- I soggetti obbligati trasmettono periodicamente alla UIF dati e informazioni su operazioni a rischio selezionate con criteri oggettivi (comunicazioni oggettive).
- I dati servono all’analisi finanziaria della UIF e all’approfondimento investigativo in cooperazione con la DNAA, il NSPV della GdF e la DIA.
- La UIF, sentito il CSF, definisce con istruzioni in Gazzetta Ufficiale le operazioni oggetto di comunicazione e le modalità di trasmissione.
- In alcune ipotesi, la comunicazione oggettiva può escludere l’obbligo di SOS individuale: la UIF ne specifica i casi nelle proprie istruzioni.
Art. 47 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Comunicazioni oggettive (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 2. I dati e le informazioni sono utilizzati per l’analisi finanziaria e l’approfondimento investigativo (2) di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo mediante modalità di cooperazione e scambio stabilite con protocolli d’intesa tra la UIF, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, idonei a garantire l’adozione di adeguati presidi di riservatezza dei dati (3). DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 48 75 3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l’invio di una comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell’articolo 35. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 47 (Analisi della segnalazione). – 1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l’approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attività: a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonché tramite ispezioni, approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini ai sensi dell’articolo 9, comma 10, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere; b) effettua, sulla base di protocolli d’intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore in collaborazione con le medesime le quali integrano le informazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi di cui all’articolo 8, comma 3, sulla base di protocolli d’intesa; d) fuori dei casi previsti dalla lettera c), fermo restando quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d’intesa, le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate da una relazione tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – gli artt. 6-ter, comma 1, e 20, comma 4, DL 18.2.2015 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.4.2015 n. 43; – l’art. 27, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Le parole “per l’analisi finanziaria e l’approfondimento investigativo” sono state sostituite alle precedenti “per l’approfondimento” dall’art. 2, comma 4, DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (3) Le parole “mediante modalità di cooperazione e scambio stabilite con protocolli d’intesa tra la UIF, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, idonei a garantire l’adozione di adeguati presidi di riservatezza dei dati” sono state inserite dall’art. 2, comma 4, DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. CAPO VII – Segnalazione di violazioni
Stesso numero, altri codici
- Art. 47 Codice Civile: Elezione di domicilio
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Le comunicazioni oggettive: definizione e funzione
L’art. 47 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nella formulazione risultante dalla sostituzione operata dal D.Lgs. 90/2017, disciplina le cosiddette comunicazioni oggettive (COBJ): uno strumento complementare alle segnalazioni di operazione sospetta (SOS), mediante il quale i soggetti obbligati trasmettono periodicamente alla UIF dati e informazioni su operazioni selezionate in base a criteri oggettivi, senza che sia necessaria una valutazione soggettiva del singolo operatore sull’esistenza di un sospetto. A differenza della SOS, che nasce da una valutazione individuale e discrezionale del soggetto obbligato, la COBJ è attivata automaticamente dal ricorrere di determinate caratteristiche oggettive dell’operazione (importo, tipologia, modalità di pagamento, giurisdizione), prescindendo dal giudizio del singolo. Il sistema delle COBJ arricchisce la base informativa della UIF con dati aggregati e standardizzati, utili per le analisi finanziarie di fenomeno e per la profilatura delle tipologie di operazione a rischio.
Le operazioni oggetto di comunicazione
Il comma 1 dell’art. 47 non elenca direttamente le operazioni oggetto di comunicazione, ma rinvia alle istruzioni della UIF, sentito il CSF, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Questo meccanismo di rinvio garantisce flessibilità: la UIF può aggiornare le categorie di operazioni oggetto di COBJ in risposta all’evoluzione dei fenomeni di riciclaggio senza dover attendere una modifica legislativa. Le principali tipologie di COBJ attualmente previste dalle istruzioni UIF riguardano: operazioni in contante di importo superiore a determinate soglie, operazioni con Paesi soggetti a misure restrittive, operazioni con caratteristiche tipiche di schemi di riciclaggio noti, e operazioni con cripto-attività al superamento di soglie definite. I criteri sono dunque quantitativi (importi) e qualitativi (natura dell’operazione, giurisdizione, mezzo di pagamento).
L’utilizzo dei dati da parte della UIF
Il comma 2 dell’art. 47 specifica le finalità dell’utilizzo dei dati e delle informazioni trasmesse con le COBJ:
I dati vengono utilizzati anche nell’ambito di protocolli di cooperazione con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA), il Nucleo speciale di polizia valutaria (NSPV) della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia (DIA). Tali protocolli garantiscono l’adozione di adeguati presidi di riservatezza, fondamentali vista la natura dei dati trattati e il rischio di dispersione informativa che potrebbe pregiudicare le indagini in corso.
La sovrapposizione con la SOS: esclusione o cumulo?
Uno degli aspetti più rilevanti dell’art. 47 riguarda il rapporto tra COBJ e SOS. Il comma 3 stabilisce che le istruzioni della UIF possono individuare espressamente le ipotesi in cui l’invio di una COBJ esclude l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’art. 35. Questo significa che, in certi casi, la COBJ assorbe e sostituisce la SOS: il soggetto obbligato che ha trasmesso la comunicazione oggettiva è esonerato dall’obbligo di valutare autonomamente se l’operazione sia sospetta e di inviare una SOS. Tuttavia, l’esonero è limitato ai soli casi espressamente indicati dalla UIF nelle proprie istruzioni: fuori da tali ipotesi, la COBJ e la SOS coesistono e il soggetto obbligato deve adempiere a entrambi gli obblighi quando ne ricorrono i presupposti. In pratica, l’esonero riguarda principalmente le operazioni in contante sopra soglia, dove la COBJ assorbe l’onere di segnalazione purché non vi siano ulteriori elementi di sospetto individuali.
