Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 54 quater T.U.IVA: Liquidazione dell’imposta dovuta relativ

    Art. 54 quater T.U.IVA: Liquidazione dell’imposta dovuta relativ

    Art. 54 quater T.U.IVA – Liquidazione dell’imposta dovuta relativamente alle operazioni effettuate nell’ambito dei regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti da soggetti non residenti (1)

    In vigore dal 30/06/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    “1. Avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli articoli da 74-quinquies a 74-septies relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di committenti o cessionari non soggetti passivi d’imposta.

    2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti nell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a:

    a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell’imposta;

    a-bis) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nel riporto e nella determinazione delle eccedenze di imposta derivanti dalle rettifiche relative a precedenti dichiarazioni;

    b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione.

    3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito del controllo è comunicato per via elettronica o ai sensi dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La comunicazione contiene l’intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al pagamento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata, della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al giorno in cui è effettuata la liquidazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini della riscossione.

    4. Qualora l’Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nella comunicazione di cui al comma 3 potrà essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l’affidamento in carico agli agenti della riscossione.

    5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dell’imposta, lo stesso può fornire per via elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria. 6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.”

    __________________________

    (1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

  • Art. 54 quinquies T.U.IVA: Accertamento dell’imposta dovuta

    Art. 54 quinquies T.U.IVA: Accertamento dell’imposta dovuta

    Art. 54 quinquies T.U.IVA – Accertamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli da 74-quinquies a 74-septies (1)

    In vigore dal 30/06/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    “1. L’Amministrazione finanziaria, sulla base delle informazioni di cui all’articolo 63-quater del regolamento (UE) n. 967/2012, dei dati e delle notizie raccolti attraverso la cooperazione amministrativa o secondo le convenzioni internazionali in vigore, nonché sulla base di eventuali dati e notizie raccolti esercitando i poteri di cui all’articolo 51 o desunte sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti, con apposito avviso di accertamento, procede alla rettifica della dichiarazione presentata nei rispettivi Stati membri di identificazione dai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella dovuta.

    2. L’Amministrazione finanziaria comunica ai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, l’omessa presentazione della dichiarazione trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l’imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento emesso ai sensi dell’articolo 55.

    3. L’avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2, emesso entro i termini di cui all’articolo 57, costituisce titolo esecutivo ai fini della riscossione.

    4. Qualora l’Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nell’avviso di accertamento di cui al comma 3 potrà essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l’affidamento in carico agli agenti della riscossione.

    (1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.”

  • Art. 56 T.U.IVA: Notificazione e motivazione degli accertamenti

    Art. 56 T.U.IVA: Notificazione e motivazione degli accertamenti

    Art. 56 T.U.IVA – Notificazione e motivazione degli accertamenti.

    In vigore dal 20/02/2010 con effetto dal 01/01/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.

    “Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell’imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.

    Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all’art. 54 devono essere indicati specificamente, a pena di nullità, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.

    Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di nullità, l’imponibile determinato dall’ufficio, l’aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del secondo comma dell’art. 55.

    Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 54 e al terzo comma dell’art. 55 devono essere inoltre indicate, a pena di nullità, le ragioni di pericolo per la riscossione dell’imposta.

    La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.

    I provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici.”

  • Art. 55 T.U.IVA: Accertamento induttivo

    Art. 55 T.U.IVA: Accertamento induttivo

    Art. 55 T.U.IVA – Accertamento induttivo.

    In vigore dal 01/01/1999 con effetto dal 01/04/1979

    Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241 Articolo 14

    “Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l’ufficio
    dell’imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all’accertamento
    dell’imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della
    contabilità. In tal caso l’ammontare imponibile complessivo e l’aliquota
    applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle
    notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’ufficio e sono computati
    in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e
    le imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 risultanti dalle liquidazioni
    prescritte dagli articoli 27 e 33.
    Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione
    reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell’art. 28 senza le distinzioni
    e specificazioni ivi richieste, sempreché le indicazioni stesse non siano
    state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della
    dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle
    disposizioni dell’art.54, anche nelle seguenti ipotesi:
    1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi
    dell’art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o
    ha comunque sottratto all’ispezione i registri previsti dal presente
    decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo
    comma dell’art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di
    imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e
    scritture;
    2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso
    le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha
    conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto
    all’ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
    3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni
    accertate ai sensi dell’art. 54, ovvero le irregolarità formali dei
    registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di
    ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la
    contabilità del contribuente.
    Se vi è pericolo per la riscossione dell’imposta l’ufficio può procedere
    all’accertamento induttivo, per la frazione di anno solare già decorsa,
    senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione
    annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e
    33.”

  • Art. 58 T.U.IVA: Irrogazione delle sanzioni

    Art. 58 T.U.IVA: Irrogazione delle sanzioni

    Art. 58 T.U.IVA – Irrogazione delle sanzioni.

    In vigore dal 01/05/1990 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1983

    Modificato da: Decreto-legge del 27/04/1990 n. 90 Articolo 3

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79.”In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto
    l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle
    pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel titolo terzo.
    Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell’imposta
    l’irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso
    avviso di rettifica o di accertamento.
    Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento
    dell’imposta l’ufficio può provvedere in qualsiasi momento, con separati
    avvisi da notificare a norma del primo comma dell’art. 56, entro il 31
    dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la
    violazione.
    La pena pecuniaria non può essere irrogata qualora nel termine di trenta
    giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata
    versata all’ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena; la
    pena pecuniaria irrogata contestualmente alla constatazione della violazione
    effettuata presso l’ufficio sarà considerata priva di effetto se il
    pagamento avviene nei termini e con le modalità sopra citate.
    5. (soppresso).”

