Autore: Andrea Marton

  • Art. 2 bis TUE – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

    Art. 2 bis TUE – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

    Art. 2 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. 1 bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. (2) 1 ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesisten- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 3 9 ti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela. (3) 1 quater. Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli. (4) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, lett. 0a), DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98. (2) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. b), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. (3) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. a), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purchè sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.“. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. 0a), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105.

  • Articolo 280 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 280 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 280 CCII – Condizioni per l’esdebitazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che: a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v’è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale rinvia la decisione sull’esdebitazione fino all’esito del relativo procedimento; b) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione; e) non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.

  • Articolo 275 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 275 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 275 Bis CCII – Disciplina dei crediti prededucibili

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all’articolo 273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio dell’impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con le modalità di cui all’articolo 273.

    2. I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Si applica l’articolo 223, comma 3.

    3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato.

    4. Se l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge.

  • Art. 41 bis Accertamento – Accertamento parziale

    Art. 41 bis Accertamento – Accertamento parziale

    Art. 41 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Accertamento parziale

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’articolo 43, i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dalle attività istruttorie di cui all’articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4), (1) nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre agenzie fiscali (2), dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l’esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonchè l’esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter (3), possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. (4) Non si applica la disposizione dell’articolo 44. 2. […] (5) Note: (1) Le parole “dalle attività istruttorie di cui all’articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),“ sono state sostituite alle precedenti “dagli accessi, ispezioni o verifiche” dall’art. 1, comma 17, L. 13.12.2010 n. 220, pubblicata in G.U. 21.12.2010 n. 297, S.O. n. 281. (2) Le parole da “i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate” a “della medesima Agenzia ovvero di altre agenzie fiscali” sono state sostituite alle precedenti “gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette” dall’art. 1, comma 405, lett. a), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (3) Le parole da “nonché l’esistenza di imposte” a “di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 405, lett. b), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (4) Le parole da “, ovvero la maggiore imposta” a “19 giugno 1997, n. 218” sono state inserite dall’art. 1, comma 405, lett. c), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (5) Comma abrogato dall’art. 62-quinquies, comma 1, DL 30.8.1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.10.1993 n. 427. DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 41 ter-42

  • Articolo 358 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 358 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 358 CCII – Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza ove iscritti nell’elenco di cui all’articolo 356: a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

    2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone […], il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa, nonchè chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

    3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall’autorità giudiziaria, anche al di fuori del circondario al quale appartiene il singolo ufficio giudiziario, tenuto conto: a) dell’attività pregressa svolta, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi; b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l’espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni; c) delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell’assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell’anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico; d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione. e) in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonchè delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi.

  • Articolo 348 Codice Civile: Scelta del tutore

    Articolo 348 Codice Civile: Scelta del tutore

    Art. 348 c.c. – Scelta del tutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

    Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

    Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento .

    In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’art.

    147.

    IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

  • Art. 29 Accertamento – Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato [n.d….

    Art. 29 Accertamento – Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato [n.d….

    Art. 29 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato [n.d.r. dal 2027 art. 44

    In vigore dal 1/1/1974

    del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all’articolo 23, devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all’articolo 48 [51], del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 23; b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all’articolo 48 [51], commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all’atto del pagamento o, in mancanza, con l’aliquota del primo scaglione di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all’articolo 16 [17], comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all’articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico (2); d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all’articolo 16 [17], comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all’articolo 17 [19] dello stesso testo unico; e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all’articolo 48 [51], del citato testo unico, non compresi nell’articolo 16 [17], comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all’anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell’articolo 23, con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all’inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell’articolo 23 intende adottare. (3) Ai fini delle DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 30 41 operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell’anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro dei tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l’ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell’articolo 23, comma 4. 3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all’atto del pagamento, una ritenuta d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all’atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all’articolo 47 [50], comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2. 4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta. 5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano all’atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse. Note: (1) Si veda l’art. 20, comma 3, DPR n. 29.9.1973 n. 605, secondo cui i soggetti di cui al presente articolo, che hanno operato ritenute di acconto, devono trasmettere all’anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti. (2) Le parole “al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico” sono state inserite dall’art. 1, comma 353, lett. b), n. 1, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (3) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 353, lett. b), n. 2, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. Testo precedente: “A tal fine, all’inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 2 dell’articolo 23 intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte.“.

  • Articolo 220 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 220 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 220 CCII – Procedimento di ripartizione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall’articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonchè, qualora l’entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’articolo 150.

    2. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all’articolo 206, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al comma 1, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonchè le somme ripartibili soltanto previa consegna di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata in favore della procedura da uno dei soggetti di cui all’articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell’ambito dei giudizi di cui all’articolo 206, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all’effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell’articolo 206.

    3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell’articolo 133.

    4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l’avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.

