Autore: Andrea Marton

  • Perdite SRL e capitale sociale: esempi pratici sull’art. 2482-bis c.c.

    Perdite SRL e capitale sociale: esempi pratici sull’art. 2482-bis c.c.

    In sintesi

    • Se il capitale è diminuito di oltre un terzo per perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea (art. 2482-bis, comma 1).
    • All’assemblea va sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale, depositata di regola 8 giorni prima (comma 2).
    • La riduzione del capitale diventa obbligatoria se entro l’esercizio successivo la perdita non scende sotto un terzo (comma 4).
    • In mancanza provvede il tribunale con decreto, su richiesta di amministratori e sindaci (commi 4-5).
    • Se la perdita porta il capitale sotto il minimo legale scatta l’art. 2482-ter: ricapitalizzare, trasformare o sciogliere.

    Cosa dice l’art. 2482-bis c.c.

    La norma governa la “perdita rilevante” nella SRL e impone una sequenza precisa di adempimenti. Il testo è il seguente:

    «Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
    All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
    Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
    Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell’articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.»

    La logica è dare ai soci un anno di tempo per recuperare prima di imporre la riduzione, ma con piena trasparenza informativa e senza poter ignorare la perdita.

    La sequenza degli adempimenti

    Fase Adempimento Riferimento
    Perdita > 1/3 del capitale Convocazione senza indugio dell’assemblea comma 1
    Informativa ai soci Relazione sulla situazione patrimoniale + osservazioni dell’organo di controllo, deposito 8 giorni prima commi 2-3
    Esercizio successivo Se la perdita resta sopra 1/3: riduzione obbligatoria del capitale comma 4
    Inerzia dei soci Amministratori/sindaci chiedono al tribunale la riduzione (decreto) commi 4-5
    Capitale sotto il minimo Ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento art. 2482-ter

    Quando la perdita scende sotto il minimo: l’art. 2482-ter

    Se la perdita di oltre un terzo riduce il capitale al di sotto del minimo legale, non basta la riduzione: l’assemblea deve deliberare la riduzione e contestuale aumento a una cifra non inferiore al minimo, oppure la trasformazione della società. In difetto, opera la causa di scioglimento. La Cassazione (ord. n. 2984 del 1° febbraio 2022) ha ribadito che, in questi casi, lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o dalla trasformazione della società.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Perdita del 40% al primo bilancio in rosso

    Scenario. Il bilancio evidenzia perdite che erodono il 40% del capitale.

    Inquadramento. Gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea con relazione sulla situazione patrimoniale (commi 1-2). Non è ancora obbligatorio ridurre: i soci hanno l’esercizio successivo per recuperare. Ma l’assemblea va comunque convocata e informata.

    Cosa preparare

    • relazione sulla situazione patrimoniale;
    • osservazioni dell’organo di controllo/revisore;
    • deposito 8 giorni prima dell’assemblea;
    • verbale con i provvedimenti decisi.

    Caso 2 – La perdita resta oltre il terzo dopo un anno

    Scenario. Nell’esercizio seguente la perdita non scende sotto un terzo.

    Inquadramento. Scatta la riduzione obbligatoria del capitale in proporzione alle perdite (comma 4). Se l’assemblea resta inerte, amministratori e sindaci devono rivolgersi al tribunale, che dispone la riduzione con decreto reclamabile e iscritto nel registro imprese.

    Cosa monitorare

    • andamento della perdita rispetto al terzo;
    • delibera di riduzione del capitale;
    • eventuale ricorso al tribunale;
    • iscrizione nel registro imprese.

    Caso 3 – Capitale sceso sotto il minimo legale

    Scenario. Le perdite portano il capitale sotto la soglia minima di legge.

    Inquadramento. Si applica l’art. 2482-ter: occorre ricapitalizzare al minimo o trasformare la società, altrimenti opera lo scioglimento automatico (Cass. 2984/2022). Continuare la normale attività in questa fase espone gli amministratori a responsabilità.

    Le alternative

    • riduzione e contestuale aumento al minimo;
    • trasformazione in altro tipo sociale;
    • in difetto, liquidazione;
    • gestione conservativa del patrimonio.

