrae al pagamento dell’imposta dovuta nel corso di un anno solare per un ammontare superiore a lire cento milioni, salve le disposizioni degli
    articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
    la multa dalla metà al doppio dell’imposta non versata.
    Chi nel corso di un anno solare consegue un indebito rimborso per un
    ammontare superiore a lire cinquanta milioni, indipendentemente da quanto
    stabilito negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a
    cinque anni e con la multa dalla metà al doppio del rimborso conseguito,
    salvo che il fatto costituisca reato più grave.
    Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti e fuori dei casi di concorso nei
    reati ivi previsti, chi ha sottoscritto la dichiarazione annuale è punito
    con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire
    cinque milioni.
    Chi emette fatture per operazioni inesistenti o indica nelle fatture i
    corrispettivi e le relative imposte in misura superiore a quella reale è
    punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a
    lire un milione. La stessa pena si applica a chi annota nel registro di cui
    all’art. 25 fatture inesistenti o relative ad operazioni inesistenti o
    recanti le indicazioni dei corrispettivi o delle imposte in misura superiore
    a quella reale.
    La condanna importa, per i reati previsti nei commi primo e secondo, per un
    periodo di tre anni, l’interdizione e l’incapacita’ previste negli articoli
    28 e 30 del codice penale e nell’art. 2641 del codice civile, nonché la
    cancellazione, per lo stesso periodo, dall’albo nazionale dei costruttori e
    dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le
    stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante
    l’istruzione o il giudizio, a norma dell’art. 140 del codice penale.”

  • Art. 49 T.U.IVA: Determinazione delle pene pecuniarie

    Art. 49 T.U.IVA: Determinazione delle pene pecuniarie

    Art. 49 T.U.IVA – Determinazione delle pene pecuniarie.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/04/1998

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto
    della gravità del danno o del pericolo per l’erario e della personalità
    dell’autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue
    condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
    La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre
    anni precedenti sia incorso in un’altra violazione della stessa indole, per
    la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni
    della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione
    del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in più
    disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le
    costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale
    comune.”

  • Art. 51 bis T.U.IVA: Poteri e attribuzioni degli uffici dell’imp

    Art. 51 bis T.U.IVA: Poteri e attribuzioni degli uffici dell’imp

    Art. 51 bis T.U.IVA – Poteri e attribuzioni degli uffici dell’imposta sul valore aggiunto.

    In vigore dal 24/07/1982 al 01/01/1992

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 15/07/1982 n. 463 Articolo 5

    Soppresso dal 01/01/1992 da: Legge del 30/12/1991 n. 413 Articolo 18

    “Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto, possono richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al n. 7) dell’art. 51 su conforme parere
    dell’ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli
    affari previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di
    primo grado territorialmente competente e possono accedere presso le aziende
    e istituti di credito e l’Amministrazione postale a norma dell’ultimo comma
    dell’art. 52 previa autorizzazione dello stesso ispettore compartimentale
    nelle seguenti ipotesi:
    a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione di cui all’art.
    28 e l’ufficio è in possesso di elementi dai quali risulta che nell’anno
    di competenza ha effettuato operazioni imponibili, non imponibili, non
    soggette o esenti da imposta per corrispettivi superiori a lire cento
    milioni;
    b) quando dagli atti e documenti di cui all’art. 54, terzo comma, ovvero da
    altri elementi certi in possesso dell’ufficio risulta che il contribuente ha
    effettuato nel corso di un anno solare le operazioni indicate nella
    lettera a) per corrispettivi superiori al quadruplo di quelli dichiarati,
    sempre che la differenza sia superiore a lire cento milioni;
    c) quando, in ordine all’osservanza degli adempimenti contabili, ricorrono
    le ipotesi di cui al secondo comma, nn. 1) e 3), dell’art. 55; la
    disposizione non si applica se dagli elementi in possesso degli uffici
    non risultano corrispettivi per operazioni di importo superiore a lire
    cento milioni;
    d) quando risulta che il contribuente ha emesso o utilizzato fatture per
    operazioni inesistenti;
    e) quando dagli elementi in possesso dell’ufficio risulta che l’ammontare
    dell’imposta detraibile o rimborsabile indicato nella dichiarazione
    annuale è superiore di oltre un decimo a quella spettante e la
    differenza è superiore a lire cento milioni.
    La richiesta può riguardare anche i conti successivi all’anno o agli anni
    cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere
    estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente
    separato ed ai figli minori conviventi. Nel caso previsto dalla precedente
    lettera d), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una società che
    esercita l’attivita’ di cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile, la
    richiesta può essere estesa ai conti intestati ai soci delle società di
    fatto nonché agli amministratori delle società in nome collettivo e in
    accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui
    le fatture sono state emesse o utilizzate.
    Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non
    possono essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a
    soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati o notizie sono
    tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o,
    autonomamente, dalle aziende e istituti di credito.
    L’ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli
    affari deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all’accesso
    formulata dagli uffici entro il termine di giorni quindici dalla richiesta
    stessa.
    Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 34 del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
    successive modificazioni.”

