← Torna a Accertamento - D.P.R. 600/1973
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 13 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (1)

In vigore dal 1/1/1974

Ai fini dell’accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo Titolo: a) le società soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giu- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 14 12 ridiche, nonché i trust, (2) che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente. Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli artt. 19 e 20: e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell’art. 49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c); f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all’art. 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera; g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust,(3) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell’accertamento del reddito dei percipienti. I soggetti i quali, fuori dell’ipotesi di cui all’art. 28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell’art. 18-bis. Note: (1) Si veda l’art. 12, DPR 7.12.2001 n. 435, pubblicato in G.U.17.12.2001 n. 292. (2) Le parole “nonché i trust,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 76, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. (3) Le parole “nonché i trust,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 76, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244.

In sintesi

  • L’art. 13 individua i soggetti tenuti alla contabilità ai fini dell’accertamento tributario sui redditi.
  • Sono obbligati società di capitali, enti commerciali, trust, società di persone e imprese individuali commerciali.
  • L’art. 14 estende l’obbligo a lavoratori autonomi, associazioni professionali ed enti non commerciali per attività d'impresa.
  • La contabilità è il presupposto logico dell’accertamento analitico ex artt. 38, 39, 40 D.P.R. 600/1973.
  • Regime ordinario o semplificato si distingue sulla soglia ricavi 500.000 servizi e 800.000 altre attività.
  • Forfettari (l. 190/2014 e l. 145/2018) sono esonerati, ma restano gli obblighi di fatturazione elettronica via SDI.
Funzione dell’art. 13 nell’architettura dell’accertamento

L’art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 apre il Titolo II del decreto sull’accertamento delle imposte sui redditi ed individua i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. La sua portata è di sistema: l’intero impianto dell’accertamento analitico, dell’accertamento analitico-induttivo e dell’accertamento induttivo puro (artt. 38, 39 e 40 D.P.R. 600/1973) presuppone l’esistenza di una contabilità regolarmente tenuta dal contribuente, alla quale l’amministrazione finanziaria possa attingere per ricostruire l’imponibile. Senza obbligo contabile non vi sarebbe trasparenza informativa, e senza trasparenza informativa il controllo tributario non potrebbe svolgersi in modo capillare. Si tratta dunque di una norma di presupposizione strumentale: definisce chi deve documentare l’attività e in che forma, affinché l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possano esercitare i poteri di verifica e di accesso (artt. 32 e 33 D.P.R. 600/1973).

L’obbligo contabile si coordina con gli articoli 2214-2220 del codice civile, che impongono all’imprenditore commerciale la tenuta del libro giornale, del libro degli inventari, della corrispondenza commerciale e di ogni altra scrittura richiesta dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. La pluralità delle fonti (codice civile, D.P.R. 600/1973, D.P.R. 633/1972 per l’IVA) compone un sistema unitario in cui la contabilità d'impresa è strumento di amministrazione interna, di tutela dei creditori e di accertamento tributario.

Lettura analitica del comma 1: imprese e società

Il primo comma elenca quattro categorie di soggetti obbligati alla contabilità a fini fiscali. La lett. a) richiama le società soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, oggi IRES: si tratta di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società consortili di capitali. Per tali soggetti la contabilità ordinaria è obbligatoria per definizione, qualunque sia il volume di ricavi: la struttura organizzativa di capitale impone bilancio, libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie di magazzino oltre soglie ex art. 14 D.P.R. 600/1973, registri IVA e libri sociali.

La lett. b) include gli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, nonchè i trust (richiamati dalla l. 296/2006). Si pensi a fondazioni di origine bancaria che svolgano attività commerciale in via diretta, a consorzi con attività esterna, a enti ecclesiastici per la parte commerciale. La lett. c) ricomprende società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR: l’imputazione per trasparenza ai soci non sottrae la società all’obbligo contabile. La lett. d) chiude il cerchio: le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 55 TUIR (impresa individuale, artigiana, agricola sopra soglia). Si tratta della platea più ampia, comprensiva di milioni di partite IVA italiane.