  • Art. 57 T.U.IVA: Termine per gli accertamenti

    Art. 57 T.U.IVA: Termine per gli accertamenti

    Art. 57 T.U.IVA – Termine per gli accertamenti (1) (2)

    In vigore dal 01/01/2016

    Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

    “1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo comma dell’articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

    2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

    3. Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

    4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto.

    (1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 130 legge 28 dicembre 2015 n. 208. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi il comma 132 dell’art. 1 della citata legge n. 208 del 2015.

    (2) Per la proroga dei termini di decadenza per l’accertamento, vedi il comma 14 dell’art. 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.”

  • Art. 59 T.U.IVA: Ricorsi

    Art. 59 T.U.IVA: Ricorsi

    Art. 59 T.U.IVA – Ricorsi

    In vigore dal 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2024 n. 175 Articolo 130

    Nota:(1) Per l’abrogazione dei commi 1 e 2, vedi l’art. 130 del Testo unico 14 novembre 2024, n. 175.

    “Abrogato [Il contribuente può ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.] (1)

    Abrogato [ La nullità degli avvisi per l’omissione o l’insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. ] (1)

    I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.”

  • Art. 60 T.U.IVA: Pagamento delle imposte accertate

    Art. 60 T.U.IVA: Pagamento delle imposte accertate

    Art. 60 T.U.IVA – Pagamento delle imposte accertate.

    In vigore dal 24/01/2012

    Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2012 n. 1 Articolo 93

    “L’imposta o la maggiore imposta accertata dall’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento o di rettifica.

    (Comma abrogato)

    (Comma abrogato)

    (Comma abrogato)

    (Comma abrogato)

    L’imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all’articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall’ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L’ufficio, prima dell’iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all’ufficio con le modalità di cui all’articolo 38, quarto comma.

    Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.”

  • Art. 60 bis T.U.IVA: Solidarietà nel pagamento dell’imposta

    Art. 60 bis T.U.IVA: Solidarietà nel pagamento dell’imposta

    Art. 60 bis T.U.IVA – Solidarietà nel pagamento dell’imposta.

    In vigore dal 01/01/2008

    Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    “1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su
    fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le
    disposizioni dei commi 2 e 3.
    2. In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente
    relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il
    cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è
    obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
    3. L’obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente
    dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione
    di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di
    specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il
    mancato pagamento dell’imposta.
    3-bis. Qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione
    avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello
    effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese,
    arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il
    pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo
    effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario
    che non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni può
    regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro
    sessanta giorni dalla stipula dell’atto. Entro lo stesso termine, il
    cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all’ufficio
    territorialmente competente nei suoi confronti copia dell’attestazione del
    pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.”

  • Art. 61 T.U.IVA: Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse

    Art. 61 T.U.IVA: Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse

    Art. 61 T.U.IVA – Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse.

    In vigore dal 01/04/1998 al 09/06/2001 con effetto dal 01/04/1979

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    Soppresso dal 09/06/2001 da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 37

    “Le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate dagli uffici dell’imposta sul
    valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma
    dell’art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di
    rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate.
    In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al
    saggio indicato nell’art. 38 bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno
    successivo alla notificazione dell’avviso o della sentenza o decisione
    definitiva.”

  • Art. 63 T.U.IVA: Collaborazione della Guardia di Finanza

    Art. 63 T.U.IVA: Collaborazione della Guardia di Finanza

    Art. 63 T.U.IVA – Collaborazione della Guardia di Finanza.

    In vigore dal 15/04/2000

    Modificato da: Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74 Articolo 23

    “La Guardia di Finanza coopera con gli uffici dell’I.V.A. per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento della imposta e
    per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di
    propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le
    facoltà di cui agli artt. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e
    trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre,
    previa autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria, che può essere concessa
    anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e
    trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
    riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri
    di polizia giudiziaria.
    Ai fini del necessario coordinamento dell’azione della guardia di finanza
    con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e
    nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la
    Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il
    Comando generale della guardia di finanza e, nell’ambito delle singole
    circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi
    territoriali.
    Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la
    reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi
    reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche
    intraprese. L’ufficio o il comando che riceve la comunicazione può
    richiedere all’organo che sta eseguendo l’ispezione o la verifica
    l’esecuzione di determinati controlli e l’acquisizione di determinati
    elementi utili ai fini dell’accertamento.”

  • Art. 62 T.U.IVA: Riscossione coattiva e privilegi

    Art. 62 T.U.IVA: Riscossione coattiva e privilegi

    Art. 62 T.U.IVA – Riscossione coattiva e privilegi.

    In vigore dal 01/01/2008 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Se il contribuente non esegue il pagamento dell’imposta, delle pene
    pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l’ufficio dell’imposta
    sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l’ordine di
    pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L’ingiunzione
    è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede
    l’ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata a norma del primo
    comma dell’art. 56.
    Se entro trenta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione il contribuente
    non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le
    disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con
    regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
    I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse
    dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni
    mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al numero 15
    dell’art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui
    mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli
    immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i
    crediti indicati al primo e secondo comma dell’art. 66 della legge 30 aprile
    1969, n. 153.
    Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il
    contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente
    rimborsategli.
    Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal
    committente lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e
    2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto
    della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado
    rispettivamente indicato al n. 5 dell’art. 2778 e al n. 4 dell’art. 2780 del
    codice civile.
    (comma abrogato)
    (comma abrogato)”

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