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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 9 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Termini per la presentazione delle dichiarazioni] (1)

In vigore dal 1/1/1974

[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 9, comma 9, DPR 22.7.1998 n. 322, pubblicato in G.U. 7.9.1998 n. 208. Testo precedente: “(Termini per la presentazione delle dichiarazioni). – 1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all’articolo 6 devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1° maggio e il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 8. 2. I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all’approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall’atto costitutivo, devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall’approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro due mesi dall’approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l’approvazione, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 8. Qualora il termine di due mesi scada anteriormente al 1° giugno la trasmissione in via telematica deve essere effettuata nel mese di giugno. 3. Gli altri soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d’imposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d’imposta, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 8. 4. I sostituti d’imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell’anno solare precedente ovvero per gli utili di cui all’articolo 27, dei quali è stata deliberata la distribuzione nell’anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 8. 5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di cui ai primi tre commi dell’articolo 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta ai sensi dell’ultimo comma dello stesso articolo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 10-12 10 dell’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui all’articolo 30, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. 6. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide, salvo il disposto del sesto comma dell’articolo 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta. 7. La dichiarazione, diversa da quella di cui al comma 4, può essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell’articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere e presentare secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 12, entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo d’imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all’articolo 32.”.

In sintesi

  • L’articolo 9 disciplinava i termini di presentazione delle dichiarazioni, oggi abrogato dal D.P.R. 322/1998.
  • Prevedeva scadenze differenziate per persone fisiche, soggetti IRES e sostituti d'imposta.
  • Le dichiarazioni presentate in ritardo superiore a un mese si consideravano omesse ma rimanevano titolo per la riscossione.
  • La disciplina dei termini è ora contenuta negli articoli 2 e seguenti del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Stato dell’articolo: abrogato

L’articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rubricato «Termini per la presentazione delle dichiarazioni», è stato abrogato dall’articolo 9, comma 9, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1998, n. 208. Con questa abrogazione, il legislatore ha centralizzato in un unico testo normativo (il D.P.R. 322/1998) tutta la disciplina procedurale relativa alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.

I termini originari per le diverse categorie di contribuenti

Nel testo originario, l’articolo 9 fissava termini diversificati in ragione della categoria di soggetto dichiarante. Le persone fisiche e le società di persone dovevano presentare la dichiarazione tra il 1° maggio e il 30 giugno di ciascun anno (in forma cartacea), mentre la trasmissione telematica poteva avvenire entro il 30 settembre. I soggetti IRES con bilancio approvato da assemblea dovevano presentare la dichiarazione entro un mese dall’approvazione del bilancio (o dalla scadenza del termine per l’approvazione), con termine specifico per la trasmissione telematica. I soggetti IRES senza obbligo di approvazione assembleare del bilancio avevano sei mesi dalla chiusura del periodo d'imposta (sette per la trasmissione telematica).

I sostituti d'imposta non obbligati alla dichiarazione unificata presentavano la propria dichiarazione tra il 1° e il 30 aprile, con estensione al 31 maggio per la trasmissione telematica. Disposizioni speciali riguardavano gli interessi e i redditi di capitale soggetti a ritenuta ai sensi di varie disposizioni specifiche (articolo 26, commi primo, secondo, terzo, articoli 2 e 3 del D.L. 378/1992 e articolo 7 del D.L. 323/1996), la cui dichiarazione doveva essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri del sostituto.

La disciplina delle dichiarazioni tardive e integrative

Il sesto comma dell’articolo 9 introduceva una distinzione fondamentale, tutt'ora operante nel sistema tributario pur nell’ambito della nuova disciplina: le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine erano considerate valide (salvo l’applicazione delle sanzioni per tardiva presentazione), mentre quelle presentate con ritardo superiore al mese si consideravano omesse a tutti gli effetti. Tuttavia, anche le dichiarazioni omesse costituivano titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati, nonché delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

Il settimo comma regolava le dichiarazioni integrative, ovvero le dichiarazioni presentate per correggere errori od omissioni nelle dichiarazioni originarie, a condizione che non fossero già iniziati accessi, ispezioni o verifiche o che la violazione non fosse stata constatata. Il termine era fissato alla presentazione della dichiarazione per il secondo periodo d'imposta successivo a quello oggetto di integrazione.

La disciplina attuale: D.P.R. 322/1998 e successive modifiche

La disciplina dei termini di presentazione delle dichiarazioni è ora contenuta negli articoli 2 e seguenti del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Le persone fisiche e le società di persone presentano la dichiarazione entro il 30 novembre dell’anno successivo al periodo d'imposta (per il modello Redditi PF/SP) o entro il 30 settembre per il modello 730. I soggetti IRES presentano la dichiarazione entro il nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. I sostituti d'imposta presentano il modello 770 entro il 31 ottobre. La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza è considerata tardiva (con sanzione ridotta), mentre quella presentata oltre i novanta giorni si considera omessa, fermo restando il suo valore come titolo per la riscossione delle imposte in essa indicate.

Domande frequenti

L’articolo 9 del D.P.R. 600/1973 è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dall’articolo 9, comma 9, del D.P.R. 322/1998. I termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali sono ora disciplinati dagli articoli 2 e seguenti del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificati nel corso degli anni da interventi legislativi di semplificazione e razionalizzazione.

Qual è oggi il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello Redditi PF)?

Il modello Redditi PF deve essere presentato entro il 30 novembre dell’anno successivo al periodo d'imposta di riferimento (trasmissione telematica). Il modello 730, riservato a lavoratori dipendenti e pensionati, deve essere presentato entro il 30 settembre. Questi termini, contenuti nel D.P.R. 322/1998, sostituiscono quelli originariamente previsti dall’abrogato articolo 9.

Una dichiarazione dei redditi presentata con oltre 90 giorni di ritardo è valida?

Si considera omessa ai fini delle sanzioni, ma conserva valore come titolo per la riscossione delle imposte in essa indicate. La dichiarazione tardiva (entro 90 giorni) è invece valida con applicazione della sanzione ridotta pari a 1/10 del minimo (250 euro), ulteriormente abbattibile con ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.

Entro quando va presentato il modello 770 (dichiarazione sostituti d'imposta)?

Entro il 31 ottobre dell’anno successivo al periodo d'imposta, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 322/1998. Il termine è unico per la trasmissione telematica, che è la modalità ordinaria di presentazione. Questo termine ha sostituito quello di aprile/maggio originariamente previsto dall’abrogato articolo 9 del D.P.R. 600/1973.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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