Lavoratori autonomi e professionisti: rinvio agli artt. 19 e 20

Il secondo comma dell’art. 13 estende l’obbligo contabile a soggetti diversi dall’imprenditore commerciale. La lett. e) ricomprende le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell’art. 53 TUIR (commercialisti, avvocati, notai, ingegneri, architetti, medici, consulenti del lavoro e l’intera platea degli iscritti agli ordini). La lett. f) riguarda società o associazioni fra artisti e professionisti (studi associati ex art. 5 lett. c) TUIR). La lett. g) riguarda gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata in via secondaria: associazioni, fondazioni, enti del terzo settore (ETS) che svolgano attività commerciali devono tenere una contabilità separata ex art. 144 TUIR.

Per professionisti e associazioni la contabilità è disciplinata dagli artt. 19 e 20 D.P.R. 600/1973 (registro cronologico incassi e pagamenti, registri IVA, registro beni ammortizzabili) con principio di cassa. L’art. 14 comma 3 disciplina specificamente le scritture dei lavoratori autonomi.

Sostituti d'imposta e allevamenti

Il terzo comma prevede che i soggetti tenuti ad operare ritenute alla fonte a titolo d'acconto sui compensi (artt. 23 ss. D.P.R. 600/1973) tengano le scritture indicate dall’art. 21 (libri paga e matricola oggi unificati nel Libro Unico del Lavoro ex D.L. 112/2008, certificazioni uniche, modelli 770). Il quarto comma estende l’obbligo agli allevamenti di animali oltre i limiti dell’art. 32 TUIR con scritture ex art. 18-bis. L’obbligo contabile copre quindi l’intero universo dei produttori di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Regime ordinario e regime semplificato: art. 18 D.P.R. 600/1973

L’art. 13 individua i soggetti obbligati alla contabilità senza distinguere fra regime ordinario e regime semplificato. La distinzione è introdotta dall'art. 18 del D.P.R. 600/1973, come modificato dal D.P.R. 695/1996 e da successivi interventi. Possono accedere al regime semplificato le imprese minori, cioè le imprese individuali e le società di persone che nell’esercizio precedente abbiano conseguito ricavi non superiori a 500.000 euro per le attività di prestazione di servizi e a 800.000 euro per le altre attività. Il regime semplificato implica la tenuta dei soli registri IVA integrati con annotazioni reddituali, senza obbligo di libro giornale e libro inventari (salva l’eventuale opzione per la contabilità ordinaria). Dal 2017 il regime semplificato è retto dal principio di cassa con le note eccezioni di derogabilità (l. 232/2016).

Società di capitali, enti commerciali e trust delle lett. a) e b) sono obbligati al regime ordinario: bilancio d'esercizio (artt. 2423 ss. c.c.), libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie di magazzino oltre soglie e libri sociali. La distinzione fra ordinario e semplificato rileva tanto sulle modalità di tenuta quanto sui poteri istruttori dell’amministrazione e sulle tecniche ricostruttive dell’imponibile.

Esoneri: regime forfetario e nuovi forfetari

Sono esonerati dagli obblighi contabili ordinari i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, oggetto di rilevanti modifiche con la legge 145/2018 (innalzamento a 65.000 euro), con la legge 197/2022 (innalzamento a 85.000 euro) e con la legge 207/2024 per l’aggiornamento delle soglie. I forfetari determinano il reddito applicando un coefficiente di redditività ai ricavi, sono esonerati da IVA e da gran parte degli adempimenti contabili, ma restano tenuti alla numerazione e conservazione di fatture, alla fatturazione elettronica per importi superiori a soglia (oggi tutti dal 2024) e al rispetto degli obblighi di sostituto d'imposta limitatamente alle ritenute sui compensi a propri collaboratori.

L’esonero non opera per la contabilità del personale: un forfetario con dipendenti diventa sostituto d'imposta e applica il terzo comma dell’art. 13. Il regime è incompatibile con la qualifica di socio o controllore di società di persone o srl (cause ostative del comma 57).

