Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 80 T.U.IVA: regime transitorio delle operazioni già soggette all’IGE

    Art. 80 T.U.IVA: regime transitorio delle operazioni già soggette all’IGE

    Art. 80 T.U.IVA – Aliquote dell’imposta.

    Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi
    dell’art. 9, n. 6) o del sesto comma dell’art. 15 della legge 9 ottobre
    1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di
    servizi, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, le operazioni
    comprese in regimi fiscali sostitutivi dell’imposta generale sull’entrata, o
    anche di essa, previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972.”

  • Art. 82 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa agli investimenti

    Art. 82 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa agli investimenti

    Art. 82 T.U.IVA – Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa agli investimenti.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “I contribuenti di cui all’art. 4 del presente decreto, che esercitano attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice
    civile, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto l’ammontare
    dell’imposta generale sull’entrata, dell’imposta prevista nel primo comma
    dell’ art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con
    modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e delle relative
    addizionali da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli
    acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per
    l’esercizio delle attività esercitate e di beni e servizi impiegati nella
    costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 1 luglio 1971 al 25
    maggio 1972. Per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate
    all’esercizio di attività commerciali o agricole e non suscettibili di
    altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze,
    gli impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di utilizzazione
    ripetuta, sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato
    originario ovvero previa trasformazione o incorporazione.
    La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni e le
    relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e che i beni
    strumentali acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero
    ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
    Agli effetti del presente articolo:
    a) si tiene conto dei beni acquisiti mediante permute e contratti di appalto
    o d’opera;
    b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di ausiliari
    del commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonché di
    quelli acquistati allo stato estero. Per questi ultimi, se l’acquirente non
    è in possesso della bolletta d’importazione, l’ammontare dell’imposta
    detraibile, quando non sia separatamente addebitato in fattura, si
    determina scorporandolo dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa
    diminuito del quindici per cento;
    c) non si tiene conto, nell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 77,
    dell’imposta generale sull’entrata assolta;
    d) nei casi di cessioni di aziende o complessi aziendali, comprese le
    concentrazioni di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 e successive
    modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal cedente per
    l’acquisto, l’importazione o la produzione di beni compresi nella
    cessione spetta al cessionario;
    e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data di
    emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o
    spedizione o del pagamento;
    f) le importazioni, anche se relative a beni già temporaneamente importati,
    si considerano effettuate alla data di accettazione in dogana della
    dichiarazione di importazione definitiva.
    Nell’ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai
    commissionari, ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite
    allo stato estero per i beni consegnati prima del 26 maggio 1972 alle
    imprese per conto delle quali hanno agito.”

  • Art. 83 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa alle scorte

    Art. 83 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa alle scorte

    Art. 83 T.U.IVA – Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa alle scorte.

    In vigore dal 29/12/1974 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 23/12/1974 n. 687 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “I contribuenti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi, di cui all’art. 2195, n. 1 del codice civile, o
    attività agricole di cui all’art. 2135 dello stesso codice, compresi i
    piccoli imprenditori, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto,
    nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l’imposta
    generale sull’entrata, l’imposta prevista nel primo comma dell’art. 17 del
    regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella
    legge 19 giugno 1940, n. 762, e le relative addizionali, da essi assolte o
    ad essi addebitate a titolo di rivalsa:
    1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e
    componenti relativi all’attivita’ esercitata, nonché per le relative
    lavorazioni commesse a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o
    reparti produttivi della stessa impresa, effettuati nel periodo dal 1
    settembre 1971 al 25 maggio 1972. Per i beni soggetti a regimi speciali di
    imposizione una volta tanto l’imposta detraibile si determina
    applicando la aliquota condensata all’ammontare imponibile risultante
    dalle fatture d’acquisto o dalle bollette d’importazione, decurtato
    dell’imposta che vi è eventualmente incorporata. Tuttavia per i
    prodotti tessili di cui alle Tabelle B e C allegate alla L. 12 agosto
    1957, n. 757, e successive modificazioni, l’imposta detraibile, anche se la
    detrazione sia stata già operata, è determinata applicando
    all’ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della L. 31 luglio
    1954, n. 570, e successive modificazioni;
    2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello
    stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di
    vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato al n. 1.
    La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni, le
    lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette
    doganali e può essere applicata, a scelta del contribuente:
    a) o nella misura corrispondente alle quantità di beni, distinti per gruppi
    merceologici, che, giusta apposito inventario sottoscritto e presentato
    per la vidimazione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del
    presente decreto, risultavano ancora posseduti alla data del 25 maggio
    1972, nello stato originario ovvero trasformati o incorporati in
    semilavorati, componenti o prodotti finiti, e considerando posseduti
    quelli acquistati o importati in data più recente. La vidimazione può
    essere eseguita anche dall’ufficio del registro o dall’ufficio
    dell’imposta sul valore aggiunto;
    b) o nella misura forfettaria del 25 per cento dell’ ammontare globale delle
    imposte relative alle operazioni di cui al n. 1) del primo comma e del
    7,50 per cento dell’ammontare di quelle relative alle operazioni di cui al
    n. 2). L’applicazione della detrazione in misura forfettaria non è
    ammessa relativamente ai beni soggetti a regimi speciali di imposizione
    una volta tanto, per i quali è consentita la detrazione di cui al n. 1)
    del primo comma a condizione che da apposito inventario risultino ancora
    posseduti alla data del 25 maggio 1972.
    La detrazione prevista nei commi precedenti può essere applicata con
    riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano
    oggetto dell’attivita’ esercitata nonché alle relative lavorazioni, anche
    dai contribuenti che esercitano attività intermediarie nella circolazione
    di beni, di cui all’art. 2195, n. 2 del codice civile. La percentuale di cui
    alla lettera b) del secondo comma è però ridotta al 10 per cento per i
    contribuenti che esercitano il commercio al minuto, al 5 per cento per
    quelli che esercitano il commercio all’ingrosso e al 7,50 per cento per
    quelli che esercitano promiscuamente il commercio al minuto e all’ingrosso.
    Le disposizioni del terzo e del quarto comma dell’art. 82 valgono anche
    agli effetti del presente articolo.”

