Autore: Andrea Marton

  • Articolo 314 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 314 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 314 CCII – Concordato della liquidazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell’articolo 240, osservate le disposizioni dell’articolo 265, se si tratta di società.

    2. La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 con il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all’articolo 308, comma 4, pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l’ufficio del registro delle imprese.

    3. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al comma 2 per ogni altro interessato.

    4. Il tribunale, sentito il parere dell’autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 245, 246 e 247.

    5. Gli effetti del concordato sono regolati dall’articolo 248.

    6. Il commissario liquidatore con l’assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l’esecuzione del concordato.

  • Art. 355 Codice Civile: Protutore

    Art. 355 Codice Civile: Protutore

    Art. 355 c.c. – Protutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

    Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’art. 354.

  • Articolo 316 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 316 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 316 CCII – Funzioni delle autorita’ amministrative di vigilanza

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a: a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell’ispezione la comunicazione dei segnali di cui all’articolo 3; b) […] c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.

  • Articolo 284 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 284 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 284 Bis CCII – Trattamento dei crediti tributari e contributivi

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le imprese di cui al comma 1 dell’articolo 284 possono presentare unitariamente le proposte di cui agli articoli 63, 64-bis, comma 1-bis e 88.

    2. Se, a causa del diverso domicilio fiscale delle imprese del gruppo, gli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie competenti a ricevere le proposte di cui al comma 1, in base alle disposizioni previste dagli articoli ivi richiamati, sono differenti, la proposta unitaria di cui al comma 1 deve essere presentata agli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie competenti in relazione al domicilio fiscale della società, ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell’impresa che, alla data di presentazione della proposta unitaria, presenta la maggiore esposizione debitoria nei confronti di ciascuno degli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie distintamente competenti ai sensi delle ordinarie disposizioni di legge.

    3. Alla proposta unitaria di cui al comma 1 devono essere allegati, oltre ai documenti indicati negli articoli ivi indicati, anche quelli indicati dall’articolo 284, comma 4, e con la proposta devono essere fornite le informazioni richieste nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 284.

    4. Resta in ogni caso ferma, anche ai fini del trattamento dei crediti tributari, l’autonomia delle masse attive e passive prevista dall’articolo 284.

  • Articolo 205 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 205 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 205 CCII – Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

    2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

  • Articolo 361 Codice Civile: Provvedimenti urgenti

    Articolo 361 Codice Civile: Provvedimenti urgenti

    Art. 361 c.c. – Provvedimenti urgenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all’apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

  • Art. 51 T.U.B.: Vigilanza informativa

    Art. 51 T.U.B.: Vigilanza informativa

    Art. 51 T.U.B. – Vigilanza informativa.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Le banche inviano alla Banca d’Italia, con le modalita’ e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche’ ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalita’ e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

    1-bis. Le banche comunicano alla Banca d’Italia:

    a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

    b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

    c) la risoluzione consensuale del mandato;

    d) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata.

    1-ter. La Banca d’Italia stabilisce modalita’ e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.

    1-quater. La Banca d’Italia puo’ chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.

    1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.”

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  • Art. 363 Codice Civile: Formazione dell’inventario

    Art. 363 Codice Civile: Formazione dell’inventario

    Art. 363 c.c. – Formazione dell’inventario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l’intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.112a Il giudice può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.

    L’inventario è depositato presso il tribunale.112a Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

  • Art. 58 quinquies T.U.B.: Vigilanza

    Art. 58 quinquies T.U.B.: Vigilanza

    Art. 58 quinquies T.U.B. – Vigilanza (1)

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le succursali di banche di Stato terzo inviano alla Banca d’Italia, secondo le modalita’ e nei termini da essa stabiliti in conformita’ alle pertinenti disposizioni dell’Unione europea, le segnalazioni periodiche, nonche’ ogni altro dato e documento richiesto, anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono. La Banca d’Italia puo’ chiedere informazioni al personale delle succursali, anche per il tramite di queste ultime.

    2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le succursali abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.

    3. Si applicano gli articoli 52-bis e 52-ter in materia di segnalazione di violazioni.

    4. La Banca d’Italia, tenuto conto della classificazione di cui all’articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidita’, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica.

    5. La Banca d’Italia puo’ convocare le persone preposte alla direzione delle succursali e il loro personale e puo’ disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione delle succursali, la rimozione di una o piu’ persone preposte alla direzione.

