Autore: Andrea Marton

  • Art. 44 Accertamento – Partecipazione dei comuni all’accertamento

    Art. 44 Accertamento – Partecipazione dei comuni all’accertamento

    Art. 44 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Partecipazione dei comuni all’accertamento

    In vigore dal 1/1/1974

    I comuni partecipano all’accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni […] (1) le dichiarazioni di cui all’articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi […] (2) che abbiano stipulato convenzioni con l’Agenzia delle entrate (3). (4) Il comune di domicilio fiscale del contribuente […] (5) segnala (6) all’Agenzia delle entrate (7) qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell’art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. […] (8) Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma […] (9) comunica (10) entro trenta (11) giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. (12) […] (13) […] (14) […] (15) Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può (16) richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni […] (17) per favorire la partecipazione all’attività di accertamento, nonchè le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza. (18) Note: (1) Le parole “e dei consigli tributari” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. In precedenza le medesime parole erano state inserite dall’art. 1, comma 12-ter, lett. a), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. (2) Le parole “nonchè ai relativi consigli tributari” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. In precedenza le medesime parole erano state inserite dall’art. 1, comma 12-ter, lett. a), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. (3) Le parole “che abbiano stipulato convenzioni con l’Agenzia delle entrate” sono state inserite dall’art. 8, comma 8-bis, lett. a), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. (4) Comma sostituito dall’art. 18, comma 4, lett. a), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell’art. 2; gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1 luglio dell’anno in cui scade il termine per l’accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio a persone fisiche, nonchè quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell’art. 43.“. (5) Le parole “, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 12-ter, lett. b), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148; – l’art. 18, comma 4, lett. b), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. (6) La parola “segnala” è stata sostituita alla precedente “segnalano” dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (7) Le parole “Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “Ufficio delle imposte dirette” dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (8) Periodo abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. b), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall’ufficio stesso.“. DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 45-46 67 (9) Le parole “, ed il consiglio tributario” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. In precedenza le parole “ed il consiglio tributario comunicano” erano state sostituite alla precedente “comunica” dall’art. 1, comma 12-ter, lett. c), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. (10) La parola “comunica” è stata sostituita alla precedente “comunicano” dall’art. 11, comma 8, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (11) La parola “trenta” è stata sostituita alla precedente “sessanta” dall’art. 8, comma 8-bis, lett. b), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. (12) Comma sostituito dall’art. 18, comma 4, lett. c), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l’ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre l’aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all’ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva.“. (13) Comma abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. d), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “Le proposte di accertamento dell’ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all’ufficio mittente.“. (14) Comma abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. d), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l’ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall’ufficio stesso.“. (15) Comma abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. d), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “Le proposte di aumento non condivise dall’ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all’apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l’ufficio delle imposte provvede all’accertamento dell’imponibile già determinato.“. (16) La parola “può“ è stata sostituita alle precedenti “ed il consiglio tributario possono” dall’art. 11, comma 8, lett. c), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. In precedenza le parole “ed il consiglio tributario possono” erano state sostituite alla precedente “può“ dall’art. 1, comma 12-ter, lett. d), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. (17) Le parole “e dei consigli tributari” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. d), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (18) Comma inserito dall’art. 1, comma 12-ter, lett. e), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148.

  • Articolo 319 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 319 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 319 CCII – Sequestro conservativo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 316 del codice di procedura penale sulle cose di cui all’articolo 142.

    2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 316 del codice di procedura penale, è dichiarata l’apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, si applica l’articolo 150 e il giudice, a richiesta del curatore, revoca il sequestro conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore.

  • Art. 61 Antiriciclaggio – DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 61

    Art. 61 Antiriciclaggio – DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 61

