Autore: Andrea Marton

  • Art. 44 Antiriciclaggio – Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti

    Art. 44 Antiriciclaggio – Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti

    Art. 44 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Ferma la responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica in ordine all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn): a) acquisiscono i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e trasmettono una comunicazione contenente i dati acquisiti, entro 20 giorni dall’effettuazione dell’operazione all’intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale; in caso di operazioni occasionali attinenti al servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la comunicazione è inviata prima della relativa esecuzione, quale che sia l’importo dell’operazione; b) conservano, per un periodo di 12 mesi, i dati acquisiti ai sensi della lettera a); c) comunicano all’intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordi- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 45 72 ne all’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta. 2. L’atto di convenzionamento o il mandato, quale che sia il tipo contrattuale utilizzato per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, indica espressamente: a) gli adempimenti cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti in occasione dell’identificazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di adempimento dei medesimi, l’indicazione dei tempi entro cui le informazioni sono trasmesse all’intermediario di riferimento ovvero al punto di contatto centrale nonchè la responsabilità ascrivibile al soggetto convenzionato o all’agente per l’inosservanza dei termini e delle condizioni ivi previsti; b) le modalità di conservazione dei dati acquisiti idonee a garantire, quanto meno, l’accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), nonchè l’integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione; c) le modalità e tempi di invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera c). 3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonchè al servizio di pagamento di bollettini, erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purchè risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall’utente; b) il terminale dell’operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 44 (Modalità di segnalazione da parte delle società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a)). – 1. Per le società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), il responsabile dell’incarico, cui compete la gestione del rapporto con il cliente e che partecipa al compimento della prestazione, ha l’obbligo di segnalare senza ritardo al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all’articolo 41. 2. Il legale rappresentante o un suo delegato esamina la segnalazione pervenutagli e, qualora la ritenga fondata tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dalle informazioni acquisite in adempimento dell’obbligo di registrazione di cui all’articolo 36, la trasmette alla UIF priva del nominativo del segnalante.“.

  • Art. 21 IRAP – Domicilio dei soggetti passivi

    Art. 21 IRAP – Domicilio dei soggetti passivi

    Art. 21 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Domicilio dei soggetti passivi

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  • Recesso del socio nelle società di persone: esempi pratici sull’

    Recesso del socio nelle società di persone: esempi pratici sull’

    In sintesi

    • Nelle società di persone il recesso libero spetta se la società è a tempo indeterminato o per la vita di un socio (art. 2285).
    • In più si può recedere nei casi del contratto sociale o per giusta causa.
    • Per il recesso libero serve un preavviso di almeno tre mesi.
    • La giusta causa richiede una lesione del rapporto fiduciario e la buona fede del recedente (Cass. 21731/2022).
    • La quota si liquida in denaro secondo la situazione patrimoniale (art. 2289).

    Cosa dice l’art. 2285 c.c.

    «Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
    Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.
    Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.»

    La norma bilancia la stabilità del vincolo sociale con il diritto di uscita del socio, distinguendo tre vie di recesso.

    Le tre vie del recesso

    Tipo di recesso Presupposto Preavviso
    Recesso libero (ad nutum) Società a tempo indeterminato o per la vita di un socio Almeno 3 mesi
    Recesso convenzionale Casi previsti dal contratto sociale Secondo il contratto
    Recesso per giusta causa Lesione oggettiva e irreparabile del rapporto fiduciario Effetto immediato

    La giusta causa secondo la Cassazione

    La giusta causa va ricondotta alla violazione di obblighi contrattuali o dei doveri di lealtà, diligenza e correttezza propri della natura fiduciaria del rapporto: il recesso è legittimo quando reagisce a comportamenti degli altri soci oggettivamente, ragionevolmente e irreparabilmente lesivi del rapporto. La Cassazione (n. 21731/2022) ha precisato che l’esercizio del recesso per giusta causa è legittimo se valutato nel contesto complessivo dei rapporti tra le parti, accertata l’assenza di intenti fraudolenti e la buona fede del recedente. Esempi tipici: l’esclusione di fatto dalla gestione, gravi scorrettezze, rottura del rapporto di fiducia.

