- L’art. 53 impone obblighi specifici di adeguata verifica e conservazione per gli operatori di gioco on line e per i concessionari su rete fisica.
- I conti di gioco possono essere ricaricati solo con mezzi di pagamento tracciabili; l’identificazione del cliente avviene all’apertura e alla modifica del conto.
- I dati di identificazione, le operazioni e i log di connessione IP vanno conservati per dieci anni con modalità che rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali.
- L’Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica l’autenticità dei documenti anche tramite il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità.
- La responsabilità finale del concessionario per adeguata verifica e conservazione è inderogabile, anche quando l’identificazione è svolta da distributori o esercenti terzi.
Art. 53 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione(1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Gli operatori di gioco on line procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente in occasione degli adempimenti necessari all’apertura e alla modifica del conto di gioco previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. 2. Gli operatori di gioco on line consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, ai soggetti titolari del conto esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco. 3. Gli operatori di gioco on line acquisiscono e conservano, per un periodo di dieci anni dalla relativa acquisizione, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative: a) ai dati identificativi conferiti dal cliente all’atto dell’apertura dei conti di gioco; b) alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonchè al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento per esse impiegati; c) all’indirizzo IP, alla data, all’ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi dell’operatore di gioco on line, pone in essere le suddette operazioni. 4. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l’autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l’apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, di cui al Titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 come integrato dal decreto legislativo n. 64 del 2011. 5. Ferma la responsabilità del concessionario, in ordine all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione di cui al Titolo II, le attività di identificazione del cliente sono effettuate dai distributori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, per il tramite dei quali il concessionario offre servizi di gioco pubblico su rete fisica, a diretto contatto con la clientela ovvero attraverso apparecchi videoterminali. A tal fine, i predetti distributori ed esercenti acquisiscono e conservano, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative: a) ai dati identificativi del cliente, all’atto della richiesta o dell’effettuazione dell’operazione di gioco; b) alla data delle operazioni di gioco, al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati. 6. I distributori ed esercenti di gioco su rete fisica procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 54 Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi operatori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l’importo dell’operazione effettuata. 7. Con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni di cui al presente articolo nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro. I concessionari assicurano, in ogni caso, che i distributori e gli esercenti di apparecchi VLT siano dotati di funzionalità tali da consentire la verifica di: a) ticket, di importo nominale pari o superiore ai 500 euro; b) ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso. 8. I distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti, relativi al cliente e all’operazione, al concessionario di riferimento, entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. I medesimi soggetti assicurano la conservazione dei dati di cui alla presente lettera per un periodo di due anni dalla data di relativa acquisizione, fermi, a carico del concessionario, gli obblighi di cui al Titolo II, Capo II, del presente decreto. 9. Fermo quanto stabilito dal comma 7, i gestori di case da gioco applicano le misure di identificazione e verifica dell’identità del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l’acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l’incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi gestori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l’importo dell’operazione effettuata. 10. I gestori di case da gioco assicurano la conservazione, per un periodo di dieci anni, dei dati e delle informazioni relativi alla data e alla tipologia delle transazioni di gioco di cui al comma 9, ai mezzi di pagamento utilizzati per l’acquisto o il cambio dei gettoni di gioco, alle transazioni di gioco effettuate dal cliente e al valore delle medesime. 11. I gestori di case da gioco soggette a controllo pubblico che, indipendentemente dall’ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità del cliente fin dal momento del suo ingresso nei relativi locali sono tenuti ad adottare procedure idonee a ricollegare i dati identificativi del cliente alle operazioni di cui al comma 9, svolte dal cliente all’interno della casa da gioco. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Controlli). – 1. Le autorità di vigilanza di settore nell’ambito delle rispettive competenze verificano l’adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell’articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell’articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati all’articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e delle società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, comma 1, lettere cbis), m) ed m-bis), e di cui al combinato disposto delle lettere c-bis) ed n) del medesimo comma, nonchè nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), possono essere eseguiti, previa intesa con l’Autorità di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti elencati nell’articolo 10, comma 2, lettere e) e g), degli intermediari di cui all’articolo 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettere c) e d), dei professionisti di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) e d), dei revisori contabili di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) e degli altri soggetti di cui all’articolo 14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 3. Gli ordini professionali di cui all’articolo 8, comma 1, svolgono l’attività ivi prevista sui professionisti indicati nell’articolo 12, comma 1, lettere a) e c), fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 4. La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine può chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 5. Le autorità di vigilanza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza possono effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra informazione utile. A fini di economia dell’azione amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli intermediari vigilati, le autorità di vigilanza e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza programmano le rispettive attività di controllo e concordano le modalità per l’effettuazione degli accertamenti.“. Per le precedenti modifiche si vedano: l’art. 31, comma 1, lett. a) e b), DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. – l’art. 27, comma 1, lett. q), DLgs. 13.8.2010 n. 141, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, in vigore dal 17.10.2012. – l’art. 36, comma 2, lett. b), DLgs. 27.1.2010 n. 11, pubblicato in G.U. 13.2.2010 n. 36, S.O. n. 29.
