Art. 23 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori
In vigore dal 30/06/2003
1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all’articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo. 2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 6-bis (2), qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio. 4. All’interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazio- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 23 ter 34 ne certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell’adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, lett. f), DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98. (2) Le parole “articolo 6-bis” sono state sostituite alle precedenti “articolo 6, comma 2” dall’art. 3, comma 1, lett. h), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277.
In sintesi
L’art. 23-bis del Testo Unico Edilizia, inserito dal D.L. 69/2013 (Decreto Fare, convertito dalla L. 98/2013), affronta uno dei punti più delicati del regime SCIA-CILA: il coordinamento con gli atti di assenso necessari (autorizzazione paesaggistica, parere sismico, parere antincendio, ecc.). Senza un adeguato coordinamento, la SCIA potrebbe essere presentata anche in mancanza degli assensi, con il rischio di interventi irregolari. La norma offre due alternative procedurali: l’acquisizione preventiva degli assensi prima della SCIA, oppure la presentazione contestuale di SCIA e istanza di acquisizione, con avvio dei lavori subordinato al perfezionamento del quadro autorizzativo. È uno strumento di tutela sia del privato sia dell’interesse pubblico.
La ratio: coordinare SCIA e atti di assenso
La SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) è un istituto di liberalizzazione: il privato presenta la segnalazione e può iniziare immediatamente i lavori (o entro 30 giorni nei casi rafforzati), senza attendere alcun titolo abilitativo. Il controllo dell’amministrazione è successivo (entro 30 giorni può inibire l’attività se non conforme).
Questo schema però presuppone che l’intervento non richieda atti di assenso preventivi: autorizzazione paesaggistica per le aree vincolate, parere sismico per le zone classificate, parere dei vigili del fuoco per le attività soggette antincendio, nulla osta per aree protette, ecc. Se questi assensi non sono stati ottenuti prima, la SCIA non può legittimamente abilitare l’intervento. Il rischio è di interventi avviati senza copertura degli assensi necessari, con conseguenti ordini di demolizione e responsabilità.
L’art. 23-bis risolve il problema con un meccanismo coordinato.
L’acquisizione preventiva
Il comma 1 prevede la prima alternativa: prima della presentazione della SCIA, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio. È una procedura preliminare, che si svolge prima dell’inizio dei lavori e ha l’obiettivo di mettere in chiaro tutti i requisiti autorizzativi.
Il SUE attiva la conferenza di servizi (in genere asincrona ai sensi degli artt. 14 e seguenti L. 241/1990) e acquisisce gli assensi delle amministrazioni competenti (Soprintendenza per il paesaggio, ufficio sismico regionale, vigili del fuoco, autorità idrogeologica, ecc.). Una volta acquisiti gli assensi, il SUE comunica all’interessato l’avvenuta acquisizione e l’interessato può presentare la SCIA con il quadro autorizzativo già completato. Si applica l’art. 20 comma 3 TUE per i tempi (60 giorni dell’istruttoria), e in caso di mancata acquisizione si applica il comma 5-bis del medesimo articolo (silenzio o decisione finale tramite conferenza simultanea).
La presentazione contestuale
Il comma 2 prevede la seconda alternativa: l’interessato presenta la SCIA contestualmente all’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso. La SCIA viene formalmente protocollata, ma l’avvio dei lavori è sospeso fino alla comunicazione del SUE dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi.
È un’opzione utile per chi vuole accelerare i tempi: la SCIA è già pronta, ma l’avvio è subordinato al perfezionamento del quadro autorizzativo. Una volta acquisiti gli assensi, l’interessato può iniziare immediatamente i lavori senza ulteriori adempimenti. È più rapida dell’opzione del comma 1, perché evita il doppio passaggio (acquisizione preventiva, poi presentazione SCIA).