    La liquidazione della quota (art. 2289)

    Sciolto il rapporto per un socio, questi (o i suoi eredi) ha diritto a una somma di denaro pari al valore della quota, calcolata in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Si tiene conto anche delle operazioni in corso. In caso di disaccordo sul valore, ci si rivolge al tribunale per la nomina di un consulente tecnico.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – SNC a tempo indeterminato

    Scenario. Un socio vuole uscire da una SNC senza termine di durata.

    Inquadramento. Recesso libero con preavviso di almeno tre mesi (art. 2285, commi 1 e 3): la comunicazione va data a tutti gli altri soci.

    Cosa fare

    • verificare la durata della società;
    • comunicare il recesso con 3 mesi di preavviso;
    • forma idonea e data certa;
    • avviare la liquidazione della quota.

    Caso 2 – Recesso per giusta causa

    Scenario. Un socio è di fatto estromesso dalla gestione e dalle informazioni.

    Inquadramento. Può sussistere giusta causa di recesso a effetto immediato (Cass. 21731/2022), purché il recedente agisca in buona fede e il contesto confermi la lesione del rapporto fiduciario.

    Cosa documentare

    • condotte lesive degli altri soci;
    • esclusione dalla gestione/informazioni;
    • contesto complessivo del rapporto;
    • buona fede del recedente.

    Caso 3 – Disaccordo sul valore della quota

    Scenario. Soci in disaccordo sul valore da liquidare.

    Inquadramento. Il valore si determina sulla situazione patrimoniale al momento dello scioglimento del rapporto (art. 2289); in mancanza di accordo decide il giudice con l’ausilio di un consulente.

    Cosa predisporre

    • situazione patrimoniale aggiornata;
    • valutazione delle operazioni in corso;
    • perizia di stima;
    • istanza al tribunale.

    Spunti pratici

    • Distingui le tre vie: libero (con preavviso), convenzionale, per giusta causa.
    • Per la giusta causa servono prove della lesione del rapporto e buona fede.
    • Comunica correttamente il recesso a tutti i soci, con data certa.
    • Valuta la quota sulla situazione patrimoniale (art. 2289), non sul solo bilancio storico.
    • Attenzione ai debiti: il recedente risponde verso i terzi finché lo scioglimento non è reso conoscibile.

    Per gestire un recesso o quantificare la quota puoi far verificare presupposti, preavviso e liquidazione.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 2285 (recesso), art. 2289 (liquidazione della quota), art. 2290 (responsabilità del socio uscente). Vedi anche recesso del socio nella SRL.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Quando il socio di una società di persone può recedere?

    Quando la società è a tempo indeterminato o per tutta la vita di un socio (recesso libero); inoltre nei casi previsti dal contratto sociale o quando sussiste una giusta causa (art. 2285 c.c.).

    Serve un preavviso?

    Sì, per il recesso libero occorre un preavviso di almeno tre mesi comunicato agli altri soci (art. 2285, comma 3).

    Cos’è la giusta causa di recesso?

    È una situazione che lede in modo oggettivo e irreparabile il rapporto fiduciario (violazione di lealtà/correttezza, esclusione di fatto dalla gestione). La Cassazione (n. 21731/2022) richiede la valutazione del contesto complessivo e la buona fede del recedente.

    Come si liquida la quota del socio che recede?

    Il socio uscente o i suoi eredi hanno diritto a una somma in denaro pari al valore della quota, secondo la situazione patrimoniale della società nel giorno dello scioglimento del rapporto (art. 2289 c.c.).

    Il recedente risponde dei debiti sociali?

    Lo scioglimento del rapporto per un socio non libera automaticamente dai debiti anteriori: il socio uscente risponde verso i terzi finché lo scioglimento non è portato a conoscenza con mezzi idonei.

