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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 356 c.c. – Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati.

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l’art. 384.

In sintesi

  • Chi dona o lascia per testamento beni a un minore può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione di quei beni.
  • La facoltà sussiste anche se il minore è soggetto alla responsabilità genitoriale: il curatore speciale opera in luogo dei genitori per quei beni.
  • Salvo diversa disposizione del donante o testatore, il curatore speciale deve osservare le forme degli artt. 374 e 375 c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione.
  • Si applica sempre l'art. 384 c.c. in materia di rendiconto.
  • L'istituto consente al disponente di sottrarre i beni alla gestione di altri soggetti, affidandoli a un fiduciario di fiducia.
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Funzione dell'istituto

L'art. 356 c.c. disciplina una forma particolare di curatela speciale che il donante o il testatore può istituire a favore di un minore beneficiario di una donazione o di una disposizione testamentaria. La ratio è proteggere la volontà del disponente, consentendogli di scegliere personalmente un amministratore di fiducia per i beni trasmessi, anche in deroga ai poteri ordinari di gestione spettanti ai genitori o al tutore.

Ambito di operatività

La nomina è possibile sia quando il minore è soggetto alla responsabilità genitoriale, sia quando è sottoposto a tutela. Nel primo caso, il curatore speciale subentra ai genitori limitatamente ai beni ricevuti per donazione o testamento; gli altri beni del minore restano nell'amministrazione genitoriale ex art. 320 c.c. Nel secondo, il curatore speciale opera accanto al tutore con competenza ristretta ai beni oggetto della liberalità. Si crea quindi una separazione patrimoniale gestoria che il disponente può modulare secondo le sue scelte.

Forme e limiti agli atti di straordinaria amministrazione

Il legislatore tutela il minore imponendo, salva diversa volontà del disponente, l'osservanza delle forme degli artt. 374 e 375 c.c. Tali norme richiedono autorizzazione del giudice tutelare per atti di amministrazione straordinaria (es. acquisto e alienazione di immobili, costituzione di garanzie, riscossione di capitali, accettazione o rinuncia di eredità). Il disponente può tuttavia dispensare il curatore speciale da queste formalità, accordandogli maggiore autonomia gestoria: una scelta frequente quando il fiduciario è un professionista o un familiare di provata esperienza.

Obbligo di rendiconto (art. 384 c.c.)

Il rinvio espresso all'art. 384 c.c. è inderogabile: il curatore speciale deve, alla cessazione dell'ufficio o quando il giudice lo richieda, rendere il conto della propria amministrazione. La norma garantisce un controllo finale sul fiduciario e tutela il minore divenuto maggiorenne, che potrà verificare la gestione dei beni a lui destinati.

Pianificazione patrimoniale e usi pratici

L'istituto è particolarmente utile nella pianificazione successoria familiare: il nonno che intende lasciare un cospicuo portafoglio titoli al nipote minore può nominare un curatore speciale (un professionista, un parente o un fiduciario di fiducia) sottraendo i beni alla gestione dei genitori, magari perché ritenuti meno esperti in materia finanziaria o in caso di conflitti familiari. La clausola va inserita nel testamento o nell'atto di donazione, indicando il nominativo del curatore e, eventualmente, dispensandolo dalle forme.

Caso pratico

Tizio, nonno facoltoso, lega per testamento al nipote minore Caio un portafoglio di titoli del valore di 800.000 €. Nel testamento nomina come curatore speciale l'amico fiduciario Sempronio, professionista finanziario, dispensandolo dall'autorizzazione del giudice tutelare per le ordinarie operazioni di gestione e rotazione del portafoglio. Sempronio dovrà comunque rendere il conto della gestione al raggiungimento della maggiore età di Caio, ai sensi dell'art. 384 c.c.

Domande frequenti

Chi può nominare un curatore speciale per il minore ai sensi dell'art. 356 c.c.?

Può farlo chi effettua una donazione o una disposizione testamentaria a favore di un minore. La nomina riguarda esclusivamente la gestione dei beni donati o lasciati.

Il curatore speciale può essere nominato anche se il minore ha entrambi i genitori?

Sì, espressamente. L'art. 356 c.c. consente la nomina anche se il minore è soggetto alla responsabilità genitoriale. I genitori conservano la responsabilità sul minore, ma non amministrano i beni oggetto della donazione o disposizione.

Il curatore speciale deve chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare per vendere un immobile?

Sì, salvo che il donante o testatore lo abbia espressamente dispensato. In mancanza di deroga, valgono le forme degli artt. 374 e 375 c.c., che richiedono autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione.

Il curatore speciale deve rendere il conto della sua gestione?

Sì, sempre. L'art. 356 c.c. richiama in ogni caso l'art. 384 c.c., che disciplina il rendiconto. Tale obbligo è inderogabile, anche se il disponente avesse voluto eliminarlo.

Posso nominare curatore speciale un professionista esterno alla famiglia?

Sì, la scelta è libera: il disponente può nominare chiunque ritenga adatto, sia un familiare sia un professionista (commercialista, avvocato, financial advisor) di sua fiducia.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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