← Torna a Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato di controllo sulla gestione vigilano sull’osservanza degli obblighi antiriciclaggio nei soggetti obbligati.
  • Devono comunicare senza ritardo al legale rappresentante le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza.
  • Devono comunicare alle autorità di vigilanza e agli organismi competenti i fatti che integrano violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime.
  • I componenti degli organi di controllo sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica, segnalazione e conservazione previsti dal Titolo II.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 46 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati (1)

In vigore dal 29/12/2007

1. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull’osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a: a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni; b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. 2. Fermi gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 46 (Divieto di comunicazione). – 1. È fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all’articolo 41 e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell’avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal presente decreto. 2. Il divieto di cui al comma 1 non comprende la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo, né la comunicazione rilasciata alle autorità di vigilanza di settore nel corso delle verifiche previste dall’articolo 53 e negli altri casi di comunicazione previsti dalla legge. 3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l’avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un’indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva. 5. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra i soggetti di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto. 6. In casi relativi allo stesso cliente o alle stesse operazioni che coinvolgano due o più intermediari finanziari ovvero due o più soggetti di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i soggetti in questione, anche se situati in Stati extracomunitari a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo. 7. Il tentativo di uno dei soggetti di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), di dissuadere il cliente dal porre in atto un’attività illegale non concretizza la comunicazione vietata dal comma precedente. 8. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma dell’articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, è vietata la comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 6.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 26, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256.

Funzione degli organi di controllo nel sistema antiriciclaggio

L’articolo 46 del D.Lgs. n. 231/2007, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 90/2017, definisce il ruolo degli organi di controllo societari nell’architettura di prevenzione del riciclaggio applicabile ai soggetti obbligati di natura societaria. La norma è il risultato di una scelta sistematica precisa: gli organi di controllo non sono soggetti obbligati in senso pieno, ma sono investiti di specifici obblighi di vigilanza interna e di comunicazione verso l’esterno, che si affiancano ai poteri e alle responsabilità proprie del diritto societario.

Il testo previgente dell’articolo disciplinava il divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione (tipping off), ora collocato all’art. 41. La sostituzione integrale riflette una riorganizzazione sistematica della IV Direttiva, che ha attribuito una posizione specifica agli organi di controllo interno rispetto ai soggetti obbligati in senso stretto.

Soggetti destinatari: gli organi di controllo nei soggetti obbligati

Il comma 1 individua tre tipologie di organi di controllo: il collegio sindacale (modello tradizionale), il consiglio di sorveglianza (modello dualistico) e il comitato per il controllo sulla gestione (modello monistico). Le norme si applicano agli organi di controllo «presso i soggetti obbligati», ovvero gli intermediari finanziari, i professionisti e gli altri operatori soggetti al D.Lgs. n. 231/2007. Sono pertanto ricompresi i collegi sindacali di banche, assicurazioni, intermediari finanziari, SIM, SGR, ma anche i collegi sindacali di studi associati professionali o di società di revisione che rientrino tra i soggetti obbligati.

Primo obbligo: comunicazione interna al legale rappresentante

La lettera a) del comma 1 impone ai componenti degli organi di controllo di comunicare senza ritardo al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. Il presupposto è la conoscenza effettiva di operazioni «potenzialmente sospette», non già segnalate come tali: l’organo di controllo deve dunque sviluppare una sensibilità antiriciclaggio che gli consenta di rilevare elementi di anomalia nel corso delle proprie attività di vigilanza (analisi dei bilanci, verifica delle procedure interne, esame delle relazioni del management, ispezione dei libri sociali). La comunicazione interna è un atto dovuto, immediato, e precede la valutazione del legale rappresentante sulla necessità di procedere alla segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Secondo obbligo: comunicazione esterna alle autorità di vigilanza

La lettera b) impone la comunicazione senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati dei fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni del Titolo II e delle relative disposizioni attuative, di cui i componenti degli organi di controllo vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. Il requisito della gravità, ripetitività, sistematicità o pluralità delle violazioni delimita l’ambito dell’obbligo, escludendo che ogni irregolarità minore debba essere comunicata all’esterno. La valutazione qualitativa è rimessa alla responsabilità dei componenti dell’organo di controllo, sulla base delle proprie competenze professionali. La comunicazione esterna avviene in ragione delle rispettive attribuzioni: Banca d'Italia per gli intermediari bancari e finanziari, CONSOB per i soggetti vigilati ai sensi del TUF, IVASS per le imprese assicurative, e così via.