L’estensione alla CILA
Il comma 3 estende la disciplina dei commi 1 e 2 alla CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) di cui all’art. 6-bis TUE, qualora siano necessari atti di assenso comunque denominati per la realizzazione dell’intervento. È una previsione importante: anche per la CILA (regime ancora più semplificato della SCIA, applicabile a interventi di entità minore) può essere necessario coordinare l’avvio dei lavori con l’acquisizione di assensi specifici (per esempio autorizzazione paesaggistica per piccoli interventi in area vincolata, parere sismico in zone classificate). La sostituzione del riferimento «articolo 6, comma 2» con «articolo 6-bis» è stata operata dal D.Lgs. 222/2016, in coerenza con la nuova disciplina della CILA.
Il regime speciale per i centri storici (zone A)
Il comma 4 disciplina un regime speciale e particolarmente cautelativo per le zone omogenee A del D.M. 1444/1968 (centri storici e zone equipollenti). I comuni devono individuare con propria deliberazione le aree nelle quali non è applicabile la SCIA per:
(a) interventi di demolizione e ricostruzione;
(b) varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma.
Decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2014 fissato dalla norma originaria (e in mancanza di intervento sostitutivo regionale), la deliberazione è adottata da un commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nelle aree interne alle zone A in cui la SCIA è invece ammessa, gli interventi non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. È un regime rafforzato rispetto alla SCIA ordinaria (in cui i lavori possono iniziare immediatamente), giustificato dalla particolare delicatezza dei centri storici.
Ultima previsione cautelativa: nelle more dell’adozione della deliberazione comunale e comunque in sua assenza, non trova applicazione la SCIA con modifica della sagoma per le zone omogenee A. Significa che, in mancanza di una specifica delibera comunale di individuazione delle aree, la SCIA con modifica della sagoma è automaticamente esclusa nei centri storici, e occorre il permesso di costruire ordinario.
Caso pratico: ristrutturazione in area vincolata
Tizio vuole ristrutturare un edificio in centro storico, soggetto a vincolo paesaggistico. L’intervento sarebbe astrattamente realizzabile con SCIA ai sensi dell’art. 22 TUE. Tizio sceglie l’opzione del comma 1 dell’art. 23-bis: richiede al SUE l’acquisizione preventiva dell’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza. Il SUE attiva la conferenza di servizi. La Soprintendenza, dopo istruttoria, rilascia l’autorizzazione (o impone prescrizioni). Acquisito l’assenso, Tizio presenta la SCIA con il quadro autorizzativo completo e può iniziare i lavori (verificando se opera il termine ordinario o quello rafforzato di 30 giorni del comma 4 per le zone A).
Caso pratico: presentazione contestuale
Caia vuole una procedura più rapida. Presenta contestualmente la SCIA e l’istanza di acquisizione degli assensi (parere sismico, parere antincendio per la sua attività). Il SUE protocolla la SCIA ma comunica a Caia che l’avvio dei lavori è sospeso ai sensi del comma 2 dell’art. 23-bis. Il SUE attiva la conferenza di servizi. Acquisiti gli assensi, comunica a Caia l’esito positivo. Caia può ora iniziare immediatamente i lavori senza presentare nuova documentazione.
Caso pratico: divieto di SCIA con modifica sagoma in zona A
Sempronio vuole modificare la sagoma di un edificio in centro storico (zona A) attraverso SCIA. Il comune non ha adottato la deliberazione di individuazione delle aree ai sensi del comma 4 dell’art. 23-bis. In assenza di tale deliberazione, la SCIA con modifica della sagoma non è applicabile nelle zone A. Sempronio deve quindi richiedere il permesso di costruire ordinario. È un esempio di come la mancata attuazione amministrativa di una norma cautelare protegga in modo automatico i centri storici, escludendo gli strumenti più liberalizzati.
Coordinamento con altre norme
L’art. 23-bis si coordina con: l’art. 19 della L. 241/1990 (disciplina generale della SCIA), gli artt. 22 e 23 TUE (interventi soggetti a SCIA in materia edilizia), l’art. 6-bis TUE (CILA), l’art. 20 TUE (procedimento permesso, conferenza di servizi), gli artt. 14-14-quinquies L. 241/1990 (conferenza di servizi), il D.Lgs. 127/2016 (riforma della conferenza di servizi), il D.M. 1444/1968 (zone omogenee), il Codice dei beni culturali D.Lgs. 42/2004 (autorizzazione paesaggistica), il D.P.R. 151/2011 (prevenzione incendi), gli artt. 61 e seguenti TUE (zone sismiche). La giurisprudenza amministrativa è copiosa sul rapporto SCIA-assensi e sul regime speciale dei centri storici.
