Art. 23 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire
In vigore dal 30/06/2003
01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino ap- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 23 32 provati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purchè il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. (3) 1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività (4), almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione (5), accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 1 bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, (6) ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonchè di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. (7) 1 ter. […] (8) 2. La segnalazione certificata di inizio attività (4) è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova segnalazione (5). L’interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis, (9) qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis, (10) qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione (5), il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la segnalazione (5) è priva di effetti. 5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività (4) da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione (5), l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari. 6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 23 bis 33 l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 7. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività (4). Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale con seguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all’articolo 37, comma 5. (11) Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 1), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Disciplina della denuncia di inizio attività” (2) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16. (3) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 2), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (4) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (5) La parola “segnalazione” è sostituita alla precedente “denuncia” dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (6) Le parole “relativi all’assetto idrogeologico,“ sono state inserite dall’art. 54, comma 1, lett. g), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. (7) Comma inserito dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 1), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (8) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, DLgs. 22.1.2016 n. 10, pubblicata in G.U. 28.1.2016 n. 22. Testo precedente: “La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonchè dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede all’individuazione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 1), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (9) Le parole “Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis,“ sono state inserite dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 2), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (10) Le parole “Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis,“ sono state inserite dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 3), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (11) Comma modificato dall’art. 1, comma 558, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192.
In sintesi
L’art. 23 del Testo Unico Edilizia disciplina la «super-SCIA», lo strumento con cui il privato può scegliere di realizzare interventi che, in via ordinaria, richiederebbero il permesso di costruire. È una norma frutto del lungo percorso di liberalizzazione dell’edilizia italiana: ha sostituito la storica DIA («denuncia di inizio attività») con la SCIA del D.Lgs. 222/2016, mantenendo però una disciplina più stringente rispetto alla SCIA ordinaria dell’art. 22, perché gli interventi coperti hanno un impatto urbanistico significativamente maggiore. Per chi opera nel settore edilizio è cruciale distinguere fra le due SCIA: confonderle significa sbagliare il regime contributivo, i tempi di apertura del cantiere e le condizioni di efficacia del titolo.
Quali interventi rientrano nella super-SCIA
Il comma 01 (la numerazione anomala dipende dall’inserimento del 2016) elenca tre categorie tassative. Prima: la ristrutturazione edilizia «pesante» dell’art. 10, comma 1, lett. c). Si tratta degli interventi che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con aumento di unità immobiliari, modifica di volume o, su immobili vincolati ex D.Lgs. 42/2004, della sagoma; in zona omogenea A (centri storici), anche le modifiche dei prospetti o della destinazione d'uso. Seconda: le nuove costruzioni o ristrutturazioni urbanistiche disciplinate da piani attuativi (PUA, lottizzazioni, piani di recupero, piani particolareggiati) che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive. La condizione è che la sussistenza di tali disposizioni dettagliate sia stata esplicitamente dichiarata dal Comune in sede di approvazione del piano o di ricognizione dei piani vigenti. Terza: le nuove costruzioni in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali (PRG o PGT) che già contengano precise disposizioni plano-volumetriche. È un’ipotesi meno frequente, riservata ai casi in cui lo strumento generale «scenda» al dettaglio attuativo senza necessità di ulteriore pianificazione.
I 30 giorni di attesa: il vero discrimen rispetto all’art. 22
La differenza più rilevante con la SCIA dell’art. 22 è temporale. Il comma 1 stabilisce che il proprietario, o chi abbia titolo, deve presentare la super-SCIA almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. In quei 30 giorni il Comune effettua la verifica documentale e di conformità urbanistica; solo trascorso il termine il committente può aprire il cantiere. Se il Comune, entro i 30 giorni, riscontra carenze, notifica un ordine motivato di non eseguire l’intervento (comma 6), salva la facoltà del privato di ripresentare la SCIA con le integrazioni necessarie. Questa attesa di 30 giorni si giustifica con il maggior impatto urbanistico degli interventi coperti: aumenti volumetrici, nuove unità immobiliari, opere su aree con specifico assetto pianificatorio.
