Autore: Andrea Marton

  • Art. 73 Antiriciclaggio – Norme abrogate

    Art. 73 Antiriciclaggio – Norme abrogate

    Art. 73 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Norme abrogate(1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Restano abrogati: a) il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell’articolo 5, commi 14 e 15, nonchè gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione; b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione; e) l’articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; f) i commi 5 e 6 dell’articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001; g) il secondo periodo dell’articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; h) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 3, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28.

  • Art. 72 Accertamento – Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni

    Art. 72 Accertamento – Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni

    Art. 72 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Per le obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ritenuta prevista nel primo comma dell’art. 26 si applica in misura pari al minore tra l’ammontare determinato a norma del detto articolo e l’ammontare complessivo dell’imposta di ricchezza mobile e dell’imposta sulle obbligazioni, e delle relative addizionali, che avrebbero dovuto essere applicate secondo le disposizioni in vigore prima della data stessa. La rivalsa sarà esercitata soltanto se, in precedenza, veniva effettivamente esercitata per le suddette imposte. 2. La ritenuta non si applica sugli interessi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti e dei mutui contratti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che fruiscono delle esenzioni previste dall’art. 37 e dal terzo comma dell’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

  • Art. 14 TUE – Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

    Art. 14 TUE – Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

    Art. 14 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

    In vigore dal 30/06/2003

    16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3) 1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. 1 bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (1) 2. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonchè le destinazioni d’uso ammissibili (2), fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. f), n. 1), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 17, comma 1, lett. e), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (2) Le parole “nonchè le destinazioni d’uso ammissibili” sono state sostituite alle precedenti “nonchè, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d’uso” dall’art. 10, comma 1, lett. f), n. 1), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. In precedenza, le parole “nonchè, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d’uso,“ erano state inserite dall’art. 17, comma 1, lett. e), n. 2), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164.

  • Articolo 377 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 377 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 377 CCII – Assetti organizzativi societari

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. All’articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.».

    2. All’articolo 2380-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.»

    3. All’articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.».

    4. All’articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.».

    5. All’articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2381.».

  • Articolo 344 Codice Civile: Funzioni del giudice tutelare

    Articolo 344 Codice Civile: Funzioni del giudice tutelare

    Art. 344 c.c. – Funzioni del giudice tutelare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.112a Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

  • Articolo 312 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 312 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 312 CCII – Ripartizione dell’attivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono distribuite secondo l’ordine stabilito nell’articolo 221.

    2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

    3. Le domande tardive per l’ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell’articolo 225.

    4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell’articolo 227.

  • Articolo 229 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 229 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 229 CCII – Restituzione di somme riscosse

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione.

    2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

  • Articolo 346 Codice Civile: Nomina del tutore e del protutore

    Articolo 346 Codice Civile: Nomina del tutore e del protutore

    Art. 346 c.c. – Nomina del tutore e del protutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.

  • Articolo 309 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 309 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 309 CCII – Domande dei creditori e dei terzi

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I creditori e le altre persone indicate nell’articolo 308 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l’indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l’articolo 308, comma 4.