    5. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del primo periodo del comma 2, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto secondo periodo del comma 2. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

    6. In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 1, costituisce giusta causa di revoca del curatore.

  • Art. 38 bis Accertamento – Atti di recupero

    Art. 38 bis Accertamento – Atti di recupero

    Art. 38 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Atti di recupero (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, l’Agenzia delle entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti: a) fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti, nonchè quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’ufficio può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dagli articoli 60 e 60-ter. La disposizione del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27; b) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; c) l’atto di cui alla lettera a), emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti e inesistenti, di cui all’articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre del quinto anno e dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo; d) il pagamento delle somme dovute deve essere DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 39 60 effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all’atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; e) la competenza all’emanazione degli atti di cui alla lettera a), emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta; f) per le controversie relative all’atto di recupero di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; g) in assenza di specifiche disposizioni, le lettere a), b), d), e f) si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. Fatti salvi i più ampi termini previsti dalla normativa vigente, l’atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. La competenza all’emanazione dell’atto di recupero spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione della violazione. In mancanza del domicilio fiscale la competenza è attribuita a un’articolazione dell’Agenzia delle entrate individuata con provvedimento (2) del direttore. 1 bis. Gli atti di recupero aventi ad oggetto le somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all’articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in deroga a quanto previsto al comma 1, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione. (3) 2. Con provvedimenti (4) del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Comandante generale della Guardia di finanza, è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell’articolo 22 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (5) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, lett. b), DLgs. 12.2.2024 n. 13, pubblicato in G.U. 21.2.2024 n. 43. Ai sensi del successivo art. 41, comma 2, la presente disposizione si applica con riferimento agli atti emessi dal 30.4.2024. (2) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 5.6.2024 n. 257290. (3) Comma inserito dall’art. 23, comma 1, lett. a), DLgs. 12.6.2025 n. 81, pubblicato in G.U. 12.6.2025 n. 134. (4) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 30.9.2024 n. 372380. (5) Comma sostituito dall’art. 1, comma 86, L. 30.12.2024 n. 207, pubblicata in G.U. 31.12.2024 n. 305, S.O. n. 43. Testo precedente: “Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell’articolo 22 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.“.

  • Art. 36 bis Accertamento – Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimbors…

    Art. 36 bis Accertamento – Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimbors…

    Art. 36 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione; f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta. 2 bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta. (2) 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta (3), l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali (5). Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria entro i sessanta giorni (4) successivi al ricevimento della comunicazione. (6) 3 bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo del quarto comma dell’articolo 42 del DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 36 ter 55 presente decreto, del comma 3 dell’articolo 40-bis del presente decreto, del comma 1-ter dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l’amministrazione finanziaria provvede a ridurre l’importo delle perdite riportabili ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del primo periodo del quarto comma dell’articolo 42 del presente decreto, l’amministrazione finanziaria provvede a ridurre l’importo delle perdite riportabili ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma dell’articolo 42 del presente decreto. (7) 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d’imposta. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 13, comma 1, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174. Ai sensi del successivo art. 16, la disposizione si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dall’1.1.1999. Testo precedente: “Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonchè ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all’Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute . Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell’azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d’imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte; b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, dalle comunicazioni di cui all’articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; c) escludere le detrazioni d’imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all’articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni; e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c); f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge; g) controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni . Ai fini dei precedenti commi il contribuente è invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi.“. Per le precedenti mofifiche si vedano: – l’art. 1, lett. p), DL 31.5.1994 n. 330, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.7.1994 n. 473; – l’art. 10-ter, comma 1, DL 2.3.1989 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.4.1989 n. 154; – l’art. 1, DPR 27.9.1979 n. 506, pubblicato in G.U. 22.10.1979 n. 288; – l’art. 2, DPR 24.12.1976 n. 920, pubblicato in G.U. 19.1.1977 n. 16. (2) Comma inserito dall’art. 2, comma 10, lett. a), DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005, n. 248. (3) Le parole da “ovvero dai controlli” a “maggiore imposta” sono state inserite dall’art. 2, comma 10, lett. b), DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. (4) Le parole “sessanta giorni” sono state sostituite alle precedenti “trenta giorni” dall’art. 3, comma 3, DLgs. 5.8.2024 n. 108, pubblicato in G.U. 5.8.2024 n. 182. Ai sensi del successivo comma 7, la disposizione si applica alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025. (5) Le parole “la comunicazione all’Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 26.1.2001 n. 32, pubblicato in G.U. 5.3.2001 n. 53. (6) Periodo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 26.1.2001 n. 32, pubblicato in G.U. 5.3.2001 n. 53. (7) Comma inserito dall’art. 25, comma 3, DLgs. 24.9.2015 n. 158, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Ai sensi del comma 5 dell’art. 25, la disposizione entra in vigore l’1.1.2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  • Art. 40 bis Accertamento – Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato…

    Art. 40 bis Accertamento – Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato…

    Art. 40 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle società, il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla consolidante nonchè le relative rettifiche, spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione. 2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall’atto unico estingue l’obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante. 3. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un’apposita istanza, all’ufficio competente a emettere l’atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L’ufficio procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. (2) 4. Le attività di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diver- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 41-41 bis 63 se da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente nei confronti della società consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione. 5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell’articolo 43, l’accertamento del reddito complessivo globale può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 35, comma 1, DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. La disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2011, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del citato decreto. (2) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 29.10.2010 n. 154309.

  • Articolo 303 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 303 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 303 CCII – Effetti del provvedimento di liquidazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l’impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall’articolo 314.

    2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.