Il contributo di costruzione e la documentazione
Il comma 01, ultimo periodo, e il comma 1 dell’art. 16 sanciscono che gli interventi soggetti a super-SCIA sono soggetti al contributo di costruzione: oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, più costo di costruzione calcolato come quota percentuale del costo dell’intervento. Le tariffe sono fissate da delibera comunale e variano per zona, destinazione d'uso e categoria edilizia. La super-SCIA dev'essere accompagnata da una dettagliata relazione tecnica asseverata a firma di progettista abilitato, con elaborati progettuali completi (piante, sezioni, prospetti, dettagli costruttivi, relazione strutturale, calcoli sismici, valutazione di impatto acustico ex L. 447/1995, attestato di prestazione energetica conforme al D.M. 26.6.2015). Il progettista assevera la conformità agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie.
Il regime dei vincoli e la conferenza di servizi
Il comma 1-bis introduce un’importante semplificazione: i pareri o atti di organi/enti che la normativa preveda sono sostituiti dalle autocertificazioni e asseverazioni del progettista, salvo nei casi in cui esistano vincoli paesaggistici, ambientali, culturali, idrogeologici, sismici o atti rilasciati da amministrazioni della difesa, pubblica sicurezza, immigrazione, giustizia, finanze o atti imposti dalla normativa UE. In presenza di tali vincoli «duri», il regime cambia. Il comma 3 stabilisce che, se il vincolo è di competenza dello stesso Comune, il termine di 30 giorni decorre solo dal rilascio dell’atto di assenso (e se l’atto è negativo, la SCIA è priva di effetti). Il comma 4 prevede invece che, se il vincolo è di competenza di amministrazione diversa (per esempio Soprintendenza per il paesaggistico), il Comune convochi una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della L. 241/1990; il termine di 30 giorni decorre dall’esito della conferenza, e in caso di esito non favorevole la super-SCIA è inefficace.
Il termine triennale di efficacia e l’obbligo di comunicazione
Il comma 2 fissa un termine massimo di efficacia della super-SCIA pari a tre anni, parificandolo a quello del permesso di costruire. La SCIA va corredata dell’indicazione dell’impresa esecutrice. Se al termine dei tre anni l’intervento non è ultimato, la parte non realizzata richiede una nuova super-SCIA; il committente non può semplicemente proseguire i lavori. È inoltre obbligatorio comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. La mancata comunicazione, sebbene non sia di per sé sanzionata in modo specifico, può complicare i successivi adempimenti (agibilità, variazione catastale).
Il certificato di collaudo finale
Il comma 7 impone che, ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascino un certificato di collaudo finale, da depositare allo sportello unico. Il certificato attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la super-SCIA. Contestualmente, il committente deve produrre la ricevuta della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, oppure una dichiarazione che attesti l’assenza di modificazioni del classamento. La mancata presentazione di tale documentazione comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 37, comma 5 (sanzione pecuniaria fra 516 euro e 5.164 euro). Il collaudo finale è anche presupposto per l’attestazione di agibilità ex art. 24.
Cosa cambia in caso di falsa attestazione del progettista
Il comma 6 prevede una conseguenza pesante per il professionista: se il dirigente del Comune accerta una falsa attestazione del progettista abilitato (per esempio asseverazione di conformità urbanistica relativa a un’opera in realtà non conforme), oltre a notificare l’ordine motivato di non eseguire l’intervento, informa l'autorità giudiziaria (per i reati di cui agli artt. 359 e 481 c.p., falso ideologico in atto pubblico commesso da privato esercente servizio di pubblica necessità) e il consiglio dell’ordine di appartenenza per i procedimenti disciplinari. Il rischio per il professionista è dunque triplice: penale, deontologico e civile (responsabilità verso il committente per i danni derivanti dall’inefficacia del titolo).
Caso pratico 1, Ristrutturazione pesante con super-SCIA
Tizio possiede un edificio degli anni '60 a Milano, in zona B, di 600 mq. Vuole demolirlo e ricostruirlo con sagoma diversa e aumento di una unità immobiliare (da 4 a 5 appartamenti), mantenendo la stessa volumetria complessiva. L’intervento ricade nella ristrutturazione edilizia «pesante» dell’art. 10, comma 1, lett. c), perché modifica la sagoma e aumenta le unità immobiliari. Tizio può scegliere fra il permesso di costruire (procedimento ordinario con termine di 60 giorni dal Comune) e la super-SCIA dell’art. 23. Sceglie la super-SCIA per ragioni di tempistica certa (30 giorni di attesa fissi). Il progettista deposita allo SUE relazione asseverata, elaborati grafici, calcolo strutturale, attestato di prestazione energetica, valutazione acustica, calcolo del contributo di costruzione (oneri + costo di costruzione, circa 45.000 euro nel suo caso). Trascorsi 30 giorni senza rilievi, Tizio apre il cantiere. Il termine di efficacia è triennale; al termine dei lavori il progettista deposita il collaudo finale e la variazione catastale.