    Art. 61 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 61

    In vigore dal 29/12/2007

    Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica(1) 1. Ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), che non eseguono gli adempimenti di cui all’articolo 44, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. 2. Ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti emittenti moneta elettronica, alle relative succursali e ai punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 45, si applica la sanzione pecuniaria di 4.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione è triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo. La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente comma e l’irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell’OAM. 3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo V da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn). 4. Il verbale, contenente l’accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1, è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche all’istituto per conto del quale il soggetto convenzionato o l’agente ha operato e, relativamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati e agli agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale, affinchè adottino ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione. 5. La Guardia di finanza qualora, nell’esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 44 e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell’apposita sottosezione del registro di cui all’articolo 45 comma 2, avvenute nel corso dell’ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell’esercizio del servizio, oggetto di convenzione o mandato, rispetto al quale la violazione è stata riscontrata. 6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, l’istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l’agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate a soggetti convenzionati e agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, il punto di contatto centrale, è tenuto, in solido con il soggetto convenzionato o l’agente, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 7. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 5 è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell’economia e delle finanze e notificato all’interessato, all’istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l’agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale. Il provvedimento di sospensione è, altresì, comunicato all’OAM, per l’annotazione nella sottosezione del registro di cui all’articolo 45 comma 2. 8. L’esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l’apposizione del sigillo dell’autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonchè il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L’inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro. 9. Salvo quanto previsto dal comma 2, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell’articolo 65. Il decreto che irroga la sanzione, notificato ai sensi di legge, è contestualmente comunicato, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze all’OAM, per l’annotazione nella sottosezione del registro di cui all’articolo 45 DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 62 89 comma 2. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Regolamento (CE) n. 1781/2006). – 1. Per i trasferimenti di fondi di cui all’articolo 2, numero 7), del regolamento (CE) n. 1781/2006, restano fermi gli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all’ordinante, nonché quelli relativi alla loro registrazione e conservazione previsti dal medesimo regolamento. 2. Al fine di assicurare un approccio adeguato al rischio delle misure di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività illecite o del finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1781/2006, non sono tenuti ad adottare i provvedimenti di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento dei Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi relativi all’ordinante, previsti dalla raccomandazione speciale VII del Gruppo d’azione finanziaria internazione (GAFI). La presente disposizione non si applica nel caso di trasferimento di fondi superiore a mille euro o mille USD. 3. La Banca d’Italia emana istruzioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1781/2006 nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento.“.

  • Articolo 366 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 366 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 366 CCII – Modifica all’articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente: «Art. 147 (L) (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale). – 1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l’apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.».

    2. Le disposizioni dell’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell’articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  • Art. 34 IRAP – Ritardato o omesso versamento dell’imposta

    Art. 34 IRAP – Ritardato o omesso versamento dell’imposta

    Art. 34 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Ritardato o omesso versamento dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1998

    1. In caso di ritardato o omesso versamento dell’imposta, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’imposta non versata. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. Sugli importi non versati o versati in ritardo sono dovuti gli interessi a norma dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  • Art. 30 Accertamento – Ritenuta sui premi e sulle vincite [n.d.r. dal

    Art. 30 Accertamento – Ritenuta sui premi e sulle vincite [n.d.r. dal

    Art. 30 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui premi e sulle vincite [n.d.r. dal

    In vigore dal 1/1/1974

    2027 art. 45 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] 1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di lire 50.000 [n.d.r. euro 25,82]; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. 2. L’aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficienza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficienza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifesta- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 31-31 bis 42 zioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso. 3. Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all’imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro. 4. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco. 5. La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall’Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell’imposta unica prevista dalle leggi vigenti. 6. L’imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell’importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge. 7. […] (1) Note: (1) Comma abrogato dall’art. 6, comma 2, L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata in G.U. 8.7.2016 n. 158. Testo precedente: “La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.“. TITOLO IV – Accertamento e controlli

  • Articolo 238 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 238 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 238 CCII – Concorso dei vecchi e nuovi creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.

    2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.