Stesso numero, altri codici
- Art. 53 Codice Civile: Godimento dei beni
- Articolo 53 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 53 Codice del Consumo: Conferma scritta delle informazioni
- Articolo 53 Codice della Strada: Motoveicoli
- Articolo 53 Codice di Procedura Civile: Giudice competente
- Articolo 53 Codice di Procedura Penale: Autonomia del pubblico ministero nell’udienza. Casi di sostituzione
La specificità del settore giochi: rischi e ratio normativa
L’art. 53 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 introduce disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione specificamente calibrate per il settore dei giochi pubblici: gli operatori di gioco on line e i concessionari su rete fisica. Il settore del gioco è storicamente considerato ad alto rischio di riciclaggio: la possibilità di trasformare denaro contante in vincite o crediti di gioco, di effettuare più giocate e di riscuotere i proventi come "vincite legittime" è un metodo noto di ripulitura di fondi illeciti. La norma risponde a questo rischio strutturale imponendo obblighi più stringenti di quelli generali previsti dagli artt. 17-31 del decreto, con particolare attenzione alla tracciabilità dei flussi finanziari e alla conservazione delle informazioni di accesso telematico.
L’identificazione del cliente e la verifica dell’identità
Il comma 1 dell’art. 53 stabilisce che gli operatori di gioco on line procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente in occasione dell’apertura e della modifica del conto di gioco. L’apertura del conto di gioco è il momento cardine dell’adeguata verifica nel settore on line: il cliente deve essere identificato con la stessa intensità prevista dall’art. 19 del decreto per l’instaurazione di un rapporto continuativo. La verifica avviene mediante documenti d'identità validi e, possibilmente, attraverso strumenti di identificazione elettronica sicura (SPID, CIE, CNS) che garantiscono un livello di affidabilità elevato ai sensi della normativa AgID e del Regolamento UE eIDAS. La successiva modifica del conto (variazione dell’intestatario, aggiunta di metodi di pagamento, ecc.) richiede una nuova verifica, a presidio delle operazioni di sostituzione del titolare.
La tracciabilità delle ricariche
Il comma 2 impone un obbligo fondamentale per la prevenzione del riciclaggio: le operazioni di ricarica dei conti di gioco sono consentite solo ai soggetti titolari del conto e solo attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Sono quindi vietati i versamenti in contante o attraverso strumenti anonimi. I mezzi di pagamento ammessi sono quelli bancari e telematici tracciabili: bonifici, carte di credito/debito intestate al titolare del conto, portafogli elettronici registrati (PayPal, Skrill, ecc.). Questa previsione è particolarmente rilevante per contrastare lo schema classico di riciclaggio nel gioco on line: l’uso di conti intestati a terzi per ricaricare il conto di gioco e riscuotere successivamente le somme come vincite formalmente legittime.
Gli obblighi di conservazione
Il comma 3 dell’art. 53 elenca i dati che gli operatori di gioco on line devono acquisire e conservare per dieci anni dalla relativa acquisizione, con modalità che rispettino il codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018):
Il termine di conservazione di dieci anni è coerente con quello generale previsto dall’art. 31 del decreto per tutti i soggetti obbligati.
La verifica dell’autenticità dei documenti da parte dell’ADM
Il comma 4 dell’art. 53 attribuisce all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) il compito di riscontrare l’autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l’apertura dei conti di gioco, anche mediante la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità previsto dal D.Lgs. 141/2010 (come integrato dal D.Lgs. 64/2011). Questo sistema, gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze in collaborazione con le banche dati delle forze dell’ordine, consente di verificare se un documento d'identità risulta rubato, smarrito o comunque compromesso. La verifica tramite questo sistema riduce il rischio di apertura di conti con documenti falsi o rubati, che è uno dei principali vettori di frode e riciclaggio nel settore on line.