Caso pratico 2, Super-SCIA con vincolo paesaggistico
Caio vuole costruire una casa unifamiliare di 200 mq di superficie utile in un lotto edificabile in zona C, su area sottoposta a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004). Il PRG prevede precise disposizioni plano-volumetriche per la zona, compatibili con la super-SCIA ex art. 23, comma 01, lett. c). Tuttavia, trattandosi di area vincolata, scatta il regime del comma 4: prima di presentare la super-SCIA, Caio deve ottenere l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 (oppure quella semplificata del DPR 31/2017 se rientra nelle ipotesi tipizzate). Una volta ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza, Caio deposita la super-SCIA: il termine di 30 giorni decorre dalla data di rilascio dell’autorizzazione, non dalla presentazione della SCIA. Se, in ipotesi, il vincolo fosse di competenza esclusiva della Soprintendenza e l’autorizzazione non fosse stata acquisita preventivamente, il Comune dovrebbe convocare una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 ss. L. 241/1990, e il termine decorrerebbe dall’esito della conferenza.
Quando conviene la super-SCIA e quando il permesso di costruire
La scelta fra super-SCIA e permesso di costruire (consentita dall’art. 22, comma 7) è strategica. La super-SCIA offre tempi più certi: 30 giorni fissi di attesa, contro i 60 giorni (più eventuali sospensioni) del permesso. Il permesso di costruire, però, dà maggiore stabilità giuridica: incorpora un atto amministrativo espresso che, una volta rilasciato e non più impugnabile, è più difficile da rimettere in discussione rispetto a una SCIA che riposa su un’asseverazione del professionista. Inoltre, in caso di abuso accertato successivamente, il permesso esclude la rilevanza penale dell’art. 44, mentre la super-SCIA in difformità può attivare l’art. 44 (in particolare la lett. c per opere su immobili vincolati). Sul piano contributivo, le due opzioni sono equivalenti: in entrambi i casi è dovuto il contributo di costruzione dell’art. 16. La scelta dipende quindi dalla complessità del caso, dalla presenza di vincoli e dalla propensione del committente al rischio giuridico.
Connessione con l’art. 31 e gli abusi gravi
Il comma 9-bis dell’art. 31 (sanzioni per opere in totale difformità o assenza di permesso) richiama espressamente anche gli interventi della super-SCIA dell’art. 23, comma 01. Significa che gli abusi commessi sotto il regime della super-SCIA, quando di particolare gravità (totale difformità, variazioni essenziali ex art. 32), comportano l'ingiunzione di demolizione entro 90 giorni e, in caso di inottemperanza, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime. La super-SCIA non è quindi un titolo «leggero» sul piano sanzionatorio: la sua difformità è equiparata, quoad poenam, a quella del permesso di costruire. Per questo la fase di asseverazione e di controllo dei 30 giorni va vissuta con estrema serietà, senza prendere scorciatoie progettuali.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 282/2016
Illegittimità costituzionale parziale
La Corte ha dichiarato illegittime norme regionali che, ampliando o riducendo l'ambito di applicazione della SCIA, derogavano agli artt. 22 e 23 DPR 380/2001. Il regime dei titoli edilizi (permesso di costruire / SCIA / CILA) costituisce principio fondamentale del governo del territorio: le Regioni non possono sottrarre interi interventi al controllo o spostarli arbitrariamente tra titoli diversi.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itSentenza n. 90/2023
Illegittimità costituzionale parziale
La Corte ha colpito una legge della Regione Siciliana che ampliava in modo eccessivo gli interventi assoggettati a edilizia libera e CILA invece che a SCIA o permesso, in violazione dei principi fondamentali statali di pianificazione urbanistica e tutela del paesaggio.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itDomande frequenti
Qual è la differenza fra SCIA dell’art. 22 e super-SCIA dell’art. 23?
