Art. 6 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Unità d’informazione finanziaria (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), istituita presso la Banca d’Italia, è autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d’Italia ne disciplina con regolamento l’organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l’efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla UIF e al personale addetto si applica l’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 2. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d’Italia, su proposta del Governatore della Banca d’Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. 3. Per l’efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I componenti del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d’Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a com- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 6 22 pensi. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell’azione della UIF. Il Comitato cura, altresì, la redazione di un parere sull’azione dell’UIF, che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 8. 4. La UIF esercita le seguenti funzioni: a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l’analisi finanziaria; b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo; c) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell’autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un’altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all’autorità che ne ha fatto richiesta; d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni (2), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonchè sulle modalità di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante; e) al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale; f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonchè con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza; g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera a). Assicura, altresì, l’effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d). 5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF: a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto. (3) Nel caso dei gestori esterni di cui all’articolo 3, comma 2-ter i dati e le informazioni possono essere acquisiti anche presso tali Oicr; (4) b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 10. 6. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, la UIF: a) si avvale dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 37 del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell’anagrafe immobiliare integrata di cui all’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto. 7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF: a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell’analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria; DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 7 23 b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 8. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette al Ministro dell’economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati alla medesima relazione, di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 6 (Unità di informazione finanziaria). – 1. Presso la Banca d’Italia è istituita l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF). 2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d’Italia disciplina con regolamento l’organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d’Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l’efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. 3. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d’Italia, su proposta del Governatore della medesima Banca d’Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. 4. Per l’efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d’Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, né a rimborso spese. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la redazione di un parere sull’azione dell’UIF che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 5. 5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore della UIF trasmette al Ministro dell’economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull’attività svolta, unitamente a una relazione della Banca d’Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF. 6. La UIF svolge le seguenti attività: a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all’articolo 41 e ne effettua l’analisi finanziaria; c) acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all’articolo 41; d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all’articolo 40; e) si avvale dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; e-bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all’articolo 41. 7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività: a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali; b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; c) può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell’autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi. 7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.“. Per le precedenti modifiche si vedano:- l’art. 3, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256; – l’art. 3, comma 37, lett. a), L. 15.7.2009 n. 94, pubblicata in G.U. 24.7.2009 n. 170, S.O. n. 128; – il DM Ministero dell’Economia e delle Finanze 27.7.2009. (2) Si veda il Provvedimento Banca d’Italia-UIF 18.12.2025. (3) Il segno “.“ è stato sostituito al precedente “;“ dall’art. 10, comma 2, lett. b), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14. (4) Periodo inserito dall’art. 10, comma 2, lett. b), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14.