Autore: Andrea Marton

  • Articolo 295 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 295 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 295 CCII – Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.

    2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l’apertura della liquidazione giudiziale.

  • Articolo 344 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 344 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 344 CCII – Sanzioni per il debitore e per i componenti dell’organismo di composizione della crisi

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: a) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti; b) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati; d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.

    2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all’articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.

    3. Il componente dell’organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nell’attestazione di cui all’articolo 268, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all’articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

    4. Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell’organismo di composizione della cri- si che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

  • Art. 25 Accertamento – Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d’impresa e su…

    Art. 25 Accertamento – Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d’impresa e su…

    Art. 25 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d’impresa e su altri redditi [n.d.r. dal

    In vigore dal 1/1/1974

    2027 art. 38 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) (2) 1. I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorchè non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, (3) devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d’imposta anche sui compensi percepiti dall’amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull’intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 49 [53] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 16 [17] dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta deve essere operata con un’aliquota dello 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’uno per cento a decorrere dall’anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo. (4) 2. Salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. 3. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire cinquantamila [n.d.r. euro 25,82] corrisposti dai sog- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 25 bis 23 getti indicati nella lettera c) dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e semprechè non costituiscano acconto di maggiori compensi. 4. I compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. È operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull’ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. (6) (5) Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 1, comma 114, L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42. Ai sensi del successivo comma 115, la presente disposizione si applica, nelle percentuali indicate ai commi da 112 a 114, ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028. Testo precedente: “Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi”. (2) Si vedano: – l’art. 9, commi 4 e 5, DLgs. 8.1.2024 n. 1, pubblicato in G.U. 12.1.2024 n. 9; – l’art. 33, comma 4, DPR 4.2.1988 n. 42, pubblicato in G.U. 29.2.1988 n. 49, S.O. n. 11; – l’art. 25 , comma 1, L. 13.5.1999 n. 133, pubblicata nel S.O. n. 96, G.U. 17.5.1999 n. 113. (3) Le parole “o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,“ sono state inserite dall’art. 36, comma 24, DL 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (4) I periodi da “La ritenuta deve essere operata” sino a “del quinto e del sesto periodo” sono stati sostituiti al precedente quinto periodo dall’art. 1, comma 112, L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42. Ai sensi del successivo comma 115, la presente disposizione si applica, nelle percentuali indicate ai commi da 112 a 114, ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028. Testo precedente: “La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate, nell’esercizio di imprese.“. (5) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 30.5.2005 n. 143, pubblicato in G.U. 26.7.2005 n. 172. Testo precedente: “I compensi e le somme di cui al n. 9) dell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del 30 per cento a titolo d’imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.“. (6) Si veda l’art. 1, comma 725, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015.

  • Art. 43 Antiriciclaggio – Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti

    Art. 43 Antiriciclaggio – Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti

    Art. 43 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali e i punti di contatto centrale di cui al comma 3 adottano procedure e sistemi di controllo idonei a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn). 2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell’attività svolta, assicurano, quanto meno: a) l’individuazione, la messa a disposizione e l’aggiornamento di standard e pratiche di riferimento, in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e se- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 44 71 gnalazione di operazioni sospette, cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti a conformarsi, al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte dei prestatori di servizi di pagamento o dell’istituto di moneta elettronica; b) l’adozione di specifici programmi di formazione, idonei ad orientare i soggetti convenzionati e gli agenti nel riconoscimento di operatività potenzialmente anomale in quanto connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; c) l’individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto di convenzionamento o del mandato, di requisiti reputazionali dei soggetti convenzionati e degli agenti, idonei a garantire la legalità dei loro comportamenti e ad assicurare la corretta attuazione delle pratiche di cui alla lettera a); d) la verifica e il controllo dei comportamenti e dell’osservanza, da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti, degli standard e delle pratiche di cui alla lettera a); e) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera c) ovvero di gravi o ripetute infrazioni, riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera d). 3. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. La mancata istituzione del punto di contatto è sanzionata ai sensi dell’articolo 62, comma 1. 4. Fermo l’obbligo di immediata istituzione del punto di contatto centrale e la relativa responsabilità in ordine all’adempimento degli obblighi cui esso soggiace in forza della normativa nazionale vigente, la Banca d’Italia detta disposizioni attuative delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 10 della direttiva, concernenti i requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale e vigila sulla loro osservanza. Le disposizioni sono adottate entro sei mesi dall’adozione delle predette norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 43 (Modalità di segnalazione da parte dei professionisti). – 1. I professionisti di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) e c), trasmettono la segnalazione di cui all’articolo 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2. 2. Gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. 3. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante. 4. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo del segnalante per le finalità di cui all’articolo 45, comma 3.“. Si veda il DM 4.5.2012, pubblicato in G.U. 12.5.2012 n. 110.

