- I VASP (prestatori di servizi per cripto-attività) con sede in un altro Stato membro che operano in Italia senza succursale devono istituire un punto di contatto centrale in Italia.
- Il punto di contatto centrale è il presidio attraverso cui il VASP assolve agli obblighi antiriciclaggio nel territorio nazionale.
- L’obbligo scatta a partire dall’adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea.
- La mancata istituzione del punto di contatto centrale è sanzionata ai sensi dell’art. 62, comma 1, del D.Lgs. 231/2007.
Art. 45 bis D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le criptoattività (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti nel territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 46-47 74 le cripto-attività ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le criptoattività, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. L’obbligo di istituzione del punto di contatto centrale si applica a partire dalla adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 11, della direttiva. La mancata istituzione del punto di contatto centrale è sanzionata ai sensi dell’articolo 62, comma 1, del presente decreto. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 11, comma 2, lett. l), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. CAPO VI – Obblighi di comunicazione
Il punto di contatto centrale per i VASP comunitari: contesto e finalità
L’articolo 45-bis, introdotto nel D.Lgs. 231/2007 dall’art. 11, comma 2, lett. l), del D.L. 30 giugno 2025, n. 95 (convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118), disciplina l’obbligo di designazione di un punto di contatto centrale in Italia per i prestatori di servizi per le cripto-attività (VASP) che, pur avendo sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro dell’Unione europea, operino nel territorio della Repubblica italiana senza avere una succursale.
La ratio della norma è di garantire che anche i VASP che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi abbiano un presidio locale attraverso cui adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto e attraverso cui le autorità italiane possano interagire ai fini di vigilanza e controllo. In assenza di un punto di contatto, questi soggetti sarebbero difficilmente raggiungibili dalle autorità italiane, con il rischio di creare aree di opacità nel sistema di prevenzione del riciclaggio.
Ambito soggettivo e operativo
La disposizione si rivolge ai VASP definiti dall’art. 3, comma 2, lett. v-bis), del D.Lgs. 231/2007, ossia ai soggetti che professionalmente prestano uno o più dei servizi per le cripto-attività elencati nel regolamento UE sui mercati delle cripto-attività (MiCA). Rientrano in questa categoria, ad esempio, i gestori di piattaforme di scambio di cripto-attività, i custodian wallet provider e i soggetti che eseguono ordini per conto di clienti o prestano consulenza su cripto-attività.
L’obbligo si applica specificamente ai VASP che operano in Italia avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per cripto-attività, ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le cripto-attività (crypto ATM). Quest'ultima menzione è significativa: i crypto ATM sono uno dei vettori più utilizzati per le operazioni di riciclaggio attraverso cripto-attività, in quanto consentono conversioni in contante o acquisti di cripto-valute con un livello di anonimato elevato. La norma assicura che il gestore di rete che installa crypto ATM in Italia abbia un referente locale responsabile degli obblighi antiriciclaggio.
Modalità di designazione e funzioni del punto di contatto
La norma non specifica in dettaglio le modalità di designazione del punto di contatto centrale, rinviando implicitamente alle norme tecniche di regolamentazione che la Commissione europea adotterà ai sensi dell’art. 45, paragrafo 11, della direttiva antiriciclaggio. Fino all’adozione di tali norme tecniche, l’obbligo non è operativo: il legislatore ha voluto coordinare l’entrata in vigore della disposizione italiana con il completamento del quadro normativo europeo, evitando obblighi che potrebbero risultare poco definiti o difficilmente applicabili in assenza di standard tecnici comuni.
Il punto di contatto centrale svolge una funzione di interfaccia istituzionale: è il soggetto attraverso cui il VASP comunica con le autorità italiane (in primis il NSPV della Guardia di Finanza e le autorità di vigilanza di settore), attraverso cui trasmette le SOS alla UIF e attraverso cui assolve agli obblighi di adeguata verifica e conservazione dei dati previsti dal decreto. In pratica, il punto di contatto assume una responsabilità analoga a quella di un referente antiriciclaggio di una succursale, pur senza avere lo status giuridico di succursale.
Sanzioni per la mancata istituzione
La norma prevede espressamente che la mancata istituzione del punto di contatto centrale sia sanzionata ai sensi dell’art. 62, comma 1, del D.Lgs. 231/2007. L’art. 62 disciplina le sanzioni per le violazioni degli obblighi organizzativi e procedurali da parte dei soggetti obbligati, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie di importo significativo. La previsione di una sanzione espressa rafforza la vincolatività dell’obbligo e segnala la volontà del legislatore di garantire l’effettiva presenza di un presidio locale per tutti i VASP operanti in Italia.
Prospettive nell’ambito del regolamento MiCA
L’art. 45-bis si inserisce in un quadro normativo in rapida evoluzione, caratterizzato dall’entrata in vigore del regolamento UE sui mercati delle cripto-attività (MiCA), che introduce per la prima volta una disciplina armonizzata a livello europeo per i VASP. Il MiCA prevede un sistema di passaporto che consente ai VASP autorizzati in uno Stato membro di operare in tutti gli altri, in modo analogo a quanto già avviene per gli intermediari bancari e finanziari. L’obbligo di punto di contatto centrale si coordina con questo sistema, garantendo che l’operatività transfrontaliera dei VASP sia accompagnata da adeguati presidi locali per la prevenzione del riciclaggio.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Provvedimento MEF Dipartimento del Tesoro - Consultazione pubblica schema decreto Registro convenzionati e agenti PSP/IMEL (attuazione art. 45, c. 3, D.Lgs. 231/2007)
Agenzia delle Entrate
Il documento illustra l'attuazione del punto di contatto centrale e del Registro dei soggetti convenzionati e agenti dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti emittenti moneta elettronica con sede in altro Stato UE che operano in Italia senza succursale, ai sensi dell'art. 45-bis. Stabilisce obblighi di acquisizione dati identificativi e trasmissione al referente entro 20 giorni, garantendo i presidi AML su filiera di rete fisica.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itDomande frequenti
Cosa è il punto di contatto centrale per i VASP ai sensi dell’art. 45-bis?
È il presidio locale che i VASP con sede in un altro Stato UE devono istituire in Italia quando operano nel territorio nazionale senza succursale. Attraverso questo punto di contatto il VASP assolve agli obblighi antiriciclaggio italiani e interagisce con le autorità di vigilanza.
Quando scatta l’obbligo di istituire il punto di contatto centrale?
L’obbligo diventa operativo a partire dall’adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 45, paragrafo 11, della direttiva antiriciclaggio. Fino ad allora, l’obbligo non è esigibile.
I gestori di crypto ATM (sportelli automatici per cripto-attività) sono soggetti all’obbligo?
Sì. L’art. 45-bis menziona espressamente gli sportelli automatici per le cripto-attività tra le infrastrutture la cui gestione rende obbligatoria la designazione del punto di contatto centrale per i VASP comunitari che operano in Italia senza succursale.
Cosa succede se un VASP non istituisce il punto di contatto centrale richiesto?
La mancata istituzione è sanzionata ai sensi dell’art. 62, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi organizzativi e procedurali da parte dei soggetti obbligati.