- Vieta il trasferimento tra soggetti diversi di contante e titoli al portatore pari o superiore a 5.000 euro vigenti.
- Soglia attualmente fissata a 5.000 euro dal 1° gennaio 2023 ex l. 197/2022 art. 1 c. 384.
- Vietato anche il frazionamento artificioso: più pagamenti sotto soglia con causale comune o intervallo breve.
- Money transfer limite 1.000 euro, cambiavalute soglia 5.000 euro, assegni non trasferibili obbligatori dai 1.000 euro.
- Sanzione amministrativa dall'1 al 40 per cento dell’importo, art. 63 D.Lgs. 231/2007, minimo 3.000 euro.
- Notai e professionisti devono verificare clausole di tracciabilità nei rogiti e segnalare violazioni al MEF.
Art. 49 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all’articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all’articolo 1210 del medesimo codice. 2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (2), la soglia è di 1.000 euro. 3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro. 3 bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (3), il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023 (4), il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito (6) alla cifra di 5.000 euro (5). (7) 4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. 5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 6. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. 7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. 9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente. 10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. 11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonchè di coloro che li abbiano presentati all’incasso. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le mo- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 49 77 dalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale. 12. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018. 13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonchè ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e). 14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, CAP. 15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatto salvo quanto previsto dall’articolo 494 del codice di procedura civile. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 49 (Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore). – 1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro tremila. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille. 1-bis. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di euro tremila. 2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell’accettazione di cui al comma 2 produce l’effetto di cui al primo comma dell’articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall’articolo 1210 dello stesso codice. 4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. 5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro [n.d.r. 1.000 euro ] devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 6. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. 7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 12.500 euro [n.d.r. 1.000 euro ] può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. 9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente. 10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. […] 11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale. 12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 12.500 euro [n.d.r. 1.000 euro]. 13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro [n.d.r. 1.000 euro ], esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione. 14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento. 15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A. istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c). 16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g). DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 50-51 78 17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall’articolo 494 del codice di procedura civile. 18. […] 19. […] 20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 898-899, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016; – l’art. 3, comma 1, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44 – l’art. 27, DLgs. 13.8.2010 n. 141, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, in vigore dal 17.10.2012; – l’art. 12, comma 1, DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276; – l’art. 2, DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148; – l’art. 20, comma 2, lett. a), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122; – l’art. 29, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256; – l’art. 32, comma 1, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. (2) Le parole “di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” sono state sostituite alle precedenti “di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11” dall’art. 1, comma 384, lett. a), L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. (3) Le parole “31 dicembre 2022” sono state sostituite alle precedenti “31 dicembre 2021” dall’art. 3, comma 6-septies, DL 30.12.2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.2.2022 n. 15. (4) Le parole “1° gennaio 2023” sono state sostituite alle precedenti “1° gennaio 2022” dall’art. 3, comma 6-septies, DL 30.12.2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.2.2022 n. 15. (5) Le parole “5.000 euro” sono state sostituite alle precedenti “1.000 euro” dall’art. 1, comma 384, lett. b), L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. (6) Le parole “di cui al comma 1 è riferito” sono state sostituite alle precedenti “e la predetta soglia sono riferiti” dall’art. 5-quater, comma 1, DL 21.10.2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2021 n. 215. (7) Comma inserito dall’art. 18, comma 1, lett. a), DL 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19.12.2019 n. 157.
