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Art. 303 CCII – Effetti del provvedimento di liquidazione
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l’impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall’articolo 314.
2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Effetti per il debitore: rinvio alle norme della liquidazione giudiziale
L’articolo 303 CCII assicura l’unitarietà del sistema concorsuale rinviando alle disposizioni del Titolo V dedicate alla liquidazione giudiziale, segnatamente agli articoli 142 (effetti patrimoniali per il debitore), 144 (corrispondenza diretta al debitore), 145 (rapporti processuali) e 146-147 (disciplina della famiglia e degli alimenti). Il rinvio integra la disciplina speciale della l.c.a. con il corpus della procedura giudiziale, garantendo coerenza sistematica e parità di trattamento sostanziale tra i debitori sottoposti alle due procedure. L’opzione legislativa, che riproduce con qualche limatura l’art. 200 della legge fallimentare, riflette la sostanziale assimilazione degli effetti concorsuali al di là della differente natura dell’organo procedente.
Spossessamento e perdita della legittimazione processuale
L’effetto principale è lo spossessamento: dal momento del provvedimento di l.c.a., il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni compresi nell’attivo della procedura, che passano sotto la gestione del commissario liquidatore. Lo spossessamento è meramente gestorio e non comporta perdita della titolarità sostanziale dei beni, che rimane in capo al debitore fino al loro trasferimento ai creditori in sede di riparto o di vendita. Correlativamente, il debitore perde la legittimazione processuale attiva e passiva per i rapporti di diritto patrimoniale, espressamente confermata dal secondo comma. Il commissario Tizio assume la veste di sostituto processuale, con l’obbligo di proseguire o iniziare le cause necessarie alla tutela dell’attivo, valutando di volta in volta l’opportunità economica del contenzioso.
Cessazione degli organi sociali per le persone giuridiche
Per le imprese costituite in forma di persona giuridica, la norma dispone la cessazione delle funzioni di assemblee, organi di amministrazione e di controllo. Si tratta di un effetto particolarmente incisivo: gli amministratori della società Alfa, posta in l.c.a., perdono i poteri gestori che vengono integralmente trasferiti al commissario liquidatore; il collegio sindacale e l’organo di revisione cessano dalle funzioni di controllo, sostituite dalla vigilanza dell’autorità amministrativa e dal comitato di sorveglianza. L’assemblea dei soci perde le competenze ordinarie (approvazione del bilancio, nomina degli amministratori) ma conserva, secondo l’orientamento prevalente, alcune attribuzioni residuali in tema di proposta di concordato (art. 314 CCII) e di scelte modificative dello statuto strumentali alla procedura.
Eccezione dell’esercizio provvisorio ex art. 314
La norma fa salva l’ipotesi dell’art. 314 CCII, che disciplina la possibilità di un concordato nella liquidazione coatta amministrativa. In questo caso, gli organi sociali possono riprendere temporaneamente le funzioni necessarie all’elaborazione e all’approvazione della proposta concordataria, sotto la vigilanza del commissario e dell’autorità. Si pensi alla cooperativa Beta che, durante la l.c.a., elabori una proposta di concordato con l’apporto di un investitore terzo: l’assemblea dovrà essere convocata per le delibere statutarie necessarie, sebbene il potere di proposta sia formalmente attribuito al commissario o ai creditori secondo le previsioni speciali. La temporanea riviviscenza degli organi sociali è strumentale e non incide sulla persistenza dello spossessamento patrimoniale.
Rapporti pendenti e atti del debitore
Le controversie pendenti relative a rapporti patrimoniali proseguono con la sostituzione del commissario al debitore, secondo lo schema dell’art. 110 c.p.c. con peculiarità concorsuali. Il commissario può proseguire il giudizio, rinunciare agli atti, transigere previa autorizzazione del comitato di sorveglianza secondo i rinvii dell’art. 304 CCII. Gli atti dispositivi compiuti dal debitore Sempronio dopo l’apertura della l.c.a. sono inefficaci verso i creditori concorsuali, secondo la regola generale dello spossessamento, fermi restando eventuali profili di tutela del terzo in buona fede prima della pubblicazione del provvedimento. Restano salvi i rapporti strettamente personali (diritti della personalità, rapporti familiari) e i beni espressamente esclusi dalla procedura ai sensi dell’art. 142 CCII (impignorabili, alimenti, sussidi).
Domande frequenti
Quali effetti produce sul debitore l’apertura della liquidazione coatta amministrativa?
Spossessamento dei beni, perdita della legittimazione processuale per rapporti patrimoniali e, per le persone giuridiche, cessazione delle funzioni di assemblee, amministratori e organi di controllo, salvo l’eccezione del concordato ex art. 314.
Chi sta in giudizio nelle controversie patrimoniali dopo l’apertura della l.c.a.?
Il commissario liquidatore in qualità di sostituto processuale, sia per le cause pendenti sia per quelle nuove. Il debitore perde la legittimazione attiva e passiva per i rapporti di natura patrimoniale concorsuale.
Gli organi sociali della società in l.c.a. cessano completamente le loro funzioni?
Sì, di regola cessano integralmente. Possono però riacquistare temporaneamente alcune funzioni nell’ambito della procedura di concordato nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dall’art. 314 CCII.
Sono validi gli atti dispositivi compiuti dal debitore dopo il provvedimento di l.c.a.?
No, sono inefficaci nei confronti della massa dei creditori per effetto dello spossessamento. Restano salvi gli atti su beni esclusi dalla procedura e quelli compiuti dal terzo in buona fede prima della pubblicazione.