Art. 44 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Partecipazione dei comuni all’accertamento
In vigore dal 1/1/1974
I comuni partecipano all’accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni […] (1) le dichiarazioni di cui all’articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi […] (2) che abbiano stipulato convenzioni con l’Agenzia delle entrate (3). (4) Il comune di domicilio fiscale del contribuente […] (5) segnala (6) all’Agenzia delle entrate (7) qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell’art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. […] (8) Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma […] (9) comunica (10) entro trenta (11) giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. (12) […] (13) […] (14) […] (15) Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può (16) richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni […] (17) per favorire la partecipazione all’attività di accertamento, nonchè le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza. (18) Note: (1) Le parole “e dei consigli tributari” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. In precedenza le medesime parole erano state inserite dall’art. 1, comma 12-ter, lett. a), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. (2) Le parole “nonchè ai relativi consigli tributari” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. In precedenza le medesime parole erano state inserite dall’art. 1, comma 12-ter, lett. a), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. (3) Le parole “che abbiano stipulato convenzioni con l’Agenzia delle entrate” sono state inserite dall’art. 8, comma 8-bis, lett. a), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. (4) Comma sostituito dall’art. 18, comma 4, lett. a), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell’art. 2; gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1 luglio dell’anno in cui scade il termine per l’accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio a persone fisiche, nonchè quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell’art. 43.“. (5) Le parole “, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 12-ter, lett. b), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148; – l’art. 18, comma 4, lett. b), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. (6) La parola “segnala” è stata sostituita alla precedente “segnalano” dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (7) Le parole “Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “Ufficio delle imposte dirette” dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (8) Periodo abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. b), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall’ufficio stesso.“. DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 45-46 67 (9) Le parole “, ed il consiglio tributario” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. In precedenza le parole “ed il consiglio tributario comunicano” erano state sostituite alla precedente “comunica” dall’art. 1, comma 12-ter, lett. c), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. (10) La parola “comunica” è stata sostituita alla precedente “comunicano” dall’art. 11, comma 8, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (11) La parola “trenta” è stata sostituita alla precedente “sessanta” dall’art. 8, comma 8-bis, lett. b), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. (12) Comma sostituito dall’art. 18, comma 4, lett. c), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l’ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre l’aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all’ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva.“. (13) Comma abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. d), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “Le proposte di accertamento dell’ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all’ufficio mittente.“. (14) Comma abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. d), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l’ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall’ufficio stesso.“. (15) Comma abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. d), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “Le proposte di aumento non condivise dall’ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all’apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l’ufficio delle imposte provvede all’accertamento dell’imponibile già determinato.“. (16) La parola “può“ è stata sostituita alle precedenti “ed il consiglio tributario possono” dall’art. 11, comma 8, lett. c), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. In precedenza le parole “ed il consiglio tributario possono” erano state sostituite alla precedente “può“ dall’art. 1, comma 12-ter, lett. d), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. (17) Le parole “e dei consigli tributari” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. d), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (18) Comma inserito dall’art. 1, comma 12-ter, lett. e), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148.