Stesso numero, altri codici
- Art. 49 Codice Civile: Dichiarazione di assenza
- Articolo 49 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 49 Codice del Consumo: Norme applicabili
- Articolo 49 Codice della Strada: Veicoli a trazione animale
- Articolo 49 Codice di Procedura Civile: Ordinanza [1] di regolamento di competenza
- Articolo 49 Codice di Procedura Penale: Nuova richiesta di rimessione <ref>Articolo così modificato dalla Legge 7 novembre 2002, n. 248 - Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.</ref>
La ratio del limite al contante nel D.Lgs. 231/2007
L’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 rappresenta il presidio operativo piu visibile dell’intero impianto antiriciclaggio italiano. La norma, pur collocata nella sezione delle disposizioni di attuazione, e in realta una regola di condotta universale: si applica a chiunque (persone fisiche, imprese, professionisti, enti) e non solo ai soggetti obbligati ex art. 3. La sua funzione e duplice: da un lato impedire la circolazione anonima di valori che potrebbero servire al riciclaggio di proventi illeciti o al finanziamento del terrorismo, dall’altro favorire la tracciabilita dei pagamenti attraverso il canale bancario e postale, generando un effetto indiretto di emersione di basi imponibili. L’articolo e stato riscritto dall’art. 3, c. 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 di recepimento della IV Direttiva UE 2015/849, ma e oggetto di continui interventi di ritocco della soglia, secondo l’andatura politica del momento.
Cronistoria della soglia: dalle 12.500 lire-euro ai 5.000 euro vigenti
La soglia del divieto di trasferimento del contante e cambiata almeno otto volte negli ultimi vent'anni, divenendo un termometro politico del rapporto fra contrasto al riciclaggio, contrasto all’evasione e tutela della liberta di pagamento:
Il testo riportato dai prontuari fiscali continua spesso a mostrare la cifra di 3.000 euro perche il nuovo limite e stato introdotto da una novella che ha modificato il c. 3-bis dell’art. 49 (e non direttamente il c. 1). La norma di lettura attualmente applicabile e dunque: «il divieto del comma 1 e riferito, dal 1° gennaio 2023, alla cifra di 5.000 euro».
Ambito oggettivo: contante, titoli al portatore, denaro elettronico
Per denaro contante si intende, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. o) del decreto, banconote e monete metalliche aventi corso legale, in euro o in valuta estera. La nozione di titoli al portatore comprende invece assegni in bianco o all’ordine privi della clausola di non trasferibilita, vaglia cambiari liberi, libretti di deposito al portatore. Questi ultimi sono banditi dall’ordinamento: ai sensi dell’art. 49, c. 12, e ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito bancari o postali nominativi e i libretti al portatore esistenti dovevano essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018 (termine prorogato in piu fasi dal legislatore). Restano fuori dal divieto i pagamenti con strumenti tracciabili: bonifici, RID/SDD, assegni non trasferibili, carte di credito e di debito, sistemi di moneta elettronica, anche se prepagati ma riferibili a un titolare identificato.
Il divieto di frazionamento artificioso
Il comma 1, secondo periodo, qualifica come violazione anche il pagamento eseguito «con piu pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati». La nozione di frazionamento e definita in via interpretativa dalla circolare MEF 4 novembre 2011 e dal Provv. Banca d'Italia 10 marzo 2011 (anch'esso piu volte aggiornato): si presume frazionamento quando piu trasferimenti sotto soglia presentano identita di causale (ad esempio il medesimo contratto), brevita dell’intervallo temporale (generalmente sette giorni, salvo prova contraria), identita del beneficiario e assenza di motivazione economica autonoma per ciascuna tranche. La giurisprudenza amministrativa ha confermato l’impostazione: il frazionamento e una presunzione relativa, ma l’onere di provare l’inesistenza di un piano elusivo grava sul soggetto sanzionato. Non costituisce frazionamento il pagamento rateale previsto da contratto scritto stipulato in data anteriore al primo versamento e con cadenze obiettivamente giustificate (es. canoni mensili di locazione, rate di mutuo, acconti contrattualizzati).
Money transfer e cambiavalute: le soglie speciali
Il comma 2 stabilisce che, per il servizio di rimessa di denaro ex art. 1, c. 2, lett. h-septies.1), n. 6) del TUB, la soglia e di 1.000 euro. Le agenzie di money transfer (Western Union, MoneyGram, agenti convenzionati) non possono dunque eseguire singole rimesse di contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, ne accettare frazionamenti artificiosi. La novella e stata operata dall’art. 1, c. 384, lett. a), L. 197/2022, che ha aggiornato il rinvio normativo al TUB. Il comma 3 disciplina i cambiavalute iscritti all’art. 17-bis del D.Lgs. 141/2010: per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta la soglia operativa resta di 5.000 euro (dal 1° gennaio 2023, prima 2.000 euro nel regime transitorio del comma 3-bis).
