← Torna a Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • È istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato ad accesso riservato dei distributori ed esercenti di gioco.
  • Il registro contiene dati anagrafici, sede, tipologia di gioco e, in caso di estinzione, comunicazione del concessionario.
  • I provvedimenti di sospensione adottati dal MEF vengono annotati nel registro dalla Guardia di finanza.
  • L’accesso è consentito senza restrizioni a MEF, Guardia di finanza, DIA, UIF, DNAA e questure; i concessionari accedono in forma limitata.
  • Le modalità tecniche di alimentazione e consultazione sono stabilite con decreto ministeriale, nel rispetto del GDPR.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 52 bis D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Registro dei distributori ed esercenti (1)

In vigore dal 29/12/2007

1. È istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco. 2. Nel registro sono annotati: a) il nome e il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell’indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dell’esercente; b) l’indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del distributore e dell’esercente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale; c) l’espressa indicazione della tipologia e delle modalità dell’attività di gioco, come definita dall’articolo 1, comma 3, lettera a). 3. Nel registro è altresì annotata l’eventuale estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera d), e comunicata dai concessionari di gioco, secondo le modalità definite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le linee guida di cui all’articolo 52, comma 4. La responsabilità solidale del concessionario prevista dall’articolo 64, comma 4, è esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato l’estinzione del rapporto nelle modalità e nei termini previsti dalle linee guida di cui al precedente periodo, semprechè le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano già state contestate o, comunque, i controlli di cui all’articolo 64, comma 2, non abbiano avuto inizio. 4. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di sospensione adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 64, comma 5. A tale fine, il provvedimento che dispone la sospensione è comunicato, a cura della Guardia di finanza, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’annotazione nel registro. 5. L’accesso al registro è consentito, senza restrizioni, al Ministero dell’economia e delle finanze, alla Guardia di finanza, alla Direzione investigativa antimafia e alla UIF, per l’esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L’accesso è altresì consentito alle questure per l’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e dei titoli autorizzatori di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e alle relative norme esecutive, nonchè ai concessionari di gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato. 6. Le modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro sono stabilite con decreto DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 53 81 del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, in modo che siano garantiti: a) l’accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 5; b) le modalità di consultazione da parte dei concessionari di gioco per le finalità di cui al comma 5; c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3 e 4 e dei relativi aggiornamenti; d) l’interconnessione tra il registro ad accesso riservato di cui al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e ai concessionari di gioco l’informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto; e) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonchè il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto. 7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1060, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

Contesto normativo e finalità del registro

L’articolo 52-bis del D.Lgs. n. 231/2007 disciplina l’istituzione e il funzionamento del registro informatizzato dei distributori ed esercenti di gioco, collocato presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM). La norma si inserisce nella sezione del decreto relativa agli operatori del settore del gioco, che rappresentano una categoria a specifico rischio antiriciclaggio per la natura delle attività svolte: la gestione di apparecchi da gioco, lotterie e scommesse implica flussi di denaro contante significativi e la possibilità di impiegare proventi illeciti sotto forma di vincite o di operazioni simulate.

Il registro assolve una duplice funzione: da un lato garantisce la tracciabilità e la verificabilità della rete distributiva degli operatori di gioco, agevolando i controlli delle autorità competenti; dall’altro consente ai concessionari di gioco di monitorare il comportamento dei propri distributori ed esercenti, riducendo il rischio di responsabilità solidale per le violazioni antiriciclaggio commesse a valle della catena distributiva.

Struttura e contenuto del registro

Il comma 1 istituisce il registro informatizzato, ad accesso riservato, presso l’ADM. Il comma 2 elenca i dati che devono essere annotati: (a) nome e cognome o denominazione sociale del distributore e dell’esercente, con indicazione del responsabile legale e del preposto e del relativo codice fiscale; (b) indirizzo o sede legale, nonché sede operativa se diversa, con indicazione della città e del CAP; (c) tipologia e modalità dell’attività di gioco, come definita dall’articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto. Il livello di dettaglio richiesto consente alle autorità di identificare con precisione ogni soggetto della catena distributiva e di verificarne la conformità ai requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dalla normativa.