    6. La Banca d’Italia puo’ convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.

    7. Alle succursali di banche di Stato terzo si applica l’articolo 54, comma 1.

    8. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza in presenza di gruppi di Stato terzo, come definiti all’articolo 69.3, comma 1, che operano in piu’ Stati dell’Unione europea, la Banca d’Italia, anche sulla base di accordi con le altre autorita’ competenti e nei casi previsti dalle pertinenti disposizioni dell’Unione europea, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorita’.”

    _____________________

    (1) Per l’applicazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, vedi l’ art. 4 del DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 208 .

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  • Art. 17 Antiriciclaggio – Disposizioni generali

    Art. 17 Antiriciclaggio – Disposizioni generali

    Art. 17 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Disposizioni generali (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale: a) in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale; b) in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi o di cripto-attività, come definito dall’articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (2), superiore a mille euro; c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all’articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto. 2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo: a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione. 3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d) (3). Nel graduare l’entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali: a) con riferimento al cliente: 1) la natura giuridica; 2) la prevalente attività svolta; 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) l’area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b) con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1) la tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) le modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) l’ammontare dell’operazione; 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) la ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all’attività svolta dal cliente e all’entità delle risorse economiche nella sua disponibilità; 6) l’area geografica di destinazione del prodotto e l’oggetto dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 18 40 4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonchè dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l’adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. In caso di clienti già acquisiti, i soggetti obbligati adempiono alle predette disposizioni in occasione dell’assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale. (4) 5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro. 6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell’emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste italiane Spa, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l’osservanza di tali obblighi è dovuta per le operazioni occasionali che superino l’importo complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 44, comma 3. (5) 7. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell’attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 17 – (Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti) – 1. I soggetti di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) ed f), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell’attività professionale, nei seguenti casi: a) quando instaurano un rapporto continuativo o è conferito dal cliente l’incarico a svolgere una prestazione professionale; b) quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata; c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente. In precedenza, le parole “tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata” erano state sostituite alle precedenti “collegate o frazionate” dall’art. 10, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Le parole “un trasferimento di fondi o di cripto-attività, come definito dall’articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023” sono state sostituite alle precedenti “un trasferimento di fondi, come definito dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio” dall’art. 1, comma 1, lett. e), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (3) Le parole “e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d)“ sono state inseritedall’art. 12-bis, comma 1, lett. b), DL 10.8.2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.10.2023 n. 136. (4) Periodo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (5) Comma sostituito dall’art. 1, comma 504, L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Testo precedente: “Nella prestazione di servizi di pagamento e nell’emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonchè le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 44, comma 3.“.

  • Costi aziendali deducibili: esempi pratici sull’art. 109 TUIR

    Costi aziendali deducibili: esempi pratici sull’art. 109 TUIR

    In sintesi

    • Un costo d’impresa è deducibile se rispetta competenza, certezza e determinabilità e inerenza (art. 109 TUIR).
    • Competenza (comma 1): il costo si imputa all’esercizio cui si riferisce economicamente, non a quello del pagamento.
    • Se l’esistenza non è certa o l’ammontare non è determinabile, il costo va all’esercizio in cui lo diventa.
    • Inerenza (comma 5): è deducibile ciò che si riferisce ad attività o beni da cui derivano ricavi.
    • L’inerenza è un giudizio qualitativo, non quantitativo (Cass. ord. n. 450/2018).

    Cosa dice l’art. 109 TUIR

    La norma detta le regole generali sull’imputazione dei componenti del reddito d’impresa. I due commi chiave sono i seguenti.

    Comma 1 (competenza, certezza e determinabilità):

    «I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.»

    Comma 5 (inerenza e correlazione ai ricavi):

    «Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.»

    I tre requisiti del costo deducibile

    Requisito Cosa significa Riferimento
    Competenza Il costo si imputa all’esercizio cui appartiene economicamente, a prescindere dal pagamento. comma 1
    Certezza e determinabilità L’esistenza deve essere certa e l’ammontare obiettivamente determinabile; altrimenti si rinvia. comma 1
    Inerenza Il costo deve riferirsi all’attività o ai beni che producono ricavi imponibili. comma 5

    L’inerenza è qualitativa, non quantitativa

    Per anni il Fisco ha contestato i costi giudicati “troppo alti” o “antieconomici”. La Cassazione (ord. n. 450 dell’11 gennaio 2018), seguita da un orientamento ormai consolidato, ha riallineato la nozione fiscale: il principio di inerenza esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, con esclusione di valutazioni in termini di utilità o congruità, «perché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo». In altre parole, conta se il costo è riferibile all’impresa, non quanto è alto. L’antieconomicità non rende indeducibile il costo, ma può essere un indizio che spinge l’Ufficio a verificare la realtà e l’inerenza dell’operazione.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Fattura di dicembre, servizio reso a gennaio

    Scenario. Una consulenza viene fatturata a dicembre ma il servizio è reso a gennaio.

