Art. 16 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione dell’imposta
In vigore dal 01/01/1998
1. L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 3,9 per cento (1) (2), salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45. (3) 1 bis. Nei confronti dei soggetti di cui: a) all’articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l’aliquota del 4,20 per cento (4); b) all’articolo 6, si applica l’aliquota del 4,65 per cento (5); (6) c) all’articolo 7, si applica l’aliquota del 5,90 per cento (7). (8) (9) (3) 2. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell’articolo 10-bis, si applica l’aliquota dell’8,5 per cento. 3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l’aliquota di cui al comma 1 e 1-bis (10) fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali (11). La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. 3 bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, inviano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l’inserimento degli stessi nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi . (12) Note: (1) Le parole “l’aliquota del 3,9 per cento” sono state sostituite alle precedenti “l’aliquota del 4,25 per cento”, dall’art. 1, comma 50, lett. h), L. 24.12.2007, n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (2) L’art. 2, comma 1, lett. a), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 aveva sostituito alle parole “l’aliquota del 3,9 per cento” le parole “l’aliquota del 3,50 per cento”. L’aliquota del 3,5% avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Tuttavia, l’art. 2, comma 1, lett. a), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 è stato abrogato dall’art. 1, comma 22, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del medesimo comma 22, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 2 del DL n. 66/2014, ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo dell’aliquota del 3,50 per cento, si tiene conto dell’aliquota del 3,75 per cento. (3) Si veda l’art. 3, commi 1 e 2, DL 20.2.2026 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.4.2026 n. 49. (4) L’art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 aveva sostituito alle parole “l’aliquota del 4,20 per cento” le parole “l’aliquota del 3,80 per cento”. L’aliquota del 3,8% avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Tuttavia, l’art. 2, comma 1, lett. b), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 è stato abrogato dall’art. 1, comma 22, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del medesimo comma 22, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 2 del DL n. 66/2014, ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo dell’aliquota del 3,80 per cento, si tiene conto dell’aliquota del 4,00 per cento. (5) L’art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 aveva sostituito alle parole “l’aliquota del 4,65 per cento” le parole “l’aliquota del 4,20 per cento”. L’aliquota del 4,2% avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Tuttavia, l’art. 2, comma 1, lett. b), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 è stato abrogato dall’art. 1, comma 22, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del medesimo comma 22, DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 17 23 la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 2 del DL n. 66/2014, ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo dell’aliquota del 4,20 per cento, si tiene conto dell’aliquota del 4,50 per cento. (6) Ai sensi dell’art. 1, comma 74, L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, l’aliquota è incrementata di 2 punti percentuali per i soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 6 commi 2, 3, 4 e 9, del DLgs. 446/97. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo, spetta una detrazione pari a 90.000,00 euro fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota transitoria e l’imposta che si sarebbe determinata applicando l’aliquota ordinaria. Per il calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si veda il successivo comma 75. (7) L’art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 aveva sostituito alle parole “l’aliquota del 5,90 per cento” le parole “l’aliquota del 5,30 per cento”. L’aliquota del 5,3% avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Tuttavia, l’art. 2, comma 1, lett. b), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 è stato abrogato dall’art. 1, comma 22, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del medesimo comma 22, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 2 del DL n. 66/2014, ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo dell’aliquota del 5,30 per cento, si tiene conto dell’aliquota del 5,70 per cento. (8) Comma inserito dall’art. 23, comma 5, lett. a), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. (9) Ai sensi dell’art. 1, comma 74, L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, l’aliquota è incrementata di 2 punti percentuali. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo, spetta una detrazione pari a 90.000,00 euro fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota transitoria e l’imposta che si sarebbe determinata applicando l’aliquota ordinaria. Per il calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si veda il successivo comma 75. (10) Le parole “e 1-bis” sono state inserite dall’art. 23, comma 5, lett. b), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. (11) Le parole “fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali” sono state sostituite alle precedenti “fino ad un massimo di un punto percentuale” dall’art. 2, comma 3, DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89. (12) Comma inserito dall’art. 1, comma 1107, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46.