Testo dell'articoloAbrogato
Art. 359 c.c.: articolo abrogato
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Cattiva condotta del minore.
In vigore dal 19/04/1942
(Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva
l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al
presidente del tribunale. Questi sentito il minore e, potendo, il protutore
e qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni puo' ordinare il
collocamento del minore in un istituto di correzione.
Contro il decreto del presidente del tribunale e' ammesso ricorso al
presidente della corte di appello, che provvede sentito il pubblico
ministero.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 162, legge 19 maggio 1975, n. 151.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
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