    Inquadramento. Conta la competenza economica (art. 109, comma 1): per le prestazioni di servizi la competenza è di norma alla loro ultimazione. La data della fattura non sposta da sola l’esercizio di imputazione.

    Cosa verificare

    • data di ultimazione del servizio;
    • contratto e SAL;
    • esistenza certa e ammontare determinabile;
    • coerenza tra competenza civilistica e fiscale.

    Caso 2 – Spesa di consulenza contestata come “non congrua”

    Scenario. L’Ufficio nega la deduzione di una parcella ritenuta sproporzionata.

    Inquadramento. Se la spesa è riferibile all’attività, l’importo elevato non basta a negarne l’inerenza (Cass. 450/2018): il giudizio è qualitativo. Va però documentata l’effettività e l’oggetto della prestazione.

    Cosa conservare

    • contratto con oggetto preciso;
    • output della consulenza;
    • pagamento tracciato;
    • collegamento con l’attività e i ricavi.

    Caso 3 – Costo riferito ad attività esente

    Scenario. Una spesa è collegata a proventi che non concorrono al reddito.

    Inquadramento. La deducibilità segue la correlazione ai ricavi (comma 5): se il costo si riferisce ad attività i cui proventi non concorrono a formare il reddito, va valutata la sua (in)deducibilità o il pro-rata.

    Cosa valutare

    • natura dei proventi correlati;
    • eventuale indeducibilità o pro-rata;
    • tracciamento contabile separato;
    • coerenza con le altre norme di Sezione.

    Spunti pratici

    • Ragiona per competenza: imputa il costo all’esercizio cui appartiene, non a quello del pagamento.
    • Certezza e ammontare: se mancano a fine esercizio, rinvia la deduzione.
    • Documenta l’inerenza qualitativa: oggetto, effettività e collegamento con l’attività battono la “congruità”.
    • Traccia i pagamenti: rafforza la prova dell’operazione.
    • Correla ai ricavi: attenzione ai costi legati a proventi esclusi o esenti.

    Per la corretta deduzione di costi, consulenze e investimenti puoi far verificare competenza e inerenza delle spese.

    Norme collegate

    TUIR (DPR 917/1986): art. 109 (norme generali sui componenti), art. 108 (spese di rappresentanza), art. 102 (ammortamento), art. 164 (mezzi di trasporto). Vedi anche ammortamento dei beni strumentali e spese di rappresentanza e omaggi.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Quando un costo è deducibile dal reddito d’impresa?

    Quando è imputato all’esercizio di competenza, è certo nell’esistenza e determinabile in modo obiettivo nell’ammontare (art. 109, comma 1) ed è inerente, cioè riferibile all’attività d’impresa (comma 5).

    Cosa significa principio di competenza?

    I componenti di reddito concorrono all’esercizio cui si riferiscono economicamente, a prescindere dal pagamento. Se manca la certezza o la determinabilità, il costo si imputa all’esercizio in cui tali condizioni si verificano (comma 1).

    L’inerenza si valuta sull’importo della spesa?

    No. La Cassazione (ord. n. 450/2018) ha chiarito che l’inerenza ha natura qualitativa, non quantitativa: conta la riferibilità del costo all’attività, non la sua congruità o utilità economica.

    Una spesa antieconomica è deducibile?

    L’antieconomicità non rende di per sé indeducibile il costo: può però essere un indizio che induce l’Amministrazione a verificare l’effettiva inerenza e la realtà dell’operazione.

    Cosa serve per dedurre un costo in sicurezza?

    Documentazione che provi l’esistenza dell’operazione, la riferibilità all’attività e la corretta imputazione temporale: fattura, contratto, pagamento tracciato e collegamento con l’attività svolta.