  • Art. 12 Accertamento – [Presentazione delle dichiarazioni]

    Art. 12 Accertamento – [Presentazione delle dichiarazioni]

    Art. 12 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Presentazione delle dichiarazioni] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 9, comma 9, DPR 22.7.1998 n. 322, pubblicato in G.U. 7.9.1998 n. 208. Testo precedente: “(Presentazione delle dichiarazioni) – 1. La dichiarazione è presentata all’Amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio dell’Ente poste italiane, convenzionati. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d’imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di dieci soggetti, devono presentare la dichiarazione unificata annuale. Le società di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire devono presentare la dichiarazione in via telematica direttamente all’amministrazione finanziaria. I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 presentano la dichiarazione in via telematica. Il collegamento telematico con l’amministrazione finanziaria è gratuito. 2. Ai soli fini dell’applicazione del presente articolo si considerano soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali possono provvedervi anche a mezzo di altri soggetti, individuati con decreto del Ministro delle finanze; d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati. DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 12 bis-13 11 3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dall’amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 9. L’abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale. 4. La dichiarazione può essere presentata all’amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall’estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. 5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi del comma 2 rilascia al contribuente o al sostituto d’imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della dichiarazione contenente l’impegno a trasmettere in via telematica all’amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro i quindici giorni successivi a quello in cui l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione. 6. I soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni all’Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse. 7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all’ufficio postale ovvero trasmessa all’amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche. 8. Le società che trasmettono la dichiarazione direttamente all’amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall’articolo 43, la dichiarazione, della quale l’amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all’articolo 8. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o dal sostituto d’imposta per il periodo previsto dall’articolo 43. 9. Salva l’applicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto d’opera professionale, in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati difformi da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente o al sostituto d’imposta, i soggetti indicati nel comma 2 devono tenere indenne il contribuente dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare idoneo contratto di assicurazione. 10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca o dell’ufficio postale o della ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 4 ovvero dalla comunicazione dell’Amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica. Nessuna altra prova può essere addotta in contrasto con le risultanze dei predetti documenti. 11. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e dell’Ente poste italiane, comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.”.

  • Articolo 209 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 209 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 209 CCII – Previsione di insufficiente realizzo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il giudice delegato, con decreto motivato da adottarsi prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.

    3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell’articolo 124, al tribunale, che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.

  • Articolo 282 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 282 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 282 CCII – Condizioni e procedimento di esdebitazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Per le procedure di liquidazione controllata, l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l’esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L’istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.

    2. L’esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. 2 bis. L’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie.

    3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato […] ai creditori ammessi al passivo e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 124 nel termine di trenta giorni […].

  • Art. 58 IRAP – Modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili

    Art. 58 IRAP – Modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili

    Art. 58 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Nel capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l’imposta comunale sugli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Art. 3 (Soggetti passivi) – 1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. 2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all’articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.“; b) nel comma 2 dell’articolo 5, relativo alla base imponibile, l’ultimo periodo è soppresso e nel comma 3 del medesimo articolo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendi- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 59 43 ta è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.“; c) nel comma 1 dell’articolo 13, concernente i rimborsi dell’imposta, l’ultimo periodo è soppresso. 2. Agli effetti dell’applicazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo. 3. […] (1) 4. […] (2) Note: (1) Comma abrogato dall’art. 13, comma 14, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Testo precedente: “Limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 [n.d.r. euro 258,23] e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.“. (2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. u), Dlgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. Testo precedente: “Le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, sono pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale.“.

  • Art. 12 Antiriciclaggio – Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali (1…

    Art. 12 Antiriciclaggio – Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali (1…