  • Art. 29 Antiriciclaggio – Esecuzione da parte di terzi aventi sede in

    Art. 29 Antiriciclaggio – Esecuzione da parte di terzi aventi sede in

    Art. 29 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Esecuzione da parte di terzi aventi sede in

    In vigore dal 29/12/2007

    Paesi ad alto rischio (1) 1. È fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 29 (Ambito e responsabilità) – 1. Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), b) e c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto possono fare affidamento sull’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi. Responsabili finali dell’assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al presente decreto che ricorrono a terzi.“.

  • Art. 26 quinquies Accertamento – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad…

    Art. 26 quinquies Accertamento – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad…

    Art. 26 quinquies D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici [n.d.r. dal 2027 art.

    In vigore dal 1/1/1974

    58 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) 1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OI- CR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decretolegge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all’articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 20 per cento. (2) Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indi­rettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ov­vero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. 2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nomi­nano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non resi­denti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legi­slativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell’a­dempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse respon­sabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e prov­vede a: a) versare la ritenuta di cui al comma 1; b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell’Amministra­zione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il cor­retto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta. 3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (3). Con decreto del Ministro DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 26 quinquies 32 dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. (4) 4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del testo unico delle imposte sui red­diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equipa­rate di cui all’articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta. 5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell’articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso è attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia (5). 5 bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. (6) 6. Ai fini dell’applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si con­sidera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di cu­stodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intesta­tari dei rapporti di provenienza […] (7). Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. (8) In questi casi (9), il contribuente fornisce al sog­getto tenuto all’applicazione della ritenuta la necessaria provvista. 6 bis. Nel caso di società di gestione estera che istituisce e gestisce (10) in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell’articolo 23, che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. In caso di negoziazione la ritenuta è applicata dai soggetti di cui al citato articolo 23 incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonchè dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. (11) Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni. (12) 6 ter. I proventi di cui al comma 1 percepiti senza applicazione della ritenuta al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. (12) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 63, DL 29.12.2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2011 n. 10. Ai sensi del successivo comma 69, la disposizione ha effetto a decorrere dall’1.7.2011. (2) Periodo sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. a), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato in G.U. 25.3.2014 n. 70. Testo precedente: “Sui proventi di cui alla lettera g) dell’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 27 33 o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all’articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento.“. (3) Le parole “e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati” sono state inserite dall’art. 4, comma 8, DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89. (4) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. b), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato in G.U. 25.3.2014 n. 70. Testo precedente: “La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli com­presi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acqui­sto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.“. In precedenza, le parole da “al netto di una quota dei proventi” fino a “della quota dei proventi di cui al periodo precedente.“ erano state inserite dall’art. 2, comma 13, lett. b), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. (5) Le parole “e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso è attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia” sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 16.4.2012 n. 47, pubblicato in G.U. 28.4.2012 n. 99, S.O. n. 86. (6) Comma inserito dall’art. 4, comma 4, DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89. (7) Le parole “, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione” sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. b), DLgs. 16.4.2012 n. 47, pubblicato in G.U. 28.4.2012 n. 99, S.O. n. 86. (8) Periodo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. c), DLgs. 16.4.2012 n. 47, pubblicato in G.U. 28.4.2012 n. 99, S.O. n. 86. (9) Le parole “questi casi” sono state sostituite alle precedenti “questo caso” dall’art. 10, comma 1, lett. c), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato in G.U. 25.3.2014 n. 70. (10) Le parole “istituisce e gestisce” sono state sostituite alla precedente “istituisce” dall’art. 10, comma 1, lett. d), n. 1), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato in G.U. 25.3.2014 n. 70. (11) Periodo inserito dall’art. 10, comma 1, lett. d), n. 2), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato in G.U. 25.3.2014 n. 70. (12) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. d), DLgs. 16.4.2012 n. 47, pubblicato in G.U. 28.4.2012 n. 99, S.O. n. 86.

