Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 355 c.c. – Protutore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.
Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’art. 354.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 354 - Articolo 354 Codice Civile: Tutela affidata a enti di assistenza→Cod. civ. art. 356 - Art. 356 c.c.: Donazione o disposizione testamentaria a favore d→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 353 Codice Civile: Domanda di dispensa→Articolo 357 Codice Civile: Funzioni del tutore→Articolo 352 Codice Civile: Dispensa su domanda→Articolo 358 Codice Civile: Doveri del minore→Art. 351 Codice Civile: Dispensa dall’ufficio tutelare→Art. 350 Codice Civile: Incapacità all’ufficio tutelare→Articolo 360 Codice Civile: Funzioni del protutore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico
L'art. 355 c.c. è la norma che apre la disciplina del protutore, figura che il legislatore civile ha previsto come ausilio e contrappeso al tutore nella tutela del minore. La tutela ordinaria del minore (artt. 343 ss. c.c.) presuppone l'esistenza di un soggetto, il tutore, cui sono affidate la cura della persona e l'amministrazione del patrimonio del pupillo. Il protutore non sostituisce il tutore, ma affianca la figura principale con un ruolo di vigilanza, di rappresentanza nei conflitti d'interesse e di supplenza in caso di cessazione o impedimento.
Rinvio alle disposizioni sul tutore
La norma opera un rinvio recettizio alle disposizioni della medesima sezione del codice civile dettate per il tutore. Ciò significa che, salvo le specifiche funzioni del protutore disciplinate dagli artt. 360 e seguenti, valgono per quest'ultimo le regole sull'idoneità soggettiva (artt. 348-350 c.c.), sulle cause di incapacità e dispensa (artt. 350-352 c.c.), sull'obbligo di accettare l'ufficio (art. 352 c.c.), sulla responsabilità (art. 382 c.c.) e sulla retribuzione eventuale ex art. 379 c.c. La compatibilità delle norme va valutata caso per caso, alla luce della diversa natura del ruolo, che è di garanzia e non di gestione ordinaria.
L'esclusione per il direttore d'istituto
Il secondo periodo della norma esclude la nomina del protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354 c.c., ossia quando la tutela è esercitata d'ufficio dal direttore di un istituto pubblico di assistenza presso cui il minore è ricoverato. In tali ipotesi la presenza di un'amministrazione pubblica garantisce di per sé il controllo sull'operato del tutore istituzionale, rendendo superflua la nomina di un protutore privato. L'esclusione è coerente con la natura collegiale e burocratica della tutela istituzionale, ove i conflitti d'interesse sono fronteggiati con meccanismi amministrativi interni.
Funzioni operative e profilo applicativo
Il protutore svolge tre funzioni essenziali: rappresentanza in conflitto d'interessi con il tutore (art. 360, 1° comma c.c.); impulso per la sostituzione in caso di morte, rinuncia o decadenza del tutore (art. 360, 2° comma c.c.); cura interinale del minore e compimento di atti urgenti e conservativi durante il vuoto di tutela. Il giudice tutelare vigila sulle attività del protutore al pari di quelle del tutore (art. 344 c.c.). Va sottolineato che la mancata nomina del protutore non vizia di per sé gli atti del tutore: il vizio si manifesta in concreto solo se, in presenza di conflitto d'interessi, sia mancata la rappresentanza alternativa.
Profilo successorio e patrimoniale
Nella prassi, la presenza del protutore assume rilievo soprattutto in occasione di accettazioni di eredità, divisioni o compravendite immobiliari in cui il tutore stesso sia controparte o cointeressato. In simili circostanze, ogni atto compiuto dal solo tutore senza la rappresentanza del protutore è annullabile su istanza del pupillo divenuto maggiorenne (art. 1394 c.c. in via analogica e art. 322 c.c. per principi affini in materia di responsabilità genitoriale).
Caso pratico
Alla morte dei genitori, il giudice tutelare nomina tutore del minore Tizio lo zio paterno Caio e protutore lo zio materno Sempronio. Quando si tratta di accettare l'eredità di una nonna, in cui Caio è coerede insieme a Tizio, il conflitto d'interessi impone che Tizio sia rappresentato dal protutore Sempronio per la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario.
Domande frequenti
Chi è il protutore e da chi è nominato?
Il protutore è una figura accessoria del tutore nella tutela del minore, nominata dal giudice tutelare, di regola contestualmente al tutore. Ha funzioni di controllo, rappresentanza in conflitto d'interessi e supplenza.
Quali norme si applicano al protutore?
Si applicano tutte le disposizioni dettate dal codice civile per il tutore nella stessa sezione (artt. 343 ss. c.c.), in quanto compatibili con la sua funzione di garanzia e non di gestione ordinaria.
Quando non si nomina il protutore?
Non si nomina il protutore quando la tutela del minore è esercitata d'ufficio dal direttore di un istituto pubblico di assistenza, ai sensi dell'art. 354, 1° comma c.c.
Cosa succede se il tutore agisce in conflitto d'interessi con il minore senza l'intervento del protutore?
L'atto compiuto in conflitto d'interessi è annullabile su istanza del minore divenuto maggiorenne, ai sensi dei principi generali in materia di rappresentanza legale (art. 1394 c.c. in via analogica).
Il protutore può sostituire il tutore in caso di sua morte?
Non lo sostituisce in via permanente, ma deve promuovere la nomina di un nuovo tutore e nel frattempo provvede alla cura del minore e al compimento di atti conservativi e urgenti, ai sensi dell'art. 360, 2° comma c.c.