← Torna a Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I concessionari di gioco devono adottare procedure e sistemi di controllo per mitigare i rischi antiriciclaggio anche nei confronti dei distributori e degli esercenti contrattualizzati.
  • I sistemi di controllo devono includere la verifica dei requisiti reputazionali, il monitoraggio delle anomalie operative e meccanismi di estinzione del rapporto in caso di gravi infrazioni.
  • Il controllo si estende alle VLT e al gioco online con specifici indicatori di anomalia (frequenza ricariche, concentrazione vincite, rapporto depositi/prelievi).
  • L’ADM verifica l’osservanza degli adempimenti e può emanare linee guida.
  • I concessionari esteri devono adottare sistemi equivalenti come condizione per l’autorizzazione ADM.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 52 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Misure per la mitigazione del rischio (1)

In vigore dal 29/12/2007

1. I concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco. 2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell’attività svolta tramite distributori ed esercenti, assicurano quanto meno: a) l’individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, di requisiti reputazionali, richiesti ai sensi della convenzione di concessione per i distributori e gli esercenti, idonei a garantire la legalità e correttezza dei loro comportamenti; b) la verifica e il controllo dell’osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati dai concessionari in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; c) l’adozione e l’osservanza, anche da parte dei distributori e degli altri esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di procedure che consentano di monitorare: 1) la tipologia delle operazioni di gioco e le possibili anomalie, di carattere oggettivo e soggettivo, ad esse riconducibili; 2) i comportamenti che favoriscano o comunque non riducano il rischio di irregolarità o di violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; 3) con specifico riferimento al gioco offerto tramite VLT: 3.1. le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana; 3.2. i comportamenti anomali legati all’entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati; 4) con specifico riferimento al gioco online: 4.1. lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti; 4.2. i conti di gioco caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c’è interazione tra giocatori; 4.3. la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati; 4.4. la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco; 4.5. l’individuazione di anomalie nell’utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi; d) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, comunque denominato, a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera a) ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lette- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 52 bis 80 ra b). 3. Il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, è subordinato all’adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli di cui al comma 2 e idonei a garantire il perseguimento delle medesime finalità di controllo e prevenzione. 4. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’esercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, verifica l’osservanza degli adempimenti cui, ai sensi del presente articolo, i concessionari sono tenuti e, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, emana linee guida, ad ausilio dei concessionari, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l’inosservanza. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Organi di controllo). – 1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l’organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull’osservanza delle norme in esso contenute. 2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1: a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 2; b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 41 di cui hanno notizia; c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all’articolo 50 di cui hanno notizia; d) comunicano, entro trenta giorni, alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell’articolo 36 di cui hanno notizia.“ Per le precedenti modifiche si veda art. 30, comma 1, lett. a) e b), DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256.

Il ruolo dei concessionari di gioco nel sistema antiriciclaggio

L’articolo 52 del D.Lgs. 231/2007 (nel testo sostituito dal D.Lgs. 90/2017) introduce uno schema di responsabilità peculiare nel settore del gioco pubblico: i concessionari non sono tenuti solo a rispettare personalmente gli obblighi antiriciclaggio, ma devono anche garantire che i distributori e gli esercenti che operano per loro conto lo facciano. Si tratta, in sostanza, di un sistema di responsabilità estesa che riversa sul concessionario parte del rischio di compliance generato dall’intera rete distributiva.

Questa impostazione è giustificata dalla struttura del settore: i concessionari stipulano contratti con centinaia o migliaia di distributori e di esercenti (bar, tabaccherie, sale giochi) che operano sul territorio. Questi soggetti sono in contatto diretto con i giocatori e gestiscono le transazioni di gioco, ma possono non avere le competenze o le strutture per presidiare autonomamente il rischio di riciclaggio. Il concessionario, invece, ha la capacità organizzativa e tecnologica per implementare sistemi di controllo centralizzati.