  • Art. 84 T.U.IVA: Dichiarazione di detrazione

    Art. 84 T.U.IVA: Dichiarazione di detrazione

    Art. 84 T.U.IVA – Dichiarazione di detrazione.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Ai fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve essere presentata al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, entro il
    termine perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione recante
    l’indicazione dell’ammontare complessivo delle detrazioni stesse,
    sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o da un suo rappresentante
    legale o negoziale.
    Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si riferiscono
    le imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell’ordine
    progressivo di cui al secondo comma dell’art. 26 del regio decreto-legge 9
    gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno
    1940, n. 762. Per ciascuna fattura o bolletta devono essere specificati la
    data di emissione, il numero progressivo di cui al citato art. 26, la
    quantità dei beni acquistati o importati o dei servizi ricevuti e
    l’ammontare delle imposte e addizionali. Devono essere inoltre indicati, per
    le fatture, la ditta emittente o in caso di autofatturazione la ditta
    cedente nonché il prezzo o corrispettivo, e per i documenti relativi ai
    passaggi interni nell’ambito della stessa impresa il valore in base al quale
    è stata liquidata l’imposta.
    I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa agli
    investimenti, di cui all’art. 82, devono indicare distintamente, nella
    dichiarazione, le fatture e bollette doganali relative agli acquisti dei
    beni strumentali e devono allegare un prospetto indicante i beni strumentali
    di nuova produzione, acquistati o costruiti dopo il 30 giugno 1971,
    posseduti alla data del 25 maggio 1972, distinguendo quelli acquistati o
    importati da quelli prodotti dalla stessa impresa interessata e con
    l’indicazione, per questi ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o
    importati nonché dei servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro
    produzione.
    I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle scorte
    nella misura di cui alla lettera a) del secondo comma dell’art. 83 devono:
    1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le bollette in
    relazione ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono, con
    l’indicazione, per ciascun gruppo, della quantità complessiva dei beni
    acquistati. Nell’ambito di ciascun gruppo è sufficiente indicare le
    fatture e le bollette di data più recente fino a concorrenza della
    quantità di beni risultante dall’inventario di cui alla lettera a) del
    secondo comma art. 83;
    2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi merceologici cui
    si riferiscono, i documenti di cui al n.1):
    a) le quantità di beni che dall’inventario risultano esistenti nello
    stato originario;
    b) le quantità di beni trasformati o incorporati in semilavorati,
    componenti o prodotti finiti, con la indicazione delle corrispondenti
    quantità di tali semilavorati, componenti e prodotti finiti
    risultanti dall’ inventario;
    c) la somma delle quantità di cui alle lettere a) e b);
    d) il raffronto, con riferimento a ciascun gruppo merceologico, tra le
    quantità complessive dei beni e dei servizi risultanti dai documenti
    indicati nella dichiarazione e quelle risultanti dall’inventario ai sensi
    delle precedenti lettere a), b) e c);
    e) l’ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte detraibili
    in base alla corrispondenza tra le quantità acquistate e quelle
    risultanti dall’inventario.”

