Art. 7 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 8-9
In vigore dal 1/1/1974
9 [Certificazioni dei sostituti d’imposta] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 6, comma 2, lett. b), DPR 16.4.2003 n. 126, pubblicato in G.U. 5.6.2003 n. 128. Testo precedente: “(Certificazioni dei sostituti di imposta). – 1. I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all’articolo 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. 2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all’articolo 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.”. In precedenza, l’articolo era stato inserito dall’art. 1, DL 31.5.1994 n. 33, non convertito in legge nel termine di 60 giorni (Comunicato pubblicato in G.U. 19.3.1994 n. 65).
In sintesi
Stato dell’articolo: abrogato
L’articolo 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rubricato «Certificazioni dei sostituti d'imposta», è stato abrogato dall’articolo 6, comma 2, lettera b), del D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2003, n. 128. La disposizione era stata precedentemente inserita nell’ordinamento dal D.L. 31 maggio 1994, n. 33 (non convertito in legge, con comunicato pubblicato nella G.U. del 19 marzo 1994, n. 65), e successivamente stabilizzata nella versione vigente fino all’abrogazione del 2003.
Contenuto originario e funzione della norma
L’articolo 7-bis imponeva ai sostituti d'imposta (datori di lavoro, committenti, enti previdenziali, intermediari finanziari e tutti i soggetti obbligati ad effettuare ritenute alla fonte) di rilasciare ai percipienti una certificazione unica attestante: l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti nel corso dell’anno, l’ammontare delle ritenute fiscali operate, le detrazioni d'imposta effettuate (per lavoro dipendente, familiari a carico, oneri detraibili), i contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore. La certificazione aveva valenza unificata anche per i contributi dovuti ad altri enti e casse previdenziali.
Il documento (originariamente denominato CUD, Certificazione Unica Dipendenti) doveva essere consegnato ai percettori entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme erano state corrisposte. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il certificato doveva essere consegnato entro dodici giorni dalla richiesta del lavoratore. Una deroga era prevista per le ipotesi di partecipazione agli utili (articolo 27 del D.P.R. 600/1973), per le quali il certificato poteva essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dalla normativa sui dividendi.
L’evoluzione verso la Certificazione Unica e la precompilata
Con l’abrogazione dell’articolo 7-bis nel 2003 e la successiva evoluzione normativa, il sistema delle certificazioni dei sostituti d'imposta ha subito una profonda trasformazione. Il punto di arrivo è rappresentato dalla Certificazione Unica (CU) introdotta dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in vigore a partire dalle certificazioni relative all’anno 2014 (consegnate nel 2015). La CU è un documento standardizzato che i sostituti d'imposta devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ogni anno, e consegnare ai percipienti entro la stessa data. I dati della CU confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata messa a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate, segnando un significativo passo verso la semplificazione degli adempimenti individuali.
La CU, rispetto al vecchio CUD, ha un campo di applicazione più ampio: oltre ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprende anche i redditi di lavoro autonomo occasionale, le provvigioni e le altre somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto. L’omessa o tardiva trasmissione della CU da parte del sostituto è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 322/1998 con una sanzione di 100 euro per ciascuna certificazione non trasmessa, con un massimo di 50.000 euro per sostituto.
Domande frequenti
L’articolo 7-bis del D.P.R. 600/1973 è ancora in vigore?
No. L’articolo 7-bis è stato abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126. La funzione che svolgeva (certificazione dei redditi e delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta) è oggi assolta dalla Certificazione Unica (CU), disciplinata dal D.Lgs. 175/2014 e dalle istruzioni ministeriali pubblicate annualmente.
Cosa ha sostituito il vecchio CUD previsto dall’articolo 7-bis?
La Certificazione Unica (CU), introdotta dal D.Lgs. 175/2014. La CU deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo e consegnata al percipiente entro la stessa data. I suoi dati alimentano la dichiarazione precompilata messa a disposizione dei contribuenti ogni anno sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
Entro quando il sostituto d'imposta deve consegnare la Certificazione Unica al lavoratore?
Entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di erogazione dei redditi. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la CU deve essere consegnata entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore, per consentirgli di presentare eventualmente una dichiarazione integrativa o di trovare un nuovo impiego con corretta gestione del conguaglio fiscale.
Quali sanzioni si applicano al sostituto d'imposta che non trasmette la Certificazione Unica?
L’omessa o tardiva trasmissione della CU all’Agenzia delle Entrate è sanzionata con 100 euro per ciascuna certificazione non inviata, con un massimo di 50.000 euro per sostituto (art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/1998). La sanzione si riduce a un terzo se la CU viene trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza.