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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 12 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Presentazione delle dichiarazioni] (1)

In vigore dal 1/1/1974

[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 9, comma 9, DPR 22.7.1998 n. 322, pubblicato in G.U. 7.9.1998 n. 208. Testo precedente: “(Presentazione delle dichiarazioni) – 1. La dichiarazione è presentata all’Amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio dell’Ente poste italiane, convenzionati. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d’imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di dieci soggetti, devono presentare la dichiarazione unificata annuale. Le società di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire devono presentare la dichiarazione in via telematica direttamente all’amministrazione finanziaria. I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 presentano la dichiarazione in via telematica. Il collegamento telematico con l’amministrazione finanziaria è gratuito. 2. Ai soli fini dell’applicazione del presente articolo si considerano soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali possono provvedervi anche a mezzo di altri soggetti, individuati con decreto del Ministro delle finanze; d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati. DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 12 bis-13 11 3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dall’amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 9. L’abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale. 4. La dichiarazione può essere presentata all’amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall’estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. 5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi del comma 2 rilascia al contribuente o al sostituto d’imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della dichiarazione contenente l’impegno a trasmettere in via telematica all’amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro i quindici giorni successivi a quello in cui l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione. 6. I soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni all’Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse. 7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all’ufficio postale ovvero trasmessa all’amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche. 8. Le società che trasmettono la dichiarazione direttamente all’amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall’articolo 43, la dichiarazione, della quale l’amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all’articolo 8. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o dal sostituto d’imposta per il periodo previsto dall’articolo 43. 9. Salva l’applicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto d’opera professionale, in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati difformi da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente o al sostituto d’imposta, i soggetti indicati nel comma 2 devono tenere indenne il contribuente dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare idoneo contratto di assicurazione. 10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca o dell’ufficio postale o della ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 4 ovvero dalla comunicazione dell’Amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica. Nessuna altra prova può essere addotta in contrasto con le risultanze dei predetti documenti. 11. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e dell’Ente poste italiane, comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.”.

In sintesi

  • L’articolo 12 disciplinava la presentazione delle dichiarazioni tramite banche, uffici postali e intermediari abilitati, oggi abrogato.
  • Prevedeva la dichiarazione unificata annuale per i contribuenti con anno solare coincidente con il periodo d'imposta.
  • Gli intermediari abilitati (professionisti, CAF, associazioni di categoria) trasmettevano la dichiarazione in via telematica.
  • La disciplina è oggi contenuta nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Stato dell’articolo: abrogato

L’articolo 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rubricato «Presentazione delle dichiarazioni», è stato abrogato dall’articolo 9, comma 9, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1998, n. 208. Si trattava di una delle disposizioni più articolate del decreto, con dodici commi che regolavano nel dettaglio le modalità di presentazione delle dichiarazioni, la figura degli intermediari abilitati e la responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo dichiarativo.

La dichiarazione unificata e i canali di presentazione

Nel testo originario, il primo comma dell’articolo 12 prevedeva che la dichiarazione fosse presentata all’Amministrazione finanziaria tramite una banca o un ufficio dell’Ente Poste Italiane convenzionati. Era contestualmente introdotta la dichiarazione unificata annuale, che i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l’anno solare dovevano utilizzare quando erano obbligati sia alla dichiarazione dei redditi sia alla dichiarazione IVA annuale sia (se sostituti d'imposta con meno di dieci percipienti) alla dichiarazione del sostituto. Le società per azioni con capitale superiore a 5 miliardi di lire erano obbligate alla trasmissione telematica diretta.

Il secondo comma identificava i soggetti abilitati come intermediari per la trasmissione telematica: i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, i consulenti del lavoro, i soggetti iscritti ai ruoli delle camere di commercio per la sub-categoria tributi in possesso di determinati titoli di studio, le associazioni sindacali di categoria, i CAF per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati. Questa categorizzazione, pur abrogata nel testo del D.P.R. 600/1973, ha mantenuto la propria sostanza nella disciplina degli intermediari abilitati Entratel contenuta nel D.P.R. 322/1998.

La responsabilità degli intermediari e la polizza assicurativa

I commi dal terzo al nono dell’articolo 12 regolavano il sistema delle responsabilità degli intermediari abilitati. Essi dovevano essere preventivamente abilitati dall’Amministrazione finanziaria, e l’abilitazione poteva essere revocata in caso di gravi o ripetute irregolarità o in presenza di provvedimenti disciplinari dell’ordine professionale. In caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o di indicazione di dati difformi da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente, l’intermediario era tenuto a manlevare il contribuente dalle sanzioni eventualmente irrogate, a tal fine dovendo stipulare un contratto di assicurazione.

Questa impostazione di responsabilità solidale dell’intermediario, che trova la sua giustificazione nella posizione di fiducia assunta nei confronti del contribuente, è stata mantenuta nel D.P.R. 322/1998, dove l’articolo 5 disciplina le responsabilità dei soggetti incaricati della trasmissione e l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a garanzia del contribuente.

La disciplina attuale: D.P.R. 322/1998 e Entratel/Fisconline

Con il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la presentazione delle dichiarazioni è stata interamente riorganizzata intorno alla trasmissione telematica obbligatoria per tutti i soggetti titolari di partita IVA e per i soggetti intermediari. Il sistema Entratel, gestito dall’Agenzia delle Entrate, consente agli intermediari abilitati di trasmettere le dichiarazioni dei propri clienti in forma aggregata, con rilascio di ricevuta elettronica che costituisce prova legale della presentazione. Il sistema Fisconline è destinato ai contribuenti persone fisiche che trasmettono autonomamente la propria dichiarazione. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene acquisita dai sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate, secondo le disposizioni dell’articolo 3, comma 10, del D.P.R. 322/1998.

Domande frequenti

L’articolo 12 del D.P.R. 600/1973 è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dall’articolo 9, comma 9, del D.P.R. 322/1998. La disciplina della presentazione delle dichiarazioni è ora contenuta nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nei provvedimenti annuali del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli e nelle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Come si presenta oggi la dichiarazione dei redditi?

La modalità ordinaria è la trasmissione telematica tramite il sistema Entratel (per intermediari abilitati e soggetti con obbligo diretto) o Fisconline (per persone fisiche senza partita IVA). I soggetti titolari di partita IVA sono obbligati alla trasmissione telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, associazioni di categoria).

Un commercialista che trasmette la dichiarazione per conto del cliente è responsabile per errori nella stessa?

L’intermediario è responsabile per gli errori commessi nella trasmissione o nella trascrizione dei dati forniti dal cliente, e deve stipulare una polizza assicurativa a copertura di tale rischio (art. 5, D.P.R. 322/1998). Il contribuente resta responsabile per le informazioni errate che ha fornito al professionista, e per i dati che rientrano nella propria sfera di conoscenza esclusiva.

Qual è la prova che una dichiarazione dei redditi è stata presentata?

La prova è costituita dalla ricevuta telematica rilasciata dai sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate (nel caso di trasmissione via Entratel o Fisconline). Per le dichiarazioni presentate in forma cartacea tramite banca o posta (ormai rare), la prova è la ricevuta rilasciata dallo sportello. La ricevuta telematica ha pieno valore legale ai fini della prova della presentazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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