Assegni bancari e postali: la clausola di non trasferibilita
Per gli assegni la disciplina e ancora piu rigida del contante. I commi 4-10 stabiliscono che:
L’art. 7, c. 6, del D.P.R. 605/1973, richiamato dal comma 11, consente all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e agli altri soggetti autorizzati di acquisire i dati identificativi di chi richiede moduli o assegni in forma libera, costituendo prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p.
Il ruolo dei notai e dei professionisti nei rogiti
I notai svolgono una funzione di controllo qualificato sulla circolazione del denaro nei trasferimenti immobiliari. Nell’atto pubblico devono indicare analiticamente le modalita di pagamento del prezzo (art. 35, c. 22, D.L. 223/2006 conv. in L. 248/2006), inclusi gli estremi degli assegni o dei bonifici utilizzati e il riferimento ai canali di pagamento. La violazione dell’art. 49 emersa in un rogito comporta per il notaio un duplice obbligo: di rifiuto della prestazione (se la violazione e contestuale all’atto) ovvero di comunicazione al MEF (ex art. 51 D.Lgs. 231/2007) entro 30 giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, pena sanzione propria. La stessa regola si applica a commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, avvocati e revisori legali quando, nell’esercizio della prestazione professionale, riscontrino violazioni dell’art. 49.
Sanzioni amministrative ex art. 63
L’apparato sanzionatorio e disciplinato dall’art. 63 del decreto: la violazione del divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore comporta una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento dell’importo trasferito, con un minimo edittale di 3.000 euro. Per violazioni di importo superiore a 250.000 euro il minimo edittale e elevato a 15.000 euro. La sanzione e applicata dal MEF, Direzione V degli Affari Generali, su segnalazione della Guardia di Finanza o degli altri soggetti obbligati. La sanzione si applica solidalmente a entrambe le parti del trasferimento (dante e prendente), salvo la facolta di regresso interno; e ammesso l’istituto dell'oblazione ex art. 65 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni) se l’importo non supera 250.000 euro e se nei cinque anni precedenti il soggetto non ha gia fruito del beneficio. Il cumulo con sanzioni tributarie (es. art. 1, c. 226, L. 197/2022 sull’obbligo di accettare pagamenti elettronici, art. 7 D.Lgs. 471/1997 per fatturazione) e regolato dal principio di specialita ex art. 9 L. 689/1981, ma in alcuni casi le sanzioni si cumulano materialmente perche tutelano beni giuridici distinti.
Eccezioni soggettive (commi 13-15)
I divieti dell’art. 49 non si applicano:
Rapporto con la dichiarazione doganale UE 2018/1672
La disciplina interna dell’art. 49 va distinta da quella unionale sui movimenti transfrontalieri di denaro: il Regolamento UE 2018/1672 obbliga chiunque entri o esca dal territorio doganale dell’UE con denaro contante (banconote, monete, strumenti negoziabili al portatore, valori facilmente convertibili come oro in forma di monete o lingotti) di importo pari o superiore a 10.000 euro a presentare una dichiarazione doganale all’autorita competente (in Italia, Agenzia delle Dogane e Monopoli, in collaborazione con la Guardia di Finanza). L’omessa o falsa dichiarazione e sanzionata dal D.Lgs. 195/2008. Si tratta di una disciplina parallela: l’art. 49 vieta il trasferimento interno tra soggetti diversi, il Reg. 2018/1672 impone la dichiarazione del movimento transfrontaliero a prescindere dal trasferimento. Il viaggiatore che porta personalmente 12.000 euro in tasca all’estero non viola l’art. 49 (perche non vi e trasferimento tra soggetti) ma deve dichiarare la somma in dogana, pena sanzione fino al 30 per cento dell’importo eccedente i 10.000 euro.