  • Art. 85 T.U.IVA: Applicazione delle detrazioni

    Art. 85 T.U.IVA: Applicazione delle detrazioni

    Art. 85 T.U.IVA – Applicazione delle detrazioni.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “L’ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella
    dichiarazione presentata a norma dell’articolo precedente è ammesso in
    detrazione, rispettivamente nella misura di un dodicesimo o di un quarto,
    dall’importo da versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri
    successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione stessa.
    La detrazione non può superare, in ciascun mese o trimestre, il cinquanta
    per cento dell’importo da versare.
    Le somme delle quali non è stato possibile operare la detrazione in ciascun
    mese o trimestre sono detratte dall’importo da versare nel mese o trimestre
    successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni
    caso, indipendentemente dal detto limite, dall’importo da versare a norma
    del primo comma dell’art. 30 per l’anno solare in cui è compreso il
    dodicesimo mese o il quarto trimestre successivo a quello in cui è stata
    presentata la dichiarazione di detrazione.
    Per l’eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo comma
    dell’art. 30 e dell’art. 38.”

  • Art. 87 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati

    Art. 87 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati

    Art. 87 T.U.IVA – Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell’art. 4, che esercitano attività industriali dirette alla produzione di filati delle
    varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi
    tessuti e manufatti, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto
    l’ammontare dell’imposta e sovrimposta di fabbricazione già assolta in
    relazione ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31
    dicembre 1972.
    Per ottenere la detrazione gli interessati devono presentare all’ufficio
    dell’imposta sul valore aggiunto e all’ufficio tecnico delle imposte di
    fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per
    giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di nullità dal
    contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente
    l’indicazione dell’ammontare dell’imposta detraibile e delle quantità di
    filati, tessuti e manufatti posseduti alla data del 31 dicembre 1972,
    distinti per titolo e qualità.
    Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86.
    Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai
    prodotti per i quali l’imposta di fabbricazione è stata sospesa per effetto
    dei decreti legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio 1969, n. 319,
    convertiti con modificazioni nelle leggi 4 dicembre 1965, n. 1309 e 1 agosto
    1969, n. 478, e successive modificazioni.”

  • Art. 86 T.U.IVA: Sanzioni per indebita detrazione

    Art. 86 T.U.IVA: Sanzioni per indebita detrazione

    Art. 86 T.U.IVA – Sanzioni per indebita detrazione.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Il contribuente che detrae dall’imposta somme superiori di oltre un decimo a quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 è punito con la pena
    pecuniaria da una a due volte la somma indebitamente detratta, salva la
    applicazione della sanzione prevista nel quarto comma dell’art. 50 se
    l’indebita detrazione sia dipesa dalla indicazione di dati non
    corrispondenti al vero negli elenchi, nei prospetti o negli inventari e
    salva l’applicazione delle sanzioni previste negli altri commi dello stesso
    articolo se ne ricorrano i presupposti.
    Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il
    rappresentante legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i
    relativi allegati.”

  • Art. 89 T.U.IVA: Revisione dei prezzi per i contratti in corso

    Art. 89 T.U.IVA: Revisione dei prezzi per i contratti in corso

    Art. 89 T.U.IVA –  Revisione dei prezzi per i contratti in corso.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da
    effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi
    anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n.
    825, per i quali a norma di legge o in virtù di clausola contrattuale era
    esclusa la rivalsa dell’imposta generale sull’entrata, sono ridotti di un
    ammontare pari a quello dell’imposta stessa.”

  • Art. 88 T.U.IVA: Validità di precedenti autorizzazioni

    Art. 88 T.U.IVA: Validità di precedenti autorizzazioni

    Art. 88 T.U.IVA – Validità di precedenti autorizzazioni.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Le autorizzazioni all’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di
    macchine elettrocontabili, già rilasciate agli effetti dell’imposta
    generale sull’entrata, restano valide agli effetti delle registrazioni
    previste dal presente decreto fino a quando non sarà diversamente stabilito
    dal Ministero delle finanze. I contribuenti che si avvalgono
    dell’autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti dagli
    articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi entro l’ultimo giorno di ogni
    mese, relativamente alle operazioni registrate durante il mese stesso, le
    annotazioni di cui al settimo comma dello art. 27, ai numeri 1), 2) e 3)
    dell’art. 28 e al n. 3) dell’art. 31.
    Restano ugualmente valide, fino a quando non sarà diversamente stabilito
    dal Ministero delle finanze, le autorizzazioni già rilasciate relativamente
    alla distinta numerazione delle fatture per settori di attività o per
    singole dipendenze, alla conservazione di esse mediante microfilms o in sede
    diversa dalla principale e alla osservanza di particolari modalità per i
    rapporti di cui all’art. 53.”

