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Art. 352 c.c. Dispensa su domanda
In vigore
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela: 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente; 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime; 3) […] (1) 4) i militari in attività di servizio; 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque; 6) chi ha più di tre figli minori; 7) chi esercita altra tutela; 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente; 9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Natura facoltativa della dispensa su domanda
L'art. 352 c.c. delinea un sistema di dispensa volontaria dall'ufficio di tutore, da distinguersi nettamente sia dall'incapacità (art. 350 c.c., obbligatoria e oggettiva) sia dalla dispensa automatica (art. 351 c.c., operante ex lege per alte cariche). Qui il soggetto interessato è titolare di un diritto potestativo alla dispensa, che diventa effettivo solo se viene attivato mediante domanda al giudice tutelare. In assenza di domanda, il soggetto è pienamente tenuto ad assumere e a esercitare l'ufficio.
Le cause di dispensa: una tassonomia
Le nove cause indicate dalla norma (con il n. 3 oggi abrogato) possono essere raggruppate per categorie funzionali: cariche pubbliche minori (n. 1: grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'art. 351 c.c.), funzioni religiose (n. 2: arcivescovi, vescovi, ministri del culto con cura d'anime), servizio militare (n. 4), età avanzata (n. 5: 65 anni), oneri familiari (n. 6: più di tre figli minori), oneri tutelari concorrenti (n. 7: altra tutela), impedimenti sanitari (n. 8: infermità permanente), distanza geografica (n. 9: missione governativa estera o servizio pubblico fuori circoscrizione).
Grandi ufficiali dello Stato e cariche pubbliche
Il n. 1 si riferisce ai grandi ufficiali dello Stato non già dispensati ex art. 351 c.c. La nozione comprende le alte cariche dell'amministrazione pubblica civile e militare: capi di gabinetto, alti commissari, prefetti, ambasciatori, capi di stato maggiore. La ratio è la medesima della dispensa automatica, ma operante a livello inferiore: chi ricopre funzioni pubbliche di rilievo può chiedere di essere esonerato. La valutazione del giudice tutelare verifica la sussistenza della qualifica e la sua effettiva incompatibilità con l'ufficio tutelare.
Ministri del culto con cura d'anime
Il n. 2 prevede la dispensa per arcivescovi, vescovi e ministri del culto aventi cura d'anime. La norma riguarda gli ecclesiastici con responsabilità pastorali pubbliche, dovendo essi dedicarsi alla cura spirituale della comunità affidata. La nozione si estende ai ministri delle confessioni religiose non cattoliche aventi intesa con lo Stato (L. 222/1985 e leggi successive) in virtù del principio di pari trattamento (art. 8 Cost.). Il religioso che svolga solo funzioni interne all'ordine, senza cura d'anime esterna, non beneficia della dispensa.
Età avanzata, oneri familiari e altre tutele
I numeri 5, 6 e 7 si fondano sulla limitata disponibilità materiale del soggetto. Il n. 5 (65 anni) considera l'età come naturale fattore di affaticamento; oggi tale soglia appare bassa rispetto all'aumento dell'aspettativa di vita, ma resta vincolante. Il n. 6 (più di tre figli minori) tutela la prima famiglia del candidato tutore. Il n. 7 (altra tutela in corso) evita il cumulo di oneri: non si può essere tutori di due minori contemporaneamente, salvo che siano fratelli o sussistano ragioni particolari valutate dal giudice (art. 348, 3° comma c.c.).
Infermità permanente e servizio fuori circoscrizione
Il n. 8 (infermità permanente) richiede una patologia stabilizzata che impedisca l'esercizio effettivo dell'ufficio: non è sufficiente una malattia temporanea o curabile. La valutazione si fonda su certificazione medica e può richiedere consulenza tecnica. Il n. 9 considera la missione governativa fuori della Repubblica o il servizio pubblico fuori della circoscrizione del tribunale tutelare: la distanza renderebbe materialmente impossibile l'esercizio diligente dell'ufficio.
Coordinamento con l'art. 353 c.c.
L'art. 353 c.c. disciplina i tempi della domanda di dispensa: deve essere presentata prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa sia sopravvenuta. Il tutore è comunque tenuto ad assumere e mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia conferita ad altra persona, per garantire continuità nell'amministrazione. Il combinato disposto degli artt. 352-353 c.c. realizza un equilibrio tra diritto alla dispensa e tutela del minore.
Caso pratico
Tizio, settantenne con quattro figli minori, viene nominato tutore del nipote Caio. Tizio presenta al giudice tutelare domanda di dispensa invocando contemporaneamente il n. 5 (età superiore a 65 anni) e il n. 6 (più di tre figli minori) dell'art. 352 c.c. La domanda è ammissibile e il giudice, verificate le cause, accoglie la dispensa nominando un nuovo tutore. Tizio resta obbligato all'ufficio fino alla nomina effettiva del sostituto, ai sensi dell'art. 353 c.c.
Domande frequenti
Chi può chiedere la dispensa dall'ufficio di tutore?
Possono chiederla: i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'art. 351 c.c., gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto con cura d'anime, i militari in servizio, chi ha più di 65 anni, chi ha più di tre figli minori, chi esercita altra tutela, chi è infermo in modo permanente, chi opera fuori della Repubblica o della circoscrizione per ragioni di pubblico servizio.
Avere figli minori dà diritto alla dispensa dalla tutela?
Sì, ma solo se si hanno più di tre figli minori (art. 352 n. 6 c.c.). Con tre figli o meno, la causa non opera. La ratio è tutelare il candidato tutore dal cumulo di oneri familiari verso la propria famiglia e quella del minore.
I 65 anni esonerano sempre dalla tutela?
Sì, chi ha compiuto i 65 anni ha diritto alla dispensa su domanda (art. 352 n. 5 c.c.). La dispensa non è automatica: deve essere richiesta al giudice tutelare. Se non chiesta, il soggetto resta pienamente tenuto all'ufficio.
Si possono cumulare più cause di dispensa?
Sì, è possibile invocare contemporaneamente più cause di dispensa nella stessa domanda (ad esempio età e oneri familiari, o infermità e altra tutela). Il giudice tutelare verifica la sussistenza di almeno una causa per accogliere la richiesta.
L'infermità temporanea consente la dispensa?
No, la norma richiede un'infermità permanente, ossia una patologia stabilizzata che impedisca durevolmente l'esercizio dell'ufficio. Malattie temporanee o curabili non integrano la causa di dispensa ex art. 352 n. 8 c.c., ma possono giustificare provvedimenti temporanei del giudice tutelare.