  • Art. 6 Antiriciclaggio – Unità d’informazione finanziaria

    Art. 6 Antiriciclaggio – Unità d’informazione finanziaria

    Art. 6 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Unità d’informazione finanziaria (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), istituita presso la Banca d’Italia, è autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d’Italia ne disciplina con regolamento l’organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l’efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla UIF e al personale addetto si applica l’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 2. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d’Italia, su proposta del Governatore della Banca d’Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. 3. Per l’efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I componenti del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d’Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a com- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 6 22 pensi. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell’azione della UIF. Il Comitato cura, altresì, la redazione di un parere sull’azione dell’UIF, che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 8. 4. La UIF esercita le seguenti funzioni: a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l’analisi finanziaria; b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo; c) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell’autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un’altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all’autorità che ne ha fatto richiesta; d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni (2), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonchè sulle modalità di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante; e) al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale; f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonchè con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza; g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera a). Assicura, altresì, l’effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d). 5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF: a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto. (3) Nel caso dei gestori esterni di cui all’articolo 3, comma 2-ter i dati e le informazioni possono essere acquisiti anche presso tali Oicr; (4) b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 10. 6. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, la UIF: a) si avvale dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 37 del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell’anagrafe immobiliare integrata di cui all’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto. 7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF: a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell’analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria; DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 7 23 b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 8. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette al Ministro dell’economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati alla medesima relazione, di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 6 (Unità di informazione finanziaria). – 1. Presso la Banca d’Italia è istituita l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF). 2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d’Italia disciplina con regolamento l’organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d’Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l’efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. 3. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d’Italia, su proposta del Governatore della medesima Banca d’Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. 4. Per l’efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d’Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, né a rimborso spese. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la redazione di un parere sull’azione dell’UIF che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 5. 5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore della UIF trasmette al Ministro dell’economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull’attività svolta, unitamente a una relazione della Banca d’Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF. 6. La UIF svolge le seguenti attività: a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all’articolo 41 e ne effettua l’analisi finanziaria; c) acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all’articolo 41; d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all’articolo 40; e) si avvale dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; e-bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all’articolo 41. 7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività: a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali; b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; c) può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell’autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi. 7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.“. Per le precedenti modifiche si vedano:- l’art. 3, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256; – l’art. 3, comma 37, lett. a), L. 15.7.2009 n. 94, pubblicata in G.U. 24.7.2009 n. 170, S.O. n. 128; – il DM Ministero dell’Economia e delle Finanze 27.7.2009. (2) Si veda il Provvedimento Banca d’Italia-UIF 18.12.2025. (3) Il segno “.“ è stato sostituito al precedente “;“ dall’art. 10, comma 2, lett. b), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14. (4) Periodo inserito dall’art. 10, comma 2, lett. b), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14.

  • Nomina dell’organo di controllo nella SRL: esempi pratici sull’art. 2477 c.c.

    Nomina dell’organo di controllo nella SRL: esempi pratici sull’art. 2477 c.c.

    In sintesi

    • La nomina dell’organo di controllo o del revisore nella SRL può essere facoltativa o obbligatoria (art. 2477 c.c.).
    • È obbligatoria se la società redige il bilancio consolidato, controlla una società soggetta a revisione, o supera le soglie.
    • Soglie (per due esercizi consecutivi, anche una sola): attivo 4 mln, ricavi 4 mln, 20 dipendenti in media.
    • L’obbligo cessa dopo tre esercizi consecutivi sotto tutti i limiti.
    • Se l’assemblea non nomina, provvede il tribunale.

    Cosa dice l’art. 2477 c.c.

    Comma 1: «L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.»
    Comma 2: «La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.»
    Comma 3: «L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.»

    Le soglie che fanno scattare l’obbligo

    Parametro Limite Periodo
    Totale attivo dello stato patrimoniale 4.000.000 € Due esercizi consecutivi (basta superarne uno)
    Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.000.000 €
    Dipendenti occupati in media nell’esercizio 20 unità

    L’obbligo scatta anche superando un solo parametro per due anni di fila; viene meno solo dopo tre esercizi consecutivi in cui nessun limite è superato. La verifica si fa tipicamente in sede di approvazione del bilancio.

    Cosa succede in caso di inerzia

    Accertato il superamento, l’assemblea deve nominare l’organo di controllo o il revisore. Se non provvede, vi provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. L’inerzia, oltre a esporre la società alla nomina d’ufficio, può fondare la responsabilità degli amministratori per i danni che ne derivano.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Ricavi oltre 4 milioni per due anni

    Scenario. La SRL supera i 4 milioni di ricavi nel 2024 e nel 2025.

    Inquadramento. Superato un parametro per due esercizi consecutivi, in sede di approvazione del bilancio scatta l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore (art. 2477, comma 2, lett. c).

    Cosa fare

    • verificare i tre parametri sui due esercizi;
    • scegliere tra sindaco unico/collegio e revisore;
    • modificare lo statuto se necessario;
    • deliberare la nomina.

    Caso 2 – Ritorno sotto le soglie

    Scenario. Dopo la nomina, per tre anni la società resta sotto tutti i limiti.

    Inquadramento. L’obbligo cessa (comma 3): l’assemblea può non rinnovare l’organo di controllo, fermo restando quanto previsto dallo statuto.

    Cosa verificare

    • tre esercizi consecutivi sotto soglia;
    • assenza di altre cause di obbligo (lett. a/b);
    • previsioni statutarie;
    • delibera conseguente.

    Caso 3 – L’assemblea non nomina

    Scenario. Pur obbligata, la società non procede alla nomina.

    Inquadramento. Interviene il tribunale, anche su segnalazione del registro delle imprese; gli amministratori rischiano responsabilità. Meglio regolarizzare tempestivamente.

    Attenzione a

    • segnalazioni del registro imprese;
    • nomina d’ufficio del tribunale;
    • responsabilità degli amministratori;
    • tempistica di regolarizzazione.