  • Art. 16 IRAP – Determinazione dell’imposta

    Art. 16 IRAP – Determinazione dell’imposta

    Art. 16 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1998

    1. L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 3,9 per cento (1) (2), salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45. (3) 1 bis. Nei confronti dei soggetti di cui: a) all’articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l’aliquota del 4,20 per cento (4); b) all’articolo 6, si applica l’aliquota del 4,65 per cento (5); (6) c) all’articolo 7, si applica l’aliquota del 5,90 per cento (7). (8) (9) (3) 2. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell’articolo 10-bis, si applica l’aliquota dell’8,5 per cento. 3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l’aliquota di cui al comma 1 e 1-bis (10) fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali (11). La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. 3 bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, inviano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l’inserimento degli stessi nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi . (12) Note: (1) Le parole “l’aliquota del 3,9 per cento” sono state sostituite alle precedenti “l’aliquota del 4,25 per cento”, dall’art. 1, comma 50, lett. h), L. 24.12.2007, n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (2) L’art. 2, comma 1, lett. a), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 aveva sostituito alle parole “l’aliquota del 3,9 per cento” le parole “l’aliquota del 3,50 per cento”. L’aliquota del 3,5% avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Tuttavia, l’art. 2, comma 1, lett. a), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 è stato abrogato dall’art. 1, comma 22, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del medesimo comma 22, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 2 del DL n. 66/2014, ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo dell’aliquota del 3,50 per cento, si tiene conto dell’aliquota del 3,75 per cento. (3) Si veda l’art. 3, commi 1 e 2, DL 20.2.2026 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.4.2026 n. 49. (4) L’art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 aveva sostituito alle parole “l’aliquota del 4,20 per cento” le parole “l’aliquota del 3,80 per cento”. L’aliquota del 3,8% avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Tuttavia, l’art. 2, comma 1, lett. b), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 è stato abrogato dall’art. 1, comma 22, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del medesimo comma 22, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 2 del DL n. 66/2014, ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo dell’aliquota del 3,80 per cento, si tiene conto dell’aliquota del 4,00 per cento. (5) L’art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 aveva sostituito alle parole “l’aliquota del 4,65 per cento” le parole “l’aliquota del 4,20 per cento”. L’aliquota del 4,2% avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Tuttavia, l’art. 2, comma 1, lett. b), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 è stato abrogato dall’art. 1, comma 22, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del medesimo comma 22, DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 17 23 la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 2 del DL n. 66/2014, ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo dell’aliquota del 4,20 per cento, si tiene conto dell’aliquota del 4,50 per cento. (6) Ai sensi dell’art. 1, comma 74, L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, l’aliquota è incrementata di 2 punti percentuali per i soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 6 commi 2, 3, 4 e 9, del DLgs. 446/97. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo, spetta una detrazione pari a 90.000,00 euro fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota transitoria e l’imposta che si sarebbe determinata applicando l’aliquota ordinaria. Per il calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si veda il successivo comma 75. (7) L’art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 aveva sostituito alle parole “l’aliquota del 5,90 per cento” le parole “l’aliquota del 5,30 per cento”. L’aliquota del 5,3% avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Tuttavia, l’art. 2, comma 1, lett. b), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 è stato abrogato dall’art. 1, comma 22, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del medesimo comma 22, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 2 del DL n. 66/2014, ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo dell’aliquota del 5,30 per cento, si tiene conto dell’aliquota del 5,70 per cento. (8) Comma inserito dall’art. 23, comma 5, lett. a), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. (9) Ai sensi dell’art. 1, comma 74, L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, l’aliquota è incrementata di 2 punti percentuali. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo, spetta una detrazione pari a 90.000,00 euro fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota transitoria e l’imposta che si sarebbe determinata applicando l’aliquota ordinaria. Per il calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si veda il successivo comma 75. (10) Le parole “e 1-bis” sono state inserite dall’art. 23, comma 5, lett. b), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. (11) Le parole “fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali” sono state sostituite alle precedenti “fino ad un massimo di un punto percentuale” dall’art. 2, comma 3, DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89. (12) Comma inserito dall’art. 1, comma 1107, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46.

  • Articolo 349 Codice Civile: Giuramento del tutore

    Articolo 349 Codice Civile: Giuramento del tutore

    Art. 349 c.c. – Giuramento del tutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

  • Art. 44 Antiriciclaggio – Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti

    Art. 44 Antiriciclaggio – Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti

    Art. 44 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Ferma la responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica in ordine all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn): a) acquisiscono i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e trasmettono una comunicazione contenente i dati acquisiti, entro 20 giorni dall’effettuazione dell’operazione all’intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale; in caso di operazioni occasionali attinenti al servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la comunicazione è inviata prima della relativa esecuzione, quale che sia l’importo dell’operazione; b) conservano, per un periodo di 12 mesi, i dati acquisiti ai sensi della lettera a); c) comunicano all’intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordi- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 45 72 ne all’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta. 2. L’atto di convenzionamento o il mandato, quale che sia il tipo contrattuale utilizzato per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, indica espressamente: a) gli adempimenti cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti in occasione dell’identificazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di adempimento dei medesimi, l’indicazione dei tempi entro cui le informazioni sono trasmesse all’intermediario di riferimento ovvero al punto di contatto centrale nonchè la responsabilità ascrivibile al soggetto convenzionato o all’agente per l’inosservanza dei termini e delle condizioni ivi previsti; b) le modalità di conservazione dei dati acquisiti idonee a garantire, quanto meno, l’accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), nonchè l’integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione; c) le modalità e tempi di invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera c). 3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonchè al servizio di pagamento di bollettini, erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purchè risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall’utente; b) il terminale dell’operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 44 (Modalità di segnalazione da parte delle società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a)). – 1. Per le società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), il responsabile dell’incarico, cui compete la gestione del rapporto con il cliente e che partecipa al compimento della prestazione, ha l’obbligo di segnalare senza ritardo al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all’articolo 41. 2. Il legale rappresentante o un suo delegato esamina la segnalazione pervenutagli e, qualora la ritenga fondata tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dalle informazioni acquisite in adempimento dell’obbligo di registrazione di cui all’articolo 36, la trasmette alla UIF priva del nominativo del segnalante.“.