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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 306 CCII – Relazione del commissario

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. L’imprenditore o, se l’impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all’ultimo bilancio.

2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all’autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione economicopatrimoniale e finanziaria dell’impresa e sull’andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali segnali di cui all’articolo 3, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

In sintesi

In sintesi

  • Imprenditore o amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione successivo all’ultimo bilancio.
  • Il commissario è dispensato dal redigere bilanci annuali, ma ogni semestre deve presentare una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria.
  • La relazione segnala anche eventuali segnali di crisi ex art. 3 CCII e l’andamento della gestione.
  • È accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza, che può formulare osservazioni scritte.
  • Copia della relazione è trasmessa via PEC al registro delle imprese, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
  • L’obbligo informativo è strumento centrale di trasparenza e controllo sulla gestione liquidatoria.
Funzione informativa e raccordo con la gestione precedente

L’art. 306 CCII delinea il sistema di rendicontazione periodica della liquidazione coatta amministrativa, articolato su due momenti distinti: la consegna del «conto della gestione» da parte degli organi precedenti e la presentazione semestrale di una relazione da parte del commissario. Il primo adempimento ha natura ricognitiva: gli amministratori (o l’imprenditore individuale) devono rendere conto delle operazioni compiute nel periodo successivo all’ultimo bilancio approvato, consentendo al commissario di ricostruire l’evoluzione patrimoniale dell’ente fino all’apertura della procedura. La norma riproduce, con adattamenti, l’art. 205 della legge fall., e si coordina con l’art. 305 CCII sulla presa in consegna delle scritture: il conto della gestione integra le scritture, fornendo una rappresentazione contabile aggiornata e funzionale alle valutazioni del commissario circa l’eventuale esercizio di azioni di responsabilità ex art. 307 CCII.

Dispensa dal bilancio annuale e relazione semestrale

Il comma 2 dispensa il commissario dall’obbligo di redigere il bilancio annuale ex artt. 2423 ss. c.c., obbligo che presupporrebbe una continuità gestionale incompatibile con la fase liquidatoria. In sostituzione introduce la relazione semestrale, documento tecnico che descrive la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa e l’andamento della gestione liquidatoria. La relazione deve contenere informazioni quali: stato dell’inventario e delle stime, beni realizzati e somme incassate, contenzioso pendente, oneri sostenuti, prospettive di chiusura. La cadenza semestrale risponde a esigenze di trasparenza ed equilibra il fabbisogno informativo dell’autorità vigilante con i costi amministrativi della rendicontazione. Si supponga che Tizio, commissario di una società cooperativa in l.c.a., abbia ceduto un complesso aziendale nel primo semestre: la relazione dovrà evidenziare il prezzo realizzato, i criteri di stima, le procedure competitive seguite e la destinazione del ricavato.

Segnali di crisi ex art. 3 CCII e funzione di allerta

Il riferimento ai «segnali di cui all’articolo 3» CCII rappresenta un’innovazione di rilievo del Codice della crisi rispetto alla disciplina previgente. La norma impone al commissario di evidenziare, nella relazione semestrale, l’eventuale ricorrere degli indicatori di squilibrio finanziario (esposizioni scadute oltre soglia, debiti tributari e previdenziali significativi, segnalazioni dei creditori pubblici qualificati). Si tratta di un obbligo informativo coerente con la finalità di tempestiva emersione delle situazioni di crisi che permea l’intero sistema codicistico. Nella l.c.a., dove la procedura è già aperta, i segnali rilevano sotto un duplice profilo: ricostruttivo, per individuare il momento di emersione della crisi rilevante anche ai fini di azioni revocatorie e responsabilità; prospettico, per orientare le scelte gestionali del commissario in caso di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa.

Rapporto del comitato di sorveglianza e osservazioni

La relazione è «accompagnata» da un rapporto del comitato di sorveglianza, che esprime una valutazione collegiale sull’operato del commissario. Ciascun componente del comitato può inoltre formulare osservazioni scritte individuali, garantendo l’emersione di eventuali dissensi e arricchendo il quadro informativo destinato all’autorità vigilante. L’orientamento prevalente attribuisce alle osservazioni natura di atto endoprocedimentale, non immediatamente impugnabile dai creditori, ma rilevante in sede di valutazione della responsabilità del commissario e di liquidazione del compenso. La trasmissione contestuale degli estratti conto bancari e postali consente al comitato un controllo documentale puntuale sui flussi della procedura, prevenendo opacità nella gestione delle disponibilità liquide.

Pubblicità della relazione e diritti dei creditori

Il sistema di pubblicità è duplice: deposito telematico al registro delle imprese, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell’art. 2188 c.c., e trasmissione PEC ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. Tale doppio binario assicura la conoscibilità erga omnes della relazione e, al contempo, una comunicazione personale ai soggetti direttamente interessati. La trasmissione include anche le osservazioni del comitato di sorveglianza, garantendo trasparenza completa. La violazione dell’obbligo di trasmissione, secondo l’orientamento prevalente, non incide sulla validità degli atti successivi della procedura, ma può integrare grave inadempimento agli obblighi gestori, valutabile ai sensi dell’art. 313 CCII richiamato in quanto compatibile. Si pensi al caso di Caio, creditore non avvisato per omessa trasmissione PEC: questi conserva la possibilità di prendere conoscenza della relazione presso il registro delle imprese, ma può segnalare l’omissione all’autorità vigilante ai fini delle valutazioni di competenza. L’art. 306 chiude così il cerchio della trasparenza informativa, ponendosi come pilastro del controllo democratico sulla l.c.a.

Domande frequenti

Ogni quanto tempo il commissario liquidatore deve presentare la relazione sulla gestione?

La relazione è semestrale: alla fine di ogni semestre il commissario la trasmette all’autorità di vigilanza, descrivendo la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa, l’andamento della gestione e i segnali di crisi ex art. 3 CCII.

Il commissario della l.c.a. deve redigere il bilancio annuale dell’impresa in liquidazione?

No. Il comma 2 dell’art. 306 CCII dispensa espressamente il commissario dall’obbligo di redigere il bilancio annuale, sostituito dalla relazione semestrale che assolve la funzione informativa nei confronti di autorità vigilante e creditori.

A chi viene trasmessa la relazione semestrale del commissario liquidatore?

La relazione è trasmessa all’autorità di vigilanza, al comitato di sorveglianza, al registro delle imprese per via telematica e via PEC ai creditori e ai titolari di diritti sui beni, con allegato il rapporto del comitato di sorveglianza.

Cosa devono fare amministratori e imprenditore al momento dell’apertura della l.c.a.?

Devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato, consentendogli di ricostruire l’evoluzione patrimoniale dell’ente fino all’apertura della procedura.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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