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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 305 CCII – Commissario liquidatore

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell’impresa o dell’ente richiedendo, ove occorra, l’assistenza di un notaio.

3. Il commissario forma quindi l’inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

In sintesi

In sintesi

  • Il commissario liquidatore della l.c.a. opera secondo le direttive dell’autorità di vigilanza e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.
  • Compie tutte le operazioni di liquidazione: presa in consegna dei beni, inventario, gestione, realizzo dell’attivo e riparti.
  • Prende in consegna anche scritture contabili e documenti dell’impresa, con eventuale assistenza di un notaio.
  • Forma l’inventario nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.
  • L’incarico è di pubblico ufficio: il commissario è ausiliare dell’autorità amministrativa, non organo giurisdizionale.
  • La norma riproduce, con adattamenti, l’art. 199 della legge fall., assicurando continuità con la disciplina previgente.
Inquadramento sistematico e natura dell’incarico

L’art. 305 CCII apre il procedimento della liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) descrivendo i compiti iniziali del commissario liquidatore, organo cardine della procedura. Diversamente dal curatore della liquidazione giudiziale, il commissario non opera sotto la direzione di un giudice delegato, ma di un'«autorità che vigila sulla liquidazione» (Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, IVASS, COVIP, a seconda del settore) e di un comitato di sorveglianza, secondo lo schema tripartito tipico dei procedimenti amministrativi liquidatori. La norma riproduce sostanzialmente l’art. 199 della legge fallimentare, adattandolo alla terminologia del Codice della crisi e confermando la qualifica di pubblico ufficio dell’incarico, con conseguente applicazione degli artt. 357 e 358 c.p. in caso di condotte penalmente rilevanti.

Direttive dell’autorità di vigilanza e controllo del comitato

Il commissario non gode di piena autonomia: agisce «secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione», la quale impartisce indicazioni sia di carattere generale (tempistiche, criteri di realizzo, prosecuzione dell’esercizio) sia su singole operazioni di particolare rilievo. Il «controllo» del comitato di sorveglianza ha invece natura prevalentemente consultiva e di vigilanza interna: il comitato esprime pareri, formula osservazioni e segnala all’autorità eventuali criticità. L’orientamento prevalente esclude che la mancata acquisizione di un parere obbligatorio determini di per sé la nullità dell’atto, salvo che la legge espressamente la commini, restando ferma la responsabilità del commissario verso l’autorità vigilante e i creditori ai sensi dell’art. 35, comma 4, CCII richiamato in quanto compatibile. Si supponga che Tizio, nominato commissario di una banca in l.c.a., riceva dall’autorità di vigilanza l’indicazione di proseguire l’esercizio bancario per consentire la cessione delle attività e passività a un istituto terzo: il commissario dovrà conformarsi a tale direttiva, salvo proporre, con motivata istanza, soluzioni alternative.

Presa in consegna dei beni e dei documenti

Il comma 2 impone al commissario di prendere in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e ogni altro documento dell’impresa o dell’ente. La consegna è atto materiale e giuridico che segna il momento di apprensione dell’attivo: da essa decorre la responsabilità del commissario quale custode dei beni, ai sensi degli artt. 1768 c.c. e 67 disp. att. c.p.c., con i correlati doveri di diligenza professionale qualificata. La possibilità di richiedere «l’assistenza di un notaio» risponde all’esigenza di assicurare la pubblica fede dell’operazione, in particolare quando vi siano beni di rilevante valore o quando sia opportuno cristallizzare lo stato di consegna in un atto pubblico opponibile agli ex amministratori. Per le scritture contabili la consegna costituisce anche presupposto per la successiva relazione semestrale ex art. 306 CCII e per l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 307 CCII. Si pensi al caso di Caio, ex amministratore, che rifiuti la consegna delle scritture: il commissario può richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 49 CCII richiamato in quanto compatibile, oltre a segnalare la condotta ai fini delle responsabilità penali ex art. 329 CCII.

Formazione dell’inventario e nomina degli stimatori

Il comma 3 disciplina la formazione dell’inventario, che descrive analiticamente i beni mobili e immobili, i crediti, le partecipazioni, le rimanenze e ogni altro cespite riferibile all’impresa in liquidazione. L’inventario assolve a una triplice funzione: garantistica per i creditori, ricognitiva ai fini della redazione della relazione semestrale e propedeutica al programma di realizzo. Il commissario può nominare «uno o più stimatori» per la valutazione dei beni, scelti tra professionisti dotati di specifica competenza tecnica (commercialisti, ingegneri, periti, esperti settoriali). La scelta dello stimatore costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta inadeguatezza; la stima, pur non vincolante, costituisce parametro di riferimento per le successive vendite e per la valutazione dei pareri del comitato di sorveglianza. Coordinato con gli artt. 306 e 307 CCII, l’art. 305 traccia il perimetro operativo iniziale del commissario, ponendo le basi documentali e patrimoniali per l’intera procedura di l.c.a.

Domande frequenti

Da chi riceve direttive il commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa?

Il commissario opera secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione (es. MISE, Banca d'Italia, IVASS, COVIP) e sotto il controllo del comitato di sorveglianza, organo a composizione mista con funzioni consultive e di vigilanza interna.

Quali documenti deve prendere in consegna il commissario all’inizio della l.c.a.?

Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e ogni altro documento dell’impresa o dell’ente, potendo richiedere l’assistenza di un notaio per dare pubblica fede all’operazione.

Il commissario liquidatore può nominare degli stimatori per valutare i beni dell’impresa?

Sì. Il comma 3 dell’art. 305 CCII consente al commissario di nominare uno o più stimatori per la valutazione dei beni quando sia necessario, scegliendoli tra professionisti dotati di specifica competenza tecnica nei settori interessati.

Il commissario liquidatore della l.c.a. è un pubblico ufficiale?

Sì. Secondo l’orientamento prevalente l’incarico ha natura di pubblico ufficio: il commissario è ausiliare dell’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione e risponde penalmente ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. per le condotte rilevanti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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