    Spunti pratici

    • Non ignorare la perdita: oltre il terzo l’assemblea va convocata senza indugio, anche se la riduzione non è ancora obbligatoria.
    • Trasparenza ai soci: relazione sulla situazione patrimoniale e osservazioni dell’organo di controllo, depositate 8 giorni prima.
    • Conta l’esercizio successivo: se la perdita non rientra sotto il terzo, la riduzione diventa obbligatoria.
    • Sotto il minimo si cambia passo: ricapitalizzare, trasformare o sciogliere (art. 2482-ter).
    • Gestione conservativa: accertata la perdita rilevante, evitare nuove operazioni che aggravano il dissesto.

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    Norme collegate

    Codice civile: art. 2482-bis (riduzione per perdite nella SRL), art. 2482-ter (perdita sotto il minimo), art. 2446 (riduzione per perdite nelle SpA), art. 2484 (cause di scioglimento).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Quando scatta l’obbligo dell’art. 2482-bis?

    Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite: gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti (comma 1).

    Bisogna ridurre subito il capitale?

    No. Nell’anno in cui la perdita supera il terzo si può attendere: la riduzione diventa obbligatoria se entro l’esercizio successivo la perdita non è scesa sotto un terzo (comma 4).

    Cosa devono fare gli amministratori?

    Convocare senza indugio l’assemblea e sottoporle una relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni dell’organo di controllo o del revisore dove previsto; in assemblea devono riferire i fatti di rilievo successivi (commi 1-3).

    Cosa accade se la perdita porta il capitale sotto il minimo legale?

    Si applica l’art. 2482-ter: la società va ricapitalizzata o trasformata, altrimenti si scioglie. La Cassazione (ord. n. 2984/2022) ha ribadito che lo scioglimento si produce automaticamente, salvo la reintegrazione del capitale o la trasformazione.

    Cosa rischiano gli amministratori che non intervengono?

    Una volta accertata la perdita oltre il terzo, la gestione deve mirare alla conservazione del patrimonio; proseguire l’attività ordinaria può fondare la responsabilità degli amministratori per i danni che ne derivano.

  • Art. 24 Antiriciclaggio – Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

    Art. 24 Antiriciclaggio – Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

    Art. 24 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. 2. Nell’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori: a) fattori di rischio relativi al cliente quali: 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale; 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c); 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale; 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari; 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante; 6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell’attività svolta; b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali: 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare; 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l’anonimato; 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale; (2) 4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività; 5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l’uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti; 5-bis) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonchè avorio e specie protette (3); c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a: 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI; 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose; 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali; 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche. 3. Ai fini dell’applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati esaminano contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette. 4. Le autorità di vigilanza di settore, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, comma 1, let- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 24 52 tera a) (4), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all’articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l’elenco di cui al comma 2 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 25, da adottare in situazioni di elevato rischio. 5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di: a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio; (5) b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l’esecuzione di pagamenti, (6) con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo o che comportano l’esecuzione di servizi per le cripto-attività con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un Paese terzo (7); c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2 (8). 6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte. 6 bis. I soggetti obbligati valutano, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo, a norma dell’articolo 45 della direttiva. (9) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 24 (Attività di gioco) – 1. Gli operatori che svolgono l’attività di gestione di case da gioco, indicati nell’articolo 14, comma 1, lettera d), procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di “fiches” o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a 2.000 euro. 2. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti se le case da gioco pubbliche procedono alla registrazione, all’identificazione e alla verifica dell’identità dei clienti fin dal momento dell’ingresso o prima di esso, indipendentemente dall’importo dei gettoni da gioco acquistati e, a decorrere dal 30 aprile 2010, adottano le modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a quello di cui al comma 1. 3. Sono acquisite e conservate secondo le modalità di cui al successivo articolo 39 le informazioni relative: a) ai dati identificativi; b) alla data dell’operazione; c) al valore dell’operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati. 4. Gli operatori che svolgono l’attività di gestione dei giochi, indicati nell’articolo 14, comma 1, lettera e-bis), procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro, con le modalità di cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l’attività di gestione di case da gioco on line, indicati nell’articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dal presente decreto. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative: a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all’atto dell’apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line; b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti; c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati; d) all’indirizzo IP, alla data, all’ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni. 5. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 36 i dati di cui al comma 4, lettera d), sono soggetti a conservazione per un periodo di due anni dalla data della comunicazione da parte dei soggetti previsti dall’articolo 14, comma 1, lettera e). Gli stessi dati sono conservati, per il periodo previsto dall’articolo 36, dai fornitori di comunicazione elettronica e possono essere richiesti agli stessi dagli organi di controllo di cui all’articolo 53. 6. Le autorità di vigilanza di settore e gli organi incaricati del controllo, compreso il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nell’ambito delle rispettive competenze, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria, almeno una volta l’anno, sull’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dalle singole case da gioco.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), nn. 1, 2, e 3 DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Numero sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. m), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 25 Testo precedente: “3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;“. (3) Numero inserito dall’art. 2, comma 1, lett. m), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (4) Le parole “all’articolo 7, comma 1, lettera a)“ sono state sostituite alle precedenti “all’articolo 7, comma 1, lettera c)“ dall’art. 2, comma 1, lett. n), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (5) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. o), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;“. (6) Le parole “, che comportano l’esecuzione di pagamenti,“ sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. o), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Le parole “o che comportano l’esecuzione di servizi per le criptoattività con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un Paese terzo” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. f), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (8) Le parole “, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2” sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. o), n. 3), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (9) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. p), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Art. 54 Antiriciclaggio – Autorità e cooperazione nel comparto del gioco