  • Art. 51 T.U.IVA: Attribuzione e poteri degli uffici dell’imposte

    Art. 51 T.U.IVA: Attribuzione e poteri degli uffici dell’imposte

    Art. 51 T.U.IVA – Attribuzione e poteri degli uffici dell’imposte sul valore aggiunto. (N.D.R.: L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo, dapprima fissata al 1 luglio 2005 ai sensi dell’art. 1, comma 404, L. 30 dicembre 2004 n.311, è stata ulteriormente prorogata al 1 gennaio 2006 dal provv. 1 luglio 2005 dell’Agenzia delle entrate.)

    In vigore dal 29/06/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 1

    “Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono all’accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull’osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse e alla presentazione del rapporto all’autorita’ giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Per il controllo delle dichiarazioni presentate e l’individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuate le opportune attività di analisi del rischio.

    Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

    1) procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell’art. 52;

    2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell’art. 52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all’aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell’articolo 52; 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;

    4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;

    5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all’Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;

    6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;

    6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

    7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’ articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria , di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario che ne da’ notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente;

    7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con l’Autorita’ di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.

    Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l’adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le disposizioni dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

    Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).

    Per l’inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell’ articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni.

    Quando l’Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l’attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.”

  • Art. 53 T.U.IVA: Presunzioni di cessione e di acquisto

    Art. 53 T.U.IVA: Presunzioni di cessione e di acquisto

    Art. 53 T.U.IVA – Presunzioni di cessione e di acquisto. (N.D.R.: L’art. 5 secondo comma DPR 10 novembre 1997 n. 441 – recante “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessioni e di acquisto”, in GU 23 dicembre 1997 n. 298 – ha disposto che “ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituite le norme contenute nell’articolo 53 del DPR n. 633 del 1972; i riferimenti a queste ultime norme contenute in ogni altro testo normativo, si intendono effettuati alle disposizioni del presente regolamento”).

    In vigore dal 30/08/1993 con effetto dal 01/01/1973

    Modificato da: Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 Articolo 57

    Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79. Vedi l’art. 5 del D.P.R. n. 441 del 10/11/97.”Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si
    trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività,
    comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti,
    negozi o depositi dell’impresa, né presso i suoi rappresentanti, salvo che
    sia dimostrato che i beni stessi:
    a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti;
    b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in
    dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, appalto,
    trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della
    proprietà.
    Con decreto del ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le
    quali devono essere effettuate:
    a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;
    b) la distruzione dei beni.
    Le sedi secondarie, le filiali o succursali devono risultare dalla
    iscrizione alla Camera di commercio o da altro pubblico registro; le
    dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati
    indicati a norma dell’art. 35 o del primo comma dell’art. 81. La
    rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata
    registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a
    quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l’ufficio competente
    in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La
    consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare dal libro
    giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito
    registro tenuto in conformità all’art. 39 del presente decreto, ovvero da
    altro documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato
    presso l’ufficio del registro.
    I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente
    esercita la sua attività si presumono acquistati se il contribuente non
    dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di
    averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o
    ad uno degli altri titoli di cui al primo comma.”

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