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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 353 c.c. – Domanda di dispensa

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

In sintesi

  • La domanda di dispensa deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento.
  • Eccezione: se la causa di dispensa è sopravvenuta dopo il giuramento, la domanda è ammissibile in qualsiasi momento.
  • Il tutore è tenuto ad assumere e mantenere l'ufficio fino alla nomina di altra persona.
  • La norma garantisce continuità nell'amministrazione tutelare e tutela del minore durante la fase di sostituzione.
  • Si applica alle cause di dispensa elencate nell'art. 352 c.c.
Indice dei contenuti

Funzione procedurale dell'art. 353 c.c.

L'art. 353 c.c. integra la disciplina dell'art. 352 c.c. fissando le regole procedurali per la presentazione della domanda di dispensa. Si tratta di una norma tecnico-procedimentale che persegue due obiettivi: assicurare la certezza temporale dell'istanza, evitando che venga proposta a tutela inoltrata per ragioni opportunistiche, e garantire la continuità nell'esercizio dell'ufficio tutelare, evitando vuoti di protezione che danneggerebbero il minore.

Il termine: «prima della prestazione del giuramento»

Il principio generale è che la domanda di dispensa deve essere presentata prima del giuramento del tutore. Il giuramento (art. 349 c.c.) è l'atto solenne con cui il tutore assume formalmente l'ufficio, impegnandosi a esercitarlo con fedeltà e diligenza. Prima del giuramento il tutore è nominato ma non ancora insediato; dopo, è pienamente investito dell'ufficio. La logica della norma è chiara: chi è consapevole di una causa di dispensa al momento della nomina deve farla valere subito, non dopo aver iniziato a esercitare l'ufficio. L'inerzia equivale ad accettazione tacita.

L'eccezione della causa sopravvenuta

L'inciso «salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta» introduce una rilevante eccezione: se la causa nasce dopo il giuramento (es. il tutore compie 65 anni durante l'esercizio dell'ufficio; nasce un quarto figlio; sopravviene infermità permanente), la domanda può essere presentata in qualsiasi momento successivo. La ratio è di equità: non si può pretendere che il tutore prevedesse circostanze future al momento del giuramento. Il giudice tutelare valuta caso per caso la sopravvenienza e la sussistenza della causa.

Obbligo di mantenimento dell'ufficio fino alla sostituzione

Il secondo periodo della norma stabilisce un principio di continuità: «il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona». L'effetto è duplice: in fase iniziale, anche presentata la domanda, il tutore deve assumere l'ufficio e gestire i bisogni urgenti del minore; in fase successiva, accolta la dispensa, deve continuare a esercitare l'ufficio fino al passaggio di consegne effettivo al nuovo tutore. La norma esclude qualsiasi vuoto temporale, prevenendo conseguenze pregiudizievoli per il minore.

Procedimento davanti al giudice tutelare

La domanda di dispensa si propone con ricorso al giudice tutelare del luogo dove è aperta la tutela. Il giudice procede in camera di consiglio (artt. 737 ss. c.p.c.), può assumere informazioni, ascoltare il candidato tutore e i parenti del minore. Il decreto di accoglimento o rigetto è motivato e reclamabile ai sensi dell'art. 739 c.p.c. davanti al tribunale in composizione collegiale. In caso di accoglimento, il giudice procede alla nomina del nuovo tutore secondo i criteri dell'art. 348 c.c.

Coordinamento con il giuramento e con la cessazione dell'ufficio

Il sistema si coordina con l'art. 349 c.c. (giuramento) e con l'art. 384 c.c. (rimozione e esonero del tutore). La dispensa è atto del candidato tutore o del tutore in carica; la rimozione è atto del giudice contro la volontà del tutore. La cessazione dall'ufficio per dispensa avviene mediante decreto motivato del giudice tutelare e produce effetti dal momento della nomina del successore, non dalla pronuncia.

Tutela del minore durante la fase di transizione

L'obbligo di mantenimento garantisce che il minore non resti privo di rappresentanza legale neppure per un giorno. Eventuali atti urgenti (es. cure mediche, decisioni scolastiche, sottoscrizione di contratti) devono essere compiuti dal tutore dispensato fino al passaggio di consegne. La responsabilità del tutore in carica permane fino alla cessazione effettiva, con conseguente possibile responsabilità civile per omissioni o negligenze in tale fase.

Caso pratico

Tizio è nominato tutore del minore Caio e presta giuramento. Dopo due anni di tutela, Tizio compie 65 anni e decide di chiedere la dispensa ex art. 352 n. 5 c.c. La causa è sopravvenuta, dunque la domanda è ammissibile pur dopo il giuramento (art. 353 c.c.). Il giudice tutelare accoglie la dispensa e nomina un nuovo tutore. Tizio, però, deve continuare ad esercitare l'ufficio fino al giuramento del successore Sempronio, gestendo nel frattempo la quotidianità del minore e provvedendo al passaggio di consegne con un rendiconto della gestione.

Domande frequenti

Quando deve essere presentata la domanda di dispensa dalla tutela?

La domanda deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento del tutore. È fatta eccezione per le cause sopravvenute, che possono essere fatte valere in qualsiasi momento successivo al giuramento.

Cosa succede se la causa di dispensa sorge dopo il giuramento?

Se la causa è sopravvenuta (ad esempio il tutore compie 65 anni, ha più di tre figli minori, sopravviene infermità permanente), la domanda di dispensa può essere presentata anche dopo il giuramento. Il giudice tutelare valuta la sopravvenienza e la sussistenza della causa.

Il tutore può abbandonare l'ufficio appena presenta la domanda?

No, il tutore è obbligato ad assumere e mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona. La continuità è essenziale per evitare vuoti di protezione dannosi per il minore.

Come si presenta la domanda di dispensa?

Si propone con ricorso al giudice tutelare del luogo dove è aperta la tutela. Il giudice procede in camera di consiglio, può assumere informazioni e ascoltare il candidato tutore. Il decreto è motivato e reclamabile ex art. 739 c.p.c. davanti al tribunale collegiale.

Quali responsabilità ha il tutore durante la fase di sostituzione?

Il tutore dispensato deve continuare l'ufficio fino al passaggio di consegne effettivo. È tenuto a compiere gli atti urgenti, gestire la quotidianità del minore e redigere un rendiconto della gestione. La responsabilità civile per eventuali omissioni permane fino alla cessazione effettiva.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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