    Art. 54 Antiriciclaggio – Autorità e cooperazione nel comparto del gioco

    Art. 54 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Autorità e cooperazione nel comparto del gioco(1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, le amministrazioni e istituzioni inte- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 55 83 ressate, a supporto dei prestatori di servizi di gioco, elaborano standard tecnici di regolamentazione, anche sulla base dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell’articolo 14 del presente decreto. 2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d’intesa, volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario a garantire il coordinamento, l’efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica dell’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Formazione del personale). – 1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto. Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali. 2. Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. 3. Le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.“. In precedenza il periodo “Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali.” era stato inserito dall’art. 32, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. TITOLO V – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI CAPO I – Sanzioni penali

  • Articolo 208 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 208 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 208 CCII – Domande tardive

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest’ultimo termine fino a dodici mesi.

    2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all’articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l’esame delle stesse un’udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza. Il curatore dà avviso della data dell’udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.

    3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perchè l’istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l’inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell’articolo 124.

  • Art. 32 IRAP – [Violazioni relative alla dichiarazione]

    Art. 32 IRAP – [Violazioni relative alla dichiarazione]

    Art. 32 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – [Violazioni relative alla dichiarazione] (1)

    In vigore dal 01/01/1998

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 32, comma 2, lett. a), DLgs. 24.9.2015 n. 158, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Ai sensi del medesimo comma 2, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 133, L. 28.12.2015 n. 208, la disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2016. Testo precedente: “Art. 32 (Violazioni relative alla dichiarazione). – 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila [n.d.r. euro 258,23]. Se non è dovuta imposta, si applica la sanzione da lire cinquecentomila [n.d.r. euro 258,23] a lire due milioni [n.d.r. euro 1.032,91]. 2. Se nella dichiarazione è indicato un imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l’ammontare della maggiore imposta dovuta. 2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato. 2-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-bis. 3. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in base alla dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 23, comma 28, lett. g), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111; – l’art. 1, comma 27, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244.

  • Articolo 291 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 291 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 291 CCII – Azioni di responsabilita’ e denuncia di gravi irregolarita’ di gestione nei confronti di imprese del gruppo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall’articolo 2497 del codice civile. Nel caso di procedura unitaria, ove intenda esercitare l’azione di responsabilità ai sensi dell’articolo 2497 del codice civile il curatore provvede, previamente, a chiedere al tribunale di disporre la separazione delle procedure ai sensi dell’articolo 287, comma 2.

    2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all’articolo 2409 del codice civile.