Esonero dagli obblighi del Titolo II

Il comma 2 prevede un esonero espresso dai più gravosi obblighi del Titolo II del decreto (adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette e conservazione dei documenti) per i componenti degli organi di controllo, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1. L’esonero è coerente con il ruolo di vigilanza e controllo attribuito a questi organi: essi non instaurano rapporti con la clientela né effettuano operazioni, quindi non possono per definizione adempiere agli obblighi di adeguata verifica e conservazione che presuppongono una relazione diretta con il cliente. L’esonero non significa irrilevanza antiriciclaggio: i componenti degli organi di controllo devono comunque vigilare sull’adempimento di tali obblighi da parte del soggetto obbligato di cui fanno parte.

Responsabilità e sanzioni per la violazione dell’art. 46

La violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 46 è sanzionata dall’art. 59 del D.Lgs. n. 231/2007, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro per ciascun componente dell’organo di controllo che, nell’esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie. La sanzione si applica in capo a ogni singolo componente dell’organo, non all’organo collegiale nel suo complesso: ciò significa che ogni sindaco o consigliere di sorveglianza può essere sanzionato individualmente per l’omessa comunicazione. Le autorità di vigilanza di settore irrogano le sanzioni nei confronti dei componenti degli organi di controllo dei soggetti da esse rispettivamente vigilati.

Rapporto con la disciplina del whistleblowing

L’obbligo di comunicazione esterna previsto dalla lettera b) si affianca, senza sostituirla, alla disciplina del whistleblowing introdotta dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24. I due strumenti hanno ambito di applicazione differente: l’art. 46 impone una comunicazione istituzionale agli organi di vigilanza di settore da parte di organi sociali formalmente costituiti, mentre il D.Lgs. n. 24/2023 tutela le segnalazioni di persone fisiche che riferiscono violazioni nell’ambito lavorativo. Nella prassi, i componenti degli organi di controllo devono gestire entrambi i canali in modo coordinato, assicurando la tempestività delle comunicazioni e la riservatezza delle informazioni trattate.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare MEF Dipartimento del Tesoro prot. DT 54071 del 6 luglio 2017

Istruzioni del MEF sugli obblighi di comunicazione e collaborazione attiva degli organi di controllo dei soggetti obbligati (collegi sindacali, organi di vigilanza, revisori). Indica i flussi informativi verso il MEF e le Autorita di vigilanza in caso di violazioni rilevate.

Leggi il documento su www.dt.mef.gov.it

Domande frequenti

Quali obblighi antiriciclaggio hanno i componenti del collegio sindacale?

Devono comunicare senza ritardo al legale rappresentante le operazioni potenzialmente sospette e alle autorità di vigilanza le violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime delle norme antiriciclaggio di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 46, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007).

I sindaci devono effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF?

No. I componenti degli organi di controllo sono esonerati dagli obblighi di segnalazione alla UIF, adeguata verifica e conservazione previsti dal Titolo II (art. 46, comma 2). Il loro obbligo è la comunicazione interna al legale rappresentante e quella esterna alle autorità di vigilanza.

Quando scatta l’obbligo di comunicazione esterna alle autorità di vigilanza?

Quando i componenti degli organi di controllo vengono a conoscenza di fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni antiriciclaggio del Titolo II e delle relative disposizioni attuative (art. 46, comma 1, lett. b)).

Qual è la sanzione per il sindaco che omette le comunicazioni previste dall’art. 46?

Una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro per ciascun componente dell’organo di controllo che ometta le comunicazioni obbligatorie, irrogata dall’autorità di vigilanza di settore competente (art. 59, D.Lgs. n. 231/2007).

I collegi sindacali di società non finanziarie sono soggetti all’art. 46?

L’art. 46 si applica agli organi di controllo dei soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007. Se la società è un soggetto obbligato (ad esempio, uno studio associato di commercialisti o una società di revisione), il suo organo di controllo rientra nell’ambito di applicazione della norma.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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