Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 52 T.U.IVA: Accessi, ispezioni, verifiche

    Art. 52 T.U.IVA: Accessi, ispezioni, verifiche

    Art. 52 T.U.IVA – Accessi, ispezioni, verifiche.

    In vigore dal 03/08/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 Articolo 89

    “Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono disporre l’accesso di impiegati dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cuial codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione è necessaria anche l’autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti e professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

    L’accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

    È in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorita’ giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all’articolo 103 del codice di procedura penale.

    L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.

    I libri, registri, scritture e documenti di cui e’ rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione (1).

    Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

    I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d’ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

    Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l’esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

    In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all’accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

    Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l’attestazione non è esibita e se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

    Per l’esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell’articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

    (1) Ai sensi dell’art. 6, comma 3 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 le disposizioni contenute nel presente comma “non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria delle istanze di interpello”.”

  • Art. 54 bis T.U.IVA: Liquidazione dell’imposta dovuta in base

    Art. 54 bis T.U.IVA: Liquidazione dell’imposta dovuta in base

    Art. 54 bis T.U.IVA – Liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni

    In vigore dal 06/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 05/08/2024 n. 108 Articolo 3

    “1. Avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

    2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a:

    a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte;

    b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

    c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.

    2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonché dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

    3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.(1) (2)

    4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.”

    __________________________

    (1) Per il termine di applicazione delle modifiche apportate dall’art. 3 del DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2024, n. 108 vedi il comma 7 dello stesso art. 3.

    (2) Per i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte o dall’omesso versamento di contributi previdenziali si veda quanto disposto, ai fini della definizione agevolata, dall’articolo 1, commi da 82 a 98, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). Si veda anche quanto stabilito dai successivi commi da 99 a 109.

  • Art. 54 T.U.IVA: Rettifica delle dichiarazioni

    Art. 54 T.U.IVA: Rettifica delle dichiarazioni

    Art. 54 T.U.IVA – Rettifica delle dichiarazioni.

    In vigore dal 01/01/2011

    Modificato da: Legge del 13/12/2010 n. 220 Articolo 1

    “L’Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.

    L’infedelta’ della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell’art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

    L’ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l’esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell’articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso.

    (Comma abrogato)

    Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’articolo 57, i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita` istruttorie di cui all’articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4), nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l’imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante, nonché l’imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all’articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

    (Comma abrogato)

    Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

    Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall’ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.”

  • Art. 54 ter T.U.IVA: Controlli automatizzati sui soggetti identi

    Art. 54 ter T.U.IVA: Controlli automatizzati sui soggetti identi

    Art. 54 ter T.U.IVA – Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia (1)

    In vigore dal 30/06/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    “1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all’articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, e di cui all’articolo 74-sexies.1, commi 10 e 14, l’Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l’avvenuta presentazione della dichiarazione, nonché la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla stessa. (2)

    2. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al comma 6 dell’articolo 74-quinquies e di cui al comma 10 dell’articolo 74-sexies.1 non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito.

    3. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l’imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito.

    4. Nei casi di cui all’articolo 74-quinquies, comma 5, all’articolo 74-sexies, comma 3-bis, e all’articolo 74-sexies.1, commi 8 e 9, l’Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.”

    _______________________

    (1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

    (2) Per i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte o dall’omesso versamento di contributi previdenziali si veda quanto disposto, ai fini della definizione agevolata, dall’articolo 1, commi da 82 a 98, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). Si veda anche quanto stabilito dai successivi commi da 99 a 109.

  • Art. 54 quater T.U.IVA: Liquidazione dell’imposta dovuta relativ

    Art. 54 quater T.U.IVA: Liquidazione dell’imposta dovuta relativ

    Art. 54 quater T.U.IVA – Liquidazione dell’imposta dovuta relativamente alle operazioni effettuate nell’ambito dei regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti da soggetti non residenti (1)

    In vigore dal 30/06/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    “1. Avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli articoli da 74-quinquies a 74-septies relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di committenti o cessionari non soggetti passivi d’imposta.

    2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti nell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a:

    a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell’imposta;

    a-bis) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nel riporto e nella determinazione delle eccedenze di imposta derivanti dalle rettifiche relative a precedenti dichiarazioni;

    b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione.

    3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito del controllo è comunicato per via elettronica o ai sensi dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La comunicazione contiene l’intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al pagamento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata, della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al giorno in cui è effettuata la liquidazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini della riscossione.

    4. Qualora l’Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nella comunicazione di cui al comma 3 potrà essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l’affidamento in carico agli agenti della riscossione.

    5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dell’imposta, lo stesso può fornire per via elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria. 6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.”

    __________________________

    (1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

  • Art. 54 quinquies T.U.IVA: Accertamento dell’imposta dovuta

    Art. 54 quinquies T.U.IVA: Accertamento dell’imposta dovuta

    Art. 54 quinquies T.U.IVA – Accertamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli da 74-quinquies a 74-septies (1)

    In vigore dal 30/06/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    “1. L’Amministrazione finanziaria, sulla base delle informazioni di cui all’articolo 63-quater del regolamento (UE) n. 967/2012, dei dati e delle notizie raccolti attraverso la cooperazione amministrativa o secondo le convenzioni internazionali in vigore, nonché sulla base di eventuali dati e notizie raccolti esercitando i poteri di cui all’articolo 51 o desunte sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti, con apposito avviso di accertamento, procede alla rettifica della dichiarazione presentata nei rispettivi Stati membri di identificazione dai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella dovuta.