  • Art. 14 Accertamento – Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degl…

    Art. 14 Accertamento – Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degl…

    Art. 14 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell’art. 13 devono in ogni caso tenere: a) il libro giornale e il libro degli inventari; b) i registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; (1) c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito; d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonchè delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonchè delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d’imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attività elencate ai nn. 1) e 2) del primo comma dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell’art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 15-16 13 beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale. 2. I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili (1) e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell’art. 2421 del codice civile. 3. […] (2) 4. Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto all’approvazione dell’assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali all’approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. 5. Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attività commerciali all’estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell’esercizio relativi a ciascuna di esse. 6. […] (3) (4) Note: (1) Si veda l’art. 12, DPR 7.12.2001 n. 435, pubblicato in G.U.17.12.2001 n. 292, circa la facoltà concessa ai soggetti che tengono il libro giornale ed il libro degli inventari di non tenere i registri prescritti ai fini dell’Iva ed il registro dei beni ammortizzabili. (2) Comma abrogato dall’art. 6, comma 2, DL 10.6.1994 n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.1994 n. 489. Testo precedente: “I soggetti che adottano contabilità in codice sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative.“. (3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 2, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30. Testo precedente: “Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a due miliardi e a cinquecento milioni di lire. L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall’anno solare l’ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all’anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l’incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati.“. (4) Si veda l’art. 1, comma 1, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30.

  • Immobili dell’impresa e immobili patrimonio: esempi pratici sull’art. 90 TUIR

    Immobili dell’impresa e immobili patrimonio: esempi pratici sull’art. 90 TUIR

    In sintesi

    • L’art. 90 del TUIR riguarda gli immobili patrimonio: quelli che non sono né strumentali né beni-merce dell’impresa.
    • I loro redditi concorrono secondo le regole dei redditi fondiari (rendita catastale) o, se locati, sul canone ridotto forfettariamente.
    • Per gli immobili locati, se il canone (ridotto fino al 15% per spese di manutenzione documentate) supera la rendita, si tassa il canone.
    • I costi relativi agli immobili patrimonio sono in linea generale indeducibili, a differenza degli immobili strumentali.

    La norma (art. 90, comma 1, TUIR)

    «I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato […]. In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento […] risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone […].»

    Immobile Reddito Costi
    Patrimonio non locato Rendita catastale Indeducibili
    Patrimonio locato Canone ridotto fino al 15% Indeducibili
    Strumentale Concorre ai costi/ricavi d’impresa Deducibili (ammortamento)

    Tre casi pratici

    Appartamento dato in locazione dalla società

    Una società possiede un appartamento non strumentale e lo affitta.

    Cosa fare: Tassare il canone ridotto fino al 15% per le spese di manutenzione documentate, se superiore alla rendita catastale; ricordare che i costi dell’immobile non sono deducibili.

    Immobile patrimonio sfitto

    La società detiene un immobile abitativo non utilizzato nell’attività e non locato.

    Cosa fare: Far concorrere al reddito la rendita catastale rivalutata: anche se sfitto, l’immobile patrimonio genera reddito figurativo, senza deduzione dei costi.

    Immobile di interesse storico

    La società possiede un immobile vincolato di interesse storico-artistico.

    Cosa fare: Applicare la riduzione del 50% del reddito medio ordinario prevista dalla norma per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico.

    Spunti pratici

    • La distinzione tra immobile strumentale e patrimonio determina deducibilità dei costi e regime del reddito.
    • Gli immobili merce (di chi costruisce/rivende) seguono le regole dei ricavi, non l’art. 90.
    • La detraibilità IVA sugli immobili segue regole proprie, distinte dall’imposizione diretta.
    • Per le persone fisiche e gli immobili abitativi valgono regimi come la cedolare secca, qui non applicabili all’impresa.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • TUIR, DPR 917/1986, art. 90
    • TUIR, artt. 36-43 (redditi fondiari)
    • Agenzia delle Entrate, immobili d’impresa

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  • Termini di accertamento fiscale: esempi pratici sull’art. 43 DPR 600/1973

    Termini di accertamento fiscale: esempi pratici sull’art. 43 DPR 600/1973

    In sintesi

    • L’art. 43 del DPR 600/1973 fissa i termini di decadenza entro cui l’avviso di accertamento deve essere notificato.
    • Regola generale: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
    • In caso di omessa dichiarazione (o dichiarazione nulla): entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata.
    • Decorso il termine l’accertamento è nullo per decadenza: è uno dei primi vizi da verificare quando si riceve un avviso.

    La norma (art. 43, commi 1, 2 e 3, DPR 600/1973)

    «1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 3. Fino alla scadenza del termine […] l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento […] in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.»