  • Art. 41 Antiriciclaggio – Flusso di ritorno delle informazioni

    Art. 41 Antiriciclaggio – Flusso di ritorno delle informazioni

    Art. 41 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Flusso di ritorno delle informazioni (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dell’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, fatte salve le norme sul segreto di indagine. 2. La UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 3. Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall’articolo 39. 4. In occasione degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 7, la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria le informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell’anno solare precedente. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, forniscono altresì al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sull’esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 41 (Segnalazione di operazioni sospette). – 1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. 1-bis. Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 6, lettera e-bis). 2. Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia: a) per i soggetti indicati nell’articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all’articolo 11 e per i soggetti indicati all’articolo 13, comma 1, lettera a), ancorché contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della Banca d’Italia; b) per i professionisti di cui all’articolo 12 e per i revisori contabili indicati all’articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali; c) per i soggetti indicati nell’articolo 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati nell’articolo 14 con decreto del Ministro dell’interno. 3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento. 4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. 5. I soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l’operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini. 6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 24, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256; – l’art. 36, comma 1, lett. b), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Si vedano anche: – il Provvedimento Banca d’Italia 30.1.2013, pubblicato in G.U. 25.2.2013 n. 47 – il DM 16.4.2010, pubblicato in G.U. 3.5.2010 n. 101.

    DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 42-43 CAPO IV – Obbligo di astensione

  • Articolo 350 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 350 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 350 CCII – Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole «del luogo in cui essa ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza»;

    2. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole «del luogo in cui ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza».

  • Art. 29 TUE – Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del

    Art. 29 TUE – Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del

    Art. 29 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del

    In vigore dal 30/06/2003

    Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonchè anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 5- bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) (1) 1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonchè, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso. 2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale da tre mesi a due anni. 3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (1), il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all’articolo 23, comma 1, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. Note: (1) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. CAPO II – SANZIONI

  • Art. 56 Antiriciclaggio – Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di…

    Art. 56 Antiriciclaggio – Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di…

    Art. 56 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione(1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro. 2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall’articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto: a) dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffu- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 57 85 sione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno). – 1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 37, commi 7 e 8, 54 e 61, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all’articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, lettera a) e c, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettera b), e delle società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a). 2. Gli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113, comma 4, e 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, sulla base degli esiti dei controlli indicati nell’articolo 53, comma 2. Nei casi indicati nel periodo precedente, nei confronti dei soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i procedimenti di cancellazione sono attivati dalla Banca d’Italia fino alla costituzione dell’Organismo. 2-bis. Quando, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 53, comma 2, nei confronti degli agenti di cui all’articolo 128-quater, comma 7, del TUB, siano accertate gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto si applica l’articolo 128-duodecies, comma 1-bis. 3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all’irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede la Banca d’Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 145 del TUB. 4. Per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatoria applicata per l’irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP. 5. Nei confronti delle società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), la sanzione è applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 195 del TUF. 5-bis. La sanzione prevista dal comma 1 è irrogata, con proprio decreto, dal Ministero dell’economia e delle finanze per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera i), e comma 2, lettera c), dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 27, comma 1, lett. s), t), u), e v), DLgs. 13.8.2010 n. 141, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, in vigore dal 17.10.2012; – l’art. 3, comma 37, lett. c) e d), L. 15.7.2009 n. 94, pubblicata in G.U. 24.7.2009 n. 170, S.O. n. 128; – l’art. 33, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256.

  • Articolo 266 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 266 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 266 CCII – Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della societa’

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.

    2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell’articolo 124.

  • Articolo 376 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 376 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 376 CCII – Crisi dell’impresa e rapporti di lavoro

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. All’articolo 2119 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell’insolvenza.».