La distinzione si gioca su tre piani. Tipologia di interventi: l’art. 22 copre interventi «medi» (manutenzione straordinaria strutturale, restauro su parti strutturali, ristrutturazione «leggera»), mentre l’art. 23 copre interventi «pesanti» (ristrutturazione che cambia sagoma o aumenta unità immobiliari, nuova costruzione in piano attuativo dettagliato, nuova costruzione in diretta esecuzione di PRG plano-volumetrico). Tempi: la SCIA dell’art. 22 ha effetti immediati (i lavori partono il giorno stesso), mentre la super-SCIA dell’art. 23 richiede 30 giorni di attesa prima dell’effettivo inizio dei lavori. Contributo: la SCIA ordinaria dell’art. 22 in genere non comporta contributo di costruzione (salvo eccezioni regionali), mentre la super-SCIA dell’art. 23 è soggetta al pieno contributo di costruzione ex art. 16 (oneri di urbanizzazione + costo di costruzione), proprio come il permesso che sostituisce. La super-SCIA è quindi una «alternativa al permesso», non un titolo più snello in senso assoluto.
Quando posso scegliere la super-SCIA invece del permesso di costruire?
L’art. 23 lascia al privato la facoltà di scegliere la super-SCIA in luogo del permesso di costruire per tre tipologie tassative di interventi: la ristrutturazione edilizia «pesante» dell’art. 10, comma 1, lett. c) (modifica della sagoma su edifici vincolati, aumento di unità immobiliari, modifica del volume); la nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinata da un piano attuativo dettagliato (PUA, lottizzazione, piano di recupero, piano particolareggiato) con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive; la nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali (PRG o PGT) che già contengano disposizioni plano-volumetriche dettagliate. Fuori da queste tre ipotesi, l’unica strada è il permesso di costruire ex artt. 10 e 20. La super-SCIA, una volta scelta, segue le regole dell’art. 23 (30 giorni di attesa, contributo di costruzione, termine triennale, collaudo finale).
Cosa succede se inizio i lavori prima dei 30 giorni?
Iniziare i lavori prima del decorso dei 30 giorni dalla presentazione della super-SCIA equivale a costruire in assenza di titolo edilizio, con tutte le conseguenze del caso. Il Comune può ordinare la sospensione immediata dei lavori e applicare le sanzioni dell’art. 37 DPR 380/2001, con sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore venale dell’immobile e minimo di 516 euro. Se l’intervento riguarda zone vincolate (paesaggistico, sismico, idrogeologico) può scattare anche la rilevanza penale dell’art. 44. Inoltre, in caso di Comune che entro i 30 giorni riscontri carenze e notifichi l’ordine motivato di non eseguire l’intervento, i lavori avviati prematuramente diventano abusivi e vanno demoliti. Il rispetto rigoroso dell’attesa di 30 giorni è dunque un requisito non negoziabile della super-SCIA.
Devo pagare il contributo di costruzione anche per la super-SCIA?
Sì, e qui sta la principale differenza «di tasca» con la SCIA ordinaria dell’art. 22. Il comma 01, ultimo periodo, dell’art. 23 stabilisce espressamente che gli interventi soggetti a super-SCIA sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16: oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione (calcolato come percentuale del costo dell’opera, con tariffe stabilite da delibera comunale). Il contributo va versato secondo le modalità del regolamento comunale, in genere prima dell’inizio dei lavori o in rate periodiche. Per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata o di edilizia sociale possono applicarsi esoneri o riduzioni; analogamente per le opere pubbliche e per gli interventi su immobili di proprietà dello Stato. Il calcolo del contributo va sempre verificato presso il SUE comunale, perché le tariffe variano significativamente da Comune a Comune.
Cosa devo fare a fine lavori per chiudere la pratica?
Il comma 7 dell’art. 23 impone tre adempimenti finali. Primo: il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la super-SCIA, e lo deposita allo sportello unico per l’edilizia. Secondo: il committente presenta la ricevuta della variazione catastale conseguente alle opere (modello DOCFA), oppure, se i lavori non hanno comportato modifiche del classamento, una dichiarazione in tal senso. Terzo: comunica al Comune la data di ultimazione dei lavori (comma 2). La mancanza del collaudo finale o della variazione catastale fa scattare la sanzione pecuniaria dell’art. 37, comma 5, da 516 a 5.164 euro. Il collaudo finale è inoltre presupposto per la successiva attestazione di agibilità ex art. 24, che va presentata entro 15 giorni dalla fine dei lavori.