Conseguenze dell’inadempimento: accertamento induttivo

La violazione degli obblighi contabili produce conseguenze rilevanti sul piano dell’accertamento e su quello sanzionatorio. Sul piano dell’accertamento, l’art. 39 comma 2 del D.P.R. 600/1973 consente all’ufficio di determinare il reddito d'impresa con accertamento induttivo puro nei casi più gravi: scritture contabili non esibite, ritenute non disponibili, irregolarità così gravi e numerose da rendere inattendibile la contabilità nel suo complesso, omessa presentazione della dichiarazione. In tali ipotesi l’ufficio può prescindere in tutto o in parte dalle scritture e procedere sulla base di dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di utilizzare presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’art. 2729 c.c.

Sul piano sanzionatorio, l'art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 punisce con sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro l’omessa tenuta o la non corretta tenuta delle scritture contabili obbligatorie, con possibilità di riduzione in caso di tenuta parziale. Si aggiungono le sanzioni accessorie previste in caso di reiterazione e i risvolti penali ex D.Lgs. 74/2000 quando la violazione contabile sia funzionale a evasione superiore alle soglie di rilevanza (omessa dichiarazione art. 5, dichiarazione fraudolenta art. 2, occultamento o distruzione di scritture art. 10).

Coordinamento con il codice civile e con la fatturazione elettronica

L’obbligo tributario non si sovrappone, ma si integra con la disciplina civilistica degli artt. 2214-2220 c.c.: libro giornale, libro inventari, corrispondenza commerciale, modalità di tenuta e bollatura (oggi sostituita dalla numerazione progressiva ex art. 8 l. 383/2001). La conservazione decennale delle scritture è prescritta sia dal codice civile sia dall’art. 22 del D.P.R. 600/1973 (sino a quando non siano definiti i relativi accertamenti).

Sul piano digitale, il D.Lgs. 127/2015 ha generalizzato la fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio (SDI) per tutte le operazioni B2B e B2C dal 1° gennaio 2019, con estensione ai forfetari dal 1° luglio 2022 e dal 1° gennaio 2024 senza soglie. La fattura elettronica è documento contabile conservato digitalmente per dieci anni (CAD D.Lgs. 82/2005 e D.M. 17 giugno 2014). Tramite SDI l’Agenzia delle Entrate dispone di un patrimonio informativo che ha trasformato l’accertamento: incroci automatizzati fattura-registro-dichiarazione, lettere di compliance, controlli formali ex art. 36-bis e accertamenti di prossimità.

Casi pratici

Tizio è un commerciante al dettaglio che gestisce in forma individuale un negozio di abbigliamento con ricavi annui di 250.000 euro. Rientra nella lett. d) dell’art. 13 e, non superando la soglia di 800.000 euro, accede al regime semplificato ex art. 18 D.P.R. 600/1973. Deve tenere i registri IVA acquisti e vendite con annotazioni reddituali, il registro dei beni ammortizzabili (se non riepilogato in altri registri), il libro unico del lavoro per la dipendente part-time. La fatturazione è elettronica via SDI; la conservazione digitale decennale è obbligatoria. Tizio applica il principio di cassa salvo specifiche eccezioni (ammortamenti, plusvalenze, sopravvenienze).

Caio amministra una Srl di consulenza informatica con ricavi annui di 1.200.000 euro. Rientra nella lett. a) dell’art. 13 ed è obbligatoriamente in regime ordinario, a prescindere dal volume di ricavi. Tiene libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie di mastro e di magazzino (oltre soglia), redige bilancio d'esercizio (artt. 2424 ss. c.c.) e libri sociali. È soggetto a revisione legale se supera le soglie dell’art. 2477 c.c. e applica il principio di competenza economica.