Domande frequenti
A cosa serve l’art. 23-bis del TUE?
Serve a coordinare la SCIA e la CILA con gli atti di assenso necessari per gli interventi edilizi (autorizzazione paesaggistica, parere sismico, parere antincendio, nulla osta aree protette, ecc.). Senza questo coordinamento, il privato rischierebbe di presentare una SCIA non supportata dai necessari assensi, con conseguenti irregolarità. La norma offre due alternative procedurali: l’acquisizione preventiva degli assensi (comma 1) prima di presentare la SCIA, oppure la presentazione contestuale di SCIA e istanza di acquisizione (comma 2), con avvio dei lavori subordinato al perfezionamento del quadro autorizzativo. La disciplina si applica anche alla CILA quando sono necessari atti di assenso (comma 3).
Quando posso iniziare i lavori se ho presentato SCIA contestuale all’istanza di assensi?
Il comma 2 dell’art. 23-bis è chiaro: in caso di presentazione contestuale della SCIA e dell’istanza di acquisizione degli atti di assenso, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi. Significa che, anche se la SCIA è formalmente presentata e protocollata, l’avvio dei lavori è sospeso fino al perfezionamento del quadro autorizzativo. Se inizi i lavori prima della comunicazione del SUE, ti esponi a sanzioni e a possibili ordini di sospensione e demolizione.
Posso presentare SCIA in centro storico?
Dipende. L’art. 23-bis comma 4 prevede un regime speciale per le zone omogenee A del D.M. 1444/1968 (centri storici e zone equipollenti). I comuni devono individuare con propria deliberazione le aree in cui non è applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione o per varianti a permessi di costruire con modifica della sagoma. Nelle aree dove la SCIA è ammessa, i lavori non possono comunque iniziare prima di 30 giorni dalla presentazione (regime rafforzato). Importantissimo: nelle more dell’adozione della delibera comunale e comunque in sua assenza, la SCIA con modifica della sagoma non si applica in nessuna parte della zona A. In quel caso devi chiedere il permesso di costruire ordinario.
L’art. 23-bis si applica anche alla CILA?
Sì, espressamente. Il comma 3 dell’art. 23-bis estende le disposizioni dei commi 1 e 2 alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all’art. 6-bis del TUE, qualora siano necessari atti di assenso comunque denominati per la realizzazione dell’intervento edilizio. Significa che anche per la CILA (il regime più semplificato del TUE, per gli interventi minori) può essere necessario coordinare l’avvio dei lavori con l’acquisizione di assensi specifici. È un’estensione coerente con la logica della norma: garantire che nessun intervento, anche piccolo, sia avviato senza il quadro autorizzativo completo, soprattutto nelle aree vincolate.
Cosa succede se inizio i lavori prima dell’acquisizione degli assensi?
Si configura un’irregolarità grave. La SCIA o CILA contestuale all’istanza di assensi non legittima l’avvio dei lavori prima della comunicazione del SUE. Se inizi comunque, l’amministrazione può: (a) ordinare la sospensione immediata dei lavori; (b) avviare il procedimento di controllo ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L. 241/1990, con possibile inibizione dell’attività e ripristino dello stato dei luoghi; (c) applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste; (d) in caso di assensi negati o difformi, ordinare la demolizione delle opere realizzate. Inoltre, se i lavori interessano aree vincolate (paesaggio, beni culturali) può configurarsi anche un illecito penale (art. 181 D.Lgs. 42/2004 per il paesaggio, art. 169 D.Lgs. 42/2004 per i beni culturali). È sempre prudente attendere la comunicazione formale del SUE prima di avviare il cantiere.