Casi pratici
Caso 1. Acconto per l’acquisto di un’auto. Tizio acquista da Caio (privato) un’autovettura usata per 12.000 euro. Versa 6.000 euro in contanti come acconto e si impegna a saldare la differenza con bonifico al ritiro. La consegna di 6.000 euro contanti in un’unica soluzione viola l’art. 49 (soglia 5.000 euro): la sanzione, applicata dal MEF su segnalazione della GdF, sara dell'1-40 per cento di 6.000 euro, con minimo 3.000 euro, solidale per Tizio e Caio. La regolarizzazione richiede l’uso di mezzi tracciabili (bonifico, assegno NT) per importi pari o superiori a 5.000 euro.
Caso 2. Stipendio della collaboratrice domestica. Sempronio paga lo stipendio mensile di 1.200 euro alla collaboratrice domestica Mevia. Indipendentemente dall’art. 49, il pagamento in contanti delle retribuzioni e vietato ex art. 1, c. 910-913, L. 205/2017 per qualunque importo, ed e ammesso solo bonifico, assegno NT o strumenti di pagamento elettronico (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, che invece sono espressamente esclusi dal divieto retributivo, ma soggetti comunque all’art. 49 oltre soglia). Se Mevia ricevesse 6.000 euro contanti come anticipo TFR, scatterebbe l’art. 49.
Caso 3. Assegno trasferibile fra Tizio e Caio. Caio emette in favore di Tizio un assegno bancario di 1.500 euro senza clausola di non trasferibilita, utilizzando un modulo in forma libera. Anche se il pagamento e tracciato, la mancata apposizione della clausola NT su assegno di importo pari o superiore a 1.000 euro viola il comma 5 dell’art. 49: la sanzione e dal 10 al 40 per cento dell’importo (art. 63, c. 2). Per evitare contestazioni Caio dovra utilizzare assegni con la dicitura «non trasferibile» preimpressa.
Tax compliance e antiriciclaggio: due piani distinti
E fondamentale tenere presente che la soglia dell’art. 49 e una regola amministrativa antiriciclaggio, distinta dai limiti fiscali in materia di tracciabilita dei pagamenti per beneficiare di detrazioni o deduzioni (es. art. 1, c. 679, L. 160/2019 sulla detraibilita degli oneri ex art. 15 TUIR soltanto se pagati con mezzi tracciabili, salvo le eccezioni per medicinali e prestazioni sanitarie SSN). Il superamento della soglia art. 49 puo dunque generare una sanzione MEF anche se l’operazione e formalmente lecita sul piano fiscale, e viceversa un pagamento di 1.500 euro in contanti per spese mediche e in linea con l’art. 49 ma fa perdere la detrazione del 19 per cento. Per un commercialista la corretta consulenza richiede di valutare contemporaneamente: a) profilo antiriciclaggio (art. 49 e adeguata verifica artt. 17-24); b) profilo fiscale (deducibilita, detraibilita, IVA); c) profilo della tracciabilita imposta da altre leggi speciali (stipendi, locazioni oltre 2.500 euro mensili, prestazioni occasionali).