Il contenuto minimo dei sistemi di controllo

Il comma 2 dell’art. 52 elenca il contenuto minimo che le procedure e i sistemi di controllo dei concessionari devono assicurare:

a) Verifica dei requisiti reputazionali. I concessionari devono verificare che i distributori e gli esercenti possiedano i requisiti reputazionali richiesti dalla convenzione di concessione per garantire la legalità e la correttezza dei loro comportamenti. Questa verifica deve essere effettuata sia al momento dell’avvio del rapporto contrattuale sia in maniera continuativa durante il suo svolgimento.

b) Verifica dell’osservanza degli standard antiriciclaggio. I concessionari devono verificare e controllare che i distributori e gli esercenti rispettino gli standard e i presidi antiriciclaggio adottati dal concessionario stesso. Questo obbligo implica che il concessionario non può limitarsi a definire procedure interne: deve anche monitorarne l’applicazione lungo tutta la catena distributiva.

c) Monitoraggio delle anomalie operative. Le procedure devono consentire di monitorare le tipologie di operazioni e i possibili comportamenti anomali. Il legislatore ha individuato specifici indicatori di rischio per due categorie di gioco ad alto rischio:

Per le VLT (Video Lottery Terminal): singole operazioni riferite a ogni sessione di gioco nell’arco di una settimana, e comportamenti anomali legati all’entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati. Quest'ultimo indicatore è particolarmente significativo: un giocatore che punta poco ma incassa molto potrebbe essere un segnale di operazione di riciclaggio attraverso il ciclo vincita/incasso.

Per il gioco online: stato dei conti di gioco e movimentazioni rilevanti, concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato (specialmente su giochi con interazione tra giocatori), tipologia degli strumenti di ricarica, frequenza e fasce orarie delle transazioni di ricarica, e anomalie nel rapporto tra depositi e prelievi. Questo insieme di indicatori copre i principali vettori di utilizzo dei conti di gioco online per il riciclaggio.

d) Meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale. Le procedure devono prevedere la possibilità di estinguere immediatamente il rapporto con un distributore o esercente in caso di venir meno dei requisiti reputazionali o di gravi o ripetute infrazioni riscontrate durante i controlli. Questa clausola risolutiva è uno strumento essenziale per garantire che il concessionario possa reagire prontamente a situazioni di rischio senza dover attendere lunghi procedimenti.

Il ruolo dell’ADM e le linee guida

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) ha un ruolo centrale nell’attuazione dell’art. 52: verifica l’osservanza degli adempimenti previsti a carico dei concessionari e, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, emana linee guida per supportare i concessionari nell’adempimento. L’ADM può adottare ogni iniziativa utile a sanzionare l’inosservanza degli obblighi, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali nel comparto del gioco pubblico.

Concessionari esteri e autorizzazione ADM

Il comma 3 prevede una condizione specifica per i concessionari con sede in un altro Stato comunitario che richiedano l’autorizzazione ADM: devono adottare procedure e sistemi equivalenti a quelli previsti dal comma 2, idonei a garantire il perseguimento delle medesime finalità di controllo e prevenzione del riciclaggio. Questa condizione di equivalenza assicura che tutti i concessionari operanti in Italia, indipendentemente dalla loro sede, rispettino standard antiriciclaggio comparabili.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare MEF Dipartimento del Tesoro prot. DT 54071 del 6 luglio 2017

Istruzioni operative sulla calibrazione delle misure di mitigazione del rischio in funzione dell'autovalutazione dei soggetti obbligati. Chiarisce il rapporto tra livello di rischio individuato e intensita dei presidi (procedure, controlli interni, formazione del personale).

Leggi il documento su www.dt.mef.gov.it

Domande frequenti

Cosa devono fare i concessionari di gioco per rispettare l’art. 52 del D.Lgs. 231/2007?

Devono adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare il rischio di riciclaggio non solo nella propria operatività diretta, ma anche nei confronti dei distributori e degli esercenti contrattualizzati che operano per loro conto.

Quali anomalie devono monitorare i concessionari per le VLT?

Devono monitorare le singole operazioni riferite a ogni sessione di gioco nell’arco di una settimana, e i comportamenti anomali legati all’entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati, che possono segnalare l’utilizzo delle VLT per operazioni di riciclaggio.

Il concessionario può terminare il contratto con un esercente che viola le regole antiriciclaggio?

Sì, l’art. 52 impone espressamente la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale in caso di venir meno dei requisiti reputazionali o di gravi o ripetute infrazioni rilevate durante i controlli.

L’ADM svolge un ruolo di vigilanza sui concessionari in materia antiriciclaggio?

Sì. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica l’osservanza degli adempimenti antiriciclaggio dei concessionari e può emanare linee guida a loro supporto, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, adottando ogni iniziativa utile a sanzionare l’inosservanza.

Un concessionario con sede in un altro Stato UE può operare in Italia senza rispettare le regole dell’art. 52?

No. Il rilascio dell’autorizzazione ADM ai concessionari esteri è subordinato all’adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli previsti dall’art. 52, idonei a garantire le medesime finalità di controllo e prevenzione del riciclaggio.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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