Autore: Andrea Marton

  • Articolo 252 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 252 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 252 CCII – Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.

    2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

    3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

    4. Essi concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

  • Art. 66 Antiriciclaggio – Misure ulteriori

    Art. 66 Antiriciclaggio – Misure ulteriori

    Art. 66 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Misure ulteriori(1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Fermo quanto previsto dall’articolo 62, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell’adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi l’interdizione dallo svolgimento della funzione, dell’attività o dell’incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni. 2. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell’economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonchè, nel caso in cui sia adita l’autorità giudiziaria, dell’avvio dell’azione giudiziaria e dell’esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni. 3. Ferma la discrezionalità dell’autorità procedente in ordine alla valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si dà luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un’indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno. 4. Le sanzioni amministrative applicate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell’articolo 62, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonchè le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull’esito delle stesse sono comunicate all’ABE, all’AEAP e all’AESFEM dall’autorità di vigilanza di settore che ne è membro. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Disposizioni transitorie e finali). – 1. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e 39, comma 4, sono emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. La trasmissione delle informazioni e dei dati di cui agli articoli 45, comma 4, e 60, comma 7, avviene per via telematica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. La definizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera r), è modificata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, d’intesa con la Banca d’Italia, può individuare ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei a essere utilizzati a scopo di riciclaggio, oltre a quelli indicati all’articolo 1, comma 2, lettera i), nonché stabilire limiti per l’utilizzo degli stessi. 6. Il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua ulteriori persone fisiche ai fini della definizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera p). 7. Il Ministro dell’economia e delle finanze può con proprio decreto modificare i limiti di importo stabiliti dall’articolo 49. 8. All’articolo 22-bis, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: “g-bis) antiriciclaggio.“. 9. L’intermediario finanziario di cui all’articolo 11, comma 1, lettera o), adempie a quanto previsto dall’articolo 37 a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del mede- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 67-68 96 simo articolo e secondo le modalità e i termini ivi previsti. 9-bis. Gli operatori che esercitano in sede fissa le attività di gioco pubblico riservato allo Stato sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto a partire dalla data del 1 marzo 2010.“. In precedenza il comma 9-bis era stato inserito dall’art. 35, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256.

  • Art. 38 TUE – Interventi eseguiti in base a permesso annullato

    Art. 38 TUE – Interventi eseguiti in base a permesso annullato

    Art. 38 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi eseguiti in base a permesso annullato

    In vigore dal 30/06/2003

    11; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest’ultima e l’amministrazione comunale. La valutazione dell’agenzia è notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. 2. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’articolo 36. 2 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01 (1), in caso di accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo. (2) Note: (1) Le parole “all’articolo 23, comma 01” sono state sostituite alle precedenti “all’articolo 22, comma 3” dall’art. 3, comma 1, lett. q), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. o), DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16.

  • Articolo 370 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 370 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 370 CCII – Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 238, le parole «non si applica il titolo III della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell’insolvenza»; b) all’articolo 245, comma 7, secondo periodo, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell’insolvenza»; c) all’articolo 248 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «dove l’impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell’articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza»; 2) al comma 2, le parole «in cui l’impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell’articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza»; 3) al comma 3, le parole «nell’articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell’insolvenza»; 4) al comma 4, le parole «nell’art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza»; d) all’articolo 249 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «del luogo dove l’impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali»; 2) al comma 2, le parole «titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall’articolo 66 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell’insolvenza e dall’articolo 165 del medesimo codice»; e) all’articolo 252 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole «del luogo dove ha sede legale l’impresa» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali»; 2) al comma 8, le parole «del luogo ove l’impresa ha sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali»; f) all’articolo 254, comma 2, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell’insolvenza»; g) all’articolo 255, le parole «dalla legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dal codice della crisi e dell’insolvenza»; h) all’articolo 256, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell’insolvenza»; i) all’articolo 257, comma 1, le parole «dall’articolo 35 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 132 del codice della crisi e dell’insolvenza» e le parole «a quanto disposto dall’articolo 206, secondo comma, della medesima» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto disposto dall’articolo 307, comma 2, del medesimo codice»; l) all’articolo 258, comma 6, le parole «all’articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell’insolvenza»; m) all’articolo 260, al comma 1, primo periodo, le parole «dall’articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza» e, al comma 1, secondo periodo, le parole «nell’articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell’insolvenza»; n) all’articolo 262, comma 1, le parole «dell’art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza» e le parole «del luogo dove l’impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali»; o) all’articolo 263, comma 3, le parole «Si applica l’articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della crisi e dell’insolvenza»; p) all’articolo 265, comma 3, le parole «all’articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 313 del codice della crisi e dell’insolvenza»; q) all’articolo 270, comma 1, le parole «dall’articolo 56 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 155 del codice della crisi e dell’insolvenza»; r) all’articolo 276, comma 5, prima parte, le parole «67 della legge fallimentare», sono sostituite dalle seguenti: «166 del codice della crisi e dell’insolvenza» e le parole «per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell’articolo 67della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori» sono sostituite dalle seguenti: «per gli atti indicati all’articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e dell’insolvenza che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati all’articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e dell’insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori»; s) all’articolo 281, comma 1, le parole «tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale società controllante» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali».

    2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) e s), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.

  • Articolo 217 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 217 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 217 CCII – Poteri del giudice delegato

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all’articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell’avviso di cui al comma 5 o nell’ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.

