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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 7 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Dichiarazione dei sostituti d’imposta] (1)

In vigore dal 1/1/1974

[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 9, comma 8, DPR 22.7.1998 n. 322, pubblicato in G.U. 7.9.1998 n. 208. Testo precedente: “(Dichiarazione dei sostituti d’imposta). – 1. I soggetti indicati nel titolo III, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si applica la disposizione dell’articolo 12, comma 1, secondo periodo. 2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del sostituto d’imposta, per la determinazione dell’ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l’amministrazione finanziaria, l’INPS e l’INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 3. La dichiarazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione. 4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all’articolo 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall’articolo 43 e devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali. 5. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell’articolo 29.“.

In sintesi

  • L’articolo 7 disciplinava la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, oggi abrogato dal D.P.R. 322/1998.
  • Prevedeva una dichiarazione unica anche ai fini contributivi (INPS) e assicurativi (INAIL).
  • La funzione era quella di comunicare all’Amministrazione i compensi corrisposti e le ritenute operate.
  • L’istituto è stato sostituito dalla dichiarazione unificata disciplinata dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Stato dell’articolo: abrogato

L’articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rubricato «Dichiarazione dei sostituti d'imposta», è stato abrogato dall’articolo 9, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1998, n. 208. La norma è pertanto priva di efficacia giuridica dall’entrata in vigore del D.P.R. 322/1998.

Contenuto originario e ratio della disposizione

Nel testo originario, l’articolo 7 imponeva ai sostituti d'imposta (datori di lavoro, committenti, enti erogatori di pensioni, intermediari finanziari e tutti i soggetti obbligati ad effettuare ritenute alla fonte sui compensi corrisposti) di presentare annualmente una dichiarazione unica. Questa dichiarazione aveva valenza multipla: era diretta non solo all’Amministrazione finanziaria per la comunicazione delle ritenute fiscali operate, ma anche all’INPS per i contributi previdenziali e all’INAIL per i premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro, rispondendo all’esigenza di semplificare gli adempimenti dei datori di lavoro attraverso un unico documento riepilogativo.

Il contenuto della dichiarazione doveva indicare i dati identificativi del sostituto, l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti (in qualsiasi forma, anche in natura), le ritenute fiscali operate sugli stessi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi. Erano esclusi dall’obbligo dichiarativo i dati già acquisibili autonomamente dall’Amministrazione finanziaria, dall’INPS e dall’INAIL. La dichiarazione si estendeva, nella sua funzione unificante, anche ai contributi dovuti ad altri enti e casse previdenziali.

La sostituzione con il D.P.R. 322/1998 e il modello 770

Con il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il legislatore ha integralmente riformato il sistema delle dichiarazioni fiscali, introducendo la dichiarazione precompilata, la trasmissione telematica obbligatoria e la dichiarazione unificata annuale. La funzione già svolta dall’articolo 7 è stata assorbita e riorganizzata dal modello 770 (ordinario e semplificato), che i sostituti d'imposta sono oggi tenuti a presentare per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute operate, alle certificazioni rilasciate, ai versamenti effettuati e agli eventuali crediti compensati. Il modello 770 semplificato raccoglie i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e ai redditi di lavoro autonomo occasionale; il modello 770 ordinario gestisce le tipologie più complesse (dividendi, interessi, redditi di capitale).

La Certificazione Unica (CU), introdotta a partire dal 2015 in sostituzione del precedente CUD, completa il sistema informativo: i sostituti trasmettono all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ogni anno le CU relative all’anno precedente, consentendo la precompilazione della dichiarazione dei sostituiti. L’obbligo di conservazione delle attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute, già previsto dal quarto comma dell’articolo 7, è oggi disciplinato dall’articolo 43 del D.P.R. 600/1973, con un termine correlato ai termini di decadenza dell’accertamento.

Domande frequenti

L’articolo 7 del D.P.R. 600/1973 è ancora vigente?

No. L’articolo 7 è stato abrogato dall’articolo 9, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. La funzione originariamente svolta da questa norma (dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta) è oggi assolta dal modello 770 e, per la comunicazione dei dati relativi a ciascun percipiente, dalla Certificazione Unica (CU).

Quale strumento ha sostituito la dichiarazione dei sostituti d'imposta prevista dall’abrogato articolo 7?

Il modello 770 (ordinario e semplificato), disciplinato dal D.P.R. 322/1998. I sostituti d'imposta lo trasmettono telematicamente entro il 31 ottobre di ogni anno. La Certificazione Unica (CU) integra il sistema, consentendo all’Agenzia delle Entrate di precompilare la dichiarazione dei percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Quali dati contiene oggi il modello 770 che sostituisce l’abrogato articolo 7?

Il modello 770 contiene i dati identificativi del sostituto, l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti, le ritenute fiscali operate, i versamenti effettuati tramite modello F24, i crediti compensati, le certificazioni rilasciate ai percipienti. Il modello 770 ordinario gestisce anche i dati relativi a dividendi, interessi e altri redditi di capitale.

Cosa succede se un datore di lavoro non presenta il modello 770?

L’omessa presentazione del modello 770 è sanzionata dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 con una sanzione dal 120% al 240% delle ritenute non versate o non dichiarate, con un minimo di 250 euro. Se le ritenute risultano invece già versate ma non dichiarate, la sanzione è ridotta al 10% delle ritenute non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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