    Art. 12 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali (1) (2)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, l’autorità giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l’individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l’uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 1 bis. Per le finalità di cui al presente decreto, le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio. (3) 2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell’esercizio delle proprie attribuzioni rilevino l’inosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere dettate modalità e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro all’autorità competente all’irrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale. 3. Fermo quanto disposto dall’articolo 40 in materia di analisi e sviluppo investigativo della segna- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 12 32 lazione di operazione sospetta, l’autorità giudiziaria, nell’ambito di indagini relative all’esistenza di reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di attività di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento penale, può richiedere alla UIF, con le garanzie di cui all’articolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente. 4. Ferma restando l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo, nonchè eccettuati i casi in cui è in corso un’indagine di polizia per la quale è già stata trasmessa un’informativa all’autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 347 o 357 del codice di procedura penale e detta autorità non ha ancora assunto le proprie determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale, (4) gli organi delle indagini forniscono le informazioni investigative necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalità concordate che garantiscano la tempestiva disponibilità delle predette informazioni e il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti. 5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell’economia e delle finanze, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nonchè al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria delle attività e degli strumenti con cui provvede alla disseminazione delle informazioni, relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in favore di autorità preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo. 7. L’autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l’autoriciclaggio o l’impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d’ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorità di vigilanza di settore e la UIF, fermo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera a), (5) comunicano all’autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati. 7 bis. L’autorità giudiziaria può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalità organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette. (6) 8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori dai casi di cooperazione tra le forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tutte le informazioni, in possesso delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), e rilevanti per l’esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto, sono coperte da segreto d’ufficio. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia di cui al primo periodo, quando le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale, nonchè ai servizi centrali di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie della UIF per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la persona- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 13 33 lità dello Stato previsti dagli articoli da 270 a 270-septies del codice penale (7). (8) Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “Collaborazione e scambio di informazioni”. (2) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 12 (Professionisti). – 1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono: a) i soggetti iscritti nell’albo […]dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c). 2. L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all’articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. 3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12. 3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all’articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 10, comma 1, DL 12.9.2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.11.2014 n. 162, pubblicata in G.U. 10.11.2014 n. 261, S.O. n. 84; – l’art. 6, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (4) Le parole “nonchè eccettuati i casi in cui è in corso un’indagine di polizia per la quale è già stata trasmessa un’informativa all’autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 347 o 357 del codice di procedura penale e detta autorità non ha ancora assunto le proprie determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 3), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (5) Le parole “, fermo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera a),“ sono state inserite dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 4), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (6) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 5), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Le parole “, nonchè ai servizi centrali di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie della UIF per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato previsti dagli articoli da 270 a 270-septies del codice penale” sono state inserite dall’art. 28-quinquies, comma 1, DL 27.1.2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.3.2022 n. 25. (8) Comma sostituito dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “Fermo quanto disposto dal presente articolo, tutte le informazioni, rilevanti ai fini del presente decreto, in possesso delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), delle amministrazioni e organismi interessati e degli organismi di autoregolamentazione, sono coperte da segreto d’ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria, quando le informazioni siano necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento penale.“.

  • Art. 35 Antiriciclaggio – Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

    Art. 35 Antiriciclaggio – Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

    Art. 35 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. I soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette. 2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l’operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero nei casi in cui l’esecuzione dell’operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell’operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l’atto o eseguito l’operazione, ne informano immediatamente la UIF. 3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalità di cui all’articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni (2) per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 36 64 4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell’attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l’attività illegale sia stata realizzata. 5. L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 35 (Rapporti di esternalizzazione o di agenzia) – 1. La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l’agente sono considerati, ai sensi del contratto, parte integrante dell’ente o della persona soggetti al presente decreto.“. (2) Si veda il Provvedimento Banca d’Italia-UIF 18.12.2025.

  • Art. 36 IRAP – Decorrenza dell’imposta e abolizione di contributi e tributi

    Art. 36 IRAP – Decorrenza dell’imposta e abolizione di contributi e tributi

    Art. 36 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Decorrenza dell’imposta e abolizione di contributi e tributi

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Salvo quanto disposto dall’articolo 37, l’imposta regionale sulle attività produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono aboliti: a) i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall’articolo 4 della legge 22 marzo 1995, n. 85, il contributo dello 0,2 per cento di cui all’articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all’articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e la quota di contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all’articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88; b) l’imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) l’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decretolegge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; d) la tassa sulla concessione governativa per l’attribuzione del numero di partita IVA, di cui all’articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995; e) l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. 2. I versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti indicati nel comma 1, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.

  • Art. 47 Accertamento – [Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta]

    Art. 47 Accertamento – [Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta]

    Art. 47 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta) – Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall’art. 7 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati. Se l’ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni. Si applicano le disposizioni del sesto comma dell’art. 46.“.

  • Art. 75 Accertamento – Accordi internazionali

    Art. 75 Accertamento – Accordi internazionali

    Art. 75 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Accordi internazionali

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.