    2. L’Amministrazione finanziaria comunica ai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, l’omessa presentazione della dichiarazione trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l’imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento emesso ai sensi dell’articolo 55.

    3. L’avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2, emesso entro i termini di cui all’articolo 57, costituisce titolo esecutivo ai fini della riscossione.

    4. Qualora l’Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nell’avviso di accertamento di cui al comma 3 potrà essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l’affidamento in carico agli agenti della riscossione.

    (1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.”

  • Art. 56 T.U.IVA: Notificazione e motivazione degli accertamenti

    Art. 56 T.U.IVA: Notificazione e motivazione degli accertamenti

    Art. 56 T.U.IVA – Notificazione e motivazione degli accertamenti.

    In vigore dal 20/02/2010 con effetto dal 01/01/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.

    “Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell’imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.

    Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all’art. 54 devono essere indicati specificamente, a pena di nullità, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.

    Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di nullità, l’imponibile determinato dall’ufficio, l’aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del secondo comma dell’art. 55.

    Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 54 e al terzo comma dell’art. 55 devono essere inoltre indicate, a pena di nullità, le ragioni di pericolo per la riscossione dell’imposta.

    La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.

    I provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici.”

  • Art. 55 T.U.IVA: Accertamento induttivo

    Art. 55 T.U.IVA: Accertamento induttivo

    Art. 55 T.U.IVA – Accertamento induttivo.

    In vigore dal 01/01/1999 con effetto dal 01/04/1979

    Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241 Articolo 14

    “Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l’ufficio
    dell’imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all’accertamento
    dell’imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della
    contabilità. In tal caso l’ammontare imponibile complessivo e l’aliquota
    applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle
    notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’ufficio e sono computati
    in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e
    le imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 risultanti dalle liquidazioni
    prescritte dagli articoli 27 e 33.
    Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione
    reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell’art. 28 senza le distinzioni
    e specificazioni ivi richieste, sempreché le indicazioni stesse non siano
    state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della
    dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle
    disposizioni dell’art.54, anche nelle seguenti ipotesi:
    1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi
    dell’art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o
    ha comunque sottratto all’ispezione i registri previsti dal presente
    decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo
    comma dell’art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di
    imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e
    scritture;
    2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso
    le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha
    conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto
    all’ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
    3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni
    accertate ai sensi dell’art. 54, ovvero le irregolarità formali dei
    registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di
    ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la
    contabilità del contribuente.
    Se vi è pericolo per la riscossione dell’imposta l’ufficio può procedere
    all’accertamento induttivo, per la frazione di anno solare già decorsa,
    senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione
    annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e
    33.”

  • Art. 58 T.U.IVA: Irrogazione delle sanzioni

    Art. 58 T.U.IVA: Irrogazione delle sanzioni

    Art. 58 T.U.IVA – Irrogazione delle sanzioni.

    In vigore dal 01/05/1990 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1983

    Modificato da: Decreto-legge del 27/04/1990 n. 90 Articolo 3

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79.”In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto
    l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle
    pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel titolo terzo.
    Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell’imposta
    l’irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso
    avviso di rettifica o di accertamento.
    Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento
    dell’imposta l’ufficio può provvedere in qualsiasi momento, con separati
    avvisi da notificare a norma del primo comma dell’art. 56, entro il 31
    dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la
    violazione.
    La pena pecuniaria non può essere irrogata qualora nel termine di trenta
    giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata
    versata all’ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena; la
    pena pecuniaria irrogata contestualmente alla constatazione della violazione
    effettuata presso l’ufficio sarà considerata priva di effetto se il
    pagamento avviene nei termini e con le modalità sopra citate.
    5. (soppresso).”

  • Art. 57 T.U.IVA: Termine per gli accertamenti

    Art. 57 T.U.IVA: Termine per gli accertamenti

    Art. 57 T.U.IVA – Termine per gli accertamenti (1) (2)

    In vigore dal 01/01/2016

    Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

    “1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo comma dell’articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

    2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

    3. Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

    4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto.

    (1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 130 legge 28 dicembre 2015 n. 208. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi il comma 132 dell’art. 1 della citata legge n. 208 del 2015.

    (2) Per la proroga dei termini di decadenza per l’accertamento, vedi il comma 14 dell’art. 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.”

  • Art. 59 T.U.IVA: Ricorsi

    Art. 59 T.U.IVA: Ricorsi

    Art. 59 T.U.IVA – Ricorsi

    In vigore dal 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2024 n. 175 Articolo 130

    Nota:(1) Per l’abrogazione dei commi 1 e 2, vedi l’art. 130 del Testo unico 14 novembre 2024, n. 175.

    “Abrogato [Il contribuente può ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.] (1)

    Abrogato [ La nullità degli avvisi per l’omissione o l’insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. ] (1)

    I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.”

  • Art. 60 T.U.IVA: Pagamento delle imposte accertate

    Art. 60 T.U.IVA: Pagamento delle imposte accertate

    Art. 60 T.U.IVA – Pagamento delle imposte accertate.

    In vigore dal 24/01/2012

    Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2012 n. 1 Articolo 93

    “L’imposta o la maggiore imposta accertata dall’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento o di rettifica.

    (Comma abrogato)

    (Comma abrogato)

    (Comma abrogato)

    (Comma abrogato)

    L’imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all’articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall’ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L’ufficio, prima dell’iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all’ufficio con le modalità di cui all’articolo 38, quarto comma.

    Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.”

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