    2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

  • Art. 11 TUE – Caratteristiche del permesso di costruire

    Art. 11 TUE – Caratteristiche del permesso di costruire

    Art. 11 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Caratteristiche del permesso di costruire

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall’art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) 1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. 2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16. 3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

  • Art. 59 IRAP – Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili

    Art. 59 IRAP – Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili

    Art. 59 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, i comuni possono: a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell’applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 58 e del proprio nucleo familiare; b) disporre l’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; c) stabilire che l’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore; d) […] (1) e) […] (2) f) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso; h) […] (3) i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; l) […] (4) m) introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; n) […] (5) o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell’articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto. 2. […] (6) 3. […] (7).

    DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 60 Note: (1) Lettera abrogata dall’art. 13, comma 14, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Testo precedente: “d) considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;“. (2) Lettera abrogata dall’art. 13, comma 14, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Testo precedente: “e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;“. (3) Lettera abrogata dall’art. 13, comma 14, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Testo precedente: “h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà dell’imposta prevista nell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;“. (4) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 175, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Testo precedente: “l) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi: 1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell’obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata; 2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo; 3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi; 4) previsione di una sanzione, comunque non inferiore a lire 200.000 [n.d.r. euro 103,29] né superiore a lire 1.000.000 per ciascuna unità immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1); 5) potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione;“. (5) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 175, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Testo precedente: “n) razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario;“. (6) Comma abrogato dall’art. 1, comma 175, L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Testo precedente: “Se sono adottate norme regolamentari nella materia di cui alla lettera l) del comma 1, nel territorio del comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.“. (7) Comma abrogato dall’art. 1, comma 175, L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Testo precedente: “Nelle disposizioni regolamentari di cui alla lettera l) del comma 1 può essere stabilita per anni pregressi la eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione secondo criteri selettivi.“.

  • Articolo 342 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 342 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 342 CCII – Falso in attestazioni e relazioni

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, comma 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

    2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata.

    3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

  • Art. 40 Antiriciclaggio – Analisi e sviluppo delle segnalazioni

    Art. 40 Antiriciclaggio – Analisi e sviluppo delle segnalazioni

    Art. 40 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Analisi e sviluppo delle segnalazioni (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l’approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attività: a) avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonchè delle risultanze della propria attività ispettiva, effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonchè delle ipotesi di operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza, sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli organismi di autoregolamentazione e dalle FIU estere; b) effettua, sulla base di protocolli d’intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore, in collaborazione con le medesime anche avvalendosi, a tal fine, degli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; c) ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera h), trasmette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell’eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso; d) in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a) e fermo quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale in ordine all’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d’intesa, le segnalazioni di operazioni (2) che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati nonchè le comunicazioni di cui all’articolo 10, comma 4, e le relative analisi (3), alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che, a loro volta, le trasmettono tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo; e) ferme le disposizioni di cui alle lettere c) e d), nei casi di specifico interesse, comunica agli Organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati e secondo modalità concordate, informa tempestivamente il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia dei dati e delle informazioni comunicati ai sensi della presente lettera; f) mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni non trasmesse ai sensi della lettera d), mediante procedure che consentano, sulla base di protocolli d’intesa, la consultazione agli organi investigativi di cui all’articolo 9. 2. Ai fini dell’analisi o dell’approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti, destinatari degli obblighi di cui al presente decreto, nonchè alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento. 3. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia adottano, anche sulla base di protocolli d’intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell’identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni ovvero dei soggetti che sono tenuti, in forza del presente decreto, a fornire DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 41 69 ulteriori informazioni utili ai fini dell’analisi delle segnalazioni e dell’approfondimento investigativo della stessa. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 40 (Dati aggregati). – 1. Gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 11, comma 1, fatta eccezione per le lettere h) e i), e comma 2, lettera a), […] trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali. 2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere […] e definisce le modalità con cui tali dati sono aggregati e trasmessi […]. La UIF verifica il rispetto dell’obbligo di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto all’archivio unico informatico.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 27, comma 1, DLgs. 13.8.2010 n. 141, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169; – l’art. 23, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Le parole “di operazioni” sono state inserite dall’art. 2, comma 3, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (3) Le parole “nonchè le comunicazioni di cui all’articolo 10, comma 4, e le relative analisi” sono state inserite dall’art. 2, comma 3, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Articolo 285 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 285 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 285 CCII – Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il piano […] o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell’attività di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell’attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale […].

    2. Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purchè un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese, fermo quanto previsto dagli articoli 47 e 112.

    3. Se non ricorre l’ipotesi prevista dal comma 1, secondo periodo, gli effetti pregiudizievoli del- le operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola impresa, attraverso l’opposizione all’omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all’omologazione degli accordi di ristrutturazione.

    4. In caso di opposizione proposta ai sensi del comma 3, il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati e tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese del gruppo, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa. 4 bis. Nell’ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, il tribunale omologa il concordato secondo quanto previsto dall’articolo 112, commi 2, 3 e 4.

    5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2, esclusivamente attraverso l’opposizione all’omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza del predetto pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal piano di gruppo.

  • Art. 336 bis Codice Civile: Ascolto del minore

    Art. 336 bis Codice Civile: Ascolto del minore

    Art. 336 BIS c.c. Ascolto del minore

    Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197

    [Abrogato]

  • Articolo 271 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 271 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 271 CCII – Concorso di procedure

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori il debitore, entro la prima udienza, può presentare domanda di accesso a una procedura di cui al titolo IV, capo II, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2, o chiedere un termine per presentarla. In caso di richiesta del termine il giudice lo assegna in misura non superiore a sessanta giorni, prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni.

    2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e il giudice, su domanda del debitore, può concedere le misure previste dall’articolo 70, comma 4, o dall’articolo 78, comma 2, lettera d). Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia presentato la domanda, oppure in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al titolo IV, capo II, il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 270, commi 1 e 2.