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    Art. 48 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa e trattamento tributario delle indennità di fine rapporto

    In vigore dal 01/01/1998

    1. L’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le altre detrazioni dall’imposta, è sostituito dal seguente: “Art. 13 (Altre detrazioni). – 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell’anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi: a) lire 1.680.000 [n.d.r. euro 867,65] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 9.100.000 [n.d.r. euro 4.699,76]; b) lire 1.600.000 [n.d.r. euro 826,33] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 9.100.000 [n.d.r. euro 4.699,76] ma non a lire 9.300.000 [n.d.r. euro 4.803,05]; c) lire 1.500.000 [n.d.r. euro 774,69] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 9.300.000 [n.d.r. euro 4.803,05] ma non a lire 15.000.000 [n.d.r. euro 7.746,85]; d) lire 1.350.000 [n.d.r. euro 697,22] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 [n.d.r. euro 7.746,85] ma non a lire 15.300.000 [n.d.r. euro 7.901,79]; e) lire 1.250.000 [n.d.r. euro 645,57] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 [n.d.r. euro 7.901,79] ma non a lire 15.600.000 [n.d.r. euro 8.056,73]; f) lire 1.150.000 [n.d.r. euro 593,93] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 [n.d.r. euro 8.056,73] ma non a lire 15.900.000 [n.d.r. euro 8.211,66]; g) lire 1.050.000 [n.d.r. euro 542,28] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 [n.d.r. euro 8.211,66] ma non a lire 30.000.000 [n.d.r. euro 15.493,71]; h) lire 950.000 [n.d.r. euro 490,63] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 [n.d.r. euro 15.493,71] ma non a lire 40.000.000 [n.d.r. euro 20.658,28]; i) lire 850.000 [n.d.r. euro 438,99] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 [n.d.r. euro 20.658,28] ma non a lire 50.000.000 [n.d.r. euro 25.822,84]; l) lire 750.000 [n.d.r. euro 387,34] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 [n.d.r. euro 25.822,84] ma non a lire 60.000.000 [n.d.r. euro 30.987,41]; m) lire 650.000 [n.d.r. euro 335,70] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 [n.d.r. euro 30.987,41] ma non a lire 60.300.000 [n.d.r. euro 31.142,35]; n) lire 550.000 [n.d.r. euro 284,05] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 [n.d.r. euro 31.142,35] ma non a lire 70.000.000 [n.d.r. euro 36.151,98]; o) lire 450.000 [n.d.r. euro 232,41] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 [n.d.r. euro 36.151,98] ma non a lire 80.000.000 [n.d.r. euro 41.316,55]; p) lire 350.000 [n.d.r. euro 180,76] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 [n.d.r. euro 41.316,55] ma non a lire 90.000.000 [n.d.r. euro 46.481,12]; q) lire 250.000 [n.d.r. euro 129,11] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 [n.d.r. euro 46.481,12] ma non a lire 90.400.000 [n.d.r. euro 46.687,70]; r) lire 150.000 [n.d.r. euro 77,47] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 [n.d.r. euro 46.687,70] ma non a lire 100.000.000 [n.d.r. euro 51.645,69]; s) lire 100.000 [n.d.r. euro 51,65] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000 [n.d.r. euro 51.645,69]. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a lire 18.000.000 [n.d.r. euro 9.296,22] e il reddito DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 49-50 36 dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell’anno, di lire 70.000 [n.d.r. euro 36,15]. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o di impresa di cui all’articolo 79, spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a: a) lire 700.000 [n.d.r. euro 361,52] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000 [n.d.r. euro 4.699,76]; b) lire 600.000 [n.d.r. euro 309,87] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 [n.d.r. euro 4.699,76] ma non a lire 9.300.000 [n.d.r. euro 4.803,05]; c) lire 500.000 [n.d.r. euro 258,23] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 [n.d.r. euro 4.803,05] ma non a lire 9.600.000 [n.d.r. euro 4.957,99]; d) lire 400.000 [n.d.r. euro 206,58] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 [n.d.r. euro 4.957,99] ma non a lire 9.900.000 [n.d.r. euro 5.112,92]; e) lire 300.000 [n.d.r. euro 154,94] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 [n.d.r. euro 5.112,92] ma non a lire 15.000.000 [n.d.r. euro 7.746,85]; f) lire 200.000 [n.d.r. euro 103,29] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 [n.d.r. euro 7.746,85] ma non a lire 30.000.000 [n.d.r. euro 15.493,71]; g) lire 100.000 [n.d.r. euro 51,65] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 [n.d.r. euro 15.493,71] ma non a lire 60.000.000 [n.d.r. euro 30.987,41].“. 2. All’articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “di una somma pari a lire 500 mila [n.d.r. euro 258,23]“ sono sostituite dalle seguenti: “di una somma pari a lire 600 mila [n.d.r. euro 309,87]“.