Il regime delle istruzioni UIF
Il comma 3 dell’art. 47 attribuisce alla UIF il potere di definire, con istruzioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale: le operazioni, i dati e le informazioni oggetto di COBJ; le relative modalità di trasmissione; le ipotesi di esonero dalla SOS. L’iter procedurale richiede la previa consultazione del CSF. Le istruzioni UIF sono atti normativi di natura secondaria con efficacia erga omnes nei confronti dei soggetti obbligati. La loro violazione (omissione della COBJ o trasmissione di dati incompleti o errati) è sanzionabile ai sensi dell’art. 60 del decreto (sanzione da 5.000 a 50.000 euro) e, nei casi più gravi, delle disposizioni sanzionatorie generali del Titolo V. Le istruzioni UIF sono pubblicamente disponibili sul sito della Banca d'Italia e devono essere consultate periodicamente dai compliance officer dei soggetti obbligati.
Profili di confidenzialità e whistleblowing
Le COBJ, come le SOS, sono coperte dall’obbligo di riservatezza previsto dall’art. 39 del decreto: il soggetto obbligato non può comunicare al cliente l’avvenuta trasmissione della COBJ né le ragioni della comunicazione. Il tipping off (l’avviso al cliente dell’esistenza di una segnalazione o comunicazione) è vietato e sanzionato. Diversamente dalla SOS, tuttavia, la COBJ è un flusso sistematico e non discrezionale: il cliente che effettua un’operazione soglia è già consapevole (o dovrebbe essere consapevole) che tale operazione è comunicata alla UIF, poiché la normativa è pubblica. La dimensione di riservatezza della COBJ è quindi meno critica di quella della SOS, ma il divieto di tipping off rimane applicabile.
Coordinamento con il pacchetto AML 2024
Il Regolamento UE 2024/1624, destinato all’applicazione diretta dal luglio 2027, mantiene il meccanismo delle comunicazioni sistematiche di dati da parte dei soggetti obbligati alle FIU nazionali (Financial Intelligence Units), con alcune modifiche procedurali. Il Regolamento prevede che i soggetti obbligati trasmettano flussi di dati periodici in formato elettronico standardizzato, facilitando l’analisi automatizzata da parte delle FIU. Il sistema italiano delle COBJ è già allineato a questa logica e dovrà essere adattato ai nuovi standard tecnici dell’AMLA.
Implicazioni per i soggetti obbligati e i professionisti
Per i soggetti obbligati di grandi dimensioni (banche, intermediari finanziari), le COBJ sono gestite da sistemi informatici automatizzati che rilevano le operazioni soglia e le trasmettono periodicamente alla UIF. Per i professionisti di minori dimensioni (commercialisti, notai), la gestione delle COBJ è meno automatizzata e richiede procedure manuali o software di compliance specifici. Il professionista deve verificare periodicamente se le istruzioni UIF impongano la trasmissione di COBJ per le categorie di operazioni che tratta abitualmente e, in caso affermativo, strutturare procedure interne per garantire la trasmissione tempestiva e completa. La mancata trasmissione, anche involontaria, è sanzionabile e può essere contestata in sede di ispezione.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Relazione istituzionale MEF DT — Relazione al Parlamento sull'azione di prevenzione del riciclaggio 2019
Agenzia delle Entrate
La Relazione descrive il funzionamento delle comunicazioni oggettive ex art. 47, distinguendole dalle segnalazioni di operazioni sospette: i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, secondo criteri oggettivi predefiniti, dati su tipologie di operazioni ritenute a rischio elevato (es. uso del contante sopra soglia), senza valutazione discrezionale.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itDomande frequenti
Cosa sono le comunicazioni oggettive previste dall’art. 47 del D.Lgs. 231/2007?
Sono trasmissioni periodiche di dati e informazioni su operazioni selezionate con criteri oggettivi (importo, tipologia, giurisdizione), indipendenti dalla valutazione soggettiva del singolo soggetto obbligato. Le categorie di operazioni da comunicare sono definite dalla UIF con istruzioni in Gazzetta Ufficiale.
La comunicazione oggettiva sostituisce la segnalazione di operazione sospetta?
Solo nei casi espressamente indicati dalle istruzioni UIF (art. 47, comma 3): in tali ipotesi la COBJ assorbe l’obbligo di SOS. Fuori da tali ipotesi, le due misure coesistono: se l’operazione comunicata oggettivamente presenta anche elementi soggettivi di sospetto, il soggetto obbligato deve inviare anche la SOS.
Chi utilizza i dati delle comunicazioni oggettive?
La UIF per le proprie analisi finanziarie e per l’approfondimento investigativo delle SOS ricevute. I dati vengono condivisi, tramite protocolli d'intesa con adeguati presidi di riservatezza, con la DNAA, il Nucleo speciale di polizia valutaria della GdF e la DIA.
Il professionista deve comunicare al cliente l’invio di una comunicazione oggettiva?
No. Il divieto di tipping off previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 231/2007 vieta di comunicare al cliente l’avvenuta trasmissione della COBJ o le sue motivazioni. La violazione di questo divieto è sanzionata dal decreto.
Come vengono definite le operazioni oggetto di comunicazione oggettiva?
La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le definisce con istruzioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Tali istruzioni indicano anche le modalità di trasmissione e le eventuali ipotesi di esonero dalla SOS. Vanno consultate periodicamente dai compliance officer dei soggetti obbligati.