    Situazione Termine di notifica
    Dichiarazione presentata 31 dicembre del 5° anno successivo
    Dichiarazione omessa o nulla 31 dicembre del 7° anno successivo
    Accertamento integrativo Entro gli stessi termini, solo per nuovi elementi sopravvenuti
    Effetto del decorso Decadenza: avviso nullo

    Tre casi pratici

    Avviso notificato oltre il quinto anno

    Per la dichiarazione 2018 (redditi 2017) arriva un avviso notificato nel 2025.

    Cosa fare: Verificare la data di presentazione: se l’avviso è stato notificato dopo il 31 dicembre 2023 è decaduto e va impugnato per nullità.

    Dichiarazione mai presentata

    Il contribuente non ha presentato la dichiarazione per un anno: contesta l’avviso come tardivo applicando il termine ordinario.

    Cosa fare: Ricordare che in caso di omessa dichiarazione opera il termine più lungo del settimo anno: l’eccezione di decadenza va calcolata su quel termine.

    Secondo avviso sugli stessi fatti

    Dopo un primo accertamento ne arriva un secondo sullo stesso periodo senza elementi nuovi.

    Cosa fare: L’accertamento integrativo è legittimo solo per la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, da indicare a pena di nullità: in mancanza il secondo avviso è illegittimo.

    Spunti pratici

    • Conta la data di notifica, non quella di emissione dell’avviso: verificare sempre la relata e la spedizione.
    • Per i periodi con reati tributari i termini possono essere raddoppiati secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
    • La decadenza è rilevabile in giudizio: è un vizio sostanziale dell’atto, non sanabile.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 (testo consolidato Agenzia delle Entrate)
    • L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 130-132 (riforma dei termini)
    • Statuto dei diritti del contribuente, L. 212/2000

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  • Art. 30 Antiriciclaggio – Esclusioni

    Art. 30 Antiriciclaggio – Esclusioni

    Art. 30 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Esclusioni (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l’agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti stabilmente incardinati nell’organizzazione dei soggetti obbligati per i quali svolgono la propria attività. 1 bis. Le autorità di vigilanza di settore, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare specifici presidi organizzativi in presenza dei quali l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a) e b) può essere esternalizzato a terzi diversi da quelli di cui all’articolo 26, comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo. (2) DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 31 Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 30 (Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi) – 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona: a) intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, nonchè le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva; b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea, così come definiti nell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva; c) banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva; d) professionisti di cui agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b), nei confronti di altri professionisti. 2. L’attestazione deve essere idonea a confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l’intermediario o il professionista attestante, nonché l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza. 3. L’attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall’intermediario che deve procedere all’identificazione. 3 bis. L’attestazione può altresì consistere nell’invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell’intermediario che abbia provveduto all’identificazione mediante contatto diretto. 4. In nessun caso l’attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese. 5. Le autorità di vigilanza di settore possono prevedere, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, ulteriori forme e modalità particolari dell’attestazione, anche tenendo conto dell’evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza. 6. Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull’identità del cliente, i soggetti obbligati ai sensi del presente decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza sulla sua identità. 7. Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l’intervento di un soggetto esercente attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, l’intermediario può procedere all’identificazione acquisendo dal soggetto esercente attività finanziaria le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente. 8. Nel caso di rapporti continuativi relativi all’erogazione di credito al consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d’Italia, l’identificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati all’intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalità di adempimento.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 16, comma 1, lett. a), b), c) e d), DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. v), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. CAPO II – Obblighi di conservazione

  • Art. 66 IRAP – Entrata in vigore

    Art. 66 IRAP – Entrata in vigore

    Art. 66 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Entrata in vigore

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1998. Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal successivo comma 2. 2. La revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito prevista dall’articolo 46 del presente decreto ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gli emolumenti arretrati di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  • Art. 25 IRAP – Disciplina temporanea

    Art. 25 IRAP – Disciplina temporanea

    Art. 25 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Disciplina temporanea

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all’articolo 24, per le attività di controllo e rettifica della dichiarazione, per l’accertamento e per la riscossione dell’imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ad eccezione degli articoli 38, commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Le regioni, le provincie e i comuni partecipano all’attività di cui al comma 1 segnalando elementi e notizie utili, collaborando, eventualmente anche tramite le apposite commissioni paritetiche di cui al terzo periodo, con osservazioni e proposte alla predisposizione dei programmi di accertamento degli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Le modalità di attuazione di questa disposizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto possono essere istituite e disciplinate commissioni paritetiche per la stesura di programmi di accertamento.