  • Art. 90 T.U.IVA: Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi

    Art. 90 T.U.IVA: Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi

    Art. 90 T.U.IVA – Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 cessano di avere applicazione:
    1) l’imposta generale sull’entrata, la corrispondente imposta prevista nel
    primo comma dell’art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2,
    convertito nella legge 19 giungo 1940, n. 762, e successive
    modificazioni e l’imposta di conguaglio dovuta per il fatto
    dell’importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive
    modificazioni;
    2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al D. Lgs
    Lgt. 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953,
    n. 143, e successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti,
    di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447,
    e successive modificazioni;
    3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30
    dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni;
    4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e
    radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
    5) l’imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla
    riproduzione del suono, di cui alla legge 1 luglio 1961, n. 569;
    6) l’imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili
    naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto
    legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;
    7) l’imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di
    solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al
    decreto legge 20 novembre 1953, n. 843 convertito nella legge 27
    dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni;
    8) l’imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di
    solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque
    ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al
    decreto legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20
    dicembre 1954, n. 1219, e successive modificazioni;
    9) l’imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e
    vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi
    centigradi nonché sulle materie grasse classificabili ai termini della
    tariffa doganale come acidi grassi, di cui al D.L. 31 ottobre 1956, n.
    1194, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive
    modificazioni;
    10) l’imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di
    cui al regio decreto legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella
    legge 19 gennaio 1939, n. 214, e successive modificazioni;
    11) l’imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui al testo
    unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e
    successive modificazioni;
    12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione
    di cui ai numeri precedenti;
    13) l’imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato
    con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive
    modificazioni;
    14) l’imposta di consumo sul sale e l’imposta sul consumo di cartine e
    tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e
    successive modificazioni;
    15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza
    locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al
    regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e
    successive modificazioni, nonché il diritto speciale sulle acque da
    tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive
    modificazioni;
    16) l’imposta erariale sulla pubblicità, di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
    17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro
    pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive
    modificazioni;
    18) il diritto speciale sull’ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di
    cui al decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18
    dicembre 1970, n. 1034;
    19) l’imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965,
    n. 1379, e successive modificazioni;
    20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.
    Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti
    anteriormente al 1 gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel
    presente articolo.”

  • Art. 91 T.U.IVA: Norme transitorie in materia di imposta general

    Art. 91 T.U.IVA: Norme transitorie in materia di imposta general

    Art. 91 T.U.IVA – Norme transitorie in materia di imposta generale sull’entrata.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “La restituzione dell’imposta generale sull’entrata prevista dalla legge 31
    luglio 1954,n. 570, e successive modificazioni compete per i prodotti
    indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica
    14 agosto 1954, n. 676, e successive modificazioni, che vengano esportati,
    senza avere subito trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente
    alle quantità corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del
    31 dicembre 1972, giusta inventario redatto e vidimato a norma dell’art.
    2217 del codice civile.
    La restituzione dell’imposta generale sull’entrata prevista dall’art. 2 della
    legge 21 luglio 1965, n. 939 compete per i lavori navali ivi contemplati che
    da apposito certificato dell’ufficio del registro navale risultino ultimati
    entro il 31 dicembre 1972. Per i lavori navali non ancora ultimati a tale
    data, la restituzione compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla
    parte dei lavori che in base al certificato risulti già eseguita alla data
    stessa. La restituzione deve essere richiesta all’intendenza di finanza
    entro il termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati motivi.
    Le fatture e le bollette doganali relative alle quantità di materie prime,
    semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui
    al comma precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non
    possono essere comprese nella detrazione prevista dall’art. 83. Alla
    dichiarazione di detrazione eventualmente presentata deve essere allegata
    copia conforme della domanda di restituzione presentata. L’inosservanza di
    questa disposizione determina la decadenza dal diritto alla detrazione e
    l’obbligo di versare in unica soluzione le imposte già detratte.”

  • Art. 93 T.U.IVA Norme transitorie in materia di imposte di consumo

    Art. 93 T.U.IVA Norme transitorie in materia di imposte di consumo

    Art. 93 T.U.IVA – Norme transitorie in materia di imposte di consumo.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1973 gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e  riscossione dell’imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di  costruzione effettivamente eseguita. La liquidazione dell’imposta si effettua:- per le parti dell’opera già ultimate, con l’applicazione di un’aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero di un’aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano, secondo i criteri di misurazione e con le esclusioni di cui all’art. 35, lettera a), secondo e terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138; – per le parti non ultimate, applicando a ciascuna specie di materiali impiegati le rispettive aliquote.
    Per le autostrade costruite con il sistema della concessione l’imposta relativa ai tratti in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1973 è determinata applicando le misure d’imposta stabilite nella legge 16 settembre 1960, n. 1013, in proporzione al rapporto tra il valore dei materiali già impiegati e il valore complessivo dei materiali necessari per l’intero tratto.”

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