    Spunti pratici

    • Monitora i tre parametri ogni anno: bastano due esercizi sopra uno solo.
    • Scegli la forma (sindaco unico, collegio o revisore) in base a esigenze e costi.
    • Aggiorna lo statuto per competenze e poteri dell’organo.
    • Non aspettare la segnalazione: la nomina d’ufficio è più onerosa.
    • Collega agli assetti (art. 2086): controllo e monitoraggio della crisi vanno insieme.

    Per valutare l’obbligo e impostare l’organo di controllo puoi far verificare soglie e adempimenti societari.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 2477 (organo di controllo/revisore), art. 2086 (adeguati assetti), art. 2476 (responsabilità amministratori SRL). Vedi anche adeguati assetti e prevenzione della crisi.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Quando è obbligatorio nominare l’organo di controllo o il revisore in una SRL?

    Quando la società è tenuta al bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione, oppure ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno di questi limiti: attivo 4 milioni, ricavi 4 milioni, 20 dipendenti in media (art. 2477, comma 2).

    Basta superare un solo parametro?

    Sì. È sufficiente il superamento anche di uno solo dei tre limiti per due esercizi consecutivi perché scatti l’obbligo di nomina.

    Quando cessa l’obbligo?

    L’obbligo legato alle soglie cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non viene superato alcuno dei limiti previsti (art. 2477, comma 3).

    Si può nominare un organo monocratico o serve un collegio?

    La SRL può nominare un organo di controllo anche monocratico (sindaco unico) o, in alternativa, un revisore; l’atto costitutivo ne determina competenze e poteri, inclusa la revisione legale dei conti.

    Cosa succede se la società non nomina?

    Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese; l’inerzia espone gli amministratori a responsabilità.

  • Articolo 270 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 270 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 270 CCII – Apertura della liquidazione controllata

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 256.

    2. Con la sentenza il tribunale: a) nomina il giudice delegato; b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC di cui all’articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d’appello cui appartiene il tribunale competente e l’eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale; c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè dell’elenco dei creditori; d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201; si applica l’articolo 10, comma 3; e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all’articolo 216, comma 2; f) dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese; g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

    3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del de- creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

    4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

    5. Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III.

    6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

  • Art. 39 Accertamento – Redditi determinati in base alle scritture contabili

    Art. 39 Accertamento – Redditi determinati in base alle scritture contabili

    Art. 39 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Redditi determinati in base alle scritture contabili

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto di cui al comma 1 dell’articolo 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 39 61 c) se l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell’articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell’ufficio; d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. (1) 2. In deroga alle disposizioni del comma precedente l’ufficio delle imposte determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d’impresa non è stato indicato nella dichiarazione; b) […] (2) c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell’art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall’art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell’art. 14 del presente decreto; d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell’articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (3); d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonchè di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. (4) 3. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d’impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell’art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 24, comma 5, L. 7.7.2009 n. 88, pubblicata in G.U. 14.7.2009 n. 161, S.O. n. 110. Testo precedente: “Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto di cui al secondo comma dell’art. 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; c) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell’ art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell’ufficio; d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’art. 33 ovvero dal DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 40-40 bis 62 controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’art. 32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti. Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata anche se l’infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.“. In precedenza, l’ultimo periodo era stato inserito dall’art. 35, comma 3, DL 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L 4.8.2006, n. 248. (2) Lettera soppressa dall’art. 8, comma 1, lett. c), DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174. Testo precedente: “quando alla dichiarazione non è stato allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite;“. (3) Lettera inserita dall’art. 25, comma 3, L. 18.2.1999 n. 28, pubblicata in G.U. 22.2.1999 n. 43. (4) Lettera sostituita dall’art. 8, comma 4, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Testo precedente: “d-ter) quando viene rilevata l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonchè l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.“. In precedenza, la lettera era stata inserita dall’art. 23, comma 28, lett. c), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111.

  • Art. 48 Accertamento – [Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichi…

    Art. 48 Accertamento – [Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichi…

    Art. 48 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni) – Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro per le finanze o se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti dagli artt. 2, primo e terzo comma, 4 e 6 si applica, ove le infrazioni non integrino le fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni. Se l’omissione o l’incompletezza riguarda gli elementi di cui al secondo comma dell’art. 2 e dell’art. 7, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni. La stessa pena si applica in caso di mancanza o incompletezza degli allegati di cui agli artt. 3, 5, 6, 7, 10 e 11. In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al comune di domicilio fiscale, ai sensi del quinto comma dell’art. 12, si applica la pena pecuniaria di lire centoventimila. La stessa pena si applica quando la copia non è conforme all’originale.“.