Quadro evolutivo e prospettive AMLR
Il Regolamento UE 2024/1624 (AMLR), direttamente applicabile dal 10 luglio 2027, introduce un limite armonizzato europeo di 10.000 euro per i pagamenti in contanti nel territorio dell’Unione, lasciando agli Stati membri la facolta di mantenere soglie inferiori. L’Italia, con la sua soglia attuale di 5.000 euro, si colloca al di sotto del massimo europeo e potra mantenere la limitazione interna. Il quadro applicativo restera quindi piu rigido di quello unionale, salvo nuovi interventi legislativi. La prossima sfida normativa riguarda l’estensione del controllo ai pagamenti in cripto-attivita: il Reg. UE 2023/1113 (TFR cripto) impone gia oggi obblighi di tracciabilita per i trasferimenti di criptovaluta superiori a 1.000 euro, ma non esiste ancora un divieto generalizzato analogo all’art. 49 per i pagamenti in cripto fra privati.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare MEF Dipartimento del Tesoro, Prot. DT 56499 del 17 giugno 2022
Agenzia delle Entrate
La circolare detta le linee guida del Dipartimento del Tesoro per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 63 del D.Lgs. 231/2007 in caso di violazione del divieto di trasferimento di contante e titoli al portatore di cui all'art. 49. Chiarisce la nozione di frazionamento artificioso, la disciplina dell'oblazione e i criteri di quantificazione della sanzione.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itProvvedimento MEF Dipartimento del Tesoro, Comunicato sull'entrata in vigore del nuovo art. 49
Agenzia delle Entrate
Comunicato ufficiale del Tesoro che illustra l'ambito di applicazione del divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra soggetti diversi al di sopra delle soglie tempo per tempo vigenti, oggi pari a 5.000 euro. Indica anche le ipotesi escluse dal divieto e le modalità di tracciamento attraverso intermediari abilitati.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itProvvedimento MEF Dipartimento del Tesoro, FAQ Prevenzione dei reati finanziari
Agenzia delle Entrate
Sezione di domande e risposte ufficiali del Tesoro sull'uso del contante e sulle limitazioni dell'art. 49: distingue il frazionamento illecito (operazione unitaria suddivisa per eludere la soglia) dalle ipotesi lecite (pagamenti rateali pattuiti, operazioni distinte, contratti di fornitura). Fornisce indicazioni operative ai soggetti obbligati.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itDomande frequenti
Posso pagare 4.500 euro in contanti a un commerciante o a un privato?
Si, il pagamento e lecito perche inferiore alla soglia di 5.000 euro fissata dal 1° gennaio 2023 ex l. 197/2022. Il divieto dell’art. 49 scatta solo da 5.000 euro in su (incluso). Resta valida la regola del cumulo: se il pagamento e parte di una stessa causale superiore a 5.000 euro frazionata artificiosamente, la violazione si applica anche sotto soglia.
Il limite di 5.000 euro si applica anche se pago in piu rate?
Dipende. Se le rate sono previste da un contratto scritto con cadenze obiettivamente giustificate (es. mutuo, locazione, piano rateale concordato in data anteriore), ciascuna rata si considera autonoma. Se invece il debito unitario di importo pari o superiore a 5.000 euro viene frazionato artificiosamente in piu pagamenti sotto soglia con causale comune, identita di beneficiario e brevita dell’intervallo (presunzione di sette giorni), si configura violazione dell’art. 49 c. 1.
C'e differenza fra contante dato a un privato e contante dato a un commerciante?
No, l’art. 49 si applica indistintamente a qualunque trasferimento «tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche». La soglia di 5.000 euro vale sia per i pagamenti tra privati (es. compravendita auto, prestito), sia per quelli ad attivita commerciali, sia per le imprese tra loro. L’unica deroga riguarda i trasferimenti in cui siano parte banche, Poste Italiane, IMEL o istituti di pagamento (comma 13).
Posso emettere un assegno bancario di 2.000 euro senza clausola «non trasferibile»?
No. L’art. 49 c. 5 impone che gli assegni bancari e postali di importo pari o superiore a 1.000 euro rechino sempre il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilita. La violazione e sanzionata in misura dal 10 al 40 per cento dell’importo dell’assegno (art. 63 c. 2). Per ottenere assegni in forma libera occorre richiesta scritta alla banca e pagamento di 1,50 euro di bollo per ciascun modulo, utilizzabili solo per importi inferiori a 1.000 euro.
Se viaggio all’estero con 8.000 euro in contanti devo fare qualcosa?
Per movimenti intra-UE inferiori a 10.000 euro non scatta l’obbligo di dichiarazione doganale del Reg. UE 2018/1672. Se invece la somma e pari o superiore a 10.000 euro (banconote, monete, strumenti al portatore e valori facilmente convertibili) occorre presentare la dichiarazione all’Agenzia delle Dogane all’entrata o all’uscita dal territorio doganale dell’Unione. La disciplina e separata dall’art. 49 che vieta il trasferimento interno fra soggetti diversi, non il trasporto personale all’estero.