Annotazione dell’estinzione del rapporto e responsabilità solidale del concessionario

Il comma 3 disciplina l’annotazione dell’eventuale estinzione del rapporto contrattuale tra concessionario ed esercente o distributore, comunicata dal concessionario secondo le modalità definite dall’ADM con le linee guida di cui all’art. 52, comma 4. La norma prevede un meccanismo di esonero dalla responsabilità solidale del concessionario (prevista dall’art. 64, comma 4) in caso di comunicazione tempestiva dell’estinzione: se il concessionario ha comunicato l’estinzione nei termini e con le modalità previste, non risponde solidalmente per le violazioni antiriciclaggio commesse dall’esercente, a meno che le violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime non siano già state contestate o i controlli di cui all’art. 64, comma 2, non abbiano avuto inizio.

Questo meccanismo incentiva i concessionari a comunicare tempestivamente l’estinzione dei rapporti con i propri distributori ed esercenti non conformi, contribuendo all’aggiornamento continuo del registro e alla pulizia della rete distributiva dagli operatori a rischio.

Annotazione dei provvedimenti di sospensione

Il comma 4 prevede che nel registro siano annotati anche i provvedimenti di sospensione adottati dal MEF ai sensi dell’art. 64, comma 5. La segnalazione al registro avviene per il tramite della Guardia di finanza, che comunica il provvedimento all’ADM per l’annotazione. Questa previsione garantisce che le sospensioni siano immediatamente visibili a tutti i soggetti autorizzati ad accedere al registro, inclusi gli altri concessionari, impedendo che un operatore sospeso continui ad operare in forme non rilevabili.

Regime di accesso al registro

Il comma 5 disciplina l’accesso al registro, distinguendo tra accesso pieno e accesso limitato. L’accesso senza restrizioni è consentito al MEF, alla Guardia di finanza, alla DIA, alla UIF e alla DNAA, per l’esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e prevenzione del riciclaggio. L’accesso è altresì consentito alle questure, per le funzioni di pubblica sicurezza e per il rilascio delle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS. I concessionari di gioco hanno accesso al registro in forma limitata, ai fini della verifica della correttezza e legalità dei comportamenti degli operatori con cui intrattengono rapporti contrattuali.

Modalità tecniche e protezione dei dati personali

Il comma 6 rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato sentiti il Direttore dell’ADM e il Garante per la protezione dei dati personali, per la definizione delle modalità tecniche di alimentazione e consultazione del registro. Il decreto deve garantire: accessibilità completa e tempestiva per le autorità; modalità di consultazione per i concessionari; tempestiva annotazione dei dati; interconnessione con gli altri elenchi o registri ADM; rispetto del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e trattamento dei dati esclusivamente per le finalità del decreto. Il riferimento al Garante per la protezione dei dati personali riflette la necessità di bilanciare le esigenze di trasparenza e controllo con il diritto alla protezione dei dati personali degli operatori registrati, in coerenza con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Domande frequenti

Dove è istituito il registro dei distributori ed esercenti di gioco?

Presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), in forma informatizzata e ad accesso riservato, ai sensi dell’art. 52-bis, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007.

Chi può accedere al registro dei distributori ed esercenti di gioco?

MEF, Guardia di finanza, DIA, UIF e DNAA hanno accesso senza restrizioni. Le questure accedono per le funzioni di pubblica sicurezza. I concessionari di gioco accedono in forma limitata per verificare la correttezza degli operatori con cui operano (art. 52-bis, comma 5).

Il concessionario di gioco può essere esonerato dalla responsabilità solidale per le violazioni del proprio esercente?

Sì, se ha comunicato tempestivamente all’ADM l’estinzione del rapporto contrattuale nelle modalità previste dalle linee guida, purché le violazioni non siano già state contestate e i controlli di cui all’art. 64, comma 2, non abbiano avuto inizio (art. 52-bis, comma 3).

Come vengono annotati i provvedimenti di sospensione nel registro?

Il provvedimento di sospensione adottato dal MEF (art. 64, comma 5) viene comunicato dalla Guardia di finanza all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’annotazione nel registro (art. 52-bis, comma 4).

Le modalità tecniche del registro sono definite direttamente dalla legge?

No. Sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Direttore dell’ADM e il Garante per la protezione dei dati personali, garantendo accessibilità, tempestività e rispetto del Codice della privacy (art. 52-bis, comma 6).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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