Art. 8 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni] (1)
In vigore dal 1/1/1974
[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 9, comma 9, DPR 22.7.1998 n. 322, pubblicato in G.U. 7.9.1998 n. 208. Testo precedente: “(Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni). – 1. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell’anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 7, comma 1, primo periodo, e dei modelli di dichiarazione di cui all’articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati. 2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell’amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l’aggio spettante ai rivenditori. 3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio delle entrate territorialmente competente. 4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio delle entrate territorialmente competente. 5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 53. 6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica da parte delle società menzionate nel comma 1 dell’articolo 12, ovvero per il tramite dei soggetti incaricati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.”.
In sintesi
Stato dell’articolo: abrogato
L’articolo 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rubricato «Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni», è stato abrogato dall’articolo 9, comma 9, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1998, n. 208. La norma aveva regolato per oltre un ventennio i requisiti formali delle dichiarazioni fiscali, prima di essere sostituita dalla più organica disciplina del D.P.R. 322/1998.
Contenuto originario: i modelli ministeriali e la conformità formale
Il primo comma dell’articolo 8 originario stabiliva che le dichiarazioni dovessero essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell’anno di utilizzo. Per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta e per le dichiarazioni unificate, il termine di pubblicazione dei modelli era fissato al 31 ottobre dell’anno precedente.
Gli stampati erano distribuiti gratuitamente presso gli uffici comunali o acquistabili presso rivendite autorizzate. Il Ministero poteva prevedere distribuzione diretta da parte degli uffici finanziari o spedizione al domicilio del contribuente per particolari tipologie di stampati. Il secondo comma regolava il prezzo degli stampati in vendita e l’aggio spettante ai rivenditori, aspetti di dettaglio organizzativo che la progressiva dematerializzazione ha reso obsoleti.
La sottoscrizione a pena di nullità e la sanatoria
Il terzo e il quarto comma disciplinavano la sottoscrizione della dichiarazione: elemento formale essenziale, la cui omissione rendeva la dichiarazione nulla. Per le persone fisiche e i soggetti assimilati, la dichiarazione doveva essere firmata dal contribuente o da chi ne aveva la rappresentanza legale o negoziale. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la sottoscrizione spettava al rappresentante legale o, in mancanza, a chi ne aveva l’amministrazione di fatto o al rappresentante negoziale.
La nullità per mancata sottoscrizione era sanabile: il contribuente o il rappresentante aveva trenta giorni di tempo dal ricevimento dell’invito dell’ufficio competente per rimediare all’omissione. Si trattava di una nullità relativa, o meglio di un’irregolarità formale emendabile, coerente con il principio del favor contribuentis che permea lo Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5). Una dichiarazione non sottoscritta restava giuridicamente valida come documento di conoscenza del contribuente, anche se irregolare sul piano formale.
La sottoscrizione dell’organo di controllo
Il quinto comma introduceva un obbligo specifico per le società ed enti IRES che disponevano di un organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico, revisore legale): la dichiarazione doveva essere sottoscritta anche dai componenti dell’organo di controllo, o dal presidente se si trattava di un organo collegiale. L’omissione di questa firma non determinava la nullità della dichiarazione (diversamente da quanto previsto per la firma del legale rappresentante), ma comportava l’applicazione della specifica sanzione prevista dall’articolo 53 del D.P.R. 600/1973 originario.
La normativa vigente: D.P.R. 322/1998 e trasmissione telematica
Con il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, tutta la disciplina relativa a modelli, redazione, sottoscrizione e presentazione delle dichiarazioni è stata interamente ridisegnata. I modelli dichiarativi vengono oggi approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (non più con decreto ministeriale) e resi disponibili in formato elettronico sul sito istituzionale. La trasmissione telematica è diventata la modalità ordinaria, se non esclusiva, per tutti i contribuenti titolari di partita IVA e per i soggetti intermediari abilitati.
Il requisito della sottoscrizione, nella sua funzione di autenticazione del documento, è oggi assolto attraverso le credenziali di accesso ai sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e, per i professionisti intermediari, attraverso la firma digitale apposta sulla dichiarazione conservata in archivio. L’obbligo di conservazione della dichiarazione sottoscritta dal contribuente in capo al professionista che la trasmette telematicamente è rimasto nel sistema, come garanzia di certezza documentale in caso di controversia.
Domande frequenti
L’articolo 8 del D.P.R. 600/1973 è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dall’articolo 9, comma 9, del D.P.R. 322/1998. La disciplina della redazione, sottoscrizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali è ora contenuta nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli e nelle relative istruzioni.
Come si autenticano oggi le dichiarazioni fiscali in assenza della firma cartacea?
Le dichiarazioni trasmesse telematicamente sono autenticate attraverso le credenziali di accesso ai sistemi dell’Agenzia delle Entrate (Entratel per i soggetti obbligati e per gli intermediari, Fisconline per i privati). Il professionista intermediario deve conservare la dichiarazione firmata dal contribuente per il periodo di decadenza dell’accertamento.
La dichiarazione priva di sottoscrizione era nulla ai sensi dell’abrogato articolo 8?
Sì, ma con possibilità di sanatoria. La nullità per mancata sottoscrizione era sanabile entro trenta giorni dall’invito dell’ufficio competente. In pratica, si trattava di una irregolarità formale emendabile, non di un vizio insanabile che rendesse la dichiarazione priva di effetti giuridici ai fini del calcolo dell’imposta.
Anche i sindaci di una società dovevano firmare la dichiarazione dei redditi?
Ai sensi del quinto comma dell’abrogato articolo 8, la dichiarazione dei soggetti IRES dotati di organo di controllo doveva essere sottoscritta anche dai membri dell’organo (o dal presidente se collegiale). L’omissione non comportava nullità ma l’applicazione di una sanzione specifica. Con l’abrogazione dell’articolo 8, questa disposizione è venuta meno nell’impianto del D.P.R. 322/1998.