La catena di responsabilità: concessionario, distributori ed esercenti
Il comma 5 disciplina la struttura tripartita tipica del mercato del gioco pubblico su rete fisica: il concessionario (titolare della licenza), il distributore (soggetto che distribuisce i prodotti di gioco al pubblico) e l’esercente (il titolare del punto fisico di raccolta giocate). Ferma la responsabilità inderogabile del concessionario per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, le attività di identificazione del cliente possono essere svolte dai distributori e dagli esercenti, contrattualizzati dal concessionario, che operano a diretto contatto con la clientela o attraverso apparecchi videoterminali. I distributori e gli esercenti devono acquisire e conservare:
Il modello è quello della delega con responsabilità residuale: il concessionario resta responsabile finale, ma può organizzare la rete distributiva in modo da fare affidamento sull’adeguata verifica effettuata dai distributori e dagli esercenti, purché rispetti i requisiti degli artt. 27 e 28 del decreto (adeguata verifica tramite terzi).
Il coordinamento con le disposizioni generali del decreto
L’art. 53 non deroga alle disposizioni generali del D.Lgs. 231/2007 in materia di adeguata verifica (artt. 17-25) e conservazione (art. 31), ma le integra e le specifica per le peculiarità del settore giochi. In caso di situazioni non coperte dall’art. 53 (es. valutazione del rischio del singolo cliente, gestione di situazioni anomale), l’operatore di gioco applica le disposizioni generali del decreto. Il settore del gioco è soggetto alla vigilanza dell’ADM per i profili sanzionatori e concessori e alla vigilanza della Banca d'Italia per i profili AML dei concessionari che siano anche intermediari finanziari. Le violazioni degli obblighi dell’art. 53 sono sanzionabili ai sensi del Titolo V del decreto.
Considerazioni operative
Per i professionisti che assistono operatori di gioco on line o concessionari, l’art. 53 implica la necessità di strutturare procedure di compliance specifiche per il settore: processi di identificazione all’apertura del conto, sistemi di blocco delle ricariche non tracciabili, archivi di conservazione dei dati di connessione IP, protocolli di verifica dell’autenticità dei documenti tramite ADM e, per la rete fisica, contratti con distributori ed esercenti che definiscano con precisione gli obblighi di adeguata verifica a loro carico. La compliance AML nel settore giochi si intreccia con la normativa speciale di settore (D.Lgs. 504/1998 sull’imposta unica sulle scommesse, i decreti ADM sulle concessioni) e richiede una visione integrata.
Domande frequenti
Quali obblighi specifici ha un operatore di gioco on line ai sensi dell’art. 53?
Deve identificare e verificare l’identità di ogni cliente all’apertura e alla modifica del conto di gioco, consentire ricariche solo tramite mezzi di pagamento tracciabili intestati al titolare del conto, e conservare per dieci anni dati identificativi, dati operativi (importi e mezzi di pagamento) e dati di connessione IP.
Perché i dati di connessione IP devono essere conservati per dieci anni?
Perché consentono di ricostruire il comportamento dell’utente in caso di indagini successive: gli indirizzi IP, le date e le durate delle sessioni di gioco possono rivelare accessi anomali (connessioni da Paesi diversi, uso di VPN) e contribuire all’identificazione di soggetti che utilizzano conti di terzi per il riciclaggio.
Il concessionario su rete fisica può delegare l’identificazione del cliente all’esercente?
Sì. Il comma 5 dell’art. 53 consente che le attività di identificazione siano svolte da distributori ed esercenti contrattualizzati. Tuttavia, la responsabilità finale dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione resta inderogabilmente in capo al concessionario.
Cosa verifica l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell’art. 53?
L’ADM riscontra l’autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l’apertura dei conti di gioco, anche consultando il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità (D.Lgs. 141/2010). Questo presidio riduce il rischio di apertura di conti con documenti falsi o rubati.
Le ricariche in contante dei conti di gioco sono ammesse?
No. Il comma 2 dell’art. 53 impone che le ricariche dei conti di gioco avvengano esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. I versamenti in contante o con strumenti anonimi sono quindi vietati.