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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 358 c.c. Doveri del minore

In vigore

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore. Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.

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In sintesi

  • Il minore sotto tutela deve rispetto e obbedienza al tutore.
  • Non può abbandonare la casa o l'istituto assegnatigli senza il permesso del tutore.
  • In caso di allontanamento non autorizzato, il tutore ha diritto di richiamarlo, anche ricorrendo al giudice tutelare.
  • La norma traspone nella tutela i doveri che gravano sul figlio verso i genitori ex art. 315-bis c.c.
  • I doveri devono essere interpretati alla luce dei principi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989) e della centralità della persona del minore.

Inquadramento

L'art. 358 c.c. delinea i doveri del minore sottoposto a tutela verso il tutore, con una formulazione strettamente parallela a quella che la legge prevede per i rapporti tra figlio e genitori (art. 315-bis c.c., dopo la riforma della filiazione del 2012-2013). La norma esprime una concezione del rapporto tutelare come surrogato della relazione genitoriale: il tutore esercita poteri analoghi a quelli genitoriali, e il minore deve in cambio quei comportamenti di rispetto e collaborazione che la legge richiede a ogni figlio.

Il dovere di rispetto e obbedienza

Il dovere di rispetto ha valenza etico-sociale ed è oggi inteso in chiave di rispetto reciproco: il minore deve rispetto al tutore, ma il tutore deve a sua volta rispettare la personalità, le aspirazioni e i diritti del minore (artt. 2 e 30 Cost., art. 12 Convenzione di New York). Il dovere di obbedienza, anch'esso traduzione di un retaggio storico, va contestualizzato: vincola il minore alle decisioni che il tutore assume nell'ambito dei suoi poteri legittimi (residenza, scelta scolastica, cure mediche), ma cede di fronte a richieste illegittime, lesive della dignità o palesemente contrarie all'interesse del minore.

L'obbligo di non abbandonare la casa o l'istituto

Il secondo periodo concretizza un aspetto specifico dell'obbedienza: il minore non può abbandonare il luogo di residenza assegnato senza il consenso del tutore. La norma vale sia per la convivenza con il tutore-persona fisica, sia per il collocamento in istituti, comunità o famiglie affidatarie. È espressione del potere di scelta della residenza del minore, che spetta al tutore (art. 357 c.c.) sotto la sorveglianza del giudice tutelare.

Il diritto di richiamo e il ricorso al giudice tutelare

Se il minore si allontana senza permesso, il tutore può richiamarlo e, in caso di resistenza, rivolgersi al giudice tutelare. La norma non legittima l'uso della forza diretta, ma attribuisce al tutore un potere di iniziativa procedurale: il giudice tutelare, sentiti il minore (se in età di discernimento) e il pubblico ministero minorile, può adottare i provvedimenti necessari per il rientro, valutando anche eventuali cause di legittimo dissenso del minore (es. maltrattamenti, abusi).

Coordinamento con i diritti del minore

La lettura attuale dell'art. 358 c.c. è temperata dall'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dall'art. 315-bis c.c., che riconoscono al minore il diritto di essere ascoltato nelle decisioni che lo riguardano. La pretesa di obbedienza, dunque, non è assoluta: deve confrontarsi con la maturità e l'autonomia decisionale del minore, specie se ultraquattordicenne, e con la sua eventuale capacità di autodeterminarsi in ambiti specifici (consenso informato per cure mediche, scelta scolastica nei limiti dell'età).

Caso pratico

Il minore Tizio, sedicenne, vive presso una comunità educativa assegnatagli dal giudice tutelare. Decide di trasferirsi senza autorizzazione presso la nonna Caia, che lo ospita. Il tutore Sempronio, dopo aver tentato un colloquio, ricorre al giudice tutelare. Quest'ultimo, valutato il caso e ascoltato Tizio, può confermare il collocamento originario, autorizzare il trasferimento presso la nonna, o disporre un'altra soluzione, sempre nell'interesse esclusivo del minore.

Domande frequenti

Quali sono i doveri del minore sottoposto a tutela?

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore e non può abbandonare la casa o l'istituto assegnatigli senza permesso. Tali doveri vanno comunque letti alla luce dei principi della Convenzione di New York e della centralità del minore.

Il tutore può costringere il minore a tornare a casa con la forza?

No, l'art. 358 c.c. attribuisce un diritto di richiamo, ma non legittima l'uso della forza diretta. In caso di resistenza, il tutore deve rivolgersi al giudice tutelare che adotterà i provvedimenti opportuni.

Il dovere di obbedienza è assoluto?

No, il dovere di obbedienza riguarda le scelte legittime e nell'interesse del minore. Il minore può legittimamente dissentire da richieste illegittime, lesive della dignità o contrarie al proprio interesse. Inoltre, deve essere ascoltato nelle decisioni che lo riguardano.

Il minore di 14 anni ha diritto di essere ascoltato dal giudice tutelare?

Sì. Secondo l'art. 315-bis c.c. e l'art. 12 della Convenzione di New York, il minore che abbia raggiunto i 12 anni (o anche età inferiore se capace di discernimento) ha diritto di essere ascoltato in tutte le procedure che lo riguardano.

L'art. 358 c.c. si applica anche al minore collocato in comunità o in famiglia affidataria?

Sì. La norma parla espressamente di 'casa o istituto', ricomprendendo qualsiasi luogo di residenza assegnato dal tutore o dal giudice tutelare, incluse comunità educative e famiglie affidatarie.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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