Sempronio è un dottore commercialista individuale con compensi annui di 110.000 euro. Rientra nella lett. e) dell’art. 13 e, avendo superato la soglia forfetaria di 85.000 euro, è in contabilità semplificata professionale: registro cronologico incassi e pagamenti ex art. 19 D.P.R. 600/1973, registri IVA, registro dei beni ammortizzabili. Determina il reddito per cassa, è sostituto d'imposta per la collaboratrice di studio e subisce ritenuta del 20 per cento (art. 25 D.P.R. 600/1973) dai committenti qualificati.

Quadro evolutivo

L’art. 13 D.P.R. 600/1973 è una norma stabile, frutto della riforma tributaria del 1971-1973, con limitate modifiche (menzione dei trust ex l. 296/2006, coordinamento col TUIR). La sua centralità sistemica è amplificata dall’evoluzione digitale: SDI, conservazione sostitutiva, corrispettivi telematici (D.Lgs. 127/2015 e D.L. 119/2018), registri precompilati IVA e redditi sono la traduzione operativa del principio enunciato dall’art. 13. Il commercialista deve perciò leggere la norma come fondamento di un sistema in cui obblighi tradizionali e tecnologie digitali convivono, e in cui l’inadempimento contabile è intercettato dagli incroci automatici dell’Agenzia delle Entrate.

Domande frequenti

Chi è obbligato alla tenuta delle scritture contabili ai fini dell’accertamento?

Ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 600/1973 sono obbligati: società di capitali ed enti commerciali (lett. a-b), trust con oggetto commerciale, società di persone commerciali (lett. c), imprese individuali commerciali (lett. d), lavoratori autonomi e associazioni professionali (lett. e-f), enti non commerciali per la parte d'attività commerciale (lett. g) e sostituti d'imposta limitatamente alle ritenute. L’art. 14 c. 3 specifica le scritture per i professionisti.

Qual è la differenza tra regime ordinario e regime semplificato?

Il regime ordinario è obbligatorio per società di capitali ed enti commerciali (lett. a-b) e per le imprese sopra soglia di ricavi. Il regime semplificato è riservato alle imprese individuali e di persone con ricavi non superiori a 500.000 euro per servizi e 800.000 euro per altre attività (art. 18 D.P.R. 600/1973 come modificato dal D.P.R. 695/1996). Il semplificato comporta solo registri IVA con annotazioni reddituali per cassa, senza libro giornale e inventari.

I forfetari devono tenere le scritture contabili?

No, i forfetari ex l. 190/2014, come modificata dalla l. 145/2018 e dalla l. 197/2022 (soglia 85.000 euro), sono esonerati dagli obblighi contabili ordinari. Restano però tenuti alla numerazione e conservazione decennale delle fatture, alla fatturazione elettronica via SDI (obbligatoria dal 2024 senza eccezioni) e agli obblighi di sostituto d'imposta se hanno dipendenti o collaboratori. La determinazione del reddito avviene con coefficiente di redditività.

Cosa rischia chi non tiene le scritture contabili?

L’inadempimento espone a due ordini di conseguenze. Sul piano dell’accertamento, l’art. 39 c. 2 D.P.R. 600/1973 abilita l’ufficio all’accertamento induttivo puro, con possibilità di prescindere dalle scritture e utilizzare presunzioni anche prive dei requisiti dell’art. 2729 c.c. Sul piano sanzionatorio, l’art. 9 D.Lgs. 471/1997 prevede sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro, oltre alle eventuali rilevanze penali ex D.Lgs. 74/2000 quando le violazioni siano funzionali a evasione sopra soglia.

Come si coordina l’obbligo tributario con la fatturazione elettronica?

L’art. 13 D.P.R. 600/1973 stabilisce l’obbligo contabile; il D.Lgs. 127/2015 ne traduce la dimensione digitale imponendo dal 2019 la fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate. La fattura elettronica è documento contabile a tutti gli effetti, conservato digitalmente per dieci anni ex CAD (D.Lgs. 82/2005). L’SDI consente all’amministrazione incroci automatizzati e ha trasformato profondamente l’accertamento tributario, generando lettere di compliance e controlli analitici di prossimità.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.