Art. 11 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione] (1)
In vigore dal 1/1/1974
[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 19, comma 2, DPR 7.12.2001 n. 435, pubblicato in G.U. 17.12.2001 n. 292. Testo precedente: “(Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione). – In caso di trasformazione di una società non soggetta all’imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggette a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d’imposta, deve essere presentata, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data stessa. In caso di fusione di più società deve essere presentata, dalla società risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data stessa. Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev’essere allegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui si riferisce, redatto dagli amministratori e sottoscritto a norma dell’art. 8. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell’art. 123-bis del testo unico delle imposte sui redditi deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa entro quattro mesi dalla data in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi. Alla dichiarazione deve essere allegato un conto economico della frazione di periodo, redatto ai soli fini tributari dagli amministratori e sottoscritto a norma dell’art. 8. Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società.”.
In sintesi
Stato dell’articolo: abrogato
L’articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rubricato «Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione», è stato abrogato dall’articolo 19, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2001, n. 292. L’abrogazione è avvenuta successivamente rispetto alle altre abrogazioni operate dal D.P.R. 322/1998, riflettendo la complessità della materia e la necessità di un più attento coordinamento con le norme sostanziali del TUIR.
Contenuto originario: trasformazione, fusione e scissione
Nel testo originario, l’articolo 11 regolava tre distinte fattispecie di riorganizzazione societaria, ciascuna con proprie peculiarità dichiarative. In caso di trasformazione (da società non soggetta a IRES in soggetto IRES, o viceversa), doveva essere presentata entro quattro mesi dalla data di efficacia della trasformazione la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d'imposta e la data della trasformazione.
In caso di fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate (dalla data di inizio del periodo d'imposta alla data di efficacia della fusione) doveva essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro mesi dalla data di efficacia dell’operazione. Alla dichiarazione si allegava il conto dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio, redatto dagli amministratori e sottoscritto secondo le norme dell’abrogato articolo 8.
La scissione totale era disciplinata con riferimento alla società designata ai sensi del comma 14 dell’articolo 123-bis del TUIR (corrispondente all’attuale articolo 173): questa società era responsabile della presentazione della dichiarazione per la frazione di periodo della società scissa, entro quattro mesi dalla data in cui era stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504 del codice civile per l’efficacia della scissione. Alla dichiarazione andava allegato un conto economico della frazione di periodo, redatto ai soli fini tributari.
La disciplina attuale: D.P.R. 435/2001 e TUIR
Con il D.P.R. 435/2001, la materia è stata integralmente ridisciplinata. La disposizione di riferimento per gli obblighi dichiarativi è ora l’articolo 5-bis del D.P.R. 322/1998 (inserito appunto dal D.P.R. 435/2001), che disciplina le dichiarazioni in caso di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione secondo un quadro unitario e semplificato. Sul piano della disciplina sostanziale dei redditi, le operazioni di trasformazione sono regolate dall’articolo 170 del TUIR, le fusioni dall’articolo 172, le scissioni dall’articolo 173. Queste norme stabiliscono il principio generale di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie realizzative, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni.
Domande frequenti
L’articolo 11 del D.P.R. 600/1973 è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dall’articolo 19, comma 2, del D.P.R. 435/2001. Gli obblighi dichiarativi in caso di trasformazione, fusione e scissione sono ora disciplinati dall’articolo 5-bis del D.P.R. 322/1998, mentre il regime fiscale sostanziale di queste operazioni è regolato dagli articoli 170, 172 e 173 del TUIR.
Chi presenta la dichiarazione dei redditi in caso di fusione per incorporazione?
La società incorporante, che subentra in tutti i diritti e obblighi delle società incorporate. Deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle incorporate (dalla data di inizio del periodo d'imposta alla data di efficacia della fusione) entro il termine previsto dall’articolo 5-bis del D.P.R. 322/1998.
Le operazioni di fusione e scissione sono fiscalmente neutrali?
In linea di principio sì. Gli articoli 172 e 173 del TUIR stabiliscono che le fusioni e le scissioni sono operazioni fiscalmente neutrali: non realizzano plusvalenze o minusvalenze nelle società partecipanti, a condizione che i valori fiscali dei beni trasferiti vengano mantenuti nei libri della società risultante. La neutralità fiscale si estende ai soci, che non realizzano plusvalenze per il mero concambio delle partecipazioni.
In caso di trasformazione da snc a Srl, quando va presentata la dichiarazione dei redditi?
Ai sensi dell’articolo 5-bis del D.P.R. 322/1998 (che ha sostituito l’abrogato art. 11), la società risultante dalla trasformazione deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio della società ante-trasformazione entro il termine ordinario previsto per